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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale ex socio Parte_1 C.F._1 accomandatario dell'originaria parte attrice , Parte_2
codice fiscale , con sede in Roma, Via Serpieri n. 10, estinta poiché cancellata dal P.IVA_1
Registro delle Imprese il 3.11.2020 per chiusura del fallimento della stessa società e del socio accomandatario, dichiarato dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Parte_1
Fallimentare, con sentenza n.256/2018 resa il 5.4.2018, rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimo De Bonis, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n.88, per procura allegata alla “Comparsa di costituzione in prosecuzione e riassunzione” depositata il
26.10.2018, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5691/2023 resa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 20.7.2023
ATTORE
E
codice fiscale e partita I.v.a. , con in Napoli, Centro Controparte_1 P.IVA_2
Direzionale - Isola E4, in persona del legale rappresentante, Dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Sabino Laudadio, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale
Bianca Maria n. 37, per procura allegata alla “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata il 21.9.2023
CONVENUTA
E con sede in Milano, Via Cappuccini n. 2, partita I.v.a. in AR P.IVA_3
persona della legale rappresentante, SI.ra , rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_4
Fabio Massimo Ventura, Alessandra Gentile e Angela Lettieri, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Giacomo Puccini n. 9, per procura allegata alla “Comparsa di 2
costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione” depositata il 21.2.2018
CONVENUTA
E
con Controparte_5
sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, codice fiscale in persona del legale P.IVA_4
rappresentante, SI. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varì, presso il quale è CP_6
elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 22.2.2018
CONVENUTA
Conclusioni precisate all'udienza del 11.10.2024
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis
- in via preliminare, rigettare l'eccezione preliminare di estinzione del processo in quanto tempestivamente e ritualmente riassunto da soggetto legittimato;
- rigettare tutte le ulteriori eccezioni preliminari e pregiudiziali ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità/invalidità del contratto di compravendita del 18 gennaio 2007, a firma del Notaio Dott.ssa , tra e la Persona_1 Controparte_7
; AR
- in subordine, accertare il danno ingiustamente patito dalla per le causali di Parte_2 cui all'atto introduttivo e, per l'effetto, condannare la e la Controparte_1 [...]
, a titolo esclusivo o in solido tra loro, al risarcimento del danno di Euro 250.000,00 Controparte_8
o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà giusta ed eque e, accertato l'intervenuto fallimento della società in data 9.4.2018 e la Parte_2
sua chiusura in data 27.10.2020, liquidare detta somma in favore del socio accomandatario
[...]
; Pt_1
In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Avv. De Bonis chiede che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Per Controparte_1
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della fallita e del sig. a riassumere il presente giudizio a seguito del Parte_2 Pt_1 3
fallimento della stessa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione da parte della CU nei termini previsti dall'art. 305 cpc e/o l'inammissibilità dell'atto di riassunzione depositato ex adverso. Nel merito:
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per tutti i motivi dedotti nei precedenti atti e, Controparte_1 per l'effetto, rigettare ogni domanda mossa nei confronti della 3. rigettare Controparte_1
ogni domanda mossa nei confronti della in quanto inammissibile e, in ogni caso, CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nei precedenti atti;
4. rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti della AR
, stante la sua assoluta e palese inammissibilità per tutti i motivi dedotti nei Controparte_1
precedenti atti.
In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite”.
Per AR
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e di soggettività giuridica della e del sig. in proprio ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, Parte_2 Pt_1 dichiarare ex art 305 cpc l'estinzione del presente processo;
Nel merito, accogliere le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione che qui si intendono integralmente ritrascritte.”
Per Controparte_9
“Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 187 cpc per carenza di legittimazione e di soggettività giuridica del soggetto riassumente. Nel merito, voglia accogliere le ulteriori conclusioni già formulate in comparsa di costituzione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione inoltrato il 1.12.2008 per la notificazione tramite l' della Corte di Pt_3
Appello di Roma, introduttivo della causa civile iscritta al n. 84267/2008 R.G.,
[...]
aveva convenuto in giudizio Parte_4 Controparte_10
e chiedendo al Tribunale di Roma l'accoglimento Controparte_1 AR
della domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della originaria citazione: nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità del contratto di compravendita del 18 gennaio 2007, a firma del Notaio Dott.ssa , tra la Persona_1
e la , con ordine alla conservatoria dei Registri Immobiliare Controparte_7 AR
di Roma di trascrivere la su estesa domanda giudiziale sull'immobile sito in Via della Palombella,
37 e precisamente: locale C1, Piano T.SI, foglio 485, particella 370, sub.1, zona cens. 1, classe 4, 4
consistenza 66 mq. Rendita Euro 3.337,03. in subordine, accertare il danno ingiustamente patito dalla per le Parte_2
causali di cui in narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto condannare la Controparte_1
e la , a titolo esclusivo o in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_8
danno di Euro 250.000,00 o in quella somma minore o maggiore che si accerterà in corso di causa e che il Giudice riterrà giusta ed equa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
A sostegno della domanda contenuta nell'atto di citazione, di cui si richiama il contenuto per quanto qui non riportato, aveva esposto che, con contratto del Parte_2
Co 1.12.1972, il Ospedali di Roma le avevano concesso in Parte_5 CP_12
locazione il bene immobile sito in Roma, Via della Palombella n. 37, costituito da un locale, al piano terreno e inferiore, censito nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 485, particella 370, subalterno 1, zona cens. 1, classe 4, consistenza 66 mq dal 3.7.1986; che, nell'ottobre 2004, .a., incaricata da di gestire le vendite, le Controparte_13 CP_5
aveva comunicato che era stato posto in vendita tale bene immobile, succeduto in proprietà al
, invitandola a esercitare il diritto d'opzione per l'acquisto al prezzo di € 576.000; CP_14
che l'esponente aveva contestato la congruità del prezzo e, per evitare decadenze, aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto d 'opzione in data 21.12.2004 e aveva chiesto invano a .p.a. l'esibizione del testo contenente la valutazione del bene Controparte_13
immobile, il cui prezzo di vendita n o n risultava coerente con quello di altre unità immobiliari con analoghe caratteristiche e dimensioni;
che, promosso un giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che aveva ordinato a di consentirle l'accesso agli atti, l'esponente aveva acquisito la scheda di Controparte_1
valutazione del bene immobile e aveva appreso che il prezzo di vendita era stato determinato considerando che l'unità immobiliare aveva la superficie di mq 128, mentre era pari a mq 66; che, nel corso del giudizio svolto presso il , aveva venduto la CP_15 Controparte_1 proprietà del bene immobile a nell'inosservanza del diritto di opzione. AR
Le società convenute si erano costituite in giudizio, con comparse di risposta rinvenute nel fascicolo della presente causa, delle quali si richiama il contenuto, per quanto non riportato, a eccezione della comparsa di
Contr costituzione di che non è in atti. aveva eccepito la carenza di legittimazione, in difetto di un rapporto contrattuale con Controparte_1
la controparte, invocando il rigetto della sua domanda. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario circa la domanda di AR pronuncia d'annullamento, nullità o invalidità del contratto di compravendita stipulato il 18.1.2007 e aveva invocato la declaratoria di carenza di legittimazione della controparte, per aver fatto valere un contratto di 5
cessione d'azienda del 3.4.1986 contenuto in una scrittura privata non autenticata e non avendo stipulato compravendita del 18.1.2007; proponeva domanda di accertamento dell'inesistenza o d'inopponibilità a sé del titolo contrattuale comportante il subentro della società attrice nel rapporto di locazione del bene immobile venduto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria;
in subordine, in via riconvenzionale, proponeva la domanda di condanna di alla restituzione dell'importo Controparte_16 versato da per l'acquisto del bene immobile, oltre il risarcimento del danno ex art. 2043 AR
c.c.
Con ordinanza resa in data 8.7.2009, erano stati concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e, prodotta documentazione, precisate le conclusioni, la causa iscritta al n. 84267/2008 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.10.2014, era stata decisa con sentenza n.1057/2015, con cui il Tribunale di
Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che il bene immobile era stato dismesso in base alla legge regionale del 11.9.2003, n. 29, che disciplinava operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della ON , dei suoi enti CP_7
pubblici strumentali e di aziende sanitarie locali e ospedaliere, riteneva non sindacabile dal giudice ordinario la misura del prezzo di vendita, considerata discrezionale, e ordinava la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione.
Con sentenza n. 3010/2017, la Corte di Appello di Roma, Sezione Seconda Civile, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario circa le domande proposte in primo grado dall'appellante CP
. aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Roma, con termine Parte_6
di tre mesi per la riassunzione.
In data 1.8.2017, riassumeva il suindicato Parte_4
processo promosso nel 2008, introducendo la presente causa civile iscritta al n. 53452/2017 R.G.,
e proponeva al Tribunale di Roma la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della originaria citazione: nel merito, accertare e dichiarare la nullità/invalidità del contratto di compravendita del 18 gennaio 2007, a firma del Notaio Dott.ssa , tra la e Persona_1 Controparte_7
la , con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliare di Roma di AR
trascrivere la su estesa domanda giudiziale sull'immobile sito in Via della Palombella, 37e precisamente: locale C1, Piano T.SI, foglio 485, particella 370, sub.1, zona cens. 1, classe 4, consistenza 66 mq. Rendita Euro 3.337,03. in subordine, accertare il danno ingiustamente patito dalla per le Parte_2
causali di cui in narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto condannare la Controparte_1
e la , a titolo esclusivo o in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_8 6
danno di Euro 250.000,00 o in quella somma minore o maggiore che si accerterà in corso di causa e che il Giudice riterrà giusta ed equa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
Con decreto reso il 13.9.2017 a norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 16.3.2018. si costituiva in giudizio il 21.2.2018 e proponeva la domanda: AR
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
In via preliminare 1) sospendere il presente giudizio ai sensi degli articoli 357, 367 ovvero 295
c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione
n.r.g. 28858 del 2017 incardinato avverso la sentenza della corte di appello di AR
Roma n. 3010 del 2017
Sempre in via preliminare 2) sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio –sede di
Roma - incardinato dalla a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Parte_2
Roma n.1057 del 2015, e portante n.r.g. 8876 del 2015.
Nel merito 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
ad agire opponendo alle odierne convenute il contratto di Parte_4
cessione di azienda del 3 aprile 1986, sottoscritto con scrittura privata non autenticata, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e dell'art. 36 della Legge 392/1978, e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_4 ad agire per l'annullamento del contratto di vendita sottoscritto dalla
[...]
in data 18 gennaio 2007, non essendo la società attrice parte contrattuale del CP_3 predetto contratto, e ciò in violazione dell'art. 1425 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda dell'attrice;
5) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Parte_4
e la carenza di legittimazione passiva della e della
[...] CP_7 CP_1
non essendo queste ultime parti sostanziali del contratto di compravendita, del quale la stessa
chiede l'annullamento e per l'effetto rigettare Parte_4
la domanda attrice;
6) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la non Controparte_18 Parte_4 costituisce titolo per il subentro di quest'ultima nel contratto di locazione sottoscritto tra la Inter-
Con e il Pio Istituto S. Spirito registrato in data 1 marzo 1973, in quanto scaduto ancora prima della intervenuta cessione del ramo di azienda, e conseguentemente, accertare e dichiarare che la [...
[...]
è sempre stata una mera occupante senza titolo Controparte_19 dell'Immobile di Via della Palombella n. 37, e per l'effetto rigettare le richieste dalla società attrice;
7) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la è stato Controparte_18 Parte_4 redatto per scrittura privata non autenticata, e per l'effetto accertare e dichiarare che tale contratto di cessione è inopponibile a soggetti terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e 36 della Legge 392/1978, per l'effetto rigettare la domanda attorea;
8) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per l'inadempimento della Parte_2 di del contratto derivante dall'accettazione da parte della stessa
[...] Parte_1
in data 20 dicembre 2004 dell'opzione Parte_4
offertagli dalla BNL Fondi e dalla e conseguentemente, accertare e dichiarare la CP_1
decadenza dal diritto di opzione della nonché Parte_4 Parte_4 Parte_4
l'inopponibilità alla di tale diritto di opzione ed accettazione, e per l'effetto rigettare CP_3
la domanda attorea in ordine al preteso diritto di opzione;
9) accertare e dichiarare, la congruità della stima effettuata dalla ai fini Controparte_20 della vendita dell'Immobile in oggetto, e per l'effetto respingere tutte le domande dell'attrice;
10) accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_4
l' è decaduta dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione oggi opposto con Parte_4 il presente atto per intervenuta decadenza del termine di pagamento a quest'ultima offerto per
l'esercizio di tale diritto di opzione e per l'effetto rigettare le domande attoree;
11) In ogni caso, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata dalla e diretta ad ottenere Controparte_21 Parte_4
l'annullamento e/o nullità e/o invalidità del contratto di compravendita sottoscritto dalla
in data 18 gennaio 2007; domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei CP_3
Registri Immobiliari di Roma sull'immobile sito in Roma, Via della Palombella n. 37 e precisamente locale C1, Piano T. S1, foglio 485, particella 370, sub. 1, zona censuaria 1, classe 4, consistenza 66 mq, rendita euro 3.337,03, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;
In via subordinata e riconvenzionale, nel caso in cui il Giudice avesse ad accogliere le domande che ha proposto, voglia accertare e dichiarare Parte_4
il comportamento illegittimo della e della e condannare in solido tra CP_7 CP_1 loro, la e la alla restituzione dell'importo versato dalla CP_7 CP_1 CP_3 per l'acquisto dell'Immobile nonché condannare la e la in solido fra CP_7 CP_1 8
loro, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. alla restituzione di tutti costi sostenuti e che verranno sostenuti dalla fino alla data della sentenza, per la CP_3 manutenzione e la conservazione dell'immobile, il pagamento delle relative imposte, nonché del pagamento di tutto quanto occorso ai fini della stipula dell'atto di compravendita e relativa registrazione, nonché degli interessi passivi corrisposti alla banca mutuataria con tutti i relativi oneri accessori quali il costo di apertura e chiusura del mutuo e di perizia, costi questi che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Con la comparsa di risposta, il cui contenuto si richiama per quanto qui non riportato, CP_3 eccepiva l'inesistenza di un contratto di locazione intestato a
[...] Parte_2
disdettato o scaduto, ed esponeva che il contratto originario, intestato a era Controparte_18
scaduto nel 1985, prima del 1986, q u a n d o era intervenuta la cessione d'azienda a favore d' di c h e non aveva comportato il Parte_2 Parte_1
trasferimento del contratto di locazione;
eccepiva l'inopponibilità del contratto di cessione di azienda stipulato tra questa società e con scrittura privata priva di data certa;
Controparte_22
eccepiva la carenza di legittimazione attiva della prima, estranea alla compravendita;
eccepiva l'inopponibilità della sentenza n. 23979/2008, l'insussistenza del diritto di opzione sull'acquisto del bene immobile in Roma, Via della Palombella n. 37, per carenza dei presupposti previsti dall'art. 18 della Legge Regionale Lazio del 11.9.2003 n. 29, nonché la decadenza dal diritto di opzione per inutile decorso del termine;
aggiungeva che il prezzo di vendita dell'immobile era stato determinato da un esperto indipendente in conformità alle disposizioni di questa legge, considerando il valore di mercato di beni immobili occupati. si costituiva in giudizio il Controparte_9
22.2.2018, con la comparsa di risposta di cui si richiama il contenuto, con cui chiedeva:
“Voglia il Tribunale dichiarare la carenza di giurisdizione dell'AGO, in favore del Giudice
Amministrativo. In ogni caso, voglia rigettare le domande formulate nei confronti di CP
, in quanto carente di legittimazione passiva. Nel merito e comunque, voglia
[...]
rigettare la domanda avversaria, infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
Con la comparsa di risposta, che si richiama per quanto qui non riportato, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva, avendo svolto ogni attività in rappresentanza e nell'interesse del , di cui era stata gestore ai CP_14 sensi dell'art. 36 D.L.vo 58/1998, senza essere stata parte del contratto di compravendita oggetto della domanda di “nullità e/o annullabilità e/o invalidità”; eccepiva l'inesistenza del diritto 9
all'opzione per l'acquisto del bene immobile, negando la sussistenza di un rapporto locatizio;
eccepiva la decadenza dal diritto d'opzione, per il decorso il 29.1.2005 del termine di quaranta giorni dalla relativa manifestazione di volontà, senza contestazione del prezzo proposto, pari a €
576.000, e senza l'acquisto; eccepiva la mancanza del requisito della regolarità contabile del rapporto locatizio prevista dall'art. 18 L.R.Lazio n. 20/2003 e contestava la fondatezza della domanda risarcitoria, di cui chiedeva il rigetto. si costituiva in giudizio il 16.3.2018 e proponeva la domanda: Controparte_1
“a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
b) Rigettare la domanda formulata dalla società attrice nei confronti della comparente, in quanto improponibile ed infondata;
c) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti della AR
stante la sua assoluta e palese inammissibilità; Controparte_1
Condannare l'istante al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali anche per i precedenti gradi di giudizio.”
Con la comparsa di risposta di cui si richiama il contenuto, per quanto qui non riportato,
[...]
trascritti i propri precedenti atti difensivi depositati in date 4.3.2009 e 24.7.2009, Controparte_1
eccepiva la carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non essere stata parte del contratto di compravendita;
contestava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di CP_3
in difetto della chiamata in causa, e affermava di aver svolto correttamente il mandato di
[...]
gestione della vendita ricevuto da CP_5
Con ordinanza riservata del 19.3.2018, ritenuto che la definizione del processo in corso presso la
Corte di Cassazione, iscritto al n. 28858/2017 R.G., era in rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione del presente giudizio, a norma dell'art. 295 c.p.c., era disposta la sospensione del processo, in attesa della definizione dell'altro avente a oggetto l'impugnazione della sentenza n. 3010/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Roma.
Con sentenza n. 260/2018 resa il 5.4.2018, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, dichiarava il fallimento di e del socio illimitatamente Parte_4 Parte_4
responsabile, . Parte_1
In data 26.10.2018, era depositata “Comparsa di costituzione in prosecuzione e riassunzione per la società con sede in Roma, Via Serpieri n.10 Parte_4
(C.F. ) in persona del legale rappresentante SI. e per il SI. P.IVA_1 Parte_1 [...]
in proprio nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Roma, Piazza Sant'Eustachio n.54”, con cui, richiamate la suindicata sentenza della Corte di
Appello di Roma e l'ordinanza di sospensione del processo, i ricorrenti esponevano che, dichiarato 10
il loro fallimento, il curatore aveva mostrato disinteresse a costituirsi anche nella presente causa, che intendevano coltivare, “facendo proprie tutte le difese già svolte” ed esponevano:
“- che la società e il SI. , Parte_4 Parte_1 Parte_1
essendo stati dichiarati falliti, venivano convocati dal curatore Avv. in Persona_2
data 3.7.2018;
- che in tale occasione il consegnava gli atgiudizio intrapreso dalla società Pt_1 [...]
nei confronti della e Parte_2 Controparte_1 AR [...]
, comunicando allo stesso curatore che detta Controparte_9
causa, a seguito di appello, era stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma;
- che nel frattempo le convenute in appello proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza di II grado e costituendosi nel giudizio riassunto a seguito di tale sentenza, chiedevano la sospensione dello stesso in attesa dell'esito del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione;
- che il G.I. Dott.ssa Gagliardi, sciogliendo la riserva, ritenendo che il ricorso in cassazione si poneva in un rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto al giudizio riassunto, sospendeva lo stesso in attesa della decisione della Suprema Corte;
- che, vista l'inerzia del curatore, in relazione all'importanza dei giudizi sopra detti, la
e il SI. , con lettera inviata a mezzo pec dall'Avv. Parte_2 Parte_1
Massimo De Bonis in data 4.10.2018, chiedevano all'Avv. che la stessa provvedesse a Per_2
costituirsi nei suddetti giudizi svolgendo le necessarie iniziative per coltivare le pretese giudiziarie della società e del;
Pt_1
- che a tutt'oggi il curatore non ha dato alcun riscontro a tale richiesta, mostrando per facta concludentia il suo disinteresse a coltivare i giudizi sopra detti benché sia ormai imminente la scadenza del termine di tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'esistenza di tali cause in sede di interrogatorio del fallito avvenuto in data 3.7.2018;
- che è interesse della società e del SI. la prosecuzione di tali giudizi di notevole Pt_1
importanza, sia giuridica che economica;
- ciò premesso si costituiscono nel presente giudizio la società Parte_4
e il SI. e il SI. , a mezzo dei sottoscritti
[...] Parte_1 Parte_1
procuratori legali e difensori in sostituzione del precedente difensore, facendo proprie tutte le difese già svolte dallo stesso.”
Con decreto del 30.10.2018, era fissata l'udienza del 17.5.2019 e assegnato il termine di legge per la notificazione del ricorso e del decreto. 11
Con memoria depositata il 16.5.2019, proponeva la domanda: AR
“[…] nel riportarsi a tutti gli atti del giudizio, accertata l'inammissibilità e improcedibilità dell'istanza depositata dalla e da per carenza di Parte_2 Parte_1 legittimazione attiva, chiede che l'adito Giudice dichiari l'estinzione del giudizio per decorrenza dei termini di cui all'art. 305 c.p.c.” esponeva che, dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario AR
con la suindicata sentenza (documento n. 1), in date 27.2.2019 e 18.3.2019 il curatore aveva inviato la relazione finale particolareggiata e il rendiconto di gestione ex art. 116 Legge
Fallimentare (documenti n. 2 e 3), in cui aveva dato atto dell'inesistenza di attivo e, circa i giudizi che vedevano coinvolta aveva dichiarato: “esaminati gli atti di Parte_2 causa, la deducente curatela riteneva, e ritiene tutt'ora, opportuno non costituirsi nei suindicati giudizi, non ravvisandosi alcun interesse per la procedura”, precisando che, anche in caso di riconoscimento del diritto di opzione in capo al fallito, sarebbe necessario acquisire i fondi per poter procedere all'acquisto dell'immobile, mentre la procedura concorsuale registrava fondi assolutamente insussistenti, né si prospettava di realizzare alcun attivo. eccepiva l'inammissibilità della riassunzione del giudizio, in base all'art. 43 AR
della Legge Fallimentare, relativo alla perdita della legittimazione processuale del fallito, appartenente alla sola curatela per le controversie riguardanti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento;
affermava che la giurisprudenza era costante nell'affermare la possibilità per il fallito di agire in giudizio solo in caso di totale inerzia della curatela, ovvero in difetto di alcuna valutazione circa la convenienza della causa, mentre, nella specie, la curatela aveva valutato l'assenza d'interesse a proseguire il giudizio, ritenuto non vantaggioso per la procedura concorsuale;
invocava la pronuncia d'inammissibilità della riassunzione e di estinzione del giudizio per inosservanza del termine previsto dall'art. 305 c.p.c.
Nel merito, richiamava i precedenti atti difensivi. AR
Con ordinanza resa all'udienza del 17.5.2019, il Giudice confermava la sospensione del presente processo, in attesa della definizione dell'altro in corso presso la Corte di Cassazione (n.
28858/2017 R.G.).
Il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con provvedimento del 22.10.2020, dichiarava la chiusura del suindicato fallimento per totale mancanza di attivo e Parte_4
era cancellata dal Registro delle Imprese in data 3.11.2020.
[...]
Con ordinanza n.7043/2023, pubblicata il 9.3.2023, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Civile, confermava la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando il ricorso proposto da condannata a rifondere ai controricorrenti le spese processuali liquidate. AR 12
In data 16.5.2023 era depositato “Ricorso per riassunzione ex art.297 c.p.c. per la società
con sede in Roma, Via Serpieri n.10 (C.F. Parte_4
) in persona del legale rappresentante SI. e per il SI. P.IVA_1 Parte_1 [...]
in proprio nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Roma, Piazza Sant'Eustachio n.54”, con cui, riassunto il processo, si esponeva:
“che la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_4
Tribunale di Roma la la e la Controparte_24 Controparte_1 CP_3
al fine di accertare e dichiarare la nullità/invalidità del contratto di compravendita del
[...]
Cont 18.01.2007 tra la e la in subordine accertare il danno CP_7 AR ingiustamente patito dalla e per l'effetto condannare la Parte_7 Controparte_1
e la a titolo esclusivo e in solido tra loro, al risarcimento del
[...] Controparte_8
danno di Euro 250.000,00; che il Tribunale di Roma con sentenza n.1057/2015 rigettava la domanda attrice dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
che la proponeva appello avverso la suddetta Parte_4
sentenza; che con sentenza n.3010/2017 la Corte di Appello di Roma in accoglimento dell'appello proposto dalla società dichiarava la giurisdizione del Parte_4 Parte_1
Giudice Ordinario rimettendo le parti di fronte al Tribunale di Roma per la riassunzione della causa;
che la , con comparsa di riassunzione in data Parte_4
13.7.2017, provvedeva alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma;
che il procedimento veniva assegnato alla Sezione X, Dott.ssa Gagliardi, R.G. 53452/2017; che successivamente, con ricorso notificato in data 7.12.2017, la impugnava la AR
predetta sentenza della Corte di Appello dinanzi alla Corte di Cassazione;
che, stante la pendenza del giudizio di cassazione proposto dalla con AR
provvedimento in data 19.3.2018 il G.I. della causa riassunta dinanzi al Tribunale, sospendeva il giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione;
che medio tempore la società veniva dichiarata Parte_4
fallita dal Tribunale di Roma in data 5.4.2018; che, vista l'inerzia del curatore, in relazione all'importanza dei giudizi sopra detti, la
e il SI. , con lettera inviata a mezzo pec dall'Avv. Parte_2 Parte_1
Massimo De Bonis in data 4.10.2018, chiedevano all'Avv. che la stessa provvedesse a Per_2
costituirsi nei suddetti giudizi svolgendo le necessarie iniziative per coltivare le pretese giudiziarie 13
della società e del;
Pt_1
che il curatore non dava alcun riscontro a tale richiesta, mostrando per facta concludentia il suo disinteresse a coltivare i giudizi sopra detti:
che essendo interesse della società e del SI. la prosecuzione di tali giudizi di notevole Pt_1
importanza, sia giuridica che economica, si costituivano a mezzo dei sottoscritti procuratori legali
e difensori la società e il SI. , Parte_4 Parte_1
nel presente giudizio facendo proprie tutte le difese già svolte dal precedente difensore;
che con provvedimento in data 29.10.2018 il G.I. fissava la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 17.5.2019; che all'udienza del 17.5.2019 il Giudice confermava il precedente provvedimento di sospensione;
che con ordinanza n.7043/2023 pubblicata il 9.3.2023 e comunicata in pari data, la Corte di
Cassazione rigettava il ricorso promosso dalla , confermando la giurisdizione del CP_3
Giudice Ordinario e condannando le controricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.900,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge;
che, pertanto, è venuta meno la causa determinante la sospensione del presente processo”.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale la fissazione della “'udienza per la prosecuzione del giudizio avente N.R.G. 53452/2017.”
