Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2023
Successivamente, all'udienza del 20/03/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per l'avv. G. Oliboni Pt_1 in sostituzione dell'avv. Merlo e per il Comune l'avv. D.
Paolini.
Il Giudice invita le parti a prendere posizione in ordine alla possibile carenza di legittimazione passiva in capo al Comune, in relazione alle contestazioni che si riferiscono alla parte di pretesa che trova titolo in ordinanze-ingiunzione emesse dal
Prefetto di Verona, a seguito del ricorso presentato da Pt_2
avverso i verbali V/25330K e V/285571F/17.
[...]
Le parti nulla osservano.
L'avv. Paolini precisa le conclusioni come da memoria di costituzione ed evidenzia di avere dato adeguata prova dell'avvenuta notifica delle ordinanze prefettizie, e che la relazione di avvenuta notifica a firma dell'agente di Polizia possa far fede fino a querela di falso.
L'avv. Oliboni insiste nelle istanze e domande anche in via preliminare di cui alla comparsa di costituzione, nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale, atteso che è Pt_1 mero riscossore e non ha alcun potere in merito alla formazione del ruolo, essendogli preclusa ogni indagine in ordine al merito dei verbali oggetto di ingiunzione e alle tempistiche del ruolo che sono a carico del Comune.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv.
SAPIENZA SILVIA che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello;
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 18 presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. PAOLINI DONATA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato in VIA ORIANI 2 VERONA presso lo studio dell'Avv. MERLO SIMONE che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
A] Con atto di citazione, Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, “ ”) ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza 1441/22, non notificata, con la quale il
Giudice di Pace ha definito il giudizio di opposizione da essa promosso avverso l'ingiunzione n. 2023071210001493, emessa per il pagamento della somma di euro 3.395,93 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del Codice della Strada.
Con l'atto di citazione in appello censura la Parte_2 sentenza del Giudice di Pace deducendo:
a) la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento per erronea e/o falsa e/o apparente motivazione, in relazione all'art. 112 c.p.c. per avere statuito che abbia indebitamente ampliato il thema Parte_2 decidendum nelle note conclusive del 20.10.2022 (primo motivo di appello);
b) la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento per erronea e/o falsa e/o apparente motivazione, in relazione al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 per quanto attiene alla notificazione via
PEC dei verbali V/ 328670K/18, V/329549K/18,
V/324945K/18 e V/327452K/18, alla luce del fatto che: i) il
Comune non ha fornito prova che l'indirizzo pec di provenienza fosse ad esso riconducibile, in quanto non riscontrabile da pubblico registro;
ii) difetterebbe inoltre la prova che, alla data di invio, l'indirizzo pec appartenesse all'odierna appellante;
Email_1
iii) dalle ricevute pec prodotte dalla controparte non risulta la presenza di allegati;
iv) non erano state rispettate le indicazioni fornite col Decreto del 18 dicembre 2017 circa il contenuto del messaggio pec;
v) difetterebbe la sottoscrizione digitale della relazione di notifica, nonché la firma digitale del verbale, con conseguente violazione dell'art. 149 bis c.p.c.
(secondo motivo di appello);
c) la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento, per erronea e/o falsa e/o apparente motivazione, in relazione agli artt. 148 e 149 c.p.c., dal momento che: i) le ordinanze prefettizie relative ai verbali
V/25330K e V/285571K/17 non sono state notificate;
ii) nel caso in cui fossero state notificate, la notifica è inesistente giacché essa sarebbe dovuta avvenire nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, mentre nel caso di specie era stata effettuata a mezzo di semplice raccomandata (terzo motivo di appello).
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello e, con
[...] CP_3 appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna questo Giudice ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla possibile carenza di legittimazione passiva in capo al Comune, in relazione alle contestazioni che si riferiscono alla parte di pretesa che trova titolo in ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Verona, a seguito del ricorso presentato da avverso i verbali Parte_2
V/25330K e V/285571F/17, invitando le parti a interloquire.
B] Ciò premesso, va evidenziato che le somme chieste in pagamento per complessivi euro 3.395,93 con l'ingiunzione di oggetto di opposizione sono rappresentate da CP_3 sanzioni amministrative, oltre ad accessori, relative a violazioni del Codice della Strada, che – come emerso dalle produzioni documentali del Comune in primo grado – trovano titolo: 1) in verbali di contestazione divenuti esecutivi ex art. 203, comma 3 CDS per mancata impugnazione entro il termine di legge (trattasi degli importi di cui ai verbali V/
328670K/18, V/329549K/18, V/324945K/18 e
V/327452K/18) ovvero 2) in ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Verona ai sensi dell'art. 204 CDS, a seguito di ricorsi proposti da ai sensi dell'art 203 CDS Parte_2 avverso alcuni verbali di contestazione (trattasi degli importi di cui ai residui due verbali indicati nell'ingiunzione di pagamento: V/25330K e V/285571K/17).
Orbene, nel giudizio di primo grado aveva Parte_2 inizialmente eccepito: - in relazione ai quattro verbali di cui al punto 1), la mancanza della notificazione sicché la relativa pretesa si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 201, c. 5 CDS, per mancata notifica del verbale entro il termine di 90 giorni previsto dal comma 1 della medesima disposizione;
- in relazione agli altri due verbali oggetto di ricorso al Prefetto di cui al punto sub. 2), che gli stessi dovevano ritenersi annullati per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 204, c. 1bis CDS, atteso che non era mai stata notificata a ordinanza- Parte_2 ingiunzione di rigetto dei ricorsi da parte del Prefetto.
Successivamente, a seguito della costituzione del
[...]
e della produzione da parte di Controparte_2 quest'ultimo di documentazione relativa sia alla notifica (a mezzo PEC) dei verbali non oggetto di ricorso al Prefetto, sia alla notifica a mezzo posta delle ordinanze prefettizie emesse a seguito dei ricorsi proposti dall'appellante, , prima Parte_2 all'udienza del 19.9.2022, poi nelle note conclusive, ha eccepito l'inesistenza o nullità delle relative notificazioni.
C] Ciò detto, va accolto il primo motivo di appello articolato dalla . Contrariamente a quanto rilevato dal Parte_2
Giudice di prime cure, infatti, la ricorrente, con riguardo alle ordinanze prefettizie, ha ribadito, anche in udienza e in sede di note conclusive, l'omessa notifica delle stesse, coerentemente con quanto dedotto in citazione;
con riguardo invece ai verbali non opposti, la stessa ha soltanto precisato le proprie doglianze a seguito della comparsa di costituzione depositata dal Comune, facoltà, questa, concessa all'attore, il quale (nel rito antecedente) poteva proporre in prima udienza le domande e le eccezioni che erano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
D] Muovendo a considerare – per ordine logico – il terzo motivo di appello, va rilevato quanto segue.
Se, da un lato, l'acquisizione della prova dell'emissione delle ordinanze-ingiunzione ex art. 204, comma 1, del Codice della Strada ha comportato l'infondatezza dell'originaria eccezione formulata ai sensi del comma 1 bis del medesimo articolo, dall'altro, la proposizione di censure riferite alla notifica delle ordinanze-ingiunzione avrebbe dovuto accompagnarsi alla richiesta di chiamata in causa della Prefettura.
Ed infatti, allorquando l'opposizione venga proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero avverso il verbale di contestazione, la legittimazione passiva spetta, nel primo caso, al prefetto, e, nel secondo, al medesimo prefetto se le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato, ovvero da funzionari o agenti delle Ferrovie dello
Stato, delle ferrovie e tramvie in concessione ovvero dell'Anas, ed alle regioni, province e comuni quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali o agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni (cfr. gli artt. 6 e 7 della l. n. 150/2011).
La stessa regola non può non operare allorquando l'opposizione sia proposta avverso la ingiunzione di pagamento, ma sul presupposto della mancata (o invalida) notificazione dell'atto amministrativo sulla base del quale è avvenuta l'iscrizione a ruolo, con la precisazione che, in questo caso, alla legittimazione passiva del prefetto o dell'ente cui appartiene l'ente accertatore si aggiunge quella, necessaria, dell'esattore (cfr. Cass., 221 maggio 2013, n.
12385; Cass., 6 giugno 2017, n. 15900; Cass., 12 febbraio
2020, n. 3870; Cass., 6 novembre 2023, n. 30777).
Ne deriva che, rispetto alle somme, portate dall'ingiunzione di pagamento opposta, che trovano titolo nelle ordinanze- ingiunzione emesse dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 CDS
(ossia quelle di rigetto dei ricorsi contro i verbali V/25330K e
V/285571K/17) il è privo Controparte_2 di legittimazione passiva, carenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., 25 gennaio 2005, n.
1502). Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dei profili di opposizione (e, ora, di impugnazione) formulati in relazione ai vizi di asserita inesistenza/nullità della notifica delle ordinanze-ingiunzione (terzo motivo di appello), non avendo instaurato il rapporto processuale nei confronti del Parte_2 soggetto legittimato (ossia nei confronti del Prefetto di Verona).
E] Riguardo, invece, alle somme ingiunte e che trovano titolo nei verbali di contestazione V/ 328670K/18, V/329549K/18,
V/324945K/18 e V/327452K/18 non oggetto di ricorso al
Prefetto, per quanto sopra osservato, la legittimazione passiva rispetto alle censure di nullità/inesistenza della notifica
(secondo motivo di appello) formulate da spetta Parte_2 effettivamente al . Controparte_2
Tali censure sono fondate.
La documentazione prodotta dal Comune in primo grado e allegata pure nel presente giudizio d'appello (docc. da 3a a 6a) appare del tutto inadeguata al fine di dimostrare il perfezionamento di una valida notifica, anche nel rispetto delle previsioni del dm 18.12.2017, non essendo possibile evincere la presenza della dizione “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”, né se nelle buste fossero presenti i duplicati informatici dei verbali notificati.
È vero, infatti, che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3 e 9, nonchè dell'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis, impossibilità che ricorreva nel giudizio avanti al Giudice di Pace.
Cionondimeno la Corte di Cassazione ha chiarito che, in quest'ultimo caso, vale a dire quello di impossibilità del deposito telematico del file notificato e delle ricevute di accettazione e consegne – l'avvocato deve fornire prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e deve attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e
1-ter) (Cass. 16189/23).
Tale documentazione non è stata versata in atti dal procuratore del sicché, Controparte_2 contrariamente a quanto da questi rilevato nell'udienza odierna, non può dirsi acquisita la prova della notifica a mezzo PEC dei verbali oggetto di ingiunzione.
Va poi osservato come l'omessa prova, da parte del Comune, della correttezza della notificazione non può, all'evidenza, essere sanata dalla produzione nel presente grado di giudizio dei files relativi alle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml del messaggio PEC inviato all'appellante, posto che non era stata prodotta la relativa copia cartacea in primo grado.
L'ingiunzione di pagamento deve, pertanto, essere annullata limitatamente agli importi portati dai verbali V/ 328670K/18,
V/329549K/18, V/324945K/18 e V/327452K/18.
F] La soccombenza reciproca comporta la compensazione integrale delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio e, conseguentemente, il rigetto dell'appello incidentale proposto dal e da Controparte_2 CP_3
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie il primo motivo di appello;
Dichiara inammissibile il secondo motivo di appello per carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
In accoglimento del terzo motivo, ridetermina in euro 1.246,62
l'importo dell'ingiunzione di pagamento 2023071210001493.
Compensa integramente tra le parti le spese di lite
Verona, 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin