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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1696 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
Il , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellanti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boianelli CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5254/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
07.05.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per gli appellanti: “Voglia codesta On.le Corte d'Appello, Sezione Lavoro, previa fissazione con decreto della udienza per la comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita: - In via principale, rigettare l'appello perché inammissibile e/o del tutto infondato, confermando in toto la pronuncia del Giudice
1 di prime cure. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze legali di questo secondo grado giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e da quantificarsi secondo il valore della controversia dichiarato da parte appellante quale indeterminato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale depositato in data 26.05.2023 e ritualmente notificato, la sig.ra CP_1 docente presso l'Istituto Superiore J. ON NEUMANN di Roma in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2022/2023, tutti con decorrenza sino al 30 giugno salvo, per l'a.s. 2020/2021, sino al 31 agosto 2021, deduceva di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107.
Lamentata la illegittimità della condotta del , consistente nell'aver riservato al solo Parte_1 personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica in violazione dell'art. 3 Cost. e della clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva (CE) n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione
Europea e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola, chiedeva l'attribuzione della suddetta Carta per le annualità richiamate.
Costituitosi in giudizio il , sosteneva l'infondatezza della Parte_1 pretesa avversa chiedendo il rigetto del ricorso, riservando la legge l'attribuzione del beneficio economico al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato e sussistendo, in ogni caso, “ragioni oggettive” a giustificare la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili in conformità con la clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 5254/2024 del 07.05.2024 in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarava il diritto di usufruire della Carta docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, e condannava il al risarcimento in forma specifica per Parte_1 un valore totale di € 3.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione oltre alla refusione integrale delle spese di lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €.
1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Con ricorso in appello il interponeva gravame avverso la prefata sentenza censurando la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 121 e ss. della l. n. 107/2015, nonché dell'art. 2 2935 c.c. e dell'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016, sostenendo la maturata prescrizione quinquennale per le annualità pregresse di oltre cinque anni, purtuttavia riconosciute e attribuite dal giudice di prime cure. Si costituiva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 437 c.p.c., avendo il sollevato per la prima volta in Parte_1 sede di gravame l'eccezione di prescrizione, ancorché avente natura di eccezione in senso stretto.
All'udienza fissata per la discussione i difensori delle parti si sono riportati alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe. La causa è stata quindi discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il appellante affida il ricorso ad una unica doglianza affermando l'intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale del diritto alla Carta Docente per l'a.s. 2016/2017, ai sensi dell'art. 2935
c.c. e dell'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016. In particolare, sostiene il appellante, l'art. Parte_1
2935 colloca il dies a quo del decorso del termine prescrizione nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente – ai sensi dell'art. 5, comma secondo, cit. – con il 30 novembre 2016, e non nell'ultimo giorno utile per il suo esercizio come avrebbe disposto il giudice di prime cure. Alla stregua di ciò, l'appellante sostiene la maturata prescrizione del diritto per l'a.s. 2016/2017 come intervenuta in data 30 novembre 2021, prima del deposito del ricorso in primo grado del 26 maggio
2023.
L'appello è infondato per violazione del divieto di nova in appello.
L'eccezione in questione non è stata proposta durante il giudizio di primo grado.
L'art. 437 vieta, per il rito del lavoro, la proposizione in fase di appello di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio e non proposte nel grado precedente. L'eccezione di prescrizione è pacificamente un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio perché costituisce l'esercizio di un atto di disposizione del diritto da parte del titolare per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, e suppone quindi il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/04/2023, n. 9810).
Ne consegue che, non essendo stata oggetto di discussione dinnanzi al giudice di prime cure l'eccezione di prescrizione, il ricorso in appello va dichiarato infondato ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
Le spese del presente grado sono poste a carico del secondo soccombenza e liquidate Parte_1 come in dispositivo;
esse vanno distratte in favore dell'Avv. Raffaele Boianelli, antistatario.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.06.2024 dal avverso la sentenza n. 5254/2024 del Tribunale di Roma, Parte_1 pubblicata in data 07.05.2024 nei confronti di così provvede: CP_1
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado, che liquida in euro 500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele Boianelli, antistatario.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Alessia Jane Thom
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1696 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
Il , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellanti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boianelli CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5254/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
07.05.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per gli appellanti: “Voglia codesta On.le Corte d'Appello, Sezione Lavoro, previa fissazione con decreto della udienza per la comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita: - In via principale, rigettare l'appello perché inammissibile e/o del tutto infondato, confermando in toto la pronuncia del Giudice
1 di prime cure. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze legali di questo secondo grado giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e da quantificarsi secondo il valore della controversia dichiarato da parte appellante quale indeterminato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale depositato in data 26.05.2023 e ritualmente notificato, la sig.ra CP_1 docente presso l'Istituto Superiore J. ON NEUMANN di Roma in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2022/2023, tutti con decorrenza sino al 30 giugno salvo, per l'a.s. 2020/2021, sino al 31 agosto 2021, deduceva di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107.
Lamentata la illegittimità della condotta del , consistente nell'aver riservato al solo Parte_1 personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica in violazione dell'art. 3 Cost. e della clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva (CE) n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione
Europea e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola, chiedeva l'attribuzione della suddetta Carta per le annualità richiamate.
Costituitosi in giudizio il , sosteneva l'infondatezza della Parte_1 pretesa avversa chiedendo il rigetto del ricorso, riservando la legge l'attribuzione del beneficio economico al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato e sussistendo, in ogni caso, “ragioni oggettive” a giustificare la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili in conformità con la clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 5254/2024 del 07.05.2024 in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarava il diritto di usufruire della Carta docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, e condannava il al risarcimento in forma specifica per Parte_1 un valore totale di € 3.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione oltre alla refusione integrale delle spese di lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €.
1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Con ricorso in appello il interponeva gravame avverso la prefata sentenza censurando la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 121 e ss. della l. n. 107/2015, nonché dell'art. 2 2935 c.c. e dell'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016, sostenendo la maturata prescrizione quinquennale per le annualità pregresse di oltre cinque anni, purtuttavia riconosciute e attribuite dal giudice di prime cure. Si costituiva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 437 c.p.c., avendo il sollevato per la prima volta in Parte_1 sede di gravame l'eccezione di prescrizione, ancorché avente natura di eccezione in senso stretto.
All'udienza fissata per la discussione i difensori delle parti si sono riportati alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe. La causa è stata quindi discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il appellante affida il ricorso ad una unica doglianza affermando l'intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale del diritto alla Carta Docente per l'a.s. 2016/2017, ai sensi dell'art. 2935
c.c. e dell'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016. In particolare, sostiene il appellante, l'art. Parte_1
2935 colloca il dies a quo del decorso del termine prescrizione nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente – ai sensi dell'art. 5, comma secondo, cit. – con il 30 novembre 2016, e non nell'ultimo giorno utile per il suo esercizio come avrebbe disposto il giudice di prime cure. Alla stregua di ciò, l'appellante sostiene la maturata prescrizione del diritto per l'a.s. 2016/2017 come intervenuta in data 30 novembre 2021, prima del deposito del ricorso in primo grado del 26 maggio
2023.
L'appello è infondato per violazione del divieto di nova in appello.
L'eccezione in questione non è stata proposta durante il giudizio di primo grado.
L'art. 437 vieta, per il rito del lavoro, la proposizione in fase di appello di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio e non proposte nel grado precedente. L'eccezione di prescrizione è pacificamente un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio perché costituisce l'esercizio di un atto di disposizione del diritto da parte del titolare per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, e suppone quindi il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/04/2023, n. 9810).
Ne consegue che, non essendo stata oggetto di discussione dinnanzi al giudice di prime cure l'eccezione di prescrizione, il ricorso in appello va dichiarato infondato ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
Le spese del presente grado sono poste a carico del secondo soccombenza e liquidate Parte_1 come in dispositivo;
esse vanno distratte in favore dell'Avv. Raffaele Boianelli, antistatario.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.06.2024 dal avverso la sentenza n. 5254/2024 del Tribunale di Roma, Parte_1 pubblicata in data 07.05.2024 nei confronti di così provvede: CP_1
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado, che liquida in euro 500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele Boianelli, antistatario.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Alessia Jane Thom
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