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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 765/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Guido Anzeloni e Alessia Celani.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Anzeloni e Alessia Celani.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_1 la figlia attualmente residente con la madre ha un buonissimo rapporto con entrambi i Per_1 genitori namente, in base alle sue esigenze, decide se pernottare da uno o piuttosto dall'altro genitore;
la casa coniugale di OL (RM) rimanga alla Sig.ra di cui la stessa è unica Parte_1 proprietaria con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge l'ha già rilasciato dal 2021 asportando i propri effetti personali;
la Sig.ra , si impegna sin da ora a procedere entro 3 anni dalla separazione, alla Parte_1 donazio n favore della figlia con atto contestuale di rinuncia del papà all'eredità sulla stessa entrambi i coniugi decidono di non pretendere mantenimento l'uno dall'altro; fino al 2023, i coniugi tenevano conto corrente cointestato presso la Banca Intesa San Paolo, della somma di circa € 90.000,00; nel 2023, i Signori di comune accordo decidevano di dividere la suindicata somma: 'A (circa 45.000,00) cointestata alla Sig.ra e Sig. che veniva e viene tutt'ora Parte_1 CP_1 utilizzata per le spese della ragazza, mentre l'altra /2 (circa 45.000,00) veniva intestata interamente alla Sig.ra ; Parte_1
è intenzione dei genitori procedere al versamento della somma rimanente di circa € 28.000,00 del conto cointestato alla propria figlia affinché la stessa utilizzi i soldi durante il suo Per_1 periodo universitario e/o per ogni altra necessità di preparazione professionale futura;
rimangono a carico integrale del Sig. tutte le ulteriori spese ordinarie e straordinarie. CP_1
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 765/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Guido Anzeloni e Alessia Celani.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Anzeloni e Alessia Celani.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_1 la figlia attualmente residente con la madre ha un buonissimo rapporto con entrambi i Per_1 genitori namente, in base alle sue esigenze, decide se pernottare da uno o piuttosto dall'altro genitore;
la casa coniugale di OL (RM) rimanga alla Sig.ra di cui la stessa è unica Parte_1 proprietaria con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge l'ha già rilasciato dal 2021 asportando i propri effetti personali;
la Sig.ra , si impegna sin da ora a procedere entro 3 anni dalla separazione, alla Parte_1 donazio n favore della figlia con atto contestuale di rinuncia del papà all'eredità sulla stessa entrambi i coniugi decidono di non pretendere mantenimento l'uno dall'altro; fino al 2023, i coniugi tenevano conto corrente cointestato presso la Banca Intesa San Paolo, della somma di circa € 90.000,00; nel 2023, i Signori di comune accordo decidevano di dividere la suindicata somma: 'A (circa 45.000,00) cointestata alla Sig.ra e Sig. che veniva e viene tutt'ora Parte_1 CP_1 utilizzata per le spese della ragazza, mentre l'altra /2 (circa 45.000,00) veniva intestata interamente alla Sig.ra ; Parte_1
è intenzione dei genitori procedere al versamento della somma rimanente di circa € 28.000,00 del conto cointestato alla propria figlia affinché la stessa utilizzi i soldi durante il suo Per_1 periodo universitario e/o per ogni altra necessità di preparazione professionale futura;
rimangono a carico integrale del Sig. tutte le ulteriori spese ordinarie e straordinarie. CP_1
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone