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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9780 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo Persona_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto, dott.ssa Raffaela Conti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis
c.p.c., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo che, con verbale definito in via di autotutela il
16.12.2024, era stato riconosciuto al minore il requisito sanitario innanzi Persona_1
indicato, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – ed è, in ogni caso, documentalmente provato – che, con verbale di visita del 16.12.2024, l'Istituto abbia riesaminato la domanda amministrativa dell'odierna parte ricorrente, riconoscendo, in capo al minore, il requisito sanitario di cui all'art. 3, comma
3, L. n. 104/1992.
Alla stregua di quanto precede, deve intendersi venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sul diritto fatto valere, con conseguente revoca dell'incarico conferito al nominato C.T.U.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valore della causa indeterminabile, senza computo della fase istruttoria, poiché non espletata, e con l'aumento del 10% per l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la CP_ consultazione dei documenti) – seguono la soccombenza virtuale dell' avuto riguardo all'esplicito riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, quale evincibile dal verbale in autotutela redatto successivamente alla notificazione del ricorso per A.T.P.O. (avvenuta, nella specie, il 15.11.2024), e vengono distratte in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9780/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) previa revoca dell'incarico conferito al nominato C.T.U., dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 979,00, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Giovanni Russo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/02/2025 Il Giudice
Ivano Caputo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9780 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo Persona_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto, dott.ssa Raffaela Conti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis
c.p.c., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo che, con verbale definito in via di autotutela il
16.12.2024, era stato riconosciuto al minore il requisito sanitario innanzi Persona_1
indicato, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – ed è, in ogni caso, documentalmente provato – che, con verbale di visita del 16.12.2024, l'Istituto abbia riesaminato la domanda amministrativa dell'odierna parte ricorrente, riconoscendo, in capo al minore, il requisito sanitario di cui all'art. 3, comma
3, L. n. 104/1992.
Alla stregua di quanto precede, deve intendersi venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sul diritto fatto valere, con conseguente revoca dell'incarico conferito al nominato C.T.U.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valore della causa indeterminabile, senza computo della fase istruttoria, poiché non espletata, e con l'aumento del 10% per l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la CP_ consultazione dei documenti) – seguono la soccombenza virtuale dell' avuto riguardo all'esplicito riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, quale evincibile dal verbale in autotutela redatto successivamente alla notificazione del ricorso per A.T.P.O. (avvenuta, nella specie, il 15.11.2024), e vengono distratte in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9780/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) previa revoca dell'incarico conferito al nominato C.T.U., dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 979,00, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Giovanni Russo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/02/2025 Il Giudice
Ivano Caputo
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