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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.r.g.
1483/2025
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] al Corso Italia n. 48, c.f.
, C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Sabino ANNOSCIA (c.f.
1 e AN AR CC (c.f. C.F._2
, C.F._3
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Angelo Marozzi e dall'Avv. Giovanni Ronconi
( ) CodiceFiscale_4
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la
[...]
(d'ora innanzi per Controparte_1
brevità, anche , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premesso di essere stato dipendente della parte convenuta, con qualifica di "operatore di esercizio”, parametro
140, di cui al CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000, a decorrere dal giorno 1.8.2018; che percepiva mensilmente con continuità ed in modo non occasionale gli emolumenti indicati in ricorso e in particolare:
- Diarie e trasferte;
- indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a), Accordo
Nazionale del 21.05.1981;
2 - indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del 21.05.1981;
- da gennaio 2020 Lavoro straordinario;
- indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019;
-
- compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- ticket pasto, previsti dagli accordi ex art. 17 sub 1 e 2 a pag. 7 del verbale di accordo del 13.12.2019 e verbale di accordo del 13.5.2020 e verbale del 21.5.2024; che la Fse, allorquando versava ad esso ricorrente la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese;
concludeva per il rigetto della domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
3 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo
Giudice, la causa veniva decisa.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Preliminarmente, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art.36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Nel contempo l'art.2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito"
e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale
4 periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006,
n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009,
n.350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, 15.09.2011, C-155/10, Pers c. della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si Per_1
riportano i passi essenziali.
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario…
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, e a., punto 50; Persona_3 Per_4
e a., cit., punto 58).
[...]
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il
5 lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
6 mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del
7 diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE,
22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a
8 veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019,
n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., Per_1
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd.
“(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”.
E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire
9 le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav.,
30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987;
Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato,
a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro,
a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un
10 “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore. Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in
CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore. Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale
11 dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità per lavoro straordinario, all'indennità lavoro domenicale, e indennità domenicale integrativa.
Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella
Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato.
Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di
12 riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v.
Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, all'indennità per lavoro straordinario, all'indennità lavoro domenicale, indennità domenicale integrativa non possono essere considerate ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro straordinario o domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.
13 Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Diversamente, ad avviso del Giudicante, si perviene a un giudizio positivo con riferimento alle altre indennità analiticamente indicate in ricorso.
Quanto all'indennità giornaliera, infine, l'accordo del
07.07.1997 prevede espressamente, al punto 3a, che detta indennità “verrà erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate)”.
“Dalla lettura delle norme contrattuali, infatti, emerge chiaramente che le suddette voci sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riguardo a ciascuna di esse, vengono in rilievo (l'indennità giornaliera è correlata ad ogni effettiva giornata di prestazione, […])” (cfr. sentenza n.
1098/2023 Gdl dott.ssa Tanzarella).
Sul punto, va rammentato, a mero titolo esemplificativo, che il compenso di produttività guida a pieno è disciplinato dall'art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale
“viene istituito un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30€ per ogni ora”. Detto compenso è correlato allo svolgimento delle specifiche mansioni di trasporto dei passeggeri, rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio. Il compenso di produttività guida a vuoto,è regolato dall' art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60€ per ora”.
Trattasi, come è evidente, di compenso legato allo svolgimento
14 delle specifiche mansioni di guida del mezzo, rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio. Non v'è alcun dubbio sul fatto che si tratti di emolumenti intrinsecamente correlati alle mansioni del ricorrente. Il fatto che i compensi siano stati introdotti in correlazione “ai risultati raggiunti dall'Azienda” rappresenta una mera occasione, restando comunque fermo che essi sono destinati a remunerare gli incomodi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa (in misura maggiore rispetto a quanto non accadesse in passato). Ilcompenso di riservaè disciplinato dall'art. 17 sub 4) del verbale di accordo del
13.12.2019 in base al quale “al personale comandato “in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a
8,00€. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva). Detto compenso è evidentemente correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore di lavoro per svolgere la mansione. Il compenso di flessibilitàè regolato dall'17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a € 1,60 ed ha quindi come obiettivo quello di remunerare il disagio derivante dalla durata prolungata del tempo di guida.
Quanto ai ticket pasto, previsti dagli accordi ex art. 17 sub 1 e 2
a pag. 7 del verbale di accordo del 13.12.2019 e verbale di accordo
15 del 13.5.2020 e verbale del 21.5.2024, si rileva che l'art. 17 sub 1
e 2 a pag. 7 del verbale di accordo del 13.12.2019 prevede che
“l'erogazione del ticket pasto a tutto il personale che attualmente non lo percepisce nella misura e nei tempi definiti dallo specifico accordo valevole per tutti i comparti Aziendali”.
E difatti nel verbale di accordo del 13.5.2020 le parti hanno concordato che “il valore del ticket pasto aziendale è fissato in €
7,30. Il personale che alla data odierna usufruisce del ticket del valore di € 8.50 conserverà il buono al valore attuale. Il personale che non percepisce il ticket pasto o che lo percepisce in misura ridotta lo percepirà sulla base del nuovo importo (7.30€), avendo a riferimento iniziale le presenze del mese iniziale del mese di maggio 2020. Le regole di calcolo e di attribuzione delle spettanze restano invariate”.
Successivamente, nel verbale del 21.5.2024 le parti, per quanto ti qui d'interesse, “visto il contesto socio-economico di riferimento, che sia a livello nazionale che internazionale rende necessario adottare ulteriori strumenti concreti di sostegno e ingaggio dei lavoratori, in continuità con le azioni condivise dalle parti nel 2023, a partire dal
1.5.2024 per tutti i dipendenti delle viene Controparte_1
aggiornato all'importo di € 10,50. Le regole di calcolo e di attribuzione delle spettanze restano invariate”. Anche la
Cassazione ha chiarito che i ticket mensa costituiscono elemento retributivo e come tali devono essere considerati parte integrante della retribuzione durante le ferie (cfr. Cass. Sez. lav. ordinanza n. 25840/2024).
La retribuzione per diarie e trasferte, poi, è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del
23.7.1976 per servizio fuori residenza. In particolare, vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri
16 comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e 21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20
-, ovvero di personale viaggiante -al quale si applica l'art. 21. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato da detto art. 21 e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza (mentre la differente indennità di trasferta compete, quando il personale viaggiante venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri, ovvero ai sensi dell'art. 21, comma 4 "quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo 20").
Sul punto, tuttavia, debbono condividersi le deduzioni difensive della resistente, in coerenza con quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, in merito alla natura mista dell'indennità in discussione.
Quanto, poi, alla determinazione delle quote di rispettiva incidenza, anche in questa sede deve prendersi atto che l'interazione delle due componenti è tanta e tale da non consentire un'esatta demarcazione sulla base delle mere clausole del contratto collettivo. Infatti, che la natura retributiva e quella risarcitoria appaiono andare di pari passo poiché gli indici sintomatici della ricorrenza dell'una e dell'altra rendono impossibile un'esatta definizione. Si giustifica, allora, il ricorso all'equità ammesso dalla giurisprudenza e, anche tenuto conto della sostanziale equivalenza delle due anime dell'indennità, il punto di riferimento maggiormente solido appare essere costituito
17 dall'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, che, come detto, esclude dalla retribuzione imponibile il 50% della stessa erogazione.
Dunque, dal calcolo finale operato in merito all'indennità di trasferta e diaria, dovranno essere espunte le somme non dovute, pari al 50% dell'ammontare delle singole poste.
Quindi, le indennità indicate in ricorso, con i limiti sopra esposti, sono indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa. In altri termini, dalla lettura delle norme contrattuali emerge chiaramente come le indennità indicate in ricorso siano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di operatore di esercizio. Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo.
Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate, sempre con le precisazioni sopra esposte, siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
18 Né può obiettarsi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tale profilo, per un verso è, infatti evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_3
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58)". Va Persona_5
poi per altro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
19 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.”
(cfr. Cass. n. 22401/20).
Sul punto, a sostegno dell'impostazione sin qui seguita, si ritiene utile menzionare la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
1611 del 26.6.2023 con cui la Corte, in analoga questione contro la , ha rigettato il ricorso dalla Società proposto Controparte_3
avverso la sentenza della Corte Territoriale di Milano che aveva affermato il diritto dei lavoratori al ricalcolo della loro retribuzione feriale. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto che
“7.1 ….Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_1
la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
7.2 Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE … per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
20 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425). 7.3… la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589)…
7.4 …. proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa”.
Applicando al caso di specie, si rileva che è stato dedotto e provato che, durante il periodo di godimento delle ferie, al ricorrente non sono stati erogati dalla società compensi (meglio indicati nell'atto introduttivo e con le precisazioni sopra effettuate), nonostante che essi siano connessi attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in ragione della mansione da lui svolta. La produzione documentale in atti prova la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
21 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto -
(asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione delle indennità sopra indicate e con le precisazioni sopra esposte.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità sopra indicate e con le precisazioni sopra esposte, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo Cont di cui al ricorso. Per l'effetto, la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i
22 parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato
“sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è innanzitutto corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile CP_3
riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216).
Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni, proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre
2015, , C-155/10, punto 32) e “per convertire Persona_6
le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva
2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro”
(Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE -
2017/C 165/01).
23 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 d.m.
55/2014).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione e con le precisazioni di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso;
- per l'effetto, condanna la Controparte_1
(CF ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze
24 retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €
3.689,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 06.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
25
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.r.g.
1483/2025
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] al Corso Italia n. 48, c.f.
, C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Sabino ANNOSCIA (c.f.
1 e AN AR CC (c.f. C.F._2
, C.F._3
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Angelo Marozzi e dall'Avv. Giovanni Ronconi
( ) CodiceFiscale_4
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la
[...]
(d'ora innanzi per Controparte_1
brevità, anche , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premesso di essere stato dipendente della parte convenuta, con qualifica di "operatore di esercizio”, parametro
140, di cui al CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000, a decorrere dal giorno 1.8.2018; che percepiva mensilmente con continuità ed in modo non occasionale gli emolumenti indicati in ricorso e in particolare:
- Diarie e trasferte;
- indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a), Accordo
Nazionale del 21.05.1981;
2 - indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del 21.05.1981;
- da gennaio 2020 Lavoro straordinario;
- indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019;
-
- compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019
-
- ticket pasto, previsti dagli accordi ex art. 17 sub 1 e 2 a pag. 7 del verbale di accordo del 13.12.2019 e verbale di accordo del 13.5.2020 e verbale del 21.5.2024; che la Fse, allorquando versava ad esso ricorrente la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese;
concludeva per il rigetto della domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
3 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo
Giudice, la causa veniva decisa.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Preliminarmente, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art.36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Nel contempo l'art.2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito"
e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale
4 periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006,
n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009,
n.350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, 15.09.2011, C-155/10, Pers c. della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si Per_1
riportano i passi essenziali.
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario…
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, e a., punto 50; Persona_3 Per_4
e a., cit., punto 58).
[...]
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il
5 lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
6 mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del
7 diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE,
22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a
8 veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019,
n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., Per_1
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd.
“(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”.
E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire
9 le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav.,
30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987;
Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato,
a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro,
a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un
10 “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore. Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in
CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore. Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale
11 dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità per lavoro straordinario, all'indennità lavoro domenicale, e indennità domenicale integrativa.
Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella
Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato.
Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di
12 riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v.
Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, all'indennità per lavoro straordinario, all'indennità lavoro domenicale, indennità domenicale integrativa non possono essere considerate ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro straordinario o domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.
13 Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Diversamente, ad avviso del Giudicante, si perviene a un giudizio positivo con riferimento alle altre indennità analiticamente indicate in ricorso.
Quanto all'indennità giornaliera, infine, l'accordo del
07.07.1997 prevede espressamente, al punto 3a, che detta indennità “verrà erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate)”.
“Dalla lettura delle norme contrattuali, infatti, emerge chiaramente che le suddette voci sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riguardo a ciascuna di esse, vengono in rilievo (l'indennità giornaliera è correlata ad ogni effettiva giornata di prestazione, […])” (cfr. sentenza n.
1098/2023 Gdl dott.ssa Tanzarella).
Sul punto, va rammentato, a mero titolo esemplificativo, che il compenso di produttività guida a pieno è disciplinato dall'art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale
“viene istituito un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30€ per ogni ora”. Detto compenso è correlato allo svolgimento delle specifiche mansioni di trasporto dei passeggeri, rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio. Il compenso di produttività guida a vuoto,è regolato dall' art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60€ per ora”.
Trattasi, come è evidente, di compenso legato allo svolgimento
14 delle specifiche mansioni di guida del mezzo, rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio. Non v'è alcun dubbio sul fatto che si tratti di emolumenti intrinsecamente correlati alle mansioni del ricorrente. Il fatto che i compensi siano stati introdotti in correlazione “ai risultati raggiunti dall'Azienda” rappresenta una mera occasione, restando comunque fermo che essi sono destinati a remunerare gli incomodi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa (in misura maggiore rispetto a quanto non accadesse in passato). Ilcompenso di riservaè disciplinato dall'art. 17 sub 4) del verbale di accordo del
13.12.2019 in base al quale “al personale comandato “in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a
8,00€. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva). Detto compenso è evidentemente correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore di lavoro per svolgere la mansione. Il compenso di flessibilitàè regolato dall'17 sub 5) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a € 1,60 ed ha quindi come obiettivo quello di remunerare il disagio derivante dalla durata prolungata del tempo di guida.
Quanto ai ticket pasto, previsti dagli accordi ex art. 17 sub 1 e 2
a pag. 7 del verbale di accordo del 13.12.2019 e verbale di accordo
15 del 13.5.2020 e verbale del 21.5.2024, si rileva che l'art. 17 sub 1
e 2 a pag. 7 del verbale di accordo del 13.12.2019 prevede che
“l'erogazione del ticket pasto a tutto il personale che attualmente non lo percepisce nella misura e nei tempi definiti dallo specifico accordo valevole per tutti i comparti Aziendali”.
