CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. VINCENZO CALABRESE, in difesa di EZ AN, il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/10/2025, il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento della richiesta di riesame che era stata proposta da AN EZ contro l'ordinanza del 04/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti dello stesso EZ, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), aggravato dalla cosiddetta "agevolazione mafiosa" (art. 416- bis.1 cod. pen.), e per essere sussistente il concreto e attuale pericolo che egli Penale Sent. Sez. 2 Num. 3853 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 07/01/2026 potesse commettere delitti della stessa specie -, sostituiva la suddetta misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Il EZ è stato ritenuto gravemente indiziato di avere aiutato NN ON, quale emissaria del clan camorristico "EZ-De Vivo", ad assicurare i profitti dei reati commessi da tale clan, in particolare, ricevendo dalla ON somme di denaro provenienti dai suddetti reati e tenendole in custodia, così da evitare che le medesime somme potessero essere sequestrate in occasione di perquisizioni locali nell'abitazione della ON. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Vincenzo Calabrese, AN EZ, affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 dello stesso codice, con riguardo a: «[e]sigenze cautelari - superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari»; nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per «difetto» e contraddittorietà della motivazione. Il EZ premette che, rispetto alle contestazioni che erano state inizialmente formulate nei suoi confronti dal pubblico ministero, il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva: 1) escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della sua partecipazione al clan camorristico "EZ-De Vivo", quale riciclatore dei proventi illeciti dello stesso clan, di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria;
2) riqualificato come favoreggiamento reale, aggravato dall'avere agito al fine di agevolare l'attività del suddetto clan, il fatto di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria, che il pubblico ministero aveva qualificato come riciclaggio, analogamente aggravato. Ciò premesso, il ricorrente espone alcuni elementi che, a suo avviso, avrebbero escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente: a) il fatto che egli, all'indomani dell'esecuzione della misura carceraria, aveva reso una dichiarazione ampiamente confessoria, il che consentirebbe di superare la presunzione di sussistenza delle suddette esigenze in quanto dimostrerebbe che egli, che è incensurato ed è inserito in un contesto lavorativo lecito, ha mostrato «condivisione dell'illiceità della condotta posta in essere, la cui maturazione costituisce garanzia sufficiente circa la esclusione del pericolo di cadute recidivanti»; b) il contesto in cui egli si era «presta[to]» alla contestata condotta di favoreggiamento reale, nel quale «la 'negazione' di un favore richiesto costituisce, molto verosimilmente, occasione per possibili azioni di rappresaglia»; c) il «disvelamento giudiziario della specifica vicenda» e «la disgregazione del sodalizio grazie alla pluralità di iniziative investigative», con l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di «gran parte dei componenti del 2 gruppo» camorristico, atteso che ciò renderebbe «scarsamente verosimile l'eventualità del rinnovarsi della condizioni in cui è maturata la condotta ascritta»; d) il fatto che questa risale, al più tardi, al settembre 2024 e che le indagini che sono state successivamente svolte «fino all'anno 2025 inoltrato» non avevano disvelato, per il periodo successivo al settembre 2024, «alcuna ulteriore forma di coinvolgimento del ricorrente [...] in avvenimenti delittuosi involgenti il clan»; e) ancora, la già menzionata confessione, atteso che essa lo rendeva «persona non più affidabile per il compimento di condotte analoghe a quella per cui si procede, avendo egli dato prova di mancato superamento della prova di resistenza in tema di 'omertà'». Esposti tali elementi, il EZ lamenta che il Tribunale di Salerno li avrebbe ignorati, essendosi limitato a valorizzare la gravità della condotta posta in essere - la quale rilevava sotto il non contestato profilo dei gravi indizi di colpevolezza - in particolare «omette[ndo] ogni considerazione circa la efficacia della confessione in chiave di esclusione di cadute recidivanti». L'illegittimità dell'ordinanza impugnata discenderebbe comunque soprattutto dal fatto che, posto che il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva escluso la sua partecipazione al clan "EZ-De Vivo", nonché, attesa la riqualificazione come favoreggiamento reale del fatto di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria, «ogni suo contributo nelle attività di riciclaggio dei proventi illeciti del clan», il Tribunale di Salerno avrebbe «assu[nto] la sussistenza di circostanze di fatto escluse dal GIP rispetto a un profilo che, in quanto coperto da giudicato cautelare, neppure poteva essere legittimamente investigato». Il EZ deduce che il Tribunale di Salerno avrebbe argomentato come egli «sia stabilmente inserito nelle dinamiche delittuose del clan con particolare riguardo al riciclaggio dei proventi illeciti delle sue attività, censurando come strumentale la sua confessione per non aver chiarito circostanze - 'non emerse dalle indagini' e delle quali egli è indicato come sicuramente a conoscenza - concernenti i canali di reinvestimento dei proventi illeciti del clan, che egli avrebbe volontariamente omesso di riferire». Con riguardo a tale asserita argomentazione, il ricorrente contesta che non si comprenderebbe: a) «come possa affermarsi la sussistenza di circostanze di fatto 'non emerse dalle indagini' [...] e, soprattutto, la conoscenza delle stesse da parte del ricorrente, stigmatizzandone l'omesso disvelamento da parte sua»; b) come la stessa argomentazione, in quanto «espressamente ancorata al consapevole coinvolgimento [...] nelle attività di riciclaggio dei proventi illeciti del sodalizio», possa logicamente trovare spazio nella motivazione di un provvedimento relativo a una vicenda cautelare nella quale la configurabilità delle contestazioni che gli erano state originariamente mosse dal pubblico ministero in ordine ai delitti di cui 3 agli artt. 416-bis e 648-bis cod. pen. era stata esclusa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno «con statuizione coperta da giudicato». La contestata argomentazione si porrebbe infatti in contraddizione con tale esclusione. Da ciò il vizio dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di Salerno avrebbe omesso sia «di considerare la modesta caratura delittuosa del reato per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria» sia «di illustrare, in concreto, le ragioni per le quali il fatto nuovo costituito dalla tempestiva e piena confessione dell'indagato non costituisce elemento idoneo a consentire una fausta prognosi cautelare comportante il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari». Né potrebbe assumere rilievo in senso contrario, diversamente da quanto avrebbe reputato il Tribunale di Salerno, la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa", giacché «proprio il ritenuto inserimento della vicenda in un complessivo contesto di criminalità organizzata assegna all'intervenuta immediata confessione indubbia efficacia rescissoria rispetto ad esso», atteso che egli non potrebbe «essere considerato persona fidata per qualsivoglia altra condotta illecita, la quale [...] richiede un grado di affidabilità assolutamente incompatibile per chi abbia dato prova di non essere in grado di uniformarsi ai canoni dell'omertà e della reticenza». Il EZ contesta l'affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui egli non si sarebbe «reso autore di alcun tradimento, per non aver rivelato circostanze, non emerse dalle indagini, e di cui [...] era evidentemente a conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)» (primo paragrafo della pag. 17 dell'ordinanza impugnata), atteso che tale asserzione sarebbe «il risultato di una inammissibile congettura, [...] sol se si considera che i fatti illeciti di cui il EZ sarebbe a conoscenza (e che non ha rivelato), relativi al profilo dell'occultamento e del reinvestimento dei proventi illeciti del clan, sono dallo stesso Tribunale indicati come ‘... non emersi dalle indagini'». Col valorizzare la sua presunta «conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)», il Tribunale di Salerno dimostrerebbe, «ultra petita, di riconsiderare il profilo della gravità indiziaria (non oggetto di impugnazione da parte del PM), assegnando al ricorrente una consapevolezza delittuosa del tutto incompatibile con il giudizio del GIP che ha escluso ogni suo coinvolgimento nelle attività del clan, specie con riferimento al profilo del reinvestimento di proventi illeciti», per il quale, pertanto, «risulta pregiudizialmente esclusa ogni forma di gravità indiziaria». La motivazione dell'ordinanza impugnata assumerebbe insomma la condotta del EZ «non per come ritenuta dal GIP in termini di gravità indiziaria 4 (favoreggiamento reale, coperto da giudicato cautelare [...]), ma per come originariamente contestata dal PM (partecipazione ad associazione camorristica con ruolo di riciclatore e concorso in riciclaggio) con prospettazione che non ha superato il vaglio giurisdizionale». 2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 dello stesso codice, con riguardo a: «utilità della misura»; nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per «difetto» e contraddittorietà della motivazione. Il EZ espone che, in sede di riesame, aveva dedotto che, considerati il trattamento sanzionatorio per il delitto di favoreggiamento reale, per il quale è prevista la pena della reclusione da quindici giorni a cinque anni, il suo stato di incensurato, la confessione che aveva reso - «con conseguente concedibilità delle circostanze attenuanti generiche» -, e «la presumibile definizione del procedimento mediante rito alternativo», «anche a considerare l'aumento per la circostanza aggravante a effetto speciale ex art. 416 bis.1» cod. pen., risulterebbe «verificabile, al limite della certezza, il fatto per cui, all'esito del giudizio, [egli] sarà condannato ad una pena rientrante nel perimetro della sospensione condizionale». Ciò esposto, il ricorrente contesta che il Tribunale di Salerno avrebbe superato tale deduzione «con motivazione del tutto carente, richiamando, ancora una volta, il rischio di reiterazione criminosa, inteso come ostativo alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorandola a una fantomatica consapevolezza delittuosa del EZ (conoscenza delle modalità di occultamento e di reinvestimento dei proventi illeciti del clan e mancato disvelamento delle stesse) che è stata del tutto esclusa nel pregiudiziale scrutinio del GIP in termini di gravità indiziaria, coperto da giudicato». Anche nella prospettiva della dedotta mancanza di «utilità» della misura cautelare, in ragione della concedibilità della sospensione condizionale della pena, il Tribunale di Salerno avrebbe pertanto «valorizza[to] la condotta ascritta al ricorrente non per come ritenuta dal GIP in termini di gravità indiziaria [...] ma per come originariamente contestata dal PM [...] con prospettazione che non ha superato il giudizio ex art. 273 c.p.p.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. 2. Si deve anzitutto evidenziare che, come correttamente affermato dal Tribunale di Salerno, per il reato di favoreggiamento reale aggravato 5 dall'agevolazione mafiosa" opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - che è prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: a) in tema di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto- legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); c) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero.decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità); d) la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. 6 proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01). 3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio ritiene che il Tribunale di Salerno abbia adeguatamente motivato, senza commettere violazioni di legge, in ordine all'inesistenza di elementi che consentissero di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che è prevista dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. e, quindi, in ordine alla perdurante concreta e attuale pericolosità del EZ, anche alla stregua della medesima presunzione, confrontandosi, senza incorrere in contraddizioni né in illogicità manifeste, con gli specifici elementi che erano stati addotti in senso contrario dal ricorrente. Risulta, anzitutto, del tutto logica e corretta la valorizzazione, da parte del Tribunale di Salerno, delle specifiche modalità e circostanze della condotta del EZ, segnatamente, del fatto che questi si era ripetutamente messo a disposizione di NN ON, emissaria del clan "EZ-De Vivo", per custodire e, sostanzialmente, occultare nella propria abitazione, somme ingenti di denaro (che il Tribunale ha quantificato in almeno C 195.000,00), che sapeva essere provento dei delitti commessi dal suddetto clan, sicché la sua condotta si doveva ritenere non occasionale né episodica ma piuttosto, appunto, ripetuta nel tempo (il Tribunale di Salerno ha individuato almeno tre consegne di danaro al EZ da parte della ON: il 02/04/2021; il 27/09/2022; il 09/09/2024). Il che qualificava lo stesso EZ come «uomo di fiducia» del clan, tanto da affidargli così ingenti somme. Qualifica, questa, che è stata logicamente ritenuta confermata anche dal fatto che, dalle intercettate conversazioni tra la ON e il EZ, era emerso pure che quest'ultimo aveva anche gestito parte del denaro che aveva ricevuto dalla prima, avendo speso C 20.000,00 di esso per pagare qualcosa o qualcuno che non era stato possibile comprendere. A proposito di tale valorizzazione delle indicate modalità e circostanze della condotta del EZ, è utile ribadire che l'ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del «titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le 7 modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di un'incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, Silvestrin;
Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168-01). Del tutto logica e corretta si deve ritenere altresì la valorizzazione, da parte del Tribunale di Salerno, degli stretti legami tra il EZ e il clan "EZ-De Vivo", ancorché non tradottisi in una partecipazione al medesimo clan, logicamente ritenuti comprovati, oltre che dalla fiducia che il clan riponeva in lui, di cui si è già detto, anche dai vincoli di parentela. Come si è anticipato, il Tribunale di Salerno si è altresì confrontato, senza incorrere in contraddizioni né in illogicità manifeste, con gli specifici elementi che erano stati addotti dal ricorrente ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Collegio ritiene IjLpJ che, nell'escludere che la confessione che era stata resa dal EZ potesse assumere rilievo ai suddetti fini, il Tribunale di Salerno, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non sia incorso in vizi logici né abbia attribuito al medesimo EZ, in violazione del cosiddetto "giudicato cautelare", la responsabilità per la condotta di riciclaggio che era stata esclusa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno. In particolare, l'affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui la confessione del EZ aveva «riguardato solo circostanze emerse, in modo evidente, dalle indagini» (ultima riga della pag. 16 e prima riga della pag. 17 dell'ordinanza impugnata), appare pienamente in linea con quanto lo stesso Tribunale aveva in precedenza esposto a proposito del non contestato punto dei gravi indizi di colpevolezza. Quanto alla contestata affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui «il EZ, invero, non si è reso autore di alcun tradimento, per non aver rilevato circostanze, non emerse dalle indagini, e di cui il EZ era evidentemente a conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)» (primo paragrafo della pag. 17 dell'ordinanza impugnata), si deve osservare che: a) da un lato, il fatto che il EZ potesse essere a conoscenza delle suddette «modalità operative» si deve ritenere essere stato non illogicamente tratto, oltre che dai già evidenziati stretti legami tra l'indagato e il clan "EZ-De Vivo", anche dall'emersa circostanza, di cui si è detto, che il EZ era risultato avere anche gestito parte del denaro che aveva ricevuto dalla ON, spendendone una parte (C 8 20.000,00); b) dall'altro lato, che attribuire a un soggetto la «conoscenza» delle modalità di occultamento/reinvestimento di denaro proveniente da delitto non significa che allo stesso soggetto sia attribuito il ruolo di concorrente nel riciclaggio del medesimo denaro, atteso che una tale mera «conoscenza» non integra un contributo concorsuale al suddetto delitto e, tanto meno, implica la qualificazione come concorso in riciclaggio dello specifico fatto di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria. Da ciò la logicità della conclusione del Tribunale di Salerno secondo cui il EZ, non avendo in effetti "tradito" il clan "EZ-De Vivo", restava «affidabile» per lo stesso clan. Si devono altresì ritenere del tutto corrette e logiche le considerazioni del Tribunale di Salerno secondo cui: a) se il EZ fosse stato costretto a custodire il denaro che gli veniva consegnato dalla ON, essendo consapevole della provenienza di esso dai delitti del clan "EZ-De Vivo", ben avrebbe potuto denunciare chi gli imponeva di commettere un reato;
b) il fatto che «gran parte dei componenti» del clan "EZ-De Vivo" fosse stato attinto da provvedimenti di custodia cautelare non escludeva che lo stesso clan potesse continuare a operare seguendo le direttive dei suoi capi detenuti, atteso che ciò era già avvenuto in precedenza. Infine, con riferimento al secondo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che il Tribunale di Salerno ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866-01; Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501-01). Ciò in quanto la concessione della medesima sospensione è indefettibilmente correlata a una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato, la quale è essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto e attuale pericolo di reiterazione (più di recente: Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
9 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. VINCENZO CALABRESE, in difesa di EZ AN, il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/10/2025, il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento della richiesta di riesame che era stata proposta da AN EZ contro l'ordinanza del 04/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti dello stesso EZ, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), aggravato dalla cosiddetta "agevolazione mafiosa" (art. 416- bis.1 cod. pen.), e per essere sussistente il concreto e attuale pericolo che egli Penale Sent. Sez. 2 Num. 3853 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 07/01/2026 potesse commettere delitti della stessa specie -, sostituiva la suddetta misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Il EZ è stato ritenuto gravemente indiziato di avere aiutato NN ON, quale emissaria del clan camorristico "EZ-De Vivo", ad assicurare i profitti dei reati commessi da tale clan, in particolare, ricevendo dalla ON somme di denaro provenienti dai suddetti reati e tenendole in custodia, così da evitare che le medesime somme potessero essere sequestrate in occasione di perquisizioni locali nell'abitazione della ON. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Vincenzo Calabrese, AN EZ, affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 dello stesso codice, con riguardo a: «[e]sigenze cautelari - superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari»; nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per «difetto» e contraddittorietà della motivazione. Il EZ premette che, rispetto alle contestazioni che erano state inizialmente formulate nei suoi confronti dal pubblico ministero, il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva: 1) escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della sua partecipazione al clan camorristico "EZ-De Vivo", quale riciclatore dei proventi illeciti dello stesso clan, di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria;
2) riqualificato come favoreggiamento reale, aggravato dall'avere agito al fine di agevolare l'attività del suddetto clan, il fatto di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria, che il pubblico ministero aveva qualificato come riciclaggio, analogamente aggravato. Ciò premesso, il ricorrente espone alcuni elementi che, a suo avviso, avrebbero escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente: a) il fatto che egli, all'indomani dell'esecuzione della misura carceraria, aveva reso una dichiarazione ampiamente confessoria, il che consentirebbe di superare la presunzione di sussistenza delle suddette esigenze in quanto dimostrerebbe che egli, che è incensurato ed è inserito in un contesto lavorativo lecito, ha mostrato «condivisione dell'illiceità della condotta posta in essere, la cui maturazione costituisce garanzia sufficiente circa la esclusione del pericolo di cadute recidivanti»; b) il contesto in cui egli si era «presta[to]» alla contestata condotta di favoreggiamento reale, nel quale «la 'negazione' di un favore richiesto costituisce, molto verosimilmente, occasione per possibili azioni di rappresaglia»; c) il «disvelamento giudiziario della specifica vicenda» e «la disgregazione del sodalizio grazie alla pluralità di iniziative investigative», con l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di «gran parte dei componenti del 2 gruppo» camorristico, atteso che ciò renderebbe «scarsamente verosimile l'eventualità del rinnovarsi della condizioni in cui è maturata la condotta ascritta»; d) il fatto che questa risale, al più tardi, al settembre 2024 e che le indagini che sono state successivamente svolte «fino all'anno 2025 inoltrato» non avevano disvelato, per il periodo successivo al settembre 2024, «alcuna ulteriore forma di coinvolgimento del ricorrente [...] in avvenimenti delittuosi involgenti il clan»; e) ancora, la già menzionata confessione, atteso che essa lo rendeva «persona non più affidabile per il compimento di condotte analoghe a quella per cui si procede, avendo egli dato prova di mancato superamento della prova di resistenza in tema di 'omertà'». Esposti tali elementi, il EZ lamenta che il Tribunale di Salerno li avrebbe ignorati, essendosi limitato a valorizzare la gravità della condotta posta in essere - la quale rilevava sotto il non contestato profilo dei gravi indizi di colpevolezza - in particolare «omette[ndo] ogni considerazione circa la efficacia della confessione in chiave di esclusione di cadute recidivanti». L'illegittimità dell'ordinanza impugnata discenderebbe comunque soprattutto dal fatto che, posto che il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva escluso la