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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 25.6.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3702/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Yuri Lissandrin,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Petri,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito in via principale: - previo accertamento del grave inadempimento secondo il combinato disposto di cui agli art. 1375 c.c. e art. 1455 c.c. imputabile a accertare e dichiarare la illegittimità Controparte_1
e/o nullità per i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa della clausola contrattuale che prevede che, “…in caso di inadempimento della parte acquirente (n.d.r. Corte , che comporti la risoluzione del presente contratto, ai sensi CP_1 dell'art. 1526 c.c. i comparenti pattuiscono che alla parte venditrice spetterà a titolo di indennità una somma pari al 70% di quanto già riscosso a titolo di prezzo, fermo l'obbligo della parte venditrice di restituire quanto incassato”; - per effetto della dichiarazione di illegittimità e/o nullità della predetta clausola negoziale, accertare e dichiarare che il controvalore dei beni aziendali, compreso la perdita dell'avviamento, ammonta ad euro 90.940,00 per effetto del quale il preteso credito di euro 12.600,00 di è estinto per compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c. Parte_2
Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere legittima la clausola negoziale di cui sopra, rideterminare in altra e diversa misura in via equitativa l'equo compenso che deve essere trattenuto dalla parte venditrice ditta in una misura più equa che tenga conto del controvalore dei Pt_1
1 beni aziendali in base al libro beni ammortizzabili e, per l'effetto, ridurre l'entità del credito vantato da in una misura inferiore rispetto ad euro Controparte_1
12.600,00. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di cui di cui al D.M. n. 55/2024 e sue successive modifiche».
Per l'opposto:
«(…) in via principale rigettare l'opposizione e le domande tutte proposte dalla ditta individuale in persona del titolare, perché infondate, incomprovate Parte_1
e smentite documentalmente, dunque confermando il decreto ingiuntivo n. 1259/24 emesso in data 25.7.24 dal Tribunale di Pavia. Condannare in ogni caso la
[...]
, in persona del titolare, al pagamento dell'importo di Controparte_2
12.600,00 per i titoli di cui in narrativa, o il diverso ritenuto di giustizia, oltre spese liquidate ed oltre interessi di mora maturati dalla scadenza al saldo. (…). In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - In data 23.9.2022, , titolare di impresa Parte_1 individuale, stipulava un contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà in favore della società Il prezzo della cessione CP_1 CP_1 veniva pattuito in € 80.000,00, con modalità e termini di pagamento specificati nell'art. 2 del contratto, il quale, all'art. 3, conteneva una clausola del seguente testuale tenore: "in caso di inadempimento della Parte Acquirente, che comporti risoluzione del presente contratto, ai sensi art. 1526 c.c. i Comparenti pattuiscono che alla Parte Venditrice spetterà a titolo di indennità una somma pari al 70% (settanta per cento) di quanto già riscosso a titolo di prezzo, fermo l'obbligo della Parte Venditrice di restituire quanto altro incassato". Controparte_1 effettuava a titolo di corrispettivo pagamenti per un totale di € 42.000,00. Con comunicazione datata 13.2.2024, comunicava la Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento della stessa Controparte_1
Quest'ultima, dolendosi del fatto che il suddetto - a ciò obbligato in forza della menzionata clausola - aveva omesso di restituire il 30% delle somme versate, ha chiesto ed ottenuto nei suoi confronti decreto ingiuntivo per l'importo capitale di € 12.600,00, corrispondente al 30% degli € 42.000,00 già corrisposti.
