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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 38/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 38/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
IO TO e RA AR, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, via
Angelo Lapi n. 40, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( ), rappresentata e difesa dalla società tra Controparte_1 C.F._2 professionisti avv.ti Danilo Manfredi, Federica Moschini, Monica Minguzzi, Giorgia Toschi, Debora
Randi e, per essa, dall'avv. Federica Moschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Ravenna, via Castel San Pietro 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI per “preliminarmente si chiede che sia disposta la sospensione del presente Parte_1 procedimento per permettere l'introduzione dell'istanza di mediazione;
nel merito respingere La domanda di (C.F. ) nata a [...] C.F._2
Roma il 13/01/1971, residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “L'arcobaleno di Joh”(partita IVA ) in quanto infondata in fatto e P.IVA_1 in diritto e, per l'effetto revocare dichiarare nullo e comunque privo di qualsiasi efficacia giuridica nei confronti dell'opponente il predetto decreto ingiuntivo n. 922/2022 - RG n. 2340/2022 del 13.09.2022 emesso il 12.09.2022 dal Tribunale ordinario di Ravenna. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”;
pagina 1 di 7 per “in via principale, respingere l'opposizione avversa al decreto Controparte_1 ingiuntivo, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in atti e, conseguentemente, confermare il provvedimento monitorio opposto;
in via riconvenzionale, qualora il Giudice ritenesse non sufficientemente provato l'importo orario di € 20,00 pattuito tra le parti, previa determinazione del corrispettivo orario spettante alla signora in base alle tariffe esistenti, come da tariffario in atti, o in base agli usi, o come sarà ritenuto CP_1 di ragione e giustizia, condannare controparte al pagamento, per le causali e motivi di cui in atti, della somma che risulterà di debenza all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero di ragione e diritto o da liquidarsi in via equitativa;
in via riconvenzionale subordinata, condannare controparte ad indennizzare la convenuta opposta ex art. 2041 c.c. nella misura che sarà ritenuta di ragione o giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, respingere ogni domanda ed eccezione dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali di studio in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 922/2022 del 13/9/2022, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n.
2340/2022 RG, con cui gli fu intimato di pagare, in favore di l'importo di € Controparte_1
8780,00, oltre interessi e spese processuali, per le prestazioni edili rese da questa in favore dell'intimato, nel periodo da maggio a settembre 2021, in vari cantieri in Faenza e Ravenna.
A fondamento dell'opposizione da dedotto di essere titolare della ditta “Giotto”, Parte_1 operante nello stesso settore – edile – in cui operava la ditta “L'Arcobaleno di Joh Sambuco” dell'odierna parte opposta;
che tra esso esponente e fu stipulato un accordo Controparte_1 in base al quale questa, svolgente anche diversa attività lavorativa presso i mercati della zona,
s'impegnava a collaborare con esso deducente in ragione del tempo disponibile;
che, quindi, in considerazione della difficoltà della lavoratrice nell'assicurare una costante presenza nei cantieri ove operava la ditta di esso deducente, esse parti concordarono un compenso in favore di Controparte_1 pari ad euro 80,00 al giorno, per circa otto ore di lavoro, da ridurre in proporzione alle ore di
[...] lavoro non svolte da che il conteggio delle ore di lavoro effettivamente Controparte_1 svolto venisse effettuato dalla stessa e le somme alla stessa dovute furono Controparte_1 sempre regolarmente pagate da esso esponente;
che, al momento in cui l'odierna parte opposta richiese ad esso esponente il pagamento della somma oggetto di causa, la lavoratrice avesse già percepito quanto alla stessa dovuto, sulla base dei conteggi delle ore di lavoro dalla stessa effettuate e sulla base del compenso pattuito in suo favore;
che, in definitiva, il decreto ingiuntivo opposto fosse stato pagina 2 di 7 ottenuto in assenza dei presupposti, avendo peraltro esso deducente prontamente contestato la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
Tanto premesso, ha chiesto di rigettare la domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
poiché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con
[...] vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/10/2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha dedotto di essere titolare dell'impresa individuale “l'Arcobaleno di Joh Sambuco”,
[...] svolgente prevalentemente attività di tinteggiatura interna ed esterna di edifici, intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, cartongesso, controsoffitti, pareti mobili e similari;
che Parte_1
titolare dell'impresa individuale “Giotto”, svolgesse le medesime attività, avvalendosi per
[...]