E difatti nel verbale di accordo del 13.5.2020 le parti hanno concordato che “il valore del ticket pasto aziendale è fissato in €
7,30. Il personale che alla data odierna usufruisce del ticket del valore di € 8.50 conserverà il buono al valore attuale. Il personale che non percepisce il ticket pasto o che lo percepisce in misura ridotta lo percepirà sulla base del nuovo importo (7.30€), avendo a riferimento iniziale le presenze del mese iniziale del mese di maggio 2020. Le regole di calcolo e di attribuzione delle spettanze restano invariate”.
Successivamente, nel verbale del 21.5.2024 le parti, per quanto ti qui d'interesse, “visto il contesto socio-economico di riferimento, che sia a livello nazionale che internazionale rende necessario adottare ulteriori strumenti concreti di sostegno e ingaggio dei lavoratori, in continuità con le azioni condivise dalle parti nel 2023, a partire dal
1.5.2024 per tutti i dipendenti delle viene Controparte_1
aggiornato all'importo di € 10,50. Le regole di calcolo e di attribuzione delle spettanze restano invariate”. Anche la
Cassazione ha chiarito che i ticket mensa costituiscono elemento retributivo e come tali devono essere considerati parte integrante della retribuzione durante le ferie (cfr. Cass. Sez. lav. ordinanza n. 25840/2024).
La retribuzione per diarie e trasferte, poi, è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del
23.7.1976 per servizio fuori residenza. In particolare, vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri
16 comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e 21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20
-, ovvero di personale viaggiante -al quale si applica l'art. 21. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato da detto art. 21 e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza (mentre la differente indennità di trasferta compete, quando il personale viaggiante venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri, ovvero ai sensi dell'art. 21, comma 4 "quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo 20").
Sul punto, tuttavia, debbono condividersi le deduzioni difensive della resistente, in coerenza con quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, in merito alla natura mista dell'indennità in discussione.
Quanto, poi, alla determinazione delle quote di rispettiva incidenza, anche in questa sede deve prendersi atto che l'interazione delle due componenti è tanta e tale da non consentire un'esatta demarcazione sulla base delle mere clausole del contratto collettivo. Infatti, che la natura retributiva e quella risarcitoria appaiono andare di pari passo poiché gli indici sintomatici della ricorrenza dell'una e dell'altra rendono impossibile un'esatta definizione. Si giustifica, allora, il ricorso all'equità ammesso dalla giurisprudenza e, anche tenuto conto della sostanziale equivalenza delle due anime dell'indennità, il punto di riferimento maggiormente solido appare essere costituito
17 dall'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, che, come detto, esclude dalla retribuzione imponibile il 50% della stessa erogazione.
Dunque, dal calcolo finale operato in merito all'indennità di trasferta e diaria, dovranno essere espunte le somme non dovute, pari al 50% dell'ammontare delle singole poste.
Quindi, le indennità indicate in ricorso, con i limiti sopra esposti, sono indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa. In altri termini, dalla lettura delle norme contrattuali emerge chiaramente come le indennità indicate in ricorso siano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di operatore di esercizio. Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo.
Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate, sempre con le precisazioni sopra esposte, siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
18 Né può obiettarsi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tale profilo, per un verso è, infatti evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_3
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58)". Va Persona_5
poi per altro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
19 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.”
(cfr. Cass. n. 22401/20).
Sul punto, a sostegno dell'impostazione sin qui seguita, si ritiene utile menzionare la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
1611 del 26.6.2023 con cui la Corte, in analoga questione contro la , ha rigettato il ricorso dalla Società proposto Controparte_3
avverso la sentenza della Corte Territoriale di Milano che aveva affermato il diritto dei lavoratori al ricalcolo della loro retribuzione feriale. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto che
“7.1 ….Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_1
la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
7.2 Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE … per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
20 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425). 7.3… la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589)…
7.4 …. proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa”.
Applicando al caso di specie, si rileva che è stato dedotto e provato che, durante il periodo di godimento delle ferie, al ricorrente non sono stati erogati dalla società compensi (meglio indicati nell'atto introduttivo e con le precisazioni sopra effettuate), nonostante che essi siano connessi attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in ragione della mansione da lui svolta. La produzione documentale in atti prova la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
21 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto -
(asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione delle indennità sopra indicate e con le precisazioni sopra esposte.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità sopra indicate e con le precisazioni sopra esposte, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo Cont di cui al ricorso. Per l'effetto, la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i
22 parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato
“sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è innanzitutto corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile CP_3
riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216).
Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni, proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre
2015, , C-155/10, punto 32) e “per convertire Persona_6
le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva
2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro”
(Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE -
2017/C 165/01).
23 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 d.m.
55/2014).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione e con le precisazioni di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso;
- per l'effetto, condanna la Controparte_1
(CF ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze
24 retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €
3.689,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 06.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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