La presente causa era assegnata a questo Giudice con decreto reso in data 17.5.2023.
Con decreto reso il 19.5.2023, era fissata l'udienza del 22.9.2023, con termine alla parte ricorrente del termine per la notificazione di rito.
In data 10.7.2023, depositava Controparte_9
“Comparsa di costituzione e risposta” contenente la suindicata difesa di merito ed eccepiva l'inammissibilità della riassunzione: Par
“[…] E' infatti pacifico che sia fallita (doc. B) ma la stessa risulta anche cancellata dal registro delle Imprese.
Conseguentemente non esiste alcuna legittimazione a stare in giudizio, spettando questa ovviamente al curatore del , ma, ancora più in radice, la cancellazione determina Parte_9
l'estinzione del soggetto e quindi l'incapacità giuridica dello stesso. Par Dunque la riassunzione deve essere dichiarata inammissibile quanto a .
Quanto al sig. , lo stesso non può certo agire in proprio nel presente giudizio, da un lato Pt_1
Par perché non può essere considerato in alcun modo successore di , dall'altro perché non ha mai avuto alcun rapporto personale con il bene che ne è oggetto né diritti sullo stesso.
La conseguenza, anche in tal caso, è l'inammissibilità della riassunzione e dell'intera domanda.” 14
concludeva: CP_9
“Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile la riassunzione del presente giudizio per inesistenza giuridica e comunque carenza di legittimazione in capo alla riassumente. In ogni caso, voglia rigettare le domande formulate nei confronti di , in quanto carente di Controparte_23
legittimazione passiva. Nel merito e comunque, voglia rigettare la domanda avversaria, infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
In data 21.9.2023, depositava memoria difensiva con cui eccepiva l'estinzione AR del processo per inosservanza del termine di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione, esponendo che il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il
Par fallimento di di e di con sentenza Parte_4 Parte_4 Parte_1
n. 265 del 5.4.2018, nominando curatore l'Avv. , e, trascorsi sei mesi da tale Persona_2
data, in data 27.10.2018 i falliti appena indicati avevano depositato comparsa di costituzione in riassunzione del giudizio sospeso, presupponendo che il curatore, notiziato del presente giudizio, avesse mostrato disinteresse a coltivarlo.
Nel merito, richiamava le argomentazioni difensive svolte e concludeva: AR
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa In via preliminare 1) accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della fallita e Parte_2 del sig. a riassumere il presente giudizio a seguito dell'avvenuto fallimento degli stessi, Pt_1 dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione da parte della CU nei termini previsti dall'art. 305 cpc;
Nel merito
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_4
ad agire opponendo alle odierne convenute il contratto di cessione di azienda
[...]
del 3 aprile 1986, sottoscritto con scrittura privata non autenticata, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e dell'art. 36 della Legge 392/1978, e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_4
ad agire per l'annullamento del contratto di vendita sottoscritto dalla
[...]
in data 18 gennaio 2007, non essendo la società attrice parte contrattuale del CP_3
predetto contratto, e ciò in violazione dell'art. 1425 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda dell'attrice; 5) accertare e dichiare il difetto di legittimazione attiva della Parte_4
e la carenza di legittimazione passiva della e della
[...] CP_7 [...]
non essendo queste ultime parti sostanziali del contratto di compravendita, del quale la CP_1
stessa chiede l'annullamento e per l'effetto Parte_4 Parte_4 15
rigettare la domanda attrice;
6) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la non Controparte_18 Parte_4
costituisce titolo per il subentro di quest'ultima nel contratto di locazione sottoscritto tra la Inter-
Con e il Pio Istituto S. Spirito registrato in data 1 marzo 1973, in quanto scaduto ancora prima della intervenuta cessione del ramo di azienda, e conseguentemente, accertare e dichiarare che la
è sempre stata una mera occupante senza titolo Parte_4
dell'Immobile di Via della Palombella n. 37, e per l'effetto rigettare le richieste dalla società attrice;
7) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la è stato Controparte_18 Parte_4
redatto per scrittura privata non autenticata, e per l'effetto accertare e dichiarare che tale contratto di cessione è inopponibile a soggetti terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e 36 della Legge 392/1978, per l'effetto rigettare la domanda attorea;
8) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per l'inadempimento della Parte_2
di del contratto derivante dall'accettazione da parte della stessa
[...] Parte_1
in data 20 dicembre 2004 dell'opzione Parte_4
offertagli dalla BNL Fondi e dalla e conseguentemente, accertare e dichiarare la CP_1
decadenza dal diritto di opzione della nonché Parte_4 Parte_4 Parte_4
l'inopponibilità alla di tale diritto di opzione ed accettazione, e per l'effetto rigettare CP_3
la domanda attorea in ordine al preteso diritto di opzione;
9) accertare e dichiarare, la congruità della stima effettuata dalla ai fini Controparte_20
della vendita dell'Immobile in oggetto, e per l'effetto respingere tutte le domande dell'attrice;
10) accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_4
l' è decaduta dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione oggi opposto con Parte_4
il presente atto per intervenuta decadenza del termine di pagamento a quest'ultima offerto per
l'esercizio di tale diritto di opzione e per l'effetto rigettare le domande attoree;
11) In ogni caso, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata dalla e diretta ad ottenere Controparte_21 Parte_4
l'annullamento e/o nullità e/o invalidità del contratto di compravendita sottoscritto dalla
in data 18 gennaio 2007; domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei CP_3
Registri Immobiliari di Roma sull'immobile sito in Roma, Via della Palombella n. 37 e precisamente locale C1, Piano T. S1, foglio 485, particella 370, sub. 1, zona censuaria 1, classe 4, consistenza 66 mq, rendita euro 3.337,03, con esonero del competente Conservatore dei Registri 16
Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;
In via subordinata e riconvenzionale, nel caso in cui il Giudice avesse ad accogliere le domande che ha proposto, voglia accertare e dichiarare Parte_4
il comportamento illegittimo della e della e condannare in solido tra CP_7 CP_1
loro, la e la alla restituzione dell'importo versato dalla CP_7 CP_1 CP_3
per l'acquisto dell'Immobile nonché condannare la e la in solido fra CP_7 CP_1
loro, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. alla restituzione di tutti costi sostenuti e che verranno sostenuti dalla fino alla data della sentenza, per la CP_3
manutenzione e la conservazione dell'immobile, il pagamento delle relative imposte, nonché del pagamento di tutto quanto occorso ai fini della stipula dell'atto di compravendita e relativa registrazione, nonché degli interessi passivi corrisposti alla banca mutuataria con tutti i relativi oneri accessori quali il costo di apertura e chiusura del mutuo e di perizia, costi questi che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
All'udienza del 22.9.2023 era assegnato alle parti termine di quindici giorni per depositare la sentenza n. 1057-2015 del Tribunale di Roma e il certificato storico camerale relativo a
; svolto l'adempimento, precisate le conclusioni, Parte_4 all'udienza del 3.11.2023 la causa era trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 9.4.2024, la causa era rimessa sul ruolo ed era assegnato alla parte attrice il termine di trenta giorni per ricostituire il proprio fascicolo relativo alla causa civile iscritta al n.
84267/2008 R.G.; constatato questo adempimento e acquisito il fascicolo d'ufficio della causa civile n.84276-2008 R.G, all'udienza del 11.10.2024 le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione di Parte_4
e di alla riassunzione effettuata il 26.10.2018 del processo promosso
[...] Parte_1 esclusivamente dalla prima con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n.
84267/2008 R.G.
Trova applicazione l'art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., rubricato Rapporti processuali, che prevede:
“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.” 17
Si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.” (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 13814 del 6.7.2016, C.E.D. Corte di Cassazione,
Rv. 640361; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2626 del 2.2.2018).
Circa l'art. 43, comma 2°, L.F. è stato chiarito: “Va, però, osservato che l'invocata disposizione della legge fallimentare, dopo aver disposto che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, prevede una residua legittimazione per il soggetto fallito, circoscrivendola, sul piano processuale, alla sola facoltà di intervenire e, sul piano sostanziale, alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o ai casi in cui l'intervento è previsto dalla legge.
Avuto riguardo a tale disciplina, la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) –, il soggetto fallito non ha, ex art.43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame;
in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio
(Cass. 21/05/2004, n.9710; Cass. 14/05/2012, n.7448).” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 32634 del
23/11/2023, ivi, Rv. 669504 – 01, testo citato dalla parte motiva). 18
Nella specie, la domanda avanzata da non afferisce a un Parte_2
diritto strettamente personale e la curatela fallimentare di questa società e del socio accomandatario non ha manifestato un mero disinteresse, essendosi determinata a non riassumere la causa civile promossa nel 2008, proseguita con il presente giudizio, in seguito a una valutazione negativa circa la convenienza della prosecuzione della controversia, come emerge chiaramente dal testo della “Relazione finale particolareggiata e rendiconto di gestione ex art. 116
L.F.” del curatore fallimentare Avv. del 3.1.2019, depositato in atti da Persona_2
in data 16.5.2019 (documento n. 3), il cui paragrafo 6.3, rubricato “carenza di AR interesse alla costituzione in giudizio da parte del fallimento”, illustra quanto segue circa la presente causa n. 53452/2017 R.G., allo stato sospesa, e circa la causa promossa in Corte di
Cassazione iscritta al n. 28858/2017 R.G., avente a oggetto l'impugnazione della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 3010/2017: “Esaminati gli atti di causa, la deducente CU riteneva, e ritiene tutt'ora, opportuno non costituirsi nei suindicati giudizi, non ravvisandosi alcun interesse per la procedura.
Ed infatti, al di là dei tempi necessari per la definizione del giudizio di Cassazione, prima e, poi, di quello pendente innanzi al Tribunale di Roma attualmente sospeso – tempi evidentemente incompatibili con le esigenze di celerità e speditezza sottese alla procedura -occorre comunque considerare che:
1) quand'anche il giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (cfr. § 6.2) dovesse mai definirsi in senso favorevole alla società fallita, con conseguente rigetto del ricorso della
, bisognerebbe comunque attendere l'esito del giudizio di nullità riassunto dalla CP_3
innanzi al Tribunale di Roma, attualmente sospeso proprio in Parte_2
attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Suprema Corte (cfr. § 6.1);
2) in ogni caso, anche laddove il giudizio innanzi al Tribunale di Roma dovesse definirsi con la declaratoria della nullità del contratto di acquisto della , con conseguente AR
riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto dell'immobile in capo alla società fallita, sarebbero comunque necessari i relativi fondi per acquisire la proprietà del bene: fondi, non solo assolutamente insussistenti in capo alla procedura ma, oltretutto, di impossibile acquisizione anche in futuro attesa l'inesistenza di attivo realizzabile, come oltre si vedrà (cfr. infra § 7).
Si ribadisce pertanto come non si ravvisi alcun interesse in capo al fallimento alla costituzione nei giudizi sopra indicati.
7. Insussistenza attivo realizzabile
Come già evidenziato in sede di relazione ex art. 33 L.F., stante l'insussistenza in capo alla società in accomandita semplice dell'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio annuale, non 19
risulta evidentemente presente alcun bilancio della presso il R.I. Parte_4
Dagli accertamenti eseguiti dalla scrivente presso le banche dati pubbliche, in ogni caso, non è emerso attivo realizzabile.
Ed, infatti, dalle ricerche effettuate presso la CC.I.AA., l'Agenzia del territorio ed il PRA, non sono emersi:
- beni immobili, né in capo alla società fallita, né in capo al SI. […]; Pt_1
-beni mobili registrati, né in capo alla società fallita, né in capo al SI. ; Pt_1
-partecipazioni in altre società, né in capo alla società fallita, né in capo al SI. .” Pt_1
Per conseguenza, la riassunzione del giudizio è stato effettuato nel 2018 da soggetti non legittimati, poiché in stato di fallimento, e in relazione a una causa che il curatore fallimentare non aveva riassunto per le ragioni espresse nella relazione precitata, sicché va esclusa la legittimazione attiva suppletiva dei soggetti falliti, e Parte_2 Parte_1
i quali con tale iniziativa hanno dichiarato in giudizio che era stato dichiarato il loro
[...]
fallimento dal Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con la sentenza n. 265/2018 resa il
5.4.2018.
Circa la disposizione di cui all'art. 43, comma 2°, legge fall., la Corte di Cassazione ha chiarito:
“[…] 1.b. Va, però, osservato che l'invocata disposizione della legge fallimentare, dopo aver disposto che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, prevede una residua legittimazione per il soggetto fallito, circoscrivendola, sul piano processuale, alla sola facoltà di intervenire e, sul piano sostanziale, alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o ai casi in cui l'intervento è previsto dalla legge.
Avuto riguardo a tale disciplina, la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) –, il soggetto fallito non ha, ex art.43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non 20
essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame;
in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio
(Cass. 21/05/2004, n.9710; Cass. 14/05/2012, n.7448).” (Cass., Sezione terza Civile, ordinanza n.
32634/2023, parte motiva, n C.E.D. Corte di Cassazione).
Si osserva, inoltre, che in data 26.10.2018 il presente processo era sospeso, essendo in corso presso la Corte di Cassazione la causa civile iscritta al n. 28858/2017 R.G., promossa da con ricorso avverso la sentenza n. 3010/2017 con cui la Corte di Appello di AR
Roma aveva riformato la sentenza n. 1057/2015 del Tribunale di Roma, declinatoria di giurisdizione.
Il processo era sospeso, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione, e ciò aveva comportato l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, avrebbe causato la nullità degli atti successivi e della sentenza (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1344 del 11.6.2014; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 6300 del 18.4.2003).
Per conseguenza, è infondata l'eccezione di estinzione del processo per inosservanza del termine previsto dall'art. 305 c.p.c., decorrente dal 16.10.2018, quando con il precitato atto di riassunzione della causa è stata indicata in atti la pronuncia di fallimento della società attrice e del socio illimitatamente responsabile, stante la carenza di legittimazione dei soggetti falliti ex art. 43 c.p.c.
e considerata la persistente sospensione del processo, in attesa della pronuncia di legittimità relativa alla giurisdizione, situazione in cui era preclusa ogni attività processuale.
Come risulta dalla visura camerale in atti, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 265 del 5.4.2018, ha dichiarato il fallimento di Parte_4
e di , e, in data 22.10.2020, ha reso il decreto di chiusura della
[...] Parte_1 stessa procedura concorsuale “per impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori”.
La conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese di Parte_4
eseguita il 3.11.2020, ha comportato l'estinzione della stessa società.
[...]
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero 21
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,
e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass., Sez. Un. Civ., n. 6070 del 12.3.2013, ivi, Rv.
625326-01; conf. Cass., Sez. Civ. Un., sentenza n. 6071 del 12.3.2013; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 11411 del 29.4.2024).
A ciò consegue l'inammissibilità della riassunzione del processo effettuata con ricorso depositato il 16.5.2023 da un soggetto inesistente, estinta Parte_4
dal 3.11.2020, quando è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Si deve ritenere che l'atto di riassunzione del giudizio del 16.5.2023 sia stato proposto anche da
, quale successore della società estinta, e risulta tempestivo, avuto riguardo alla Parte_1
pubblicazione in data 9.3.2023, della ordinanza n. 7023/2023, con cui la Corte di Cassazione,
Seconda Sezione Civile, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza AR
n. 3010/2017 della Corte di Appello di Roma e ha provveduto circa le spese processuali.
Circa il merito, in linea generale, va considerato che il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331
c.c., ha in comune con il c.d. contratto preliminare unilaterale l'assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente, ma se ne distingue per l'eventuale successivo "iter" della vicenda negoziale, in quanto, a differenza del preliminare unilaterale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l'opzione non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e poi dall'accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto, sempre che sia espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 28762 del 30.11.2017).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “[…] qualora il definitivo assetto di interessi tra le parti non si formi uno actu, possono aversi tre diverse ipotesi, concettualmente distinte e produttive di autonome conseguenze giuridiche:
a) patto di opzione (art. 1331 c.c.). Le parti si accordano - e quindi l'opzione è un negozio bilaterale, come tale diverso dalla proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) - per riconoscere irrevocabile la dichiarazione di una di esse relativamente a un futuro contratto da concludere, mentre l'altra parte resta libera di accettare o meno detta dichiarazione, entro un certo termine;
il secondo contratto si conclude con la semplice accettazione da parte del contraente che non era 22
vincolato fin dalla stipulazione del primo e per questo è necessario che il patto di opzione contenga l'intero regolamento negoziale.
b) c.d. 'contratto preparatorio' in senso stretto (in quanto, in senso lato, sono preparatori tutti gli accordi che precedono la stipula del definitivo) che si ha quando i contraenti si accordano su taluni punti (per cui questi accordi si definiscono anche come 'puntuazione') del futuro contratto. Se questo si stipulerà su punti già definiti non sarà necessario un nuovo incontro di volontà, essendo gli stessi compresi in quanto già concordato;
se il futuro contratto non si stipulerà, gli accordi preparatori, restando nel campo delle trattative, non produrranno effetto alcuno, almeno quanto all'obbligatorietà della stipula del contratto (vedi ex plurimis, sent. 6 aprile 1981 n. 1944 di questa
Sezione).
c) contratto preliminare. Le parti si accordano per la stipula di un futuro contratto. Il preliminare è immediatamente produttivo degli effetti suoi propri, di obbligare i contraenti (o uno solo in caso di preliminare unilaterale) alla stipula del successivo contratto (definitivo).” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10649 del 13.12.1994, C.E.D. Corte di Cassazione).
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
La proprietà del bene immobile de quo è stata venduta a da AR [...]
-, quale società di gestione del Fondo Controparte_25
“Lazio – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”, in esito a una procedura d'asta, indetta con avviso pubblicato sul quotidiano 'Il Messaggero' il 24.11.2006, i cui atti sono stati richiamati nel contratto di compravendita rogato il 18.1.2007 dal notaio Dott. Persona_1
(repertorio n. 88989, raccolta n. 9994) al prezzo di € 612.000, comprensivo dell'imposta
[...]
I.v.a. al 20%; nel rogito in parola, premesso quanto appena esposto, il bene immobile è stato così descritto: “unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Roma, Via della
Palombella c.n. 37, e precisamente:
- negozio articolato su due piani, terreno e primo sottostrada, della consistenza catastale di sessantasei metri quadrati, confinante con: proprietà o aventi causa, via della Pt_10
Palombella, androne c.n. 38 di via della Palombella.
Detto immobile risulta censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 485, numero
370, subalterno 1, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 4, mq. 66, Rendita Euro 3.337,03”
(documento n. 1 del fascicolo di nella causa civile n. 84267/2008 Parte_2 23
R.G.).
Con “lettera 22.7.2004” (prot. TBO-04/433), sottoscritta in calce da , Parte_1 [...]
incaricata di gestire le vendite, aveva comunicato a che Controparte_1 Parte_4
lo stabile in Roma, Via della Palombella n. 39, in cui si trovava il bene immobile dalla medesima detenuto, era stato posto in vendita dal Fondo ' secondo le modalità della Legge Regionale CP_7
Lazio 11.9.2003, n. 329, art. 18 e indicava i seguenti estremi castali del bene immobile “Foglio
485 – Particella 370 – Subalterno:2” e il prezzo di vendita di € 576.000 (documento C.b del fascicolo di parte attrice nella causa del 2008).
Lo stesso fascicolo di parte attrice registra la produzione avvenuta due volte, documenti n. 7 e C.d, della missiva denominata, rispettivamente, “lettera 07.02.2006” e “lettera Romeo CP_1
07.02.2006” composta da un testo dattiloscritto, sottoscritto da senza Parte_1
indicazione della qualità di legale rappresentante di recante la Parte_2 dichiarazione riferita al bene immobile in “Via della Palombella 37” […] “di esercitare il diritto di opzione all'acquisto dell'intera proprietà dell'unità immobiliare identificata nell'allegata offerta pervenuta il 21/10/04, alle condizioni e ai termini ivi previsti […]”, senza specificazione del prezzo;
la prima pagina di questo testo reca la sovrapposta copia della ricevuta di invio della relativa letta raccomandata, da cui risulta che la spedizione è avvenuta in data 31.3.2004; tuttavia, non è stata depositata alcuna precedente offerta di esercizio del diritto di opzione all'acquisto del suindicato bene immobile rivolta a e contenente i dati identificativi Parte_2
del bene e il prezzo di vendita.
Per conseguenza, ritiene il Tribunale di dover escludere che si sia costituito tra le parti un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c. c., ovvero per il risarcimento del danno contrattuale.
Si rileva che la parte attrice non ha proposto una domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale della parte venditrice, non avendo allegato e provato i relativi fatti costitutivi e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “L'opzione, infatti, configura l'elemento di una fattispecie a formazione progressiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta, e poi dall'accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il nuovo negozio giuridico;
solo dopo la conclusione del contratto di opzione il promissario, in riferimento al contratto definitivo, incorre in responsabilità pre-contrattuale se abbia ingenerato il ragionevole affidamento nella conclusione di tale contratto finale e non ne accetti poi la stipulazione.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2017 del 25.2.1998, C.E.D. Corte di Cassazione).
Come è noto, “La culpa in contrahendo determina la risarcibilità del solo 'interesse contrattuale negativo' costituito sia dalle spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del contratto, 24
sia dalla perdita di ulteriori occasioni nei confronti di altri possibili stipulazioni di altro contratto ugualmente o più vantaggioso del primo (vedi S.U. 11 gennaio 1977 n. 93)” (sentenza precitata:
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10649 del 13.12.1994, C.E.D. Corte di Cassazione), ma la parte attrice nulla ha allegato e provato circa eventuali spese sostenute in vista della conclusione del contratto di compravendita, né in relazione ad danno eventualmente risentito per il maggiore costo sostenuto per la stipulazione di un altro contratto;
né si può ritenere abbia perduto la possibilità di detenere il bene immobile venduto a la cui domanda di rilascio per finita AR
locazione con riguardo alla scadenza del 30.11.1985 è stata respinta dal Tribunale di Roma,
Sezione Sesta Civile, con la sentenza n. 23979/2008 depositata il 29.12.2008 (documento depositato dalla parte attrice nella causa del 2008).
Negli esposti motivi rimangono assorbite le domande subordinate proposte dall'attore, le altre domande proposte dai convenuti, nonché tutte le altre questioni e istanze, per il cui accoglimento non sono ravvisabili i presupposti.
In base alle considerazioni esposte, la domanda di parte attrice va respinta, con le conseguenze di legge circa le spese processuali del presente giudizio, le cui fasi precedenti sono state liquidate dai relativi Giudici, e si liquidano come in dispositivo a favore della società convenute e nei confronti di , in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il Parte_1
23.10.2022, in considerazione del valore della controversia, commisurato al risarcimento richiesto
(€ 250.000), e all'attività difensiva svolta, con istruttoria documentale.
