Art. 3.
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sara' autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennita' presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sara' autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennita' presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.