2. - ha presentato opposizione. In punto di fatto, ha Parte_1 precisato che l'azienda, oggetto del contratto di compravendita con riserva della proprietà, riguardava il negozio alimentare situato in Pavia, corso Strada Nuova n. 78, e che il prezzo di cessione era stato fissato in € 80.000,00, di cui € 45.000,00 per l'avviamento commerciale e € 35.000,00 per arredi e attrezzature. Ha quindi evidenziato che, dopo un primo versamento di € 30.000,00, il restante importo avrebbe dovuto essere versato in rate e, precisamente, € 9.000,00 in 6 rate da € 1.500,00 (settembre 2022-febbraio 2023) e l'ultima tranche di € 41.000,00 entro il 28.2.2023. Ha rilevato che si era resa gravemente inadempiente nei pagamenti, Controparte_1 avendo versato al mese di aprile 2023, unicamente € 12.000,00 oltre alla rata
2 iniziale di € 30.000,00, per un totale di € 42.000,00 a fronte degli € 80.000,00 pattuiti, talché, nel mese di febbraio 2024, aveva comunicato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta (clausola che così dispone: “la parte venditrice avrà il diritto di eccepire la risoluzione del presente contratto in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di tre rate del prezzo pattuito. In tal caso avrà l'onere di comunicare alla parte acquirente che intende valersi di detta clausola risolutiva espressa a mezzo raccomandata A/R o PEC”). Infine, ha dedotto di essere rientrato in possesso dell'azienda a seguito di tale risoluzione, dopo che, dal mese di aprile 2023, questa era rimasta inattiva. Sostiene quindi di essere creditore di per il Controparte_1 risarcimento del danno derivante dalla perdita dell'avviamento commerciale, determinato dalla prolungata chiusura del negozio, in aggiunta al controvalore dei beni rappresentati dagli arredi, somme che andrebbero portate in compensazione con il credito ingiunto. Inoltre, sostiene la nullità della clausola fondante il credito azionato, laddove stabilisce, nei fatti, un
“equo compenso” per l'uso della cosa inadeguato ed in contrasto con la ratio dell'art. 1526 c.c.
3. - si è costituita evidenziando, anzitutto, la Controparte_1 legittimità della clausola di cui trattasi e la sua coerenza rispetto alla ratio dell'art. 1526 c.c., il quale prevede che il venditore debba restituire le rate riscosse, salvo un equo compenso per l'uso e il risarcimento del danno, e che se le parti convengono che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice può ridurre l'indennità convenuta. Per quanto riguarda i danni, rileva in punto di fatto che l'opponente ha rivenduto l'azienda a terzi e non risulta che abbia da ciò subito pregiudizio;
in estrema sintesi, contesta le deduzioni svolte dalla controparte sulla perdita dell'avviamento e sull'equo compenso per l'uso dei beni aziendali.
4. – L'opponente, nella 2° memoria ex art. 171 ter c.p.c., afferma l'esistenza di danni materiali agli arredi del negozio, in particolare al bancone e ai frigoriferi, e modifiche non consentite dei quali sarebbe responsabile l'opposta, la quale, a sua volta, contesta tale nuova deduzione in quanto inammissibile, rilevando inoltre come di tali ipotetici danni non fosse mai stata fatta in precedenza denunzia.
5. – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 28.5.2025, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.6.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
6. – In atto di citazione si lamenta il fatto che l'indennità di cui alla menzionata clausola “non copre il valore degli arredi del negozio che sono stati prima usati da e poi lasciati abbandonati (si pensi solo alla mancata CP_1 manutenzione dei frigoriferi dei banconi del negozio ecc. ecc.)”: in proposito, si
3 deve rilevare che tale indennità non può, evidentemente, coprire il valore di beni che sono sempre rimasti nella proprietà della parte venditrice, mentre invece copre il minor valore dei beni stessi determinati dalla normale usura.
Non rientrano nella suddetta indennità neppure i danni materiali ai beni stessi determinati non da usura ma da un uso non corretto degli stessi, che potrebbero essere posti a fondamento di una domanda di risarcimento dei danni: in proposito, l'allegazione di tali ipotetici danni, trattandosi di fatto avente natura “primaria”, avrebbe dovuto essere svolta in maniera sufficientemente chiara nell'atto introduttivo (nella specie, nell'atto di citazione in opposizione) e debitamente specificata, all'occorrenza, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Nella specie, la generica deduzione della
“mancata manutenzione dei frigoriferi”, contenuta nell'atto di citazione e ribadita nella suddetta prima memoria, non assolve all'onere di allegazione di cui sopra, non specificandosi nei termini di rito in cosa sia consistito il danno e, quindi. quale sia stata in concreto la condotta che lo avrebbe cagionato.
Pertanto, non si può ritenere essere stata ritualmente formulata un'eccezione di compensazione del credito azionato con un ipotetico danno ai beni aziendali, non essendo stato detto danno ben allegato e specificato nei termini perentori previsti dal codice di rito.
7. - Le eccezioni svolte dall'opponente in merito alla illegittimità e nullità della clausola inserita all'art. 3 del contratto di cessione di ramo d'azienda sono infondate e, come tali, vanno respinte.
L'art. 1526 c.c., ai primi due commi, dispone come segue:
- “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”;
- “Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”.
La prima di dette disposizioni si limita, nella prima parte, a ribadire il principio di cui all'art. 1458 c.c., secondo il quale la risoluzione ha effetto retroattivo ed obbliga quindi le parti a restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto. Se non genera alcun problema la ripetibilità della prestazione pecuniaria (le rate pagate), essendo il denaro bene fungibile, più complesso è il tema della restituzione della prestazione eseguita dal venditore, consistente nella messa a disposizione del bene compravenduto nelle more del trasferimento della proprietà. Poiché nella vendita a rate con riserva della proprietà l'acquirente utilizza di fatto il bene per un certo periodo, tale restituzione, oltre ad avere ad oggetto il bene stesso nella sua entità fisica (la vendita a rate riguarda di regola beni non consumabili), dovrebbe a rigore comprendere anche il “valore di godimento” ottenuto per un certo periodo e sottratto al venditore: la previsione codicistica del diritto del venditore ad un “equo compenso” per l'uso della cosa si inquadra nella
4 sostanziale logica della “restitutio ad integrum” prevista in materia di risoluzione contrattuale, oltre che, nello specifico caso di beni non consumabili ma soggetti ad usura o a perdita di valore nel tempo, della necessità di compensare l'eventuale minor valore del bene stesso.
Le parti, nella loro libera autonomia contrattuale, possono ritenere di quantificare la rata indicativamente sulla base di un “valore di godimento”, predeterminato quindi in maniera convenzionale, e pattuire che le rate riscosse non vengano restituite, in tutto od in parte, per compensare il suddetto valore, insuscettibile di restituzione “in natura”. A tutela del compratore, che il legislatore del codice ritiene parte “debole”, si prevede che
– in tale caso - il giudice possa ridurre la “indennità” pattuita (qualora quindi l'importo delle rate riscosse ecceda il suddetto detto valore), mentre, per il caso inverso (qualora l'importo del valore di godimento sia superiore alle rate riscosse), non è contemplata dal legislatore la possibilità per il venditore di ottenere la differenza. Quest'ultimo, pertanto, è onerato, in sede di stipula, a calcolare bene l'importo della rata (che varrà anche quale “equo compenso”) e, in caso di inadempimento dell'acquirente, agire rapidamente per la risoluzione contrattuale, posto che qualsiasi ritardo rischia di dare luogo, ove l'omesso pagamento delle rate si protragga nel tempo, al conseguimento di un indennizzo inadeguato.
Ciò che non può fare è lamentare a posteriori l'inidoneità della rata pattuita e riscossa a compensare il “valore di godimento” perduto.
La quantificazione dell'”equo compenso” effettuata convenzionalmente ha valore di legge ai sensi dell'art. 1372 c.c. e non si ravvisa alcuna nullità nella previsione che la rata riscossa sia trattenuta solo in parte e non per l'intero, dovendosi presumere che tale previsione sia il frutto di una libera scelta delle parti, determinata presumibilmente da una stima del “valore di godimento” inferiore alle rate pattuite.
Se tale stima fosse stata errata ed il venditore fosse quindi incorso in errore, la relativa clausola potrebbe essere, al più, annullabile per vizio del consenso, ma non nulla.