l'esecuzione degli importanti incarichi che riceveva anche dell'opera di altri professionisti ed artigiani, tra cui di essa esponente;
che dopo un anno e mezzo di collaborazione con l'odierno opponente essa esponente aprì la partita Iva, concordando con un compenso diverso da quello di Parte_1 euro 80,00 al giorno fino a quel momento percepito per l'attività svolta, anche in considerazione degli esborsi per oneri ed imposte che l'apertura della partita iva avrebbe comportato;
che, precisamente, in base agli accordi intercorsi con essa esponente avrebbe avuto diritto ad un Parte_1 compenso pari ad euro 20,00 all'ora; che, in ogni caso, il costo orario della manodopera nel settore edile superasse di gran lunga l'importo di euro 20,00 all'ora chiesto da essa esponente, da considerarsi pertanto congruo in relazione ai lavori svolti nell'interesse di Parte_1
Tanto premesso ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio e vinte le spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., esperiti gl'interrogatori formali ammessi, all'udienza del 10/9/2025 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente – subentrato nelle more del giudizio al Giudice precedentemente titolare del procedimento – e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente pagina 3 di 7 quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va altresì premesso, per quanto interessa ai fini della presente causa e, segnatamente, in relazione all'inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti, che - salvo in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale dove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto (cfr., tra diverse, sui criteri da adottarsi ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, Cass. ord. n. 5436/2019) -
l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Cass. sent. n. 5645/2009).
Orbene, nel caso di specie, per quanto concerne l'inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti in causa, tenuto conto della mancanza di allegazioni specifiche in relazione al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti di - e del relativo Controparte_1 assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna opposta, ai sensi dell'art. 2697 c.c. -, deve ritenersi che tra la lavoratrice e intercorse un rapporto di lavoro autonomo, per Parte_1 essersi l'odierna opposta obbligata a compiere, verso il pagamento di un corrispettivo, le opere commissionate da con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di Parte_1 subordinazione nei confronti del (sub)committente (art. 2222 c.c.).
Nel presente giudizio ha dedotto che, dopo diverso tempo in cui prestò in Controparte_1 modo irregolare attività di collaborazione con l'odierno opponente, per un corrispettivo di euro 80,00 al giorno, il 26/10/2020 aprì la partita iva e pattuì con che questi le avrebbe pagato un Parte_1 corrispettivo per il lavoro svolto pari ad euro 20,00 all'ora.
Dal canto suo ha, invece, dedotto che il compenso pattuito con la lavoratrice fosse Parte_1 pari ad euro 80,00 per una giornata lavorativa completa di circa otto ore ed inoltre, al momento in cui pagina 4 di 7 gli pervenne la richiesta di pagamento per cui è causa, egli avesse già pagato all'odierna opposta quanto dovutole, in ragione del corrispettivo pattuito e delle ore di lavoro che la stessa
[...]
aveva conteggiato. Controparte_1
Ebbene, deve innanzitutto osservarsi che non risultano specificamente contestati (art. 115 c.p.c.) dall'odierno opponente, entro i limiti preclusivi alle attività assertive delle parti, né il rapporto contrattuale intercorso con né le ore di lavoro che Controparte_1 Controparte_1 ha dedotto di aver svolto ed ha conteggiato per il calcolo del corrispettivo portato dalla fattura
[...] posta a fondamento della domanda monitoria (doc. 3 del fascicolo monitorio).
L'opponente, invece, ha contestato sin dall'atto di opposizione sia il corrispettivo pattuito nell'interesse dell'odierna opposta per il lavoro da ella prestato - nei mesi da maggio a settembre 2021 per quanto in questa causa rileva: cfr. la “descrizione” della causale della fattura posta a fondamento della domanda monitoria -, sia il proprio mancato adempimento di tale obbligazione di pagamento.
Si osserva, allora, per quanto concerne il primo profilo (relativo al corrispettivo pattuito in favore della lavoratrice) che non ha assolto l'onere di provare quanto dedotto e cioè che Controparte_1 ella e concordarono che questi le avrebbe pagato un compenso pari ad euro 20,00 Parte_1 all'ora per le prestazioni lavorative rese.