In difetto di prova circa l'eventuale persistenza dei presupposti che hanno legittimato l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la revoca di questo beneficio, in Parte_1 considerazione del principio secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario.”(Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 1712 del 16.1.2024,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 669979-01; conf. Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 9727 del
25.3.2022; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 1712 del 16.1.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede circa le domande proposte agli atti della causa civile iscritta al n. 25
84267/2008 R.G., la cui riassunzione ha dato origine alla causa civile iscritta al n. 53452/2017
R.G.: dichiara che il “Ricorso per riassunzione ex art.297 c.p.c.” depositato il 16.5.2023 per
con sede in Roma, Via Serpieri n.10 (C.F. Parte_4
) in persona del legale rappresentante SI. e per il SI. P.IVA_1 Parte_1 [...]
in proprio nato a [...] il [...] (C.F. )” è stato è stato Pt_1 C.F._2
proposto da un soggetto inesistente, , trattandosi Parte_4
di società estinta, poiché cancellata dal Registro delle Imprese in data 3.11.2020; respinge le eccezioni di estinzione del processo e d'inammissibilità della riassunzione;
respinge la domanda proposta da , il quale ha riassunto la causa con l'atto appena Parte_1
indicato quale successore della società estinta;
revoca l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
condanna a rifondere a ciascuna delle società convenute - Parte_4 [...]
e Controparte_1 AR Controparte_5
– le spese processuali, che liquida in € 11.433,00 (4.907 fase di studio, 3.040 fase
[...]
introduttiva, 8.000 fase di trattazione e istruttoria, 8.013 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 3.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale ex socio Parte_1 C.F._1 accomandatario dell'originaria parte attrice , Parte_2
codice fiscale , con sede in Roma, Via Serpieri n. 10, estinta poiché cancellata dal P.IVA_1
Registro delle Imprese il 3.11.2020 per chiusura del fallimento della stessa società e del socio accomandatario, dichiarato dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Parte_1
Fallimentare, con sentenza n.256/2018 resa il 5.4.2018, rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimo De Bonis, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n.88, per procura allegata alla “Comparsa di costituzione in prosecuzione e riassunzione” depositata il
26.10.2018, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5691/2023 resa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 20.7.2023
ATTORE
E
codice fiscale e partita I.v.a. , con in Napoli, Centro Controparte_1 P.IVA_2
Direzionale - Isola E4, in persona del legale rappresentante, Dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Sabino Laudadio, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale
Bianca Maria n. 37, per procura allegata alla “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata il 21.9.2023
CONVENUTA
E con sede in Milano, Via Cappuccini n. 2, partita I.v.a. in AR P.IVA_3
persona della legale rappresentante, SI.ra , rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_4
Fabio Massimo Ventura, Alessandra Gentile e Angela Lettieri, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Giacomo Puccini n. 9, per procura allegata alla “Comparsa di 2
costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione” depositata il 21.2.2018
CONVENUTA
E
con Controparte_5
sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, codice fiscale in persona del legale P.IVA_4
rappresentante, SI. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varì, presso il quale è CP_6
elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 22.2.2018
CONVENUTA
Conclusioni precisate all'udienza del 11.10.2024
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis
- in via preliminare, rigettare l'eccezione preliminare di estinzione del processo in quanto tempestivamente e ritualmente riassunto da soggetto legittimato;
- rigettare tutte le ulteriori eccezioni preliminari e pregiudiziali ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità/invalidità del contratto di compravendita del 18 gennaio 2007, a firma del Notaio Dott.ssa , tra e la Persona_1 Controparte_7
; AR
- in subordine, accertare il danno ingiustamente patito dalla per le causali di Parte_2 cui all'atto introduttivo e, per l'effetto, condannare la e la Controparte_1 [...]
, a titolo esclusivo o in solido tra loro, al risarcimento del danno di Euro 250.000,00 Controparte_8
o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e che il Giudice riterrà giusta ed eque e, accertato l'intervenuto fallimento della società in data 9.4.2018 e la Parte_2
sua chiusura in data 27.10.2020, liquidare detta somma in favore del socio accomandatario
[...]
; Pt_1
In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Avv. De Bonis chiede che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Per Controparte_1
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della fallita e del sig. a riassumere il presente giudizio a seguito del Parte_2 Pt_1 3
fallimento della stessa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione da parte della CU nei termini previsti dall'art. 305 cpc e/o l'inammissibilità dell'atto di riassunzione depositato ex adverso. Nel merito:
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per tutti i motivi dedotti nei precedenti atti e, Controparte_1 per l'effetto, rigettare ogni domanda mossa nei confronti della 3. rigettare Controparte_1
ogni domanda mossa nei confronti della in quanto inammissibile e, in ogni caso, CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nei precedenti atti;
4. rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti della AR
, stante la sua assoluta e palese inammissibilità per tutti i motivi dedotti nei Controparte_1
precedenti atti.
In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite”.
Per AR
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e di soggettività giuridica della e del sig. in proprio ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, Parte_2 Pt_1 dichiarare ex art 305 cpc l'estinzione del presente processo;
Nel merito, accogliere le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione che qui si intendono integralmente ritrascritte.”
Per Controparte_9
“Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 187 cpc per carenza di legittimazione e di soggettività giuridica del soggetto riassumente. Nel merito, voglia accogliere le ulteriori conclusioni già formulate in comparsa di costituzione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione inoltrato il 1.12.2008 per la notificazione tramite l' della Corte di Pt_3
Appello di Roma, introduttivo della causa civile iscritta al n. 84267/2008 R.G.,
[...]
aveva convenuto in giudizio Parte_4 Controparte_10
e chiedendo al Tribunale di Roma l'accoglimento Controparte_1 AR
della domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della originaria citazione: nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità del contratto di compravendita del 18 gennaio 2007, a firma del Notaio Dott.ssa , tra la Persona_1
e la , con ordine alla conservatoria dei Registri Immobiliare Controparte_7 AR
di Roma di trascrivere la su estesa domanda giudiziale sull'immobile sito in Via della Palombella,
37 e precisamente: locale C1, Piano T.SI, foglio 485, particella 370, sub.1, zona cens. 1, classe 4, 4
consistenza 66 mq. Rendita Euro 3.337,03. in subordine, accertare il danno ingiustamente patito dalla per le Parte_2
causali di cui in narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto condannare la Controparte_1
e la , a titolo esclusivo o in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_8
danno di Euro 250.000,00 o in quella somma minore o maggiore che si accerterà in corso di causa e che il Giudice riterrà giusta ed equa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
A sostegno della domanda contenuta nell'atto di citazione, di cui si richiama il contenuto per quanto qui non riportato, aveva esposto che, con contratto del Parte_2
Co 1.12.1972, il Ospedali di Roma le avevano concesso in Parte_5 CP_12
locazione il bene immobile sito in Roma, Via della Palombella n. 37, costituito da un locale, al piano terreno e inferiore, censito nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 485, particella 370, subalterno 1, zona cens. 1, classe 4, consistenza 66 mq dal 3.7.1986; che, nell'ottobre 2004, .a., incaricata da di gestire le vendite, le Controparte_13 CP_5
aveva comunicato che era stato posto in vendita tale bene immobile, succeduto in proprietà al
, invitandola a esercitare il diritto d'opzione per l'acquisto al prezzo di € 576.000; CP_14
che l'esponente aveva contestato la congruità del prezzo e, per evitare decadenze, aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto d 'opzione in data 21.12.2004 e aveva chiesto invano a .p.a. l'esibizione del testo contenente la valutazione del bene Controparte_13
immobile, il cui prezzo di vendita n o n risultava coerente con quello di altre unità immobiliari con analoghe caratteristiche e dimensioni;
che, promosso un giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che aveva ordinato a di consentirle l'accesso agli atti, l'esponente aveva acquisito la scheda di Controparte_1
valutazione del bene immobile e aveva appreso che il prezzo di vendita era stato determinato considerando che l'unità immobiliare aveva la superficie di mq 128, mentre era pari a mq 66; che, nel corso del giudizio svolto presso il , aveva venduto la CP_15 Controparte_1 proprietà del bene immobile a nell'inosservanza del diritto di opzione. AR
Le società convenute si erano costituite in giudizio, con comparse di risposta rinvenute nel fascicolo della presente causa, delle quali si richiama il contenuto, per quanto non riportato, a eccezione della comparsa di
Contr costituzione di che non è in atti. aveva eccepito la carenza di legittimazione, in difetto di un rapporto contrattuale con Controparte_1
la controparte, invocando il rigetto della sua domanda. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario circa la domanda di AR pronuncia d'annullamento, nullità o invalidità del contratto di compravendita stipulato il 18.1.2007 e aveva invocato la declaratoria di carenza di legittimazione della controparte, per aver fatto valere un contratto di 5
cessione d'azienda del 3.4.1986 contenuto in una scrittura privata non autenticata e non avendo stipulato compravendita del 18.1.2007; proponeva domanda di accertamento dell'inesistenza o d'inopponibilità a sé del titolo contrattuale comportante il subentro della società attrice nel rapporto di locazione del bene immobile venduto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria;
in subordine, in via riconvenzionale, proponeva la domanda di condanna di alla restituzione dell'importo Controparte_16 versato da per l'acquisto del bene immobile, oltre il risarcimento del danno ex art. 2043 AR
c.c.
Con ordinanza resa in data 8.7.2009, erano stati concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e, prodotta documentazione, precisate le conclusioni, la causa iscritta al n. 84267/2008 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.10.2014, era stata decisa con sentenza n.1057/2015, con cui il Tribunale di
Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che il bene immobile era stato dismesso in base alla legge regionale del 11.9.2003, n. 29, che disciplinava operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della ON , dei suoi enti CP_7
pubblici strumentali e di aziende sanitarie locali e ospedaliere, riteneva non sindacabile dal giudice ordinario la misura del prezzo di vendita, considerata discrezionale, e ordinava la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione.
Con sentenza n. 3010/2017, la Corte di Appello di Roma, Sezione Seconda Civile, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario circa le domande proposte in primo grado dall'appellante CP
. aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Roma, con termine Parte_6
di tre mesi per la riassunzione.
In data 1.8.2017, riassumeva il suindicato Parte_4
processo promosso nel 2008, introducendo la presente causa civile iscritta al n. 53452/2017 R.G.,
e proponeva al Tribunale di Roma la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della originaria citazione: nel merito, accertare e dichiarare la nullità/invalidità del contratto di compravendita del 18 gennaio 2007, a firma del Notaio Dott.ssa , tra la e Persona_1 Controparte_7
la , con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliare di Roma di AR
trascrivere la su estesa domanda giudiziale sull'immobile sito in Via della Palombella, 37e precisamente: locale C1, Piano T.SI, foglio 485, particella 370, sub.1, zona cens. 1, classe 4, consistenza 66 mq. Rendita Euro 3.337,03. in subordine, accertare il danno ingiustamente patito dalla per le Parte_2
causali di cui in narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto condannare la Controparte_1
e la , a titolo esclusivo o in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_8 6
danno di Euro 250.000,00 o in quella somma minore o maggiore che si accerterà in corso di causa e che il Giudice riterrà giusta ed equa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
Con decreto reso il 13.9.2017 a norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 16.3.2018. si costituiva in giudizio il 21.2.2018 e proponeva la domanda: AR
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
In via preliminare 1) sospendere il presente giudizio ai sensi degli articoli 357, 367 ovvero 295
c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione
n.r.g. 28858 del 2017 incardinato avverso la sentenza della corte di appello di AR
Roma n. 3010 del 2017
Sempre in via preliminare 2) sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio –sede di
Roma - incardinato dalla a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Parte_2
Roma n.1057 del 2015, e portante n.r.g. 8876 del 2015.
Nel merito 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
ad agire opponendo alle odierne convenute il contratto di Parte_4
cessione di azienda del 3 aprile 1986, sottoscritto con scrittura privata non autenticata, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e dell'art. 36 della Legge 392/1978, e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_4 ad agire per l'annullamento del contratto di vendita sottoscritto dalla
[...]
in data 18 gennaio 2007, non essendo la società attrice parte contrattuale del CP_3 predetto contratto, e ciò in violazione dell'art. 1425 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda dell'attrice;
5) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Parte_4
e la carenza di legittimazione passiva della e della
[...] CP_7 CP_1
non essendo queste ultime parti sostanziali del contratto di compravendita, del quale la stessa
chiede l'annullamento e per l'effetto rigettare Parte_4
la domanda attrice;
6) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la non Controparte_18 Parte_4 costituisce titolo per il subentro di quest'ultima nel contratto di locazione sottoscritto tra la Inter-
Con e il Pio Istituto S. Spirito registrato in data 1 marzo 1973, in quanto scaduto ancora prima della intervenuta cessione del ramo di azienda, e conseguentemente, accertare e dichiarare che la [...
[...]