Nella specie la clausola era congegnata nel senso che, a fronte dell'inadempimento al pagamento di tre rate, l'opponente avrebbe potuto comunicare immediatamente la risoluzione contrattuale a seguito di clausola risolutiva espressa, trattenere le rate riscosse (inclusa la “maxi rata” iniziale) e chiedere a titolo di risarcimento del danno (non di “equo compenso”) il
“valore di godimento” non conseguito per il periodo successivo alla dichiarazione di risoluzione e fino all'effettivo rilascio dei beni.
La comunicazione di risoluzione è stata fatta mesi dopo l'inadempimento che l'avrebbe consentita e ciò ha indubbiamente inciso sulla congruità dell'indennizzo, ma il fatto non è, evidentemente, imputabile all'opposto bensì all'opponente.
5 8. – Venendo al risarcimento del danno per perdita dell'avviamento, come questo giudice ha evidenziato nell'ordinanza del 28.5.2025, la prova del relativo fatto non può basarsi su mere generiche presunzioni ma deve essere in qualche modo dimostrata: in particolare, ove la conduzione dell'azienda fosse stata ripresa dall'opponente, detta prova avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione di un effettivo e significativo calo del reddito rispetto al periodo anteriore alla compravendita, ed, ove invece l'opponente stesso avesse ceduto a terzi l'azienda medesima, la prova stessa avrebbe dovuto consistere nella dimostrazione del minor prezzo ottenuto a fronte del decremento di tale valore.
Tali prove non sono state offerte e, pertanto, non può dirsi provato un danno suscettibile di essere liquidato e posto in compensazione, come richiesto, con il credito azionato dall'opposta.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale e così anche per quella decisionale, in ragione tanto del citato carattere precostituito della prova quanto del fatto che nella memoria conclusiva sono state dalla parte vittoriosa sostanzialmente riprese argomentazioni difensive già esposte nei precedenti atti di causa.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1259/2024, che dichiara per l'effetto definitivamente esecutivo;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta Corte Bianca S.r.l. delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.400,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 10 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
6
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 25.6.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3702/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Yuri Lissandrin,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Petri,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito in via principale: - previo accertamento del grave inadempimento secondo il combinato disposto di cui agli art. 1375 c.c. e art. 1455 c.c. imputabile a accertare e dichiarare la illegittimità Controparte_1
e/o nullità per i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa della clausola contrattuale che prevede che, “…in caso di inadempimento della parte acquirente (n.d.r. Corte , che comporti la risoluzione del presente contratto, ai sensi CP_1 dell'art. 1526 c.c. i comparenti pattuiscono che alla parte venditrice spetterà a titolo di indennità una somma pari al 70% di quanto già riscosso a titolo di prezzo, fermo l'obbligo della parte venditrice di restituire quanto incassato”; - per effetto della dichiarazione di illegittimità e/o nullità della predetta clausola negoziale, accertare e dichiarare che il controvalore dei beni aziendali, compreso la perdita dell'avviamento, ammonta ad euro 90.940,00 per effetto del quale il preteso credito di euro 12.600,00 di è estinto per compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c. Parte_2
Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere legittima la clausola negoziale di cui sopra, rideterminare in altra e diversa misura in via equitativa l'equo compenso che deve essere trattenuto dalla parte venditrice ditta in una misura più equa che tenga conto del controvalore dei Pt_1
1 beni aziendali in base al libro beni ammortizzabili e, per l'effetto, ridurre l'entità del credito vantato da in una misura inferiore rispetto ad euro Controparte_1
12.600,00. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di cui di cui al D.M. n. 55/2024 e sue successive modifiche».
Per l'opposto:
«(…) in via principale rigettare l'opposizione e le domande tutte proposte dalla ditta individuale in persona del titolare, perché infondate, incomprovate Parte_1
e smentite documentalmente, dunque confermando il decreto ingiuntivo n. 1259/24 emesso in data 25.7.24 dal Tribunale di Pavia. Condannare in ogni caso la
[...]
, in persona del titolare, al pagamento dell'importo di Controparte_2
12.600,00 per i titoli di cui in narrativa, o il diverso ritenuto di giustizia, oltre spese liquidate ed oltre interessi di mora maturati dalla scadenza al saldo. (…). In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - In data 23.9.2022, , titolare di impresa Parte_1 individuale, stipulava un contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà in favore della società Il prezzo della cessione CP_1 CP_1 veniva pattuito in € 80.000,00, con modalità e termini di pagamento specificati nell'art. 2 del contratto, il quale, all'art. 3, conteneva una clausola del seguente testuale tenore: "in caso di inadempimento della Parte Acquirente, che comporti risoluzione del presente contratto, ai sensi art. 1526 c.c. i Comparenti pattuiscono che alla Parte Venditrice spetterà a titolo di indennità una somma pari al 70% (settanta per cento) di quanto già riscosso a titolo di prezzo, fermo l'obbligo della Parte Venditrice di restituire quanto altro incassato". Controparte_1 effettuava a titolo di corrispettivo pagamenti per un totale di € 42.000,00. Con comunicazione datata 13.2.2024, comunicava la Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento della stessa Controparte_1
Quest'ultima, dolendosi del fatto che il suddetto - a ciò obbligato in forza della menzionata clausola - aveva omesso di restituire il 30% delle somme versate, ha chiesto ed ottenuto nei suoi confronti decreto ingiuntivo per l'importo capitale di € 12.600,00, corrispondente al 30% degli € 42.000,00 già corrisposti.
2. - ha presentato opposizione. In punto di fatto, ha Parte_1 precisato che l'azienda, oggetto del contratto di compravendita con riserva della proprietà, riguardava il negozio alimentare situato in Pavia, corso Strada Nuova n. 78, e che il prezzo di cessione era stato fissato in € 80.000,00, di cui € 45.000,00 per l'avviamento commerciale e € 35.000,00 per arredi e attrezzature. Ha quindi evidenziato che, dopo un primo versamento di € 30.000,00, il restante importo avrebbe dovuto essere versato in rate e, precisamente, € 9.000,00 in 6 rate da € 1.500,00 (settembre 2022-febbraio 2023) e l'ultima tranche di € 41.000,00 entro il 28.2.2023. Ha rilevato che si era resa gravemente inadempiente nei pagamenti, Controparte_1 avendo versato al mese di aprile 2023, unicamente € 12.000,00 oltre alla rata
2 iniziale di € 30.000,00, per un totale di € 42.000,00 a fronte degli € 80.000,00 pattuiti, talché, nel mese di febbraio 2024, aveva comunicato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta (clausola che così dispone: “la parte venditrice avrà il diritto di eccepire la risoluzione del presente contratto in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di tre rate del prezzo pattuito. In tal caso avrà l'onere di comunicare alla parte acquirente che intende valersi di detta clausola risolutiva espressa a mezzo raccomandata A/R o PEC”). Infine, ha dedotto di essere rientrato in possesso dell'azienda a seguito di tale risoluzione, dopo che, dal mese di aprile 2023, questa era rimasta inattiva. Sostiene quindi di essere creditore di per il Controparte_1 risarcimento del danno derivante dalla perdita dell'avviamento commerciale, determinato dalla prolungata chiusura del negozio, in aggiunta al controvalore dei beni rappresentati dagli arredi, somme che andrebbero portate in compensazione con il credito ingiunto. Inoltre, sostiene la nullità della clausola fondante il credito azionato, laddove stabilisce, nei fatti, un
“equo compenso” per l'uso della cosa inadeguato ed in contrasto con la ratio dell'art. 1526 c.c.
3. - si è costituita evidenziando, anzitutto, la Controparte_1 legittimità della clausola di cui trattasi e la sua coerenza rispetto alla ratio dell'art. 1526 c.c., il quale prevede che il venditore debba restituire le rate riscosse, salvo un equo compenso per l'uso e il risarcimento del danno, e che se le parti convengono che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice può ridurre l'indennità convenuta. Per quanto riguarda i danni, rileva in punto di fatto che l'opponente ha rivenduto l'azienda a terzi e non risulta che abbia da ciò subito pregiudizio;
in estrema sintesi, contesta le deduzioni svolte dalla controparte sulla perdita dell'avviamento e sull'equo compenso per l'uso dei beni aziendali.
4. – L'opponente, nella 2° memoria ex art. 171 ter c.p.c., afferma l'esistenza di danni materiali agli arredi del negozio, in particolare al bancone e ai frigoriferi, e modifiche non consentite dei quali sarebbe responsabile l'opposta, la quale, a sua volta, contesta tale nuova deduzione in quanto inammissibile, rilevando inoltre come di tali ipotetici danni non fosse mai stata fatta in precedenza denunzia.
5. – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 28.5.2025, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.6.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
6. – In atto di citazione si lamenta il fatto che l'indennità di cui alla menzionata clausola “non copre il valore degli arredi del negozio che sono stati prima usati da e poi lasciati abbandonati (si pensi solo alla mancata CP_1 manutenzione dei frigoriferi dei banconi del negozio ecc. ecc.)”: in proposito, si
3 deve rilevare che tale indennità non può, evidentemente, coprire il valore di beni che sono sempre rimasti nella proprietà della parte venditrice, mentre invece copre il minor valore dei beni stessi determinati dalla normale usura.
Non rientrano nella suddetta indennità neppure i danni materiali ai beni stessi determinati non da usura ma da un uso non corretto degli stessi, che potrebbero essere posti a fondamento di una domanda di risarcimento dei danni: in proposito, l'allegazione di tali ipotetici danni, trattandosi di fatto avente natura “primaria”, avrebbe dovuto essere svolta in maniera sufficientemente chiara nell'atto introduttivo (nella specie, nell'atto di citazione in opposizione) e debitamente specificata, all'occorrenza, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Nella specie, la generica deduzione della
“mancata manutenzione dei frigoriferi”, contenuta nell'atto di citazione e ribadita nella suddetta prima memoria, non assolve all'onere di allegazione di cui sopra, non specificandosi nei termini di rito in cosa sia consistito il danno e, quindi. quale sia stata in concreto la condotta che lo avrebbe cagionato.
Pertanto, non si può ritenere essere stata ritualmente formulata un'eccezione di compensazione del credito azionato con un ipotetico danno ai beni aziendali, non essendo stato detto danno ben allegato e specificato nei termini perentori previsti dal codice di rito.
7. - Le eccezioni svolte dall'opponente in merito alla illegittimità e nullità della clausola inserita all'art. 3 del contratto di cessione di ramo d'azienda sono infondate e, come tali, vanno respinte.
L'art. 1526 c.c., ai primi due commi, dispone come segue:
- “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”;
- “Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”.
La prima di dette disposizioni si limita, nella prima parte, a ribadire il principio di cui all'art. 1458 c.c., secondo il quale la risoluzione ha effetto retroattivo ed obbliga quindi le parti a restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto. Se non genera alcun problema la ripetibilità della prestazione pecuniaria (le rate pagate), essendo il denaro bene fungibile, più complesso è il tema della restituzione della prestazione eseguita dal venditore, consistente nella messa a disposizione del bene compravenduto nelle more del trasferimento della proprietà. Poiché nella vendita a rate con riserva della proprietà l'acquirente utilizza di fatto il bene per un certo periodo, tale restituzione, oltre ad avere ad oggetto il bene stesso nella sua entità fisica (la vendita a rate riguarda di regola beni non consumabili), dovrebbe a rigore comprendere anche il “valore di godimento” ottenuto per un certo periodo e sottratto al venditore: la previsione codicistica del diritto del venditore ad un “equo compenso” per l'uso della cosa si inquadra nella
4 sostanziale logica della “restitutio ad integrum” prevista in materia di risoluzione contrattuale, oltre che, nello specifico caso di beni non consumabili ma soggetti ad usura o a perdita di valore nel tempo, della necessità di compensare l'eventuale minor valore del bene stesso.
