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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 77 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...]di Cerveteri (RM), Parte_1 C.F._1
Via Castelgiuliano n. 1, rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso ex art. 414
c.p.c. relativo al giudizio recante R.G. 13396/24 celebrato presso il Tribunale di Roma –
Sez. Lavoro, che si riallega all'odierna opposizione, dall'Avv. Angela Ametrano
( – , procuratore antistatario, ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata in Roma – 00164 – in Via Antonio Sogliano n. 70
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 la ricorrente ha proposto opposizione ex art 615
c.p.c. al precetto notificatole il 7.1.2025 dalla società resistente eccependo l'intervenuto pagamento del credito prima della notifica del precetto e chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
1 La società resistente nonostante la regolare integrazione del contraddittorio non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudice ha preventivamente sospeso l'efficacia esecutiva del precetto ex art 625 c.p.c. e all'odierna udienza ha deciso la causa con contestuale deposito di dispositivo e motivazione in via telematica.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In atti vi è la prova del titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto opposto , costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 11137/24 che ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della resistente per un Controparte_1 importo complessivo pari ad € 5.359,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Tale importo è stato ulteriormente quantificato in € 7819,42 nella fattura inviata dal difensore della alla ricorrente il 16.12.2024 ( all 2 al ricorso). Controparte_1
La ricorrente ha fornito prova della tempestiva estinzione del credito allegando al ricorso distinta di pagamento tramite bonifico dell'intero importo, pari ad € 7.819,42, con valuta 17 dicembre 2024 (all. 4).
L'estinzione del credito indicato nell'atto di precetto prima della notifica dello stesso determina l'accoglimento dell'opposizione con conseguente condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Le spese di lite devono essere liquidate in applicazione dei parametri minimi di legge in considerazione della rapidità e semplicità del giudizio, nonché della circostanza che il valore della causa è prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
PQM
ACCOGLIE l'opposizione
ACCERTA l'estinzione del credito di € 7819,42 per spese di lite portato dalla sentenza n.
11137/24 (R.G. 13396/2024) emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro e la conseguente nullità dell'atto di precetto opposto.
ND la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 2.695,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore dell'avv.to ANGELA
AMETRANO, antistataria.
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Civitavecchia li15.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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