Art. 2.
Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio finanziario 1949-50 viene fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 1 aprile 1950, n. 155 , recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo (primo provvedimento).
Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio finanziario 1949-50 viene fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 1 aprile 1950, n. 155 , recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo (primo provvedimento).