Le parti, nella loro libera autonomia contrattuale, possono ritenere di quantificare la rata indicativamente sulla base di un “valore di godimento”, predeterminato quindi in maniera convenzionale, e pattuire che le rate riscosse non vengano restituite, in tutto od in parte, per compensare il suddetto valore, insuscettibile di restituzione “in natura”. A tutela del compratore, che il legislatore del codice ritiene parte “debole”, si prevede che
– in tale caso - il giudice possa ridurre la “indennità” pattuita (qualora quindi l'importo delle rate riscosse ecceda il suddetto detto valore), mentre, per il caso inverso (qualora l'importo del valore di godimento sia superiore alle rate riscosse), non è contemplata dal legislatore la possibilità per il venditore di ottenere la differenza. Quest'ultimo, pertanto, è onerato, in sede di stipula, a calcolare bene l'importo della rata (che varrà anche quale “equo compenso”) e, in caso di inadempimento dell'acquirente, agire rapidamente per la risoluzione contrattuale, posto che qualsiasi ritardo rischia di dare luogo, ove l'omesso pagamento delle rate si protragga nel tempo, al conseguimento di un indennizzo inadeguato.
Ciò che non può fare è lamentare a posteriori l'inidoneità della rata pattuita e riscossa a compensare il “valore di godimento” perduto.
La quantificazione dell'”equo compenso” effettuata convenzionalmente ha valore di legge ai sensi dell'art. 1372 c.c. e non si ravvisa alcuna nullità nella previsione che la rata riscossa sia trattenuta solo in parte e non per l'intero, dovendosi presumere che tale previsione sia il frutto di una libera scelta delle parti, determinata presumibilmente da una stima del “valore di godimento” inferiore alle rate pattuite.
Se tale stima fosse stata errata ed il venditore fosse quindi incorso in errore, la relativa clausola potrebbe essere, al più, annullabile per vizio del consenso, ma non nulla.
Nella specie la clausola era congegnata nel senso che, a fronte dell'inadempimento al pagamento di tre rate, l'opponente avrebbe potuto comunicare immediatamente la risoluzione contrattuale a seguito di clausola risolutiva espressa, trattenere le rate riscosse (inclusa la “maxi rata” iniziale) e chiedere a titolo di risarcimento del danno (non di “equo compenso”) il
“valore di godimento” non conseguito per il periodo successivo alla dichiarazione di risoluzione e fino all'effettivo rilascio dei beni.
La comunicazione di risoluzione è stata fatta mesi dopo l'inadempimento che l'avrebbe consentita e ciò ha indubbiamente inciso sulla congruità dell'indennizzo, ma il fatto non è, evidentemente, imputabile all'opposto bensì all'opponente.
5 8. – Venendo al risarcimento del danno per perdita dell'avviamento, come questo giudice ha evidenziato nell'ordinanza del 28.5.2025, la prova del relativo fatto non può basarsi su mere generiche presunzioni ma deve essere in qualche modo dimostrata: in particolare, ove la conduzione dell'azienda fosse stata ripresa dall'opponente, detta prova avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione di un effettivo e significativo calo del reddito rispetto al periodo anteriore alla compravendita, ed, ove invece l'opponente stesso avesse ceduto a terzi l'azienda medesima, la prova stessa avrebbe dovuto consistere nella dimostrazione del minor prezzo ottenuto a fronte del decremento di tale valore.
Tali prove non sono state offerte e, pertanto, non può dirsi provato un danno suscettibile di essere liquidato e posto in compensazione, come richiesto, con il credito azionato dall'opposta.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale e così anche per quella decisionale, in ragione tanto del citato carattere precostituito della prova quanto del fatto che nella memoria conclusiva sono state dalla parte vittoriosa sostanzialmente riprese argomentazioni difensive già esposte nei precedenti atti di causa.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1259/2024, che dichiara per l'effetto definitivamente esecutivo;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta Corte Bianca S.r.l. delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.400,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 10 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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