Dal messaggio del 18/7/2021 prodotto dall'opponente (cfr. doc. 4), anzi, si desume che effettivamente l'unico accordo concluso tra le parti fu che avrebbe percepito un Controparte_1 corrispettivo di 80,00 euro a giornata e di 40,00 euro per mezza giornata lavorativa. Tale messaggio, infatti, risale al 18/7/2021 ed è dunque successivo alla data del 26/10/2020 in cui, secondo l'opposta, le parti in causa avrebbero concordato un corrispettivo per il lavoro svolto da Controparte_1 pari ad euro 20,00 all'ora. Dal messaggio in discorso, allora, deve univocamente desumersi che l'
(unico) accordo esistente tra le parti fosse che la lavoratrice avrebbe percepito 80,00 euro per una intera giornata di lavoro e 40,00 per mezza giornata. A tale accordo, appunto, la lavoratrice “era rimasta” (cfr. testo del messaggio), poiché, appunto, si trattava dell'unico accordo vigente tra le parti.
Deve allora ritenersi che la paga oraria prevista in favore di fosse pari ad Controparte_1 euro 10,00 all'ora, sulla scorta dell'unico accordo esistente tra le parti già prima dell'apertura della partita iva da parte della lavoratrice, quando il compenso era “indicato in 80.00 euro al dì, considerando in circa otto ore, la presenza giornaliera in cantiere. Nel caso in cui la odierna opposta avesse operato parzialmente, (a causa di altri impegni) si sarebbe proceduto conteggiando la mezza giornata o tenendo in considerazione il numero di ore effettuate” (così l'opponente in sede di citazione, non specificamente contestato sul punto, avendo l'opposta invece dedotto che l'accordo fu modificato il 26/10/2020, senza tuttavia darne prova). pagina 5 di 7 Per quanto concerne, invece, il secondo profilo controverso tra le parti (l'avvenuto adempimento da parte di dell'obbligo di pagare il corrispettivo maturato per le ore lavorative svolte Parte_1 da tra maggio e settembre 2021: cfr. “descrizione” della fattura posta a Controparte_1 fondamento della domanda di , si osserva che non ha Controparte_1 Parte_1 assolto in alcun modo l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione esistente nei confronti dell'odierna opposta e cioè di aver pagato quanto a questa dovuto per quelle ore lavorative, assunte a base di calcolo delle prestazioni fatturate da (per euro 8780,00: cfr. fattura Controparte_1 sub doc. 3 del fascicolo monitorio).
Né può ritenersi utile ai fini dell'assolvimento di tale onere della prova il documento n 2 prodotto dall'opponente, atteso che dall'insieme dei numeri riportati nel documento, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, non può desumersi la prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto a da parte di per le ore di lavoro – incontestate - svolte Controparte_1 Parte_1 dalla lavoratrice da maggio a settembre 2021.
Pertanto, tenuto conto del fatto che a) il corrispettivo pari ad euro 8780,00 è stato calcolato da
[...] sulla base di un corrispettivo di euro 20,00 all'ora e che, invece, sulla base Controparte_1 dell'(unico) accordo esistente tra le parti la lavoratrice avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo di euro
10,00 all'ora e che b) il numero di ore di lavoro svolte da da maggio a Controparte_1 settembre 2021 posto a fondamento del conteggio dell'importo indicato nella fattura n. 2/2022 (doc. 3 del fascicolo monitorio) è pacifico (art. 115 c.p.c.), deve in questa sede accertarsi che
[...] vanta un credito pari ad euro 4390,00 nei confronti di (euro Controparte_1 Parte_1
8780:2); per l'effetto va condannato a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 4390,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.
[...]
231/2002, con decorrenza dal 22/4/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. cit., tenuto conto della prima documentata ricezione di una richiesta di pagamento da parte dell'odierno opponente in data 22/3/2022 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso monitorio).
2. Le spese di lite, tenuto conto del suo esito complessivo, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro
5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza, deduzione e Parte_1 domanda disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2022 del 13/9/2022, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2340/2022 RG;
2. accerta che vanta un credito pari ad euro 4390,00 nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 4390,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. Controparte_1
n. 231/2002, con decorrenza dal 22/4/2022;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 2552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 28/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 38/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
IO TO e RA AR, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, via
Angelo Lapi n. 40, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( ), rappresentata e difesa dalla società tra Controparte_1 C.F._2 professionisti avv.ti Danilo Manfredi, Federica Moschini, Monica Minguzzi, Giorgia Toschi, Debora
Randi e, per essa, dall'avv. Federica Moschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Ravenna, via Castel San Pietro 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI per “preliminarmente si chiede che sia disposta la sospensione del presente Parte_1 procedimento per permettere l'introduzione dell'istanza di mediazione;
nel merito respingere La domanda di (C.F. ) nata a [...] C.F._2
Roma il 13/01/1971, residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “L'arcobaleno di Joh”(partita IVA ) in quanto infondata in fatto e P.IVA_1 in diritto e, per l'effetto revocare dichiarare nullo e comunque privo di qualsiasi efficacia giuridica nei confronti dell'opponente il predetto decreto ingiuntivo n. 922/2022 - RG n. 2340/2022 del 13.09.2022 emesso il 12.09.2022 dal Tribunale ordinario di Ravenna. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”;
pagina 1 di 7 per “in via principale, respingere l'opposizione avversa al decreto Controparte_1 ingiuntivo, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in atti e, conseguentemente, confermare il provvedimento monitorio opposto;
in via riconvenzionale, qualora il Giudice ritenesse non sufficientemente provato l'importo orario di € 20,00 pattuito tra le parti, previa determinazione del corrispettivo orario spettante alla signora in base alle tariffe esistenti, come da tariffario in atti, o in base agli usi, o come sarà ritenuto CP_1 di ragione e giustizia, condannare controparte al pagamento, per le causali e motivi di cui in atti, della somma che risulterà di debenza all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero di ragione e diritto o da liquidarsi in via equitativa;
in via riconvenzionale subordinata, condannare controparte ad indennizzare la convenuta opposta ex art. 2041 c.c. nella misura che sarà ritenuta di ragione o giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, respingere ogni domanda ed eccezione dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali di studio in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 922/2022 del 13/9/2022, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n.
2340/2022 RG, con cui gli fu intimato di pagare, in favore di l'importo di € Controparte_1
8780,00, oltre interessi e spese processuali, per le prestazioni edili rese da questa in favore dell'intimato, nel periodo da maggio a settembre 2021, in vari cantieri in Faenza e Ravenna.
A fondamento dell'opposizione da dedotto di essere titolare della ditta “Giotto”, Parte_1 operante nello stesso settore – edile – in cui operava la ditta “L'Arcobaleno di Joh Sambuco” dell'odierna parte opposta;
che tra esso esponente e fu stipulato un accordo Controparte_1 in base al quale questa, svolgente anche diversa attività lavorativa presso i mercati della zona,
s'impegnava a collaborare con esso deducente in ragione del tempo disponibile;
che, quindi, in considerazione della difficoltà della lavoratrice nell'assicurare una costante presenza nei cantieri ove operava la ditta di esso deducente, esse parti concordarono un compenso in favore di Controparte_1 pari ad euro 80,00 al giorno, per circa otto ore di lavoro, da ridurre in proporzione alle ore di
[...] lavoro non svolte da che il conteggio delle ore di lavoro effettivamente Controparte_1 svolto venisse effettuato dalla stessa e le somme alla stessa dovute furono Controparte_1 sempre regolarmente pagate da esso esponente;
che, al momento in cui l'odierna parte opposta richiese ad esso esponente il pagamento della somma oggetto di causa, la lavoratrice avesse già percepito quanto alla stessa dovuto, sulla base dei conteggi delle ore di lavoro dalla stessa effettuate e sulla base del compenso pattuito in suo favore;
che, in definitiva, il decreto ingiuntivo opposto fosse stato pagina 2 di 7 ottenuto in assenza dei presupposti, avendo peraltro esso deducente prontamente contestato la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
Tanto premesso, ha chiesto di rigettare la domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
poiché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con
[...] vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/10/2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha dedotto di essere titolare dell'impresa individuale “l'Arcobaleno di Joh Sambuco”,
[...] svolgente prevalentemente attività di tinteggiatura interna ed esterna di edifici, intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, cartongesso, controsoffitti, pareti mobili e similari;
che Parte_1
titolare dell'impresa individuale “Giotto”, svolgesse le medesime attività, avvalendosi per
[...]
l'esecuzione degli importanti incarichi che riceveva anche dell'opera di altri professionisti ed artigiani, tra cui di essa esponente;
che dopo un anno e mezzo di collaborazione con l'odierno opponente essa esponente aprì la partita Iva, concordando con un compenso diverso da quello di Parte_1 euro 80,00 al giorno fino a quel momento percepito per l'attività svolta, anche in considerazione degli esborsi per oneri ed imposte che l'apertura della partita iva avrebbe comportato;
che, precisamente, in base agli accordi intercorsi con essa esponente avrebbe avuto diritto ad un Parte_1 compenso pari ad euro 20,00 all'ora; che, in ogni caso, il costo orario della manodopera nel settore edile superasse di gran lunga l'importo di euro 20,00 all'ora chiesto da essa esponente, da considerarsi pertanto congruo in relazione ai lavori svolti nell'interesse di Parte_1
Tanto premesso ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio e vinte le spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., esperiti gl'interrogatori formali ammessi, all'udienza del 10/9/2025 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente – subentrato nelle more del giudizio al Giudice precedentemente titolare del procedimento – e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente pagina 3 di 7 quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va altresì premesso, per quanto interessa ai fini della presente causa e, segnatamente, in relazione all'inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti, che - salvo in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale dove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto (cfr., tra diverse, sui criteri da adottarsi ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, Cass. ord. n. 5436/2019) -
l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Cass. sent. n. 5645/2009).
Orbene, nel caso di specie, per quanto concerne l'inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti in causa, tenuto conto della mancanza di allegazioni specifiche in relazione al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti di - e del relativo Controparte_1 assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna opposta, ai sensi dell'art. 2697 c.c. -, deve ritenersi che tra la lavoratrice e intercorse un rapporto di lavoro autonomo, per Parte_1 essersi l'odierna opposta obbligata a compiere, verso il pagamento di un corrispettivo, le opere commissionate da con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di Parte_1 subordinazione nei confronti del (sub)committente (art. 2222 c.c.).
Nel presente giudizio ha dedotto che, dopo diverso tempo in cui prestò in Controparte_1 modo irregolare attività di collaborazione con l'odierno opponente, per un corrispettivo di euro 80,00 al giorno, il 26/10/2020 aprì la partita iva e pattuì con che questi le avrebbe pagato un Parte_1 corrispettivo per il lavoro svolto pari ad euro 20,00 all'ora.
Dal canto suo ha, invece, dedotto che il compenso pattuito con la lavoratrice fosse Parte_1 pari ad euro 80,00 per una giornata lavorativa completa di circa otto ore ed inoltre, al momento in cui pagina 4 di 7 gli pervenne la richiesta di pagamento per cui è causa, egli avesse già pagato all'odierna opposta quanto dovutole, in ragione del corrispettivo pattuito e delle ore di lavoro che la stessa
[...]
aveva conteggiato. Controparte_1
Ebbene, deve innanzitutto osservarsi che non risultano specificamente contestati (art. 115 c.p.c.) dall'odierno opponente, entro i limiti preclusivi alle attività assertive delle parti, né il rapporto contrattuale intercorso con né le ore di lavoro che Controparte_1 Controparte_1 ha dedotto di aver svolto ed ha conteggiato per il calcolo del corrispettivo portato dalla fattura
[...] posta a fondamento della domanda monitoria (doc. 3 del fascicolo monitorio).
L'opponente, invece, ha contestato sin dall'atto di opposizione sia il corrispettivo pattuito nell'interesse dell'odierna opposta per il lavoro da ella prestato - nei mesi da maggio a settembre 2021 per quanto in questa causa rileva: cfr. la “descrizione” della causale della fattura posta a fondamento della domanda monitoria -, sia il proprio mancato adempimento di tale obbligazione di pagamento.
Si osserva, allora, per quanto concerne il primo profilo (relativo al corrispettivo pattuito in favore della lavoratrice) che non ha assolto l'onere di provare quanto dedotto e cioè che Controparte_1 ella e concordarono che questi le avrebbe pagato un compenso pari ad euro 20,00 Parte_1 all'ora per le prestazioni lavorative rese.
Dal messaggio del 18/7/2021 prodotto dall'opponente (cfr. doc. 4), anzi, si desume che effettivamente l'unico accordo concluso tra le parti fu che avrebbe percepito un Controparte_1 corrispettivo di 80,00 euro a giornata e di 40,00 euro per mezza giornata lavorativa. Tale messaggio, infatti, risale al 18/7/2021 ed è dunque successivo alla data del 26/10/2020 in cui, secondo l'opposta, le parti in causa avrebbero concordato un corrispettivo per il lavoro svolto da Controparte_1 pari ad euro 20,00 all'ora. Dal messaggio in discorso, allora, deve univocamente desumersi che l'
(unico) accordo esistente tra le parti fosse che la lavoratrice avrebbe percepito 80,00 euro per una intera giornata di lavoro e 40,00 per mezza giornata. A tale accordo, appunto, la lavoratrice “era rimasta” (cfr. testo del messaggio), poiché, appunto, si trattava dell'unico accordo vigente tra le parti.
Deve allora ritenersi che la paga oraria prevista in favore di fosse pari ad Controparte_1 euro 10,00 all'ora, sulla scorta dell'unico accordo esistente tra le parti già prima dell'apertura della partita iva da parte della lavoratrice, quando il compenso era “indicato in 80.00 euro al dì, considerando in circa otto ore, la presenza giornaliera in cantiere. Nel caso in cui la odierna opposta avesse operato parzialmente, (a causa di altri impegni) si sarebbe proceduto conteggiando la mezza giornata o tenendo in considerazione il numero di ore effettuate” (così l'opponente in sede di citazione, non specificamente contestato sul punto, avendo l'opposta invece dedotto che l'accordo fu modificato il 26/10/2020, senza tuttavia darne prova). pagina 5 di 7 Per quanto concerne, invece, il secondo profilo controverso tra le parti (l'avvenuto adempimento da parte di dell'obbligo di pagare il corrispettivo maturato per le ore lavorative svolte Parte_1 da tra maggio e settembre 2021: cfr. “descrizione” della fattura posta a Controparte_1 fondamento della domanda di , si osserva che non ha Controparte_1 Parte_1 assolto in alcun modo l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione esistente nei confronti dell'odierna opposta e cioè di aver pagato quanto a questa dovuto per quelle ore lavorative, assunte a base di calcolo delle prestazioni fatturate da (per euro 8780,00: cfr. fattura Controparte_1 sub doc. 3 del fascicolo monitorio).
Né può ritenersi utile ai fini dell'assolvimento di tale onere della prova il documento n 2 prodotto dall'opponente, atteso che dall'insieme dei numeri riportati nel documento, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, non può desumersi la prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto a da parte di per le ore di lavoro – incontestate - svolte Controparte_1 Parte_1 dalla lavoratrice da maggio a settembre 2021.
Pertanto, tenuto conto del fatto che a) il corrispettivo pari ad euro 8780,00 è stato calcolato da
[...] sulla base di un corrispettivo di euro 20,00 all'ora e che, invece, sulla base Controparte_1 dell'(unico) accordo esistente tra le parti la lavoratrice avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo di euro
10,00 all'ora e che b) il numero di ore di lavoro svolte da da maggio a Controparte_1 settembre 2021 posto a fondamento del conteggio dell'importo indicato nella fattura n. 2/2022 (doc. 3 del fascicolo monitorio) è pacifico (art. 115 c.p.c.), deve in questa sede accertarsi che
[...] vanta un credito pari ad euro 4390,00 nei confronti di (euro Controparte_1 Parte_1
8780:2); per l'effetto va condannato a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 4390,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.
[...]
231/2002, con decorrenza dal 22/4/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. cit., tenuto conto della prima documentata ricezione di una richiesta di pagamento da parte dell'odierno opponente in data 22/3/2022 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso monitorio).
2. Le spese di lite, tenuto conto del suo esito complessivo, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro
5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio da ogni diversa istanza, deduzione e Parte_1 domanda disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2022 del 13/9/2022, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 2340/2022 RG;
2. accerta che vanta un credito pari ad euro 4390,00 nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
la somma di euro 4390,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. Controparte_1
n. 231/2002, con decorrenza dal 22/4/2022;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 2552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 28/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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