è sempre stata una mera occupante senza titolo Controparte_19 dell'Immobile di Via della Palombella n. 37, e per l'effetto rigettare le richieste dalla società attrice;
7) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la è stato Controparte_18 Parte_4 redatto per scrittura privata non autenticata, e per l'effetto accertare e dichiarare che tale contratto di cessione è inopponibile a soggetti terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e 36 della Legge 392/1978, per l'effetto rigettare la domanda attorea;
8) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per l'inadempimento della Parte_2 di del contratto derivante dall'accettazione da parte della stessa
[...] Parte_1
in data 20 dicembre 2004 dell'opzione Parte_4
offertagli dalla BNL Fondi e dalla e conseguentemente, accertare e dichiarare la CP_1
decadenza dal diritto di opzione della nonché Parte_4 Parte_4 Parte_4
l'inopponibilità alla di tale diritto di opzione ed accettazione, e per l'effetto rigettare CP_3
la domanda attorea in ordine al preteso diritto di opzione;
9) accertare e dichiarare, la congruità della stima effettuata dalla ai fini Controparte_20 della vendita dell'Immobile in oggetto, e per l'effetto respingere tutte le domande dell'attrice;
10) accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_4
l' è decaduta dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione oggi opposto con Parte_4 il presente atto per intervenuta decadenza del termine di pagamento a quest'ultima offerto per
l'esercizio di tale diritto di opzione e per l'effetto rigettare le domande attoree;
11) In ogni caso, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata dalla e diretta ad ottenere Controparte_21 Parte_4
l'annullamento e/o nullità e/o invalidità del contratto di compravendita sottoscritto dalla
in data 18 gennaio 2007; domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei CP_3
Registri Immobiliari di Roma sull'immobile sito in Roma, Via della Palombella n. 37 e precisamente locale C1, Piano T. S1, foglio 485, particella 370, sub. 1, zona censuaria 1, classe 4, consistenza 66 mq, rendita euro 3.337,03, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;
In via subordinata e riconvenzionale, nel caso in cui il Giudice avesse ad accogliere le domande che ha proposto, voglia accertare e dichiarare Parte_4
il comportamento illegittimo della e della e condannare in solido tra CP_7 CP_1 loro, la e la alla restituzione dell'importo versato dalla CP_7 CP_1 CP_3 per l'acquisto dell'Immobile nonché condannare la e la in solido fra CP_7 CP_1 8
loro, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. alla restituzione di tutti costi sostenuti e che verranno sostenuti dalla fino alla data della sentenza, per la CP_3 manutenzione e la conservazione dell'immobile, il pagamento delle relative imposte, nonché del pagamento di tutto quanto occorso ai fini della stipula dell'atto di compravendita e relativa registrazione, nonché degli interessi passivi corrisposti alla banca mutuataria con tutti i relativi oneri accessori quali il costo di apertura e chiusura del mutuo e di perizia, costi questi che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Con la comparsa di risposta, il cui contenuto si richiama per quanto qui non riportato, CP_3 eccepiva l'inesistenza di un contratto di locazione intestato a
[...] Parte_2
disdettato o scaduto, ed esponeva che il contratto originario, intestato a era Controparte_18
scaduto nel 1985, prima del 1986, q u a n d o era intervenuta la cessione d'azienda a favore d' di c h e non aveva comportato il Parte_2 Parte_1
trasferimento del contratto di locazione;
eccepiva l'inopponibilità del contratto di cessione di azienda stipulato tra questa società e con scrittura privata priva di data certa;
Controparte_22
eccepiva la carenza di legittimazione attiva della prima, estranea alla compravendita;
eccepiva l'inopponibilità della sentenza n. 23979/2008, l'insussistenza del diritto di opzione sull'acquisto del bene immobile in Roma, Via della Palombella n. 37, per carenza dei presupposti previsti dall'art. 18 della Legge Regionale Lazio del 11.9.2003 n. 29, nonché la decadenza dal diritto di opzione per inutile decorso del termine;
aggiungeva che il prezzo di vendita dell'immobile era stato determinato da un esperto indipendente in conformità alle disposizioni di questa legge, considerando il valore di mercato di beni immobili occupati. si costituiva in giudizio il Controparte_9
22.2.2018, con la comparsa di risposta di cui si richiama il contenuto, con cui chiedeva:
“Voglia il Tribunale dichiarare la carenza di giurisdizione dell'AGO, in favore del Giudice
Amministrativo. In ogni caso, voglia rigettare le domande formulate nei confronti di CP
, in quanto carente di legittimazione passiva. Nel merito e comunque, voglia
[...]
rigettare la domanda avversaria, infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
Con la comparsa di risposta, che si richiama per quanto qui non riportato, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva, avendo svolto ogni attività in rappresentanza e nell'interesse del , di cui era stata gestore ai CP_14 sensi dell'art. 36 D.L.vo 58/1998, senza essere stata parte del contratto di compravendita oggetto della domanda di “nullità e/o annullabilità e/o invalidità”; eccepiva l'inesistenza del diritto 9
all'opzione per l'acquisto del bene immobile, negando la sussistenza di un rapporto locatizio;
eccepiva la decadenza dal diritto d'opzione, per il decorso il 29.1.2005 del termine di quaranta giorni dalla relativa manifestazione di volontà, senza contestazione del prezzo proposto, pari a €
576.000, e senza l'acquisto; eccepiva la mancanza del requisito della regolarità contabile del rapporto locatizio prevista dall'art. 18 L.R.Lazio n. 20/2003 e contestava la fondatezza della domanda risarcitoria, di cui chiedeva il rigetto. si costituiva in giudizio il 16.3.2018 e proponeva la domanda: Controparte_1
“a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
b) Rigettare la domanda formulata dalla società attrice nei confronti della comparente, in quanto improponibile ed infondata;
c) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti della AR
stante la sua assoluta e palese inammissibilità; Controparte_1
Condannare l'istante al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali anche per i precedenti gradi di giudizio.”
Con la comparsa di risposta di cui si richiama il contenuto, per quanto qui non riportato,
[...]
trascritti i propri precedenti atti difensivi depositati in date 4.3.2009 e 24.7.2009, Controparte_1
eccepiva la carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non essere stata parte del contratto di compravendita;
contestava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di CP_3
in difetto della chiamata in causa, e affermava di aver svolto correttamente il mandato di
[...]
gestione della vendita ricevuto da CP_5
Con ordinanza riservata del 19.3.2018, ritenuto che la definizione del processo in corso presso la
Corte di Cassazione, iscritto al n. 28858/2017 R.G., era in rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione del presente giudizio, a norma dell'art. 295 c.p.c., era disposta la sospensione del processo, in attesa della definizione dell'altro avente a oggetto l'impugnazione della sentenza n. 3010/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Roma.
Con sentenza n. 260/2018 resa il 5.4.2018, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, dichiarava il fallimento di e del socio illimitatamente Parte_4 Parte_4
responsabile, . Parte_1
In data 26.10.2018, era depositata “Comparsa di costituzione in prosecuzione e riassunzione per la società con sede in Roma, Via Serpieri n.10 Parte_4
(C.F. ) in persona del legale rappresentante SI. e per il SI. P.IVA_1 Parte_1 [...]
in proprio nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Roma, Piazza Sant'Eustachio n.54”, con cui, richiamate la suindicata sentenza della Corte di
Appello di Roma e l'ordinanza di sospensione del processo, i ricorrenti esponevano che, dichiarato 10
il loro fallimento, il curatore aveva mostrato disinteresse a costituirsi anche nella presente causa, che intendevano coltivare, “facendo proprie tutte le difese già svolte” ed esponevano:
“- che la società e il SI. , Parte_4 Parte_1 Parte_1
essendo stati dichiarati falliti, venivano convocati dal curatore Avv. in Persona_2
data 3.7.2018;
- che in tale occasione il consegnava gli atgiudizio intrapreso dalla società Pt_1 [...]
nei confronti della e Parte_2 Controparte_1 AR [...]
, comunicando allo stesso curatore che detta Controparte_9
causa, a seguito di appello, era stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma;
- che nel frattempo le convenute in appello proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza di II grado e costituendosi nel giudizio riassunto a seguito di tale sentenza, chiedevano la sospensione dello stesso in attesa dell'esito del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione;
- che il G.I. Dott.ssa Gagliardi, sciogliendo la riserva, ritenendo che il ricorso in cassazione si poneva in un rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto al giudizio riassunto, sospendeva lo stesso in attesa della decisione della Suprema Corte;
- che, vista l'inerzia del curatore, in relazione all'importanza dei giudizi sopra detti, la
e il SI. , con lettera inviata a mezzo pec dall'Avv. Parte_2 Parte_1
Massimo De Bonis in data 4.10.2018, chiedevano all'Avv. che la stessa provvedesse a Per_2
costituirsi nei suddetti giudizi svolgendo le necessarie iniziative per coltivare le pretese giudiziarie della società e del;
Pt_1
- che a tutt'oggi il curatore non ha dato alcun riscontro a tale richiesta, mostrando per facta concludentia il suo disinteresse a coltivare i giudizi sopra detti benché sia ormai imminente la scadenza del termine di tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'esistenza di tali cause in sede di interrogatorio del fallito avvenuto in data 3.7.2018;
- che è interesse della società e del SI. la prosecuzione di tali giudizi di notevole Pt_1
importanza, sia giuridica che economica;
- ciò premesso si costituiscono nel presente giudizio la società Parte_4
e il SI. e il SI. , a mezzo dei sottoscritti
[...] Parte_1 Parte_1
procuratori legali e difensori in sostituzione del precedente difensore, facendo proprie tutte le difese già svolte dallo stesso.”
Con decreto del 30.10.2018, era fissata l'udienza del 17.5.2019 e assegnato il termine di legge per la notificazione del ricorso e del decreto. 11
Con memoria depositata il 16.5.2019, proponeva la domanda: AR
“[…] nel riportarsi a tutti gli atti del giudizio, accertata l'inammissibilità e improcedibilità dell'istanza depositata dalla e da per carenza di Parte_2 Parte_1 legittimazione attiva, chiede che l'adito Giudice dichiari l'estinzione del giudizio per decorrenza dei termini di cui all'art. 305 c.p.c.” esponeva che, dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario AR
con la suindicata sentenza (documento n. 1), in date 27.2.2019 e 18.3.2019 il curatore aveva inviato la relazione finale particolareggiata e il rendiconto di gestione ex art. 116 Legge
Fallimentare (documenti n. 2 e 3), in cui aveva dato atto dell'inesistenza di attivo e, circa i giudizi che vedevano coinvolta aveva dichiarato: “esaminati gli atti di Parte_2 causa, la deducente curatela riteneva, e ritiene tutt'ora, opportuno non costituirsi nei suindicati giudizi, non ravvisandosi alcun interesse per la procedura”, precisando che, anche in caso di riconoscimento del diritto di opzione in capo al fallito, sarebbe necessario acquisire i fondi per poter procedere all'acquisto dell'immobile, mentre la procedura concorsuale registrava fondi assolutamente insussistenti, né si prospettava di realizzare alcun attivo. eccepiva l'inammissibilità della riassunzione del giudizio, in base all'art. 43 AR
della Legge Fallimentare, relativo alla perdita della legittimazione processuale del fallito, appartenente alla sola curatela per le controversie riguardanti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento;
affermava che la giurisprudenza era costante nell'affermare la possibilità per il fallito di agire in giudizio solo in caso di totale inerzia della curatela, ovvero in difetto di alcuna valutazione circa la convenienza della causa, mentre, nella specie, la curatela aveva valutato l'assenza d'interesse a proseguire il giudizio, ritenuto non vantaggioso per la procedura concorsuale;
invocava la pronuncia d'inammissibilità della riassunzione e di estinzione del giudizio per inosservanza del termine previsto dall'art. 305 c.p.c.
Nel merito, richiamava i precedenti atti difensivi. AR
Con ordinanza resa all'udienza del 17.5.2019, il Giudice confermava la sospensione del presente processo, in attesa della definizione dell'altro in corso presso la Corte di Cassazione (n.
28858/2017 R.G.).
Il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con provvedimento del 22.10.2020, dichiarava la chiusura del suindicato fallimento per totale mancanza di attivo e Parte_4
era cancellata dal Registro delle Imprese in data 3.11.2020.
[...]
Con ordinanza n.7043/2023, pubblicata il 9.3.2023, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Civile, confermava la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando il ricorso proposto da condannata a rifondere ai controricorrenti le spese processuali liquidate. AR 12
In data 16.5.2023 era depositato “Ricorso per riassunzione ex art.297 c.p.c. per la società
con sede in Roma, Via Serpieri n.10 (C.F. Parte_4
) in persona del legale rappresentante SI. e per il SI. P.IVA_1 Parte_1 [...]
in proprio nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Roma, Piazza Sant'Eustachio n.54”, con cui, riassunto il processo, si esponeva:
“che la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_4
Tribunale di Roma la la e la Controparte_24 Controparte_1 CP_3
al fine di accertare e dichiarare la nullità/invalidità del contratto di compravendita del
[...]
Cont 18.01.2007 tra la e la in subordine accertare il danno CP_7 AR ingiustamente patito dalla e per l'effetto condannare la Parte_7 Controparte_1
e la a titolo esclusivo e in solido tra loro, al risarcimento del
[...] Controparte_8
danno di Euro 250.000,00; che il Tribunale di Roma con sentenza n.1057/2015 rigettava la domanda attrice dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
che la proponeva appello avverso la suddetta Parte_4
sentenza; che con sentenza n.3010/2017 la Corte di Appello di Roma in accoglimento dell'appello proposto dalla società dichiarava la giurisdizione del Parte_4 Parte_1
Giudice Ordinario rimettendo le parti di fronte al Tribunale di Roma per la riassunzione della causa;
che la , con comparsa di riassunzione in data Parte_4
13.7.2017, provvedeva alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma;
che il procedimento veniva assegnato alla Sezione X, Dott.ssa Gagliardi, R.G. 53452/2017; che successivamente, con ricorso notificato in data 7.12.2017, la impugnava la AR
predetta sentenza della Corte di Appello dinanzi alla Corte di Cassazione;
che, stante la pendenza del giudizio di cassazione proposto dalla con AR
provvedimento in data 19.3.2018 il G.I. della causa riassunta dinanzi al Tribunale, sospendeva il giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione;
che medio tempore la società veniva dichiarata Parte_4
fallita dal Tribunale di Roma in data 5.4.2018; che, vista l'inerzia del curatore, in relazione all'importanza dei giudizi sopra detti, la
e il SI. , con lettera inviata a mezzo pec dall'Avv. Parte_2 Parte_1
Massimo De Bonis in data 4.10.2018, chiedevano all'Avv. che la stessa provvedesse a Per_2
costituirsi nei suddetti giudizi svolgendo le necessarie iniziative per coltivare le pretese giudiziarie 13
della società e del;
Pt_1
che il curatore non dava alcun riscontro a tale richiesta, mostrando per facta concludentia il suo disinteresse a coltivare i giudizi sopra detti:
che essendo interesse della società e del SI. la prosecuzione di tali giudizi di notevole Pt_1
importanza, sia giuridica che economica, si costituivano a mezzo dei sottoscritti procuratori legali
e difensori la società e il SI. , Parte_4 Parte_1
nel presente giudizio facendo proprie tutte le difese già svolte dal precedente difensore;
che con provvedimento in data 29.10.2018 il G.I. fissava la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 17.5.2019; che all'udienza del 17.5.2019 il Giudice confermava il precedente provvedimento di sospensione;
che con ordinanza n.7043/2023 pubblicata il 9.3.2023 e comunicata in pari data, la Corte di
Cassazione rigettava il ricorso promosso dalla , confermando la giurisdizione del CP_3
Giudice Ordinario e condannando le controricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.900,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge;
che, pertanto, è venuta meno la causa determinante la sospensione del presente processo”.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale la fissazione della “'udienza per la prosecuzione del giudizio avente N.R.G. 53452/2017.”
La presente causa era assegnata a questo Giudice con decreto reso in data 17.5.2023.
Con decreto reso il 19.5.2023, era fissata l'udienza del 22.9.2023, con termine alla parte ricorrente del termine per la notificazione di rito.
In data 10.7.2023, depositava Controparte_9
“Comparsa di costituzione e risposta” contenente la suindicata difesa di merito ed eccepiva l'inammissibilità della riassunzione: Par
“[…] E' infatti pacifico che sia fallita (doc. B) ma la stessa risulta anche cancellata dal registro delle Imprese.
Conseguentemente non esiste alcuna legittimazione a stare in giudizio, spettando questa ovviamente al curatore del , ma, ancora più in radice, la cancellazione determina Parte_9
l'estinzione del soggetto e quindi l'incapacità giuridica dello stesso. Par Dunque la riassunzione deve essere dichiarata inammissibile quanto a .
Quanto al sig. , lo stesso non può certo agire in proprio nel presente giudizio, da un lato Pt_1
Par perché non può essere considerato in alcun modo successore di , dall'altro perché non ha mai avuto alcun rapporto personale con il bene che ne è oggetto né diritti sullo stesso.
La conseguenza, anche in tal caso, è l'inammissibilità della riassunzione e dell'intera domanda.” 14
concludeva: CP_9
“Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile la riassunzione del presente giudizio per inesistenza giuridica e comunque carenza di legittimazione in capo alla riassumente. In ogni caso, voglia rigettare le domande formulate nei confronti di , in quanto carente di Controparte_23
legittimazione passiva. Nel merito e comunque, voglia rigettare la domanda avversaria, infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
In data 21.9.2023, depositava memoria difensiva con cui eccepiva l'estinzione AR del processo per inosservanza del termine di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione, esponendo che il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il
Par fallimento di di e di con sentenza Parte_4 Parte_4 Parte_1
n. 265 del 5.4.2018, nominando curatore l'Avv. , e, trascorsi sei mesi da tale Persona_2
data, in data 27.10.2018 i falliti appena indicati avevano depositato comparsa di costituzione in riassunzione del giudizio sospeso, presupponendo che il curatore, notiziato del presente giudizio, avesse mostrato disinteresse a coltivarlo.
Nel merito, richiamava le argomentazioni difensive svolte e concludeva: AR
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa In via preliminare 1) accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della fallita e Parte_2 del sig. a riassumere il presente giudizio a seguito dell'avvenuto fallimento degli stessi, Pt_1 dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione da parte della CU nei termini previsti dall'art. 305 cpc;
Nel merito
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_4
ad agire opponendo alle odierne convenute il contratto di cessione di azienda
[...]
del 3 aprile 1986, sottoscritto con scrittura privata non autenticata, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e dell'art. 36 della Legge 392/1978, e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_4
ad agire per l'annullamento del contratto di vendita sottoscritto dalla
[...]
in data 18 gennaio 2007, non essendo la società attrice parte contrattuale del CP_3
predetto contratto, e ciò in violazione dell'art. 1425 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda dell'attrice; 5) accertare e dichiare il difetto di legittimazione attiva della Parte_4
e la carenza di legittimazione passiva della e della
[...] CP_7 [...]
non essendo queste ultime parti sostanziali del contratto di compravendita, del quale la CP_1
stessa chiede l'annullamento e per l'effetto Parte_4 Parte_4 15
rigettare la domanda attrice;
6) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la non Controparte_18 Parte_4
costituisce titolo per il subentro di quest'ultima nel contratto di locazione sottoscritto tra la Inter-
Con e il Pio Istituto S. Spirito registrato in data 1 marzo 1973, in quanto scaduto ancora prima della intervenuta cessione del ramo di azienda, e conseguentemente, accertare e dichiarare che la
è sempre stata una mera occupante senza titolo Parte_4
dell'Immobile di Via della Palombella n. 37, e per l'effetto rigettare le richieste dalla società attrice;
7) accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto in data 3 aprile 1986 tra la e la è stato Controparte_18 Parte_4
redatto per scrittura privata non autenticata, e per l'effetto accertare e dichiarare che tale contratto di cessione è inopponibile a soggetti terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c. e 36 della Legge 392/1978, per l'effetto rigettare la domanda attorea;
8) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per l'inadempimento della Parte_2
di del contratto derivante dall'accettazione da parte della stessa
[...] Parte_1
in data 20 dicembre 2004 dell'opzione Parte_4
offertagli dalla BNL Fondi e dalla e conseguentemente, accertare e dichiarare la CP_1
decadenza dal diritto di opzione della nonché Parte_4 Parte_4 Parte_4
l'inopponibilità alla di tale diritto di opzione ed accettazione, e per l'effetto rigettare CP_3
la domanda attorea in ordine al preteso diritto di opzione;
9) accertare e dichiarare, la congruità della stima effettuata dalla ai fini Controparte_20
della vendita dell'Immobile in oggetto, e per l'effetto respingere tutte le domande dell'attrice;
10) accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_4
l' è decaduta dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione oggi opposto con Parte_4
il presente atto per intervenuta decadenza del termine di pagamento a quest'ultima offerto per
l'esercizio di tale diritto di opzione e per l'effetto rigettare le domande attoree;
11) In ogni caso, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata dalla e diretta ad ottenere Controparte_21 Parte_4
l'annullamento e/o nullità e/o invalidità del contratto di compravendita sottoscritto dalla
in data 18 gennaio 2007; domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei CP_3
Registri Immobiliari di Roma sull'immobile sito in Roma, Via della Palombella n. 37 e precisamente locale C1, Piano T. S1, foglio 485, particella 370, sub. 1, zona censuaria 1, classe 4, consistenza 66 mq, rendita euro 3.337,03, con esonero del competente Conservatore dei Registri 16
Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;
In via subordinata e riconvenzionale, nel caso in cui il Giudice avesse ad accogliere le domande che ha proposto, voglia accertare e dichiarare Parte_4
il comportamento illegittimo della e della e condannare in solido tra CP_7 CP_1
loro, la e la alla restituzione dell'importo versato dalla CP_7 CP_1 CP_3
per l'acquisto dell'Immobile nonché condannare la e la in solido fra CP_7 CP_1
loro, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. alla restituzione di tutti costi sostenuti e che verranno sostenuti dalla fino alla data della sentenza, per la CP_3
manutenzione e la conservazione dell'immobile, il pagamento delle relative imposte, nonché del pagamento di tutto quanto occorso ai fini della stipula dell'atto di compravendita e relativa registrazione, nonché degli interessi passivi corrisposti alla banca mutuataria con tutti i relativi oneri accessori quali il costo di apertura e chiusura del mutuo e di perizia, costi questi che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
All'udienza del 22.9.2023 era assegnato alle parti termine di quindici giorni per depositare la sentenza n. 1057-2015 del Tribunale di Roma e il certificato storico camerale relativo a
; svolto l'adempimento, precisate le conclusioni, Parte_4 all'udienza del 3.11.2023 la causa era trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 9.4.2024, la causa era rimessa sul ruolo ed era assegnato alla parte attrice il termine di trenta giorni per ricostituire il proprio fascicolo relativo alla causa civile iscritta al n.
84267/2008 R.G.; constatato questo adempimento e acquisito il fascicolo d'ufficio della causa civile n.84276-2008 R.G, all'udienza del 11.10.2024 le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione di Parte_4
e di alla riassunzione effettuata il 26.10.2018 del processo promosso
[...] Parte_1 esclusivamente dalla prima con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n.
84267/2008 R.G.
Trova applicazione l'art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., rubricato Rapporti processuali, che prevede:
“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.” 17
Si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.” (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 13814 del 6.7.2016, C.E.D. Corte di Cassazione,
Rv. 640361; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2626 del 2.2.2018).
Circa l'art. 43, comma 2°, L.F. è stato chiarito: “Va, però, osservato che l'invocata disposizione della legge fallimentare, dopo aver disposto che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, prevede una residua legittimazione per il soggetto fallito, circoscrivendola, sul piano processuale, alla sola facoltà di intervenire e, sul piano sostanziale, alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o ai casi in cui l'intervento è previsto dalla legge.
Avuto riguardo a tale disciplina, la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) –, il soggetto fallito non ha, ex art.43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame;
in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio
(Cass. 21/05/2004, n.9710; Cass. 14/05/2012, n.7448).” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 32634 del
23/11/2023, ivi, Rv. 669504 – 01, testo citato dalla parte motiva). 18
Nella specie, la domanda avanzata da non afferisce a un Parte_2
diritto strettamente personale e la curatela fallimentare di questa società e del socio accomandatario non ha manifestato un mero disinteresse, essendosi determinata a non riassumere la causa civile promossa nel 2008, proseguita con il presente giudizio, in seguito a una valutazione negativa circa la convenienza della prosecuzione della controversia, come emerge chiaramente dal testo della “Relazione finale particolareggiata e rendiconto di gestione ex art. 116
L.F.” del curatore fallimentare Avv. del 3.1.2019, depositato in atti da Persona_2
in data 16.5.2019 (documento n. 3), il cui paragrafo 6.3, rubricato “carenza di AR interesse alla costituzione in giudizio da parte del fallimento”, illustra quanto segue circa la presente causa n. 53452/2017 R.G., allo stato sospesa, e circa la causa promossa in Corte di
Cassazione iscritta al n. 28858/2017 R.G., avente a oggetto l'impugnazione della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 3010/2017: “Esaminati gli atti di causa, la deducente CU riteneva, e ritiene tutt'ora, opportuno non costituirsi nei suindicati giudizi, non ravvisandosi alcun interesse per la procedura.
Ed infatti, al di là dei tempi necessari per la definizione del giudizio di Cassazione, prima e, poi, di quello pendente innanzi al Tribunale di Roma attualmente sospeso – tempi evidentemente incompatibili con le esigenze di celerità e speditezza sottese alla procedura -occorre comunque considerare che:
1) quand'anche il giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (cfr. § 6.2) dovesse mai definirsi in senso favorevole alla società fallita, con conseguente rigetto del ricorso della
, bisognerebbe comunque attendere l'esito del giudizio di nullità riassunto dalla CP_3
innanzi al Tribunale di Roma, attualmente sospeso proprio in Parte_2
attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Suprema Corte (cfr. § 6.1);
2) in ogni caso, anche laddove il giudizio innanzi al Tribunale di Roma dovesse definirsi con la declaratoria della nullità del contratto di acquisto della , con conseguente AR
riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto dell'immobile in capo alla società fallita, sarebbero comunque necessari i relativi fondi per acquisire la proprietà del bene: fondi, non solo assolutamente insussistenti in capo alla procedura ma, oltretutto, di impossibile acquisizione anche in futuro attesa l'inesistenza di attivo realizzabile, come oltre si vedrà (cfr. infra § 7).
Si ribadisce pertanto come non si ravvisi alcun interesse in capo al fallimento alla costituzione nei giudizi sopra indicati.
7. Insussistenza attivo realizzabile
Come già evidenziato in sede di relazione ex art. 33 L.F., stante l'insussistenza in capo alla società in accomandita semplice dell'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio annuale, non 19
risulta evidentemente presente alcun bilancio della presso il R.I. Parte_4
Dagli accertamenti eseguiti dalla scrivente presso le banche dati pubbliche, in ogni caso, non è emerso attivo realizzabile.
