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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67628/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67628/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIVIERO FLAVIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SIVIERO FLAVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LECCI PATRIZI, elettivamente domiciliato in VIA CONFALONIERI, 1
00195 ROMA presso il difensore avv. LECCI PATRIZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato dalla L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
considerato che
nella materia in esame vi sono indirizzi granitici della Suprema Corte che sanciscono che non
è sufficiente che l'asserito credito dell'ex amministratore dipenda da eventuale passaggio di consegne e/o riconoscimento di debito proveniente dall'ex amministratore, ma invece, occorre necessariamente che le singole poste di cui si compongono i bilanci, conti consuntivi dei diversi anni, siano portati in assemblea e fatti oggetti di approvazione nelle singole parti dai condomini, secondo il principio per cui i pagamenti effettuati per conto del vanno a beneficio della compagine condominiale, CP_1
ex i fornitori e le utenze necessarie allo svolgimento della vita condominiale e sono posti a carico dei condomini dopo il riparto pro quota delle spese.
Perciò, essendo i condomini tenuti al pagamento delle spese, seppure all'esito delle operazioni di riparto, devono essere posti a conoscenza delle voci delle stesse e devono accettarne le causali.
Cosi in materia di spese sostenute dall'amministratore ritenute urgenti ovvero di somme anticipate dal medesimo, si applicano le disposizioni per analogia previste dagli artt.
1144 e 1135 CC in materia di spese effettuate dal condomino che non possono essere rimborsate salvo che si trattino di spese urgenti ovvero di importi poi portati in assemblea deputata ad approvarli;
in tal caso il principio della gestione dell'amministratore secondo le regole del mandato in favore dei condomini sia improntato a quello di una gestione prudente nell'interesse esclusivo della collettività.
E quindi l'amministratore deve riferirne espressamente alla prima assemblea circa la necessità di effettuare ad esempio dei lavori urgenti o straordinari di cui i singoli condomini potrebbero non essere a conoscenza e porli in condizione di approvarli.
pagina 2 di 5 Posto ciò, il titolo causale che deve essere verificato ai fini di valutare la liquidabilità delle somme richieste dalla parte attrice alla luce del contenuto dei verbali di assemblea allegati dalle parti, non costituendo a tal fine né eventuali riconoscimento di debito provenienti dall'amministratore attuale né quelli eventualmente risultanti dal passaggio di consegne. Ciò costituisce espressa statuizione di principi di legittimità e di sezione.
Ebbene, dall'esame della documentazione fornita dalle parti, esaminato il verbale assembleare del 2018 nel quale emerge che l'assemblea dei condomini ha approvato sia il conto preventivo che il consuntivo della gestione, deve osservarsi che la somma di cui si è raggiunta la prova circa la domanda attorea pertiene a quella delle anticipazioni determinate nei singoli importi e nel totale in € mentre le ulteriori cifre consistenti nella richiesta di 'restituzione di importi anticipati per pagamento fornitori o altre spese di gestione' si ritiene difettare la prova della provenienza dal denaro personale dell'attore per i pagamenti asseriti.
Difatti, si può verificare dalle produzioni documentali che le diverse bollette di fornitura non sono suffragate dalla corrispondente allegazione del pagamento 'personale' dell'ex amministratore, odierno attore, oltre a non essere 'una pratica' da osservarsi
Sicchè difetta la prova dell'avvenuto pagamento in anticipo per conto del e CP_1
quindi della meritevolezza della domanda attorea sul punto.
Perciò, ancora, richiamato quanto riferito sinora, la domanda merita invece accoglimento in parte qua e limitatamente alla somma specificamente riportata quale voce per compensi professionali per € 5.891,92 oggetto di discussione e di approvazione nel corso della assemblea dell'ottobre 2018.
Deve respingersi la tesi difensiva del convenuto laddove sostiene che CP_1
questo importo, relativo al pagamento dei compensi professionali, non sia stato approvato, perché ciò può dirsi con esclusivo riferimento all'assemblea dello
03.05.2018, perché, poi, successivamente l'assemblea riunitasi ad ottobre ha espressamente approvato i conti degli esercizi incluse le somme che nel corso di questo pagina 3 di 5 giudizio sono riconosciute come dovute ed esclusivamente afferenti al pagamento dei compensi.
Su tali aspetti, il , pur avendo correttamente contestato la pretesa attorea CP_1
riportando indirizzi giurisprudenziali del tutto corretti nel sostenere che è l'assemblea a dover approvare le relative spese ed i pagamenti, tuttavia non ha tenuto in debito conto le risultanze dell'assemblea ultima del 2018.
Si deve aggiungere, inoltre, che non sono stati contestati tali rilievi addotti dal e tali non sono quelli consistenti nell'addurre il fatto che i condomini non CP_1
sono stati in grado di verificare la documentazione contabile in un rendiconto approvato in via postuma, perché è noto che il può impugnare le delibere assembleari CP_1
se ritenute viziate ai sensi dell'art. 1137 CC ovvero chiedere all'amministratore di esibire, previo appuntamento, la intera documentazione contabile posta alla base della gestione.
Ciò non risulta essere stato effettuato a cura del , ne segue che la CP_1
documentazione esibita in giudizio consente di appurare che il verbale assembleare dell'ottobre contiene gli elementi per l'accoglimento – seppur parziale – della domanda attorea, né risulta dimostrato che il convenuto abbia corrisposto le somme pattuite a titolo di compenso professionale all'ex amministratore.
Ne segue che la domanda va accolta in parte qua;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie in parte qua la domanda attorea e per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto al pagamento della somma complessiva di € 5.891,92 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di compensi professionali;
pagina 4 di 5 2) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà, e per l'effetto, in ragione del principio della soccombenza, condanna altresì il CP_1
convenuto a rimborsare alla parte attrice, , le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 300,00 per spese di lite incluso contributo unificato, ed €
2.700,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67628/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIVIERO FLAVIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SIVIERO FLAVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LECCI PATRIZI, elettivamente domiciliato in VIA CONFALONIERI, 1
00195 ROMA presso il difensore avv. LECCI PATRIZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato dalla L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
considerato che
nella materia in esame vi sono indirizzi granitici della Suprema Corte che sanciscono che non
è sufficiente che l'asserito credito dell'ex amministratore dipenda da eventuale passaggio di consegne e/o riconoscimento di debito proveniente dall'ex amministratore, ma invece, occorre necessariamente che le singole poste di cui si compongono i bilanci, conti consuntivi dei diversi anni, siano portati in assemblea e fatti oggetti di approvazione nelle singole parti dai condomini, secondo il principio per cui i pagamenti effettuati per conto del vanno a beneficio della compagine condominiale, CP_1
ex i fornitori e le utenze necessarie allo svolgimento della vita condominiale e sono posti a carico dei condomini dopo il riparto pro quota delle spese.
Perciò, essendo i condomini tenuti al pagamento delle spese, seppure all'esito delle operazioni di riparto, devono essere posti a conoscenza delle voci delle stesse e devono accettarne le causali.
Cosi in materia di spese sostenute dall'amministratore ritenute urgenti ovvero di somme anticipate dal medesimo, si applicano le disposizioni per analogia previste dagli artt.
1144 e 1135 CC in materia di spese effettuate dal condomino che non possono essere rimborsate salvo che si trattino di spese urgenti ovvero di importi poi portati in assemblea deputata ad approvarli;
in tal caso il principio della gestione dell'amministratore secondo le regole del mandato in favore dei condomini sia improntato a quello di una gestione prudente nell'interesse esclusivo della collettività.
E quindi l'amministratore deve riferirne espressamente alla prima assemblea circa la necessità di effettuare ad esempio dei lavori urgenti o straordinari di cui i singoli condomini potrebbero non essere a conoscenza e porli in condizione di approvarli.
pagina 2 di 5 Posto ciò, il titolo causale che deve essere verificato ai fini di valutare la liquidabilità delle somme richieste dalla parte attrice alla luce del contenuto dei verbali di assemblea allegati dalle parti, non costituendo a tal fine né eventuali riconoscimento di debito provenienti dall'amministratore attuale né quelli eventualmente risultanti dal passaggio di consegne. Ciò costituisce espressa statuizione di principi di legittimità e di sezione.
Ebbene, dall'esame della documentazione fornita dalle parti, esaminato il verbale assembleare del 2018 nel quale emerge che l'assemblea dei condomini ha approvato sia il conto preventivo che il consuntivo della gestione, deve osservarsi che la somma di cui si è raggiunta la prova circa la domanda attorea pertiene a quella delle anticipazioni determinate nei singoli importi e nel totale in € mentre le ulteriori cifre consistenti nella richiesta di 'restituzione di importi anticipati per pagamento fornitori o altre spese di gestione' si ritiene difettare la prova della provenienza dal denaro personale dell'attore per i pagamenti asseriti.
Difatti, si può verificare dalle produzioni documentali che le diverse bollette di fornitura non sono suffragate dalla corrispondente allegazione del pagamento 'personale' dell'ex amministratore, odierno attore, oltre a non essere 'una pratica' da osservarsi
Sicchè difetta la prova dell'avvenuto pagamento in anticipo per conto del e CP_1
quindi della meritevolezza della domanda attorea sul punto.
Perciò, ancora, richiamato quanto riferito sinora, la domanda merita invece accoglimento in parte qua e limitatamente alla somma specificamente riportata quale voce per compensi professionali per € 5.891,92 oggetto di discussione e di approvazione nel corso della assemblea dell'ottobre 2018.
Deve respingersi la tesi difensiva del convenuto laddove sostiene che CP_1
questo importo, relativo al pagamento dei compensi professionali, non sia stato approvato, perché ciò può dirsi con esclusivo riferimento all'assemblea dello
03.05.2018, perché, poi, successivamente l'assemblea riunitasi ad ottobre ha espressamente approvato i conti degli esercizi incluse le somme che nel corso di questo pagina 3 di 5 giudizio sono riconosciute come dovute ed esclusivamente afferenti al pagamento dei compensi.
Su tali aspetti, il , pur avendo correttamente contestato la pretesa attorea CP_1
riportando indirizzi giurisprudenziali del tutto corretti nel sostenere che è l'assemblea a dover approvare le relative spese ed i pagamenti, tuttavia non ha tenuto in debito conto le risultanze dell'assemblea ultima del 2018.
Si deve aggiungere, inoltre, che non sono stati contestati tali rilievi addotti dal e tali non sono quelli consistenti nell'addurre il fatto che i condomini non CP_1
sono stati in grado di verificare la documentazione contabile in un rendiconto approvato in via postuma, perché è noto che il può impugnare le delibere assembleari CP_1
se ritenute viziate ai sensi dell'art. 1137 CC ovvero chiedere all'amministratore di esibire, previo appuntamento, la intera documentazione contabile posta alla base della gestione.
Ciò non risulta essere stato effettuato a cura del , ne segue che la CP_1
documentazione esibita in giudizio consente di appurare che il verbale assembleare dell'ottobre contiene gli elementi per l'accoglimento – seppur parziale – della domanda attorea, né risulta dimostrato che il convenuto abbia corrisposto le somme pattuite a titolo di compenso professionale all'ex amministratore.
Ne segue che la domanda va accolta in parte qua;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie in parte qua la domanda attorea e per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto al pagamento della somma complessiva di € 5.891,92 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di compensi professionali;
pagina 4 di 5 2) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà, e per l'effetto, in ragione del principio della soccombenza, condanna altresì il CP_1
convenuto a rimborsare alla parte attrice, , le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 300,00 per spese di lite incluso contributo unificato, ed €
2.700,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5