sua partecipazione al clan "EZ-De Vivo", nonché, attesa la riqualificazione come favoreggiamento reale del fatto di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria, «ogni suo contributo nelle attività di riciclaggio dei proventi illeciti del clan», il Tribunale di Salerno avrebbe «assu[nto] la sussistenza di circostanze di fatto escluse dal GIP rispetto a un profilo che, in quanto coperto da giudicato cautelare, neppure poteva essere legittimamente investigato». Il EZ deduce che il Tribunale di Salerno avrebbe argomentato come egli «sia stabilmente inserito nelle dinamiche delittuose del clan con particolare riguardo al riciclaggio dei proventi illeciti delle sue attività, censurando come strumentale la sua confessione per non aver chiarito circostanze - 'non emerse dalle indagini' e delle quali egli è indicato come sicuramente a conoscenza - concernenti i canali di reinvestimento dei proventi illeciti del clan, che egli avrebbe volontariamente omesso di riferire». Con riguardo a tale asserita argomentazione, il ricorrente contesta che non si comprenderebbe: a) «come possa affermarsi la sussistenza di circostanze di fatto 'non emerse dalle indagini' [...] e, soprattutto, la conoscenza delle stesse da parte del ricorrente, stigmatizzandone l'omesso disvelamento da parte sua»; b) come la stessa argomentazione, in quanto «espressamente ancorata al consapevole coinvolgimento [...] nelle attività di riciclaggio dei proventi illeciti del sodalizio», possa logicamente trovare spazio nella motivazione di un provvedimento relativo a una vicenda cautelare nella quale la configurabilità delle contestazioni che gli erano state originariamente mosse dal pubblico ministero in ordine ai delitti di cui 3 agli artt. 416-bis e 648-bis cod. pen. era stata esclusa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno «con statuizione coperta da giudicato». La contestata argomentazione si porrebbe infatti in contraddizione con tale esclusione. Da ciò il vizio dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di Salerno avrebbe omesso sia «di considerare la modesta caratura delittuosa del reato per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria» sia «di illustrare, in concreto, le ragioni per le quali il fatto nuovo costituito dalla tempestiva e piena confessione dell'indagato non costituisce elemento idoneo a consentire una fausta prognosi cautelare comportante il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari». Né potrebbe assumere rilievo in senso contrario, diversamente da quanto avrebbe reputato il Tribunale di Salerno, la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa", giacché «proprio il ritenuto inserimento della vicenda in un complessivo contesto di criminalità organizzata assegna all'intervenuta immediata confessione indubbia efficacia rescissoria rispetto ad esso», atteso che egli non potrebbe «essere considerato persona fidata per qualsivoglia altra condotta illecita, la quale [...] richiede un grado di affidabilità assolutamente incompatibile per chi abbia dato prova di non essere in grado di uniformarsi ai canoni dell'omertà e della reticenza». Il EZ contesta l'affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui egli non si sarebbe «reso autore di alcun tradimento, per non aver rivelato circostanze, non emerse dalle indagini, e di cui [...] era evidentemente a conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)» (primo paragrafo della pag. 17 dell'ordinanza impugnata), atteso che tale asserzione sarebbe «il risultato di una inammissibile congettura, [...] sol se si considera che i fatti illeciti di cui il EZ sarebbe a conoscenza (e che non ha rivelato), relativi al profilo dell'occultamento e del reinvestimento dei proventi illeciti del clan, sono dallo stesso Tribunale indicati come ‘... non emersi dalle indagini'». Col valorizzare la sua presunta «conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)», il Tribunale di Salerno dimostrerebbe, «ultra petita, di riconsiderare il profilo della gravità indiziaria (non oggetto di impugnazione da parte del PM), assegnando al ricorrente una consapevolezza delittuosa del tutto incompatibile con il giudizio del GIP che ha escluso ogni suo coinvolgimento nelle attività del clan, specie con riferimento al profilo del reinvestimento di proventi illeciti», per il quale, pertanto, «risulta pregiudizialmente esclusa ogni forma di gravità indiziaria». La motivazione dell'ordinanza impugnata assumerebbe insomma la condotta del EZ «non per come ritenuta dal GIP in termini di gravità indiziaria 4 (favoreggiamento reale, coperto da giudicato cautelare [...]), ma per come originariamente contestata dal PM (partecipazione ad associazione camorristica con ruolo di riciclatore e concorso in riciclaggio) con prospettazione che non ha superato il vaglio giurisdizionale». 2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 dello stesso codice, con riguardo a: «utilità della misura»; nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per «difetto» e contraddittorietà della motivazione. Il EZ espone che, in sede di riesame, aveva dedotto che, considerati il trattamento sanzionatorio per il delitto di favoreggiamento reale, per il quale è prevista la pena della reclusione da quindici giorni a cinque anni, il suo stato di incensurato, la confessione che aveva reso - «con conseguente concedibilità delle circostanze attenuanti generiche» -, e «la presumibile definizione del procedimento mediante rito alternativo», «anche a considerare l'aumento per la circostanza aggravante a effetto speciale ex art. 416 bis.1» cod. pen., risulterebbe «verificabile, al limite della certezza, il fatto per cui, all'esito del giudizio, [egli] sarà condannato ad una pena rientrante nel perimetro della sospensione condizionale». Ciò esposto, il ricorrente contesta che il Tribunale di Salerno avrebbe superato tale deduzione «con motivazione del tutto carente, richiamando, ancora una volta, il rischio di reiterazione criminosa, inteso come ostativo alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorandola a una fantomatica consapevolezza delittuosa del EZ (conoscenza delle modalità di occultamento e di reinvestimento dei proventi illeciti del clan e mancato disvelamento delle stesse) che è stata del tutto esclusa nel pregiudiziale scrutinio del GIP in termini di gravità indiziaria, coperto da giudicato». Anche nella prospettiva della dedotta mancanza di «utilità» della misura cautelare, in ragione della concedibilità della sospensione condizionale della pena, il Tribunale di Salerno avrebbe pertanto «valorizza[to] la condotta ascritta al ricorrente non per come ritenuta dal GIP in termini di gravità indiziaria [...] ma per come originariamente contestata dal PM [...] con prospettazione che non ha superato il giudizio ex art. 273 c.p.p.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. 2. Si deve anzitutto evidenziare che, come correttamente affermato dal Tribunale di Salerno, per il reato di favoreggiamento reale aggravato 5 dall'agevolazione mafiosa" opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - che è prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: a) in tema di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto- legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); c) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero.decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità); d) la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. 6 proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01). 3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio ritiene che il Tribunale di Salerno abbia adeguatamente motivato, senza commettere violazioni di legge, in ordine all'inesistenza di elementi che consentissero di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che è prevista dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. e, quindi, in ordine alla perdurante concreta e attuale pericolosità del EZ, anche alla stregua della medesima presunzione, confrontandosi, senza incorrere in contraddizioni né in illogicità manifeste, con gli specifici elementi che erano stati addotti in senso contrario dal ricorrente. Risulta, anzitutto, del tutto logica e corretta la valorizzazione, da parte del Tribunale di Salerno, delle specifiche modalità e circostanze della condotta del EZ, segnatamente, del fatto che questi si era ripetutamente messo a disposizione di NN ON, emissaria del clan "EZ-De Vivo", per custodire e, sostanzialmente, occultare nella propria abitazione, somme ingenti di denaro (che il Tribunale ha quantificato in almeno C 195.000,00), che sapeva essere provento dei delitti commessi dal suddetto clan, sicché la sua condotta si doveva ritenere non occasionale né episodica ma piuttosto, appunto, ripetuta nel tempo (il Tribunale di Salerno ha individuato almeno tre consegne di danaro al EZ da parte della ON: il 02/04/2021; il 27/09/2022; il 09/09/2024). Il che qualificava lo stesso EZ come «uomo di fiducia» del clan, tanto da affidargli così ingenti somme. Qualifica, questa, che è stata logicamente ritenuta confermata anche dal fatto che, dalle intercettate conversazioni tra la ON e il EZ, era emerso pure che quest'ultimo aveva anche gestito parte del denaro che aveva ricevuto dalla prima, avendo speso C 20.000,00 di esso per pagare qualcosa o qualcuno che non era stato possibile comprendere. A proposito di tale valorizzazione delle indicate modalità e circostanze della condotta del EZ, è utile ribadire che l'ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del «titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le 7 modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di un'incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, Silvestrin;
Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168-01). Del tutto logica e corretta si deve ritenere altresì la valorizzazione, da parte del Tribunale di Salerno, degli stretti legami tra il EZ e il clan "EZ-De Vivo", ancorché non tradottisi in una partecipazione al medesimo clan, logicamente ritenuti comprovati, oltre che dalla fiducia che il clan riponeva in lui, di cui si è già detto, anche dai vincoli di parentela. Come si è anticipato, il Tribunale di Salerno si è altresì confrontato, senza incorrere in contraddizioni né in illogicità manifeste, con gli specifici elementi che erano stati addotti dal ricorrente ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Collegio ritiene IjLpJ che, nell'escludere che la confessione che era stata resa dal EZ potesse assumere rilievo ai suddetti fini, il Tribunale di Salerno, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non sia incorso in vizi logici né abbia attribuito al medesimo EZ, in violazione del cosiddetto "giudicato cautelare", la responsabilità per la condotta di riciclaggio che era stata esclusa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno. In particolare, l'affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui la confessione del EZ aveva «riguardato solo circostanze emerse, in modo evidente, dalle indagini» (ultima riga della pag. 16 e prima riga della pag. 17 dell'ordinanza impugnata), appare pienamente in linea con quanto lo stesso Tribunale aveva in precedenza esposto a proposito del non contestato punto dei gravi indizi di colpevolezza. Quanto alla contestata affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui «il EZ, invero, non si è reso autore di alcun tradimento, per non aver rilevato circostanze, non emerse dalle indagini, e di cui il EZ era evidentemente a conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)» (primo paragrafo della pag. 17 dell'ordinanza impugnata), si deve osservare che: a) da un lato, il fatto che il EZ potesse essere a conoscenza delle suddette «modalità operative» si deve ritenere essere stato non illogicamente tratto, oltre che dai già evidenziati stretti legami tra l'indagato e il clan "EZ-De Vivo", anche dall'emersa circostanza, di cui si è detto, che il EZ era risultato avere anche gestito parte del denaro che aveva ricevuto dalla ON, spendendone una parte (C 8 20.000,00); b) dall'altro lato, che attribuire a un soggetto la «conoscenza» delle modalità di occultamento/reinvestimento di denaro proveniente da delitto non significa che allo stesso soggetto sia attribuito il ruolo di concorrente nel riciclaggio del medesimo denaro, atteso che una tale mera «conoscenza» non integra un contributo concorsuale al suddetto delitto e, tanto meno, implica la qualificazione come concorso in riciclaggio dello specifico fatto di cui al capo 12) dell'imputazione provvisoria. Da ciò la logicità della conclusione del Tribunale di Salerno secondo cui il EZ, non avendo in effetti "tradito" il clan "EZ-De Vivo", restava «affidabile» per lo stesso clan. Si devono altresì ritenere del tutto corrette e logiche le considerazioni del Tribunale di Salerno secondo cui: a) se il EZ fosse stato costretto a custodire il denaro che gli veniva consegnato dalla ON, essendo consapevole della provenienza di esso dai delitti del clan "EZ-De Vivo", ben avrebbe potuto denunciare chi gli imponeva di commettere un reato;
b) il fatto che «gran parte dei componenti» del clan "EZ-De Vivo" fosse stato attinto da provvedimenti di custodia cautelare non escludeva che lo stesso clan potesse continuare a operare seguendo le direttive dei suoi capi detenuti, atteso che ciò era già avvenuto in precedenza. Infine, con riferimento al secondo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che il Tribunale di Salerno ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866-01; Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501-01). Ciò in quanto la concessione della medesima sospensione è indefettibilmente correlata a una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato, la quale è essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto e attuale pericolo di reiterazione (più di recente: Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
9 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2026.