Ed, infatti, dalle ricerche effettuate presso la CC.I.AA., l'Agenzia del territorio ed il PRA, non sono emersi:
- beni immobili, né in capo alla società fallita, né in capo al SI. […]; Pt_1
-beni mobili registrati, né in capo alla società fallita, né in capo al SI. ; Pt_1
-partecipazioni in altre società, né in capo alla società fallita, né in capo al SI. .” Pt_1
Per conseguenza, la riassunzione del giudizio è stato effettuato nel 2018 da soggetti non legittimati, poiché in stato di fallimento, e in relazione a una causa che il curatore fallimentare non aveva riassunto per le ragioni espresse nella relazione precitata, sicché va esclusa la legittimazione attiva suppletiva dei soggetti falliti, e Parte_2 Parte_1
i quali con tale iniziativa hanno dichiarato in giudizio che era stato dichiarato il loro
[...]
fallimento dal Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con la sentenza n. 265/2018 resa il
5.4.2018.
Circa la disposizione di cui all'art. 43, comma 2°, legge fall., la Corte di Cassazione ha chiarito:
“[…] 1.b. Va, però, osservato che l'invocata disposizione della legge fallimentare, dopo aver disposto che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, prevede una residua legittimazione per il soggetto fallito, circoscrivendola, sul piano processuale, alla sola facoltà di intervenire e, sul piano sostanziale, alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o ai casi in cui l'intervento è previsto dalla legge.
Avuto riguardo a tale disciplina, la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) –, il soggetto fallito non ha, ex art.43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non 20
essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame;
in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio
(Cass. 21/05/2004, n.9710; Cass. 14/05/2012, n.7448).” (Cass., Sezione terza Civile, ordinanza n.
32634/2023, parte motiva, n C.E.D. Corte di Cassazione).
Si osserva, inoltre, che in data 26.10.2018 il presente processo era sospeso, essendo in corso presso la Corte di Cassazione la causa civile iscritta al n. 28858/2017 R.G., promossa da con ricorso avverso la sentenza n. 3010/2017 con cui la Corte di Appello di AR
Roma aveva riformato la sentenza n. 1057/2015 del Tribunale di Roma, declinatoria di giurisdizione.
Il processo era sospeso, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione, e ciò aveva comportato l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, avrebbe causato la nullità degli atti successivi e della sentenza (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1344 del 11.6.2014; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 6300 del 18.4.2003).
Per conseguenza, è infondata l'eccezione di estinzione del processo per inosservanza del termine previsto dall'art. 305 c.p.c., decorrente dal 16.10.2018, quando con il precitato atto di riassunzione della causa è stata indicata in atti la pronuncia di fallimento della società attrice e del socio illimitatamente responsabile, stante la carenza di legittimazione dei soggetti falliti ex art. 43 c.p.c.
e considerata la persistente sospensione del processo, in attesa della pronuncia di legittimità relativa alla giurisdizione, situazione in cui era preclusa ogni attività processuale.
Come risulta dalla visura camerale in atti, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 265 del 5.4.2018, ha dichiarato il fallimento di Parte_4
e di , e, in data 22.10.2020, ha reso il decreto di chiusura della
[...] Parte_1 stessa procedura concorsuale “per impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori”.
La conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese di Parte_4
eseguita il 3.11.2020, ha comportato l'estinzione della stessa società.
[...]
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero 21
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,
e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass., Sez. Un. Civ., n. 6070 del 12.3.2013, ivi, Rv.
625326-01; conf. Cass., Sez. Civ. Un., sentenza n. 6071 del 12.3.2013; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 11411 del 29.4.2024).
A ciò consegue l'inammissibilità della riassunzione del processo effettuata con ricorso depositato il 16.5.2023 da un soggetto inesistente, estinta Parte_4
dal 3.11.2020, quando è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Si deve ritenere che l'atto di riassunzione del giudizio del 16.5.2023 sia stato proposto anche da
, quale successore della società estinta, e risulta tempestivo, avuto riguardo alla Parte_1
pubblicazione in data 9.3.2023, della ordinanza n. 7023/2023, con cui la Corte di Cassazione,
Seconda Sezione Civile, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza AR
n. 3010/2017 della Corte di Appello di Roma e ha provveduto circa le spese processuali.
Circa il merito, in linea generale, va considerato che il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331
c.c., ha in comune con il c.d. contratto preliminare unilaterale l'assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente, ma se ne distingue per l'eventuale successivo "iter" della vicenda negoziale, in quanto, a differenza del preliminare unilaterale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l'opzione non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e poi dall'accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto, sempre che sia espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 28762 del 30.11.2017).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “[…] qualora il definitivo assetto di interessi tra le parti non si formi uno actu, possono aversi tre diverse ipotesi, concettualmente distinte e produttive di autonome conseguenze giuridiche:
a) patto di opzione (art. 1331 c.c.). Le parti si accordano - e quindi l'opzione è un negozio bilaterale, come tale diverso dalla proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) - per riconoscere irrevocabile la dichiarazione di una di esse relativamente a un futuro contratto da concludere, mentre l'altra parte resta libera di accettare o meno detta dichiarazione, entro un certo termine;
il secondo contratto si conclude con la semplice accettazione da parte del contraente che non era 22
vincolato fin dalla stipulazione del primo e per questo è necessario che il patto di opzione contenga l'intero regolamento negoziale.
b) c.d. 'contratto preparatorio' in senso stretto (in quanto, in senso lato, sono preparatori tutti gli accordi che precedono la stipula del definitivo) che si ha quando i contraenti si accordano su taluni punti (per cui questi accordi si definiscono anche come 'puntuazione') del futuro contratto. Se questo si stipulerà su punti già definiti non sarà necessario un nuovo incontro di volontà, essendo gli stessi compresi in quanto già concordato;
se il futuro contratto non si stipulerà, gli accordi preparatori, restando nel campo delle trattative, non produrranno effetto alcuno, almeno quanto all'obbligatorietà della stipula del contratto (vedi ex plurimis, sent. 6 aprile 1981 n. 1944 di questa
Sezione).
c) contratto preliminare. Le parti si accordano per la stipula di un futuro contratto. Il preliminare è immediatamente produttivo degli effetti suoi propri, di obbligare i contraenti (o uno solo in caso di preliminare unilaterale) alla stipula del successivo contratto (definitivo).” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10649 del 13.12.1994, C.E.D. Corte di Cassazione).
La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
La proprietà del bene immobile de quo è stata venduta a da AR [...]
-, quale società di gestione del Fondo Controparte_25
“Lazio – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”, in esito a una procedura d'asta, indetta con avviso pubblicato sul quotidiano 'Il Messaggero' il 24.11.2006, i cui atti sono stati richiamati nel contratto di compravendita rogato il 18.1.2007 dal notaio Dott. Persona_1
(repertorio n. 88989, raccolta n. 9994) al prezzo di € 612.000, comprensivo dell'imposta
[...]
I.v.a. al 20%; nel rogito in parola, premesso quanto appena esposto, il bene immobile è stato così descritto: “unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Roma, Via della
Palombella c.n. 37, e precisamente:
- negozio articolato su due piani, terreno e primo sottostrada, della consistenza catastale di sessantasei metri quadrati, confinante con: proprietà o aventi causa, via della Pt_10
Palombella, androne c.n. 38 di via della Palombella.
Detto immobile risulta censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 485, numero
370, subalterno 1, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 4, mq. 66, Rendita Euro 3.337,03”
(documento n. 1 del fascicolo di nella causa civile n. 84267/2008 Parte_2 23
R.G.).
Con “lettera 22.7.2004” (prot. TBO-04/433), sottoscritta in calce da , Parte_1 [...]
incaricata di gestire le vendite, aveva comunicato a che Controparte_1 Parte_4
lo stabile in Roma, Via della Palombella n. 39, in cui si trovava il bene immobile dalla medesima detenuto, era stato posto in vendita dal Fondo ' secondo le modalità della Legge Regionale CP_7
Lazio 11.9.2003, n. 329, art. 18 e indicava i seguenti estremi castali del bene immobile “Foglio
485 – Particella 370 – Subalterno:2” e il prezzo di vendita di € 576.000 (documento C.b del fascicolo di parte attrice nella causa del 2008).
Lo stesso fascicolo di parte attrice registra la produzione avvenuta due volte, documenti n. 7 e C.d, della missiva denominata, rispettivamente, “lettera 07.02.2006” e “lettera Romeo CP_1
07.02.2006” composta da un testo dattiloscritto, sottoscritto da senza Parte_1
indicazione della qualità di legale rappresentante di recante la Parte_2 dichiarazione riferita al bene immobile in “Via della Palombella 37” […] “di esercitare il diritto di opzione all'acquisto dell'intera proprietà dell'unità immobiliare identificata nell'allegata offerta pervenuta il 21/10/04, alle condizioni e ai termini ivi previsti […]”, senza specificazione del prezzo;
la prima pagina di questo testo reca la sovrapposta copia della ricevuta di invio della relativa letta raccomandata, da cui risulta che la spedizione è avvenuta in data 31.3.2004; tuttavia, non è stata depositata alcuna precedente offerta di esercizio del diritto di opzione all'acquisto del suindicato bene immobile rivolta a e contenente i dati identificativi Parte_2
del bene e il prezzo di vendita.
Per conseguenza, ritiene il Tribunale di dover escludere che si sia costituito tra le parti un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c. c., ovvero per il risarcimento del danno contrattuale.
Si rileva che la parte attrice non ha proposto una domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale della parte venditrice, non avendo allegato e provato i relativi fatti costitutivi e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “L'opzione, infatti, configura l'elemento di una fattispecie a formazione progressiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta, e poi dall'accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il nuovo negozio giuridico;
solo dopo la conclusione del contratto di opzione il promissario, in riferimento al contratto definitivo, incorre in responsabilità pre-contrattuale se abbia ingenerato il ragionevole affidamento nella conclusione di tale contratto finale e non ne accetti poi la stipulazione.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2017 del 25.2.1998, C.E.D. Corte di Cassazione).
Come è noto, “La culpa in contrahendo determina la risarcibilità del solo 'interesse contrattuale negativo' costituito sia dalle spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del contratto, 24
sia dalla perdita di ulteriori occasioni nei confronti di altri possibili stipulazioni di altro contratto ugualmente o più vantaggioso del primo (vedi S.U. 11 gennaio 1977 n. 93)” (sentenza precitata:
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10649 del 13.12.1994, C.E.D. Corte di Cassazione), ma la parte attrice nulla ha allegato e provato circa eventuali spese sostenute in vista della conclusione del contratto di compravendita, né in relazione ad danno eventualmente risentito per il maggiore costo sostenuto per la stipulazione di un altro contratto;
né si può ritenere abbia perduto la possibilità di detenere il bene immobile venduto a la cui domanda di rilascio per finita AR
locazione con riguardo alla scadenza del 30.11.1985 è stata respinta dal Tribunale di Roma,
Sezione Sesta Civile, con la sentenza n. 23979/2008 depositata il 29.12.2008 (documento depositato dalla parte attrice nella causa del 2008).
Negli esposti motivi rimangono assorbite le domande subordinate proposte dall'attore, le altre domande proposte dai convenuti, nonché tutte le altre questioni e istanze, per il cui accoglimento non sono ravvisabili i presupposti.
In base alle considerazioni esposte, la domanda di parte attrice va respinta, con le conseguenze di legge circa le spese processuali del presente giudizio, le cui fasi precedenti sono state liquidate dai relativi Giudici, e si liquidano come in dispositivo a favore della società convenute e nei confronti di , in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il Parte_1
23.10.2022, in considerazione del valore della controversia, commisurato al risarcimento richiesto
(€ 250.000), e all'attività difensiva svolta, con istruttoria documentale.
In difetto di prova circa l'eventuale persistenza dei presupposti che hanno legittimato l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la revoca di questo beneficio, in Parte_1 considerazione del principio secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario.”(Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 1712 del 16.1.2024,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 669979-01; conf. Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 9727 del
25.3.2022; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 1712 del 16.1.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede circa le domande proposte agli atti della causa civile iscritta al n. 25
84267/2008 R.G., la cui riassunzione ha dato origine alla causa civile iscritta al n. 53452/2017
R.G.: dichiara che il “Ricorso per riassunzione ex art.297 c.p.c.” depositato il 16.5.2023 per
con sede in Roma, Via Serpieri n.10 (C.F. Parte_4
) in persona del legale rappresentante SI. e per il SI. P.IVA_1 Parte_1 [...]
in proprio nato a [...] il [...] (C.F. )” è stato è stato Pt_1 C.F._2
proposto da un soggetto inesistente, , trattandosi Parte_4
di società estinta, poiché cancellata dal Registro delle Imprese in data 3.11.2020; respinge le eccezioni di estinzione del processo e d'inammissibilità della riassunzione;
respinge la domanda proposta da , il quale ha riassunto la causa con l'atto appena Parte_1
indicato quale successore della società estinta;
revoca l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
condanna a rifondere a ciascuna delle società convenute - Parte_4 [...]
e Controparte_1 AR Controparte_5
– le spese processuali, che liquida in € 11.433,00 (4.907 fase di studio, 3.040 fase
[...]
introduttiva, 8.000 fase di trattazione e istruttoria, 8.013 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 3.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano