Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4987/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa EN Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4987/2024 V.G. posta in decisione il 31/01/2025 e promossa dai coniugi
( C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Davide Pezzi)
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Davide Pezzi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
21/11/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Ravenna in data 04/09/1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna al n. 180, p. II, serie A, anno
1993;
preso atto che l'udienza presidenziale del 14/01/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi e si separeranno consensualmente, con rispetto Parte_1 Parte_2
reciproco e disinteressandosi delle rispettive abitudini di vita.
2. La casa coniugale sita in Voltana fraz. di Lugo (RA), Via Traversagno n. 25 verrà assegnata alla
SI.ra mentre il marito si è già trasferito altrove portando con sé i propri effetti Parte_1
personali ed altri beni individuati di comune accordo tra i coniugi.
3. Le figlie e , come detto studentesse maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2
autosufficienti, si sono entrambe trasferite e viv ono altrove per motivi di studio. La prima, EN, studentessa presso la facoltà di medicina in Bologna, mentre la seconda, , studentessa presso Per_2
la facoltà di Scienze Biomediche in Amsterdam.
4. I genitori contribuiranno ciascuno al mantenimento delle figlie mediante il versamento di Euro
500,00 per ogni figlia direttamente nel conto corrente rispettivamente intestato a ciascuna delle ragazze entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che sarà corrisposta fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica al compimento degli studi intrapresi;
oltre a questo verseranno cadauno il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del
Tribunale di Ravenna.
5. Entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione di tipo patrimoniale tra loro con separata scrittura e rinunciano ad ogni forma di mantenimento per sé stessi, essendo loro economicamente autosufficienti.
6. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
7. Le spese del giudizio ed i compensi del comune legale verranno corrisposte in solido tra loro.” Così deciso il 30.01.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi