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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1802 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi Parte_1 ura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
e elett.me dom.te in Serra San Controparte_1 Controparte_2
Bruno, viale delle Libertà n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Figliuzzi che le rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4062/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 20.4.2023 e notificata il 19.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e , premesso di aver conseguito all'estero Controparte_1 Controparte_2 il t zi classe di concorso ADSS- Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado e di aver presentato domanda di riconoscimento di tale titolo rispetto alla quale il non si era ancora pronunciato;
Parte_1 precisato, inoltre, di aver presentato, per il biennio scolastico 2022/2024, domanda di inserimento nella I Fascia delle G.P.S. per il sostegno nella provincia di Roma, di essere state inserite con riserva, ma di non essere state individuate, con il bollettino delle nomine del 1.9.2022, ai fini del conferimento dell'incarico di supplenza per l'insegnamento del sostegno finalizzato all'immissione in ruolo e, con il bollettino delle nomine del 9.9.2022, ai fini del conferimento dell'incarico di supplenza per l'insegnamento del sostegno pur essendo utilmente collocate, hanno convenuto in giudizio il e l' Parte_1 [...]
rassegnando le Controparte_3
-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, ADOTTARE con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dal ricorrente, quale, LA SOSPENSIONE dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia a seguito di Camera di Consiglio, ai fini di consentire alle ricorrenti la partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della L. n. 15/2022 e alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato, anche ex art. 59 L. 73/2021 qualora sussistano i requisiti, per l'a.s. 2022/2023 e per quelli successivi su c.d.c. – da CP_4 Controparte_5
NEL MERITO: - Per quanto sopra es ACC HIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa DISAPPLICAZIONE dell'O.M. 112/2022 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) prescrive che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione con conseguente ordine all'Amministrazione di adottare di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto soggettivo delle Proff. Controparte_1
e ad essere individuate in qualità di avente titolo alla stipula Controparte_2 di contratto in ragione dell'utile inquadramento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, ai fini del conferimento incarico a tempo determinato, e, quindi, consentirle di partecipare al piano di reclutamento ai sensi della L. n. 15/2022 e alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato, anche ex art. 59 L. 73/2021 qualora sussistano i requisiti, per l'a.s. 2022/2023 I nonché della CP_4Controparte_5 CP_5
e economiche, con conseguente ordine all'Amministrazione di adottare di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella contumacia del e dell' Parte_1 [...]
, il Tribunale di Roma, già accolta l'istanza Controparte_6 erito ha così statuito: Accoglie le domande e, per l'effetto, disapplicata l'O.M. n.112\2022, dichiara il diritto delle ricorrenti inserite con riserva nella I fascia GPS per il sostegno per la provincia di Roma nella scuola secondaria di II grado a partecipare al piano straordinario di reclutamento ai sensi della l.n.15\2022 nonchè alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato e degli incarichi di supplenza e, per l'effetto, ordina al , all' Parte_1 [...]
di consentire alle stesse di Controparte_7
e tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa. Condanna il convenuto al pagamento delle spese della presente fase e Parte_1 della fase cautelare liquidate nella complessiva somma di E. 3660,00, oltre spese generali pari al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario”.
1.2. Il primo giudice: i) richiamate le considerazioni già esposte nel provvedimento cautelare quanto al diritto delle ricorrenti alla partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della l.n.15\2022 ed alla procedura di conferimento di incarichi a tempo determinato, che per effetto dell'O.M. 112\2022 è riconosciuto l'inserimento con riserva nelle graduatorie GPS ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno ed abbiano richiesto il riconoscimento dello stesso nel termine per la presentazione dell'istanza di inserimento e, tuttavia, si prevede espressamente che tale inserimento con riserva “non dà titolo all'individuazione in qualità di avente diritto alla stipula del contratto”>, ha ritenuto tale disposizione non conforme allo scopo dell'inserimento con riserva evidentemente diretto a garantire al docente, che ha tempestivamente richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero, di partecipare sia alla procedura di individuazione degli aventi diritto al conferimento degli incarichi a tempo determinato sia alla procedura straordinaria di reclutamento richiamata> ed ha osservato che, diversamente ritenendo, l'inserimento con riserva rimarrebbe privo di utilità. Ha, dunque, ribadito l'illegittimità delle disposizioni impugnate poiché configurano la violazione del diritto delle ricorrenti quali titolari di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in corso di riconoscimento a partecipare alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato e degli incarichi di supplenza qualora sussistano i requisiti pur essendo utilmente inserite, seppure con riserva, nella I fascia GPS per la c.d.c.ADSS>; ii) ha quindi dichiarato il diritto delle ricorrenti a partecipare al piano straordinario di reclutamento ai sensi della l. n. 15/2022 per effetto dell'inserimento con riserva nella predetta graduatoria.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il
[...]
lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità nella p Parte_1 il primo giudice ha condiviso la prospettazione di controparte, secondo cui l'esclusione della possibilità di stipulare contratti per i soggetti inseriti con riserva in graduatoria in forza dell'atteso riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero non può ritenersi conforme allo scopo dell'inserimento con riserva, trascurando che tale assunto si pone in insanabile contrasto non solo con la lettera dell'O.M. n. 112 del 2022, ma anche con la normativa primaria che ha autorizzato una procedura di reclutamento straordinaria sui posti di sostegno;
ha, dunque, lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, d.l. n. 73 del 2021 come prorogato dall'art.
5-ter d.l. 228 del 2021 in combinato disposto con l'art. 97 Cost. e con la direttiva 2005/36/CE.
2.1. Si sono costituite in giudizio e resistendo Controparte_1 Controparte_2 al gravame e chiedendone il rige 2.2. Invitate le parti a chiarire i profili di fatto in ordine agli Stati presso i quali le abilitazioni sarebbero state conseguite, al completamento dell'iter di riconoscimento del titolo, alla posizione delle appellate (attuale e successiva alla pronuncia di prime cure) ed all'interesse attuale alla decisione, all'odierna udienza previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Prima di passare all'esame della questione di diritto posta dal gravame, va da subito osservato che nel ricorso introduttivo le insegnanti appellate non hanno indicato, come sarebbe stato loro onere, dove avrebbero conseguito il titolo abilitativo di cui si discute, circostanza precisata solo a seguito dell'ordinanza istruttoria emessa dal Collegio all'udienza del 30/5/2024 e del tutto tardivamente con deposito di note nella stessa giornata dell'udienza discussione, per poi non partecipare a quest'ultima nonostante fosse in presenza.
4.1. Comunque, mentre il ha dedotto, anch'esso tardivamente rispetto Parte_1 al termine concesso dal Collegio, che le appellate avrebbero conseguito il titolo a CI tramite l'agenzia UNIMORFE INTERNATIONAL UNIVERSITY (con tutti i noti profili problematici), le appellate hanno dedotto di averlo conseguito in Albania presso l'Università “Wisdom Kolegji Universitar” di Tirana, sebbene copia di detto titolo sia stata prodotta solo dalla e non anche dalla , CP_2 CP_1 nella cui domanda di inserimento inoltrata all'Amministrazione il 27/4/2023, quindi successivamente a quella in discussione e prodotta in questo grado, è indicato unitamente a quello albanese anche l'asserito titolo cipriota. Dall'istanza di inserimento qui prodotta, però, risulta che il titolo albanese sarebbe stato conseguito dalla l'11/4/2023, quindi successivamente CP_1 all'istanza di inserimento qui in discussione, presentata il 26/5/2022 e prodotta in primo grado, dove significativamente compare come titolo abilitante solo quello cipriota e non certo quello albanese come invece dedotto nelle note prodotte in questo grado.
4.2. Nessun puntuale chiarimento è stato invece fornito al Collegio, nonostante la richiesta, in ordine all'attuale posizione delle appellate alla luce delle modifiche nelle more intervenute in specie a opera del D.L. n. 44/2023 conv nella legge n. 74/2023. 4.3 Infine, in assenza di allegazioni contrarie, deve ritenersi che sia ancora in corso il procedimento di riconoscimento dei titoli in questione. 5. Fatte tali necessarie premesse in fatto ed evidenziato che la gravata sentenza non è stata impugnata laddove implicitamente il Tribunale ordinario ha ritenuto la propria giurisdizione, la questione di merito oggetto del giudizio è ormai risolta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (ex plurimis C.d.S. n.2177/2024, C.d.S. n.10824/2023, C.d.S. n. 11225/2023, TAR Lazio n. 14020/2022, v. TAR Lazio n.116/2023; TAR Lazio n. 210/2023) e anche nella giurisprudenza ordinaria di merito si registra da ultimo un univoco orientamento che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nega giuridico fondamento alle pretese delle appellate (ex plurimis C.d.A. Torino n. 146/2024 che conferma Trib Biella n. 143/2023, Trib Roma n.11361/2023).
5.1. Per l'accoglimento del gravame del , pertanto, è sufficiente Parte_1 riproporre le condivisibili ragioni espresse mati precedenti, ragioni idonee a disattendere non solo le scarne argomentazioni del Tribunale, che non si confronta con la disciplina normativa in materia né si preoccupa di indicare una disposizione di legge a supporto della soluzione adottata, ma anche le insistenti argomentazioni delle appellate che parimenti non tengono conto del quadro normativo rilevante in giudizio.
5.2. Innanzitutto, in ordine alla posizione della va osservato che il CP_1 titolo da questa indicato nella domanda in discus allegata e prodotta in primo grado del 31/5/2022, titolo per il quale si assume essere stata avanzata istanza di riconoscimento il 21/6/2021, è quello asseritamente conseguito il 19/6/2021 a CI dalla “Unimorfe International Ente Europeo”. Non è necessario approfondire in questa sede le vicende, anche giudiziarie, che hanno interessato detto titolo, essendo sufficiente a ritenere del tutto infondata la pretesa della predetta insegnante richiamare la giurisprudenza amministrativa, che più volte in sede cautelare, nel respingere identiche domande degli insegnanti, afferma che “non risulta un valido titolo accademico di specializzazione in quanto non è dimostrato che il titolo allegato provenga da un'istituzione di formazione superiore legittimata a rilasciare titoli ufficiali con valore legale a CI (ord. Tar Lazio n. 1970/2022, ord TAR Lazio n 5598/2023) e certamente nessuna diversa prova è stata fornita in questa sede.
5.3. Per il resto, comune alla posizione di entrambe le appellate, è il tema della legittimità o meno della previsione di cui all'art. 7, co. 4 lett. e) dell' o.m. 112/2022, in base alla quale, per quanto qui rileva, “…Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi Parte_1 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
5.4. La procedura disciplinata dall'O.M. 112/2022 trova la sua ratio normativa nell'art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 che ha dettato “Misure urgenti connesse con l'emergenza COVID”; il comma 4 dell'art. 59 ha previsto una procedura di reclutamento straordinaria ai sensi della quale l'immissione in ruolo è preceduta dalla stipula di un contratto a tempo determinato “nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
5.5. Sebbene siffatta procedura sia stata prevista solo per l'anno scolastico 2021/2022, in via eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost., il d.l. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art.
5-ter, comma 1) che “al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID- 19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
5.6. Dal tenore letterale delle norme (art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 e art.
5-ter, comma 1 d.l. 30.12.2021, n. 228) appare dunque chiaro che la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento aveva luogo con riserva di conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, fissando perentoriamente il dies a quo entro cui sciogliere positivamente detta riserva al 31.7.2021. 5.7. Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, l'art.
5-ter, d.l. n. 228 del 2021 proroga la procedura indetta con l'art. 59, comma 4, d.l. n. 73 del 2021 limitatamente: a) ai docenti di sostegno per le relative classi di concorso;
b) agli aspiranti che alla data della domanda di inserimento fossero già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ciò che rileva dunque non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento con: i) il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione; ii) il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, d.lgs. 9.11.2007, n. 206. 5.8. Nel caso in specie, come sopra accertato, le appellate hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero entro il 2021 (la in Albania CP_2
e la a CI, mentre quello in Albania è stato acquisit est'ultima CP_1 solo nel 2023) e sono in attesa del riconoscimento non ancora pervenuto nel termine di presentazione della domanda di inserimento nella GPS per il sostegno, non sono quindi titolari di titolo straniero sul sostegno debitamente riconosciuto, né se del caso risultano espletate eventuali misure compensative, il che impedisce che possano essere annoverate tra “i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, che ai sensi dell'art. 5 ter del d.l. 228/2021 inserito dalla legge di conversione n. 15/2022 le farebbe rientrare nella procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, “per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023” (art. 5 ter del d.l. n. 228/2021).
5.9. Non può seriamente essere messo in discussione come sia la norma primaria a stabilire quale requisito per l'assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso le appellate usufruiscono dell'inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di “individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell'assunzione, sempre fermo restando però che hanno diritto “all'inserimento in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”, come conclude la lett. e) del comma 4 dell'art. 7/OM n. 112/2022 impugnato”.
5.10 Il quadro normativo di riferimento è sufficientemente chiaro ed adeguato nel distinguere, rispetto al bene interesse finale rappresentato dalla stipula del contratto di supplenza, tra l'assunzione in ruolo e l'inserimento in graduatoria ai fini della individuazione dell'avente titolo alla detta stipula. Tale distinzione poggia sulla considerazione che il requisito soggettivo per stipulare il contratto presuppone l'inserimento in ruolo e, dunque, l'assunzione del docente in ruolo.
5.11. Quanto, poi, all'utilità pratica, negata in sostanza dal Tribunale in adesione alla tesi delle appellate, va invece evidenziato che: i) la regolamentazione dettata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha una applicazione limitata ai procedimenti di formazione delle graduatorie per il solo biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; ii) la contestata disciplina dell'art. 7 comma 4, lett. e) consente comunque, tramite l'inserimento in graduatoria con riserva, a coloro i quali abbiano conseguito un titolo all'estero ancora in attesa di riconoscimento ad opera del , di evitare il pregiudizio che scaturirebbe Parte_1 dalla loro esclusione dalla procedura, potendo concorrere per le supplenze disponibili una volta conseguito il chiesto atto formale di riconoscimento anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria;
iii) la previsione in discussione, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, principio invero nella specie neppure applicabile alla in possesso del titolo albanese;
iv) CP_2 tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
v) l'accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all'art. 5 septies D.Lgs. n.206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa, è subordinato ad una determinazione positiva dell'autorità competente e comunque va osservato che il D.Lgs. n. 206 del 2007, al combinato disposto dell'art.1 e dell'art.5 septies, nel disciplinare l'accesso parziale ad un'attività professionale sul territorio dello stato, lo consente a condizioni stringenti, le cui valutazioni sono rimesse all'autorità del corrispondente settore professionale;
il che significa che il mero possesso del titolo non rappresenta un requisito sufficiente per l'espletamento dell'attività professionale che invece può essere consentita solo all'esito della verifica delle competenze, culturali e tecniche, del candidato, sicché l'inserimento nelle graduatorie provinciali è solo un'opportuna misura organizzativa, idonea a fornire chiarezza ed intellegibilità alla platea degli aventi diritto sulle rispettive potenziali possibilità di chiamata, oltre a svolgere - per coloro i cui titoli sono in attesa di riconoscimento - una, altrettanto utile, funzione "prenotativa", ma è evidente che, di per sé, non è sufficiente a consentire lo svolgimento dell'attività professionale, perché questo sarà possibile solo dopo che l'amministrazione dello stato ad quem abbia verificato l'idoneità dell'aspirante; a voler diversamente opinare, il sistema consentirebbe un mutuo riconoscimento dei titoli, che sarebbe dis-funzionale da un punto di vista pratico - in considerazione dei diversi sistemi professionali degli stati membri che non sono in grado di dialogare automaticamente fra loro - e inammissibile da un punto di vista giuridico, soprattutto nei casi, come quello presente, in cui la professione che deve essere assentita va svolta a servizio della pubblica amministrazione;
la stessa Adunanza Plenaria n. 19 del 29 dicembre del 2022, pronunciandosi sui titoli conseguiti in Romania, ha precisato che "Il appellante deve …. esaminare le istanze Parte_1 di riconoscimento del titolo f conseguito…, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno", così ribadendo il ruolo centrale che la ricordata L. n. 206 del 2007 assegna alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, valutazione che, pertanto, deve necessariamente precedere, e non può seguire, l'inizio della specifica attività professionale;
così correttamente reinquadrata la funzione della clausola impugnata, è evidente che essa non solo non viola la L. n. 206 del 2007, ma si pone quale corretta attuazione dei principi ispiratori di essa e della normativa europea di cui è attuazione.
5.12 L'operato dell'Amministrazione passa indenne il vaglio di legittimità sotto tutti i profili censurati (legalità amministrativa, costituzionale ed europea), non essendo affatto illogica, né irragionevole, né implausibile, la scelta del Parte_1 di distinguere e assoggettare a regimi giuridici differenti le due fattispecie (l'iscrizione in graduatoria e la legittimazione alla stipula dei contratti di supplenza), in ciò essenzialmente sostanziandosi il principio di uguaglianza, ossia la possibilità (discrezionale) di trattare diversamente situazioni diverse. Mette inoltre conto di osservare che, rispetto ai principi ritraibili dal diritto europeo, ciò che rileva nella normativa interna non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, che dunque non è fonte né ragione di discriminazione, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento mediante il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione, ovvero il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. In definitiva, occorre concludere, la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. D'altro canto, il procedimento di riconoscimento del titolo acquisito in un Paese dell'Unione Europea ha proprio lo scopo di assicurare l'esercizio della professione corrispondente nel territorio italiano e dunque non si pone in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
5.13 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, non induce a ravvisare l'illegittimità della disposizione in contestazione la circostanza che la precedente O.M. 60/2020 non prevedesse la mancata individuazione dei docenti con il titolo estero in attesa di riconoscimento quali aventi titolo alla stipula di contratti: tale O.M. riguardava infatti il triennio precedente ed essa non vale quindi ad attribuire alcun diritto agli aspiranti all'iscrizione alle graduatorie per il triennio successivo né a ingenerare un legittimo affidamento in ordine all'applicabilità del medesimo regime in essa previsto agli anni scolastici successivi. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al DM n.51/2023 e alla OM n. 88/2024, che regolano aa.ss successivi a quelli in discussione, con l'ulteriore precisazione che si tratta di regolamentazioni estranee al giudizio, perché sopravvenute all'instaurazione della lite, rispetto alle quali nulla è stato in concreto dedotto in ordine alla posizione delle appellate, neppure all'esito di espressa richiesta del Collegio, e la seconda regolamentazione pure successiva alle modifiche legislative di cui al già citato d.l. n. 44/2023 conv nella legge n. 74/2023, quindi adottata in un quadro normativo diverso da quello applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.
6. Quanto esposto è sufficiente all'accoglimento dell'appello e alla riforma della gravata sentenza con l'integrale rigetto delle domande avanzate in primo grado dalle appellate, rimanendo assorbita ogni altra questione e argomentazione.
7. Le iniziali incertezze interpretative attestate dalle prime pronunce cautelari della magistratura ordinaria e amministrativa, superate solo successivamente e nel corso del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da e;
Controparte_1 Controparte_2 spese di entrambi i gradi compensate.
Roma 29/5/2025 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1802 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi Parte_1 ura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
e elett.me dom.te in Serra San Controparte_1 Controparte_2
Bruno, viale delle Libertà n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Figliuzzi che le rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4062/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 20.4.2023 e notificata il 19.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e , premesso di aver conseguito all'estero Controparte_1 Controparte_2 il t zi classe di concorso ADSS- Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado e di aver presentato domanda di riconoscimento di tale titolo rispetto alla quale il non si era ancora pronunciato;
Parte_1 precisato, inoltre, di aver presentato, per il biennio scolastico 2022/2024, domanda di inserimento nella I Fascia delle G.P.S. per il sostegno nella provincia di Roma, di essere state inserite con riserva, ma di non essere state individuate, con il bollettino delle nomine del 1.9.2022, ai fini del conferimento dell'incarico di supplenza per l'insegnamento del sostegno finalizzato all'immissione in ruolo e, con il bollettino delle nomine del 9.9.2022, ai fini del conferimento dell'incarico di supplenza per l'insegnamento del sostegno pur essendo utilmente collocate, hanno convenuto in giudizio il e l' Parte_1 [...]
rassegnando le Controparte_3
-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, ADOTTARE con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dal ricorrente, quale, LA SOSPENSIONE dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia a seguito di Camera di Consiglio, ai fini di consentire alle ricorrenti la partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della L. n. 15/2022 e alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato, anche ex art. 59 L. 73/2021 qualora sussistano i requisiti, per l'a.s. 2022/2023 e per quelli successivi su c.d.c. – da CP_4 Controparte_5
NEL MERITO: - Per quanto sopra es ACC HIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa DISAPPLICAZIONE dell'O.M. 112/2022 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) prescrive che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione con conseguente ordine all'Amministrazione di adottare di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto soggettivo delle Proff. Controparte_1
e ad essere individuate in qualità di avente titolo alla stipula Controparte_2 di contratto in ragione dell'utile inquadramento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, ai fini del conferimento incarico a tempo determinato, e, quindi, consentirle di partecipare al piano di reclutamento ai sensi della L. n. 15/2022 e alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato, anche ex art. 59 L. 73/2021 qualora sussistano i requisiti, per l'a.s. 2022/2023 I nonché della CP_4Controparte_5 CP_5
e economiche, con conseguente ordine all'Amministrazione di adottare di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella contumacia del e dell' Parte_1 [...]
, il Tribunale di Roma, già accolta l'istanza Controparte_6 erito ha così statuito: Accoglie le domande e, per l'effetto, disapplicata l'O.M. n.112\2022, dichiara il diritto delle ricorrenti inserite con riserva nella I fascia GPS per il sostegno per la provincia di Roma nella scuola secondaria di II grado a partecipare al piano straordinario di reclutamento ai sensi della l.n.15\2022 nonchè alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato e degli incarichi di supplenza e, per l'effetto, ordina al , all' Parte_1 [...]
di consentire alle stesse di Controparte_7
e tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa. Condanna il convenuto al pagamento delle spese della presente fase e Parte_1 della fase cautelare liquidate nella complessiva somma di E. 3660,00, oltre spese generali pari al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario”.
1.2. Il primo giudice: i) richiamate le considerazioni già esposte nel provvedimento cautelare quanto al diritto delle ricorrenti alla partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della l.n.15\2022 ed alla procedura di conferimento di incarichi a tempo determinato, che per effetto dell'O.M. 112\2022 è riconosciuto l'inserimento con riserva nelle graduatorie GPS ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno ed abbiano richiesto il riconoscimento dello stesso nel termine per la presentazione dell'istanza di inserimento e, tuttavia, si prevede espressamente che tale inserimento con riserva “non dà titolo all'individuazione in qualità di avente diritto alla stipula del contratto”>, ha ritenuto tale disposizione non conforme allo scopo dell'inserimento con riserva evidentemente diretto a garantire al docente, che ha tempestivamente richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero, di partecipare sia alla procedura di individuazione degli aventi diritto al conferimento degli incarichi a tempo determinato sia alla procedura straordinaria di reclutamento richiamata> ed ha osservato che, diversamente ritenendo, l'inserimento con riserva rimarrebbe privo di utilità. Ha, dunque, ribadito l'illegittimità delle disposizioni impugnate poiché configurano la violazione del diritto delle ricorrenti quali titolari di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in corso di riconoscimento a partecipare alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato e degli incarichi di supplenza qualora sussistano i requisiti pur essendo utilmente inserite, seppure con riserva, nella I fascia GPS per la c.d.c.ADSS>; ii) ha quindi dichiarato il diritto delle ricorrenti a partecipare al piano straordinario di reclutamento ai sensi della l. n. 15/2022 per effetto dell'inserimento con riserva nella predetta graduatoria.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il
[...]
lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità nella p Parte_1 il primo giudice ha condiviso la prospettazione di controparte, secondo cui l'esclusione della possibilità di stipulare contratti per i soggetti inseriti con riserva in graduatoria in forza dell'atteso riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero non può ritenersi conforme allo scopo dell'inserimento con riserva, trascurando che tale assunto si pone in insanabile contrasto non solo con la lettera dell'O.M. n. 112 del 2022, ma anche con la normativa primaria che ha autorizzato una procedura di reclutamento straordinaria sui posti di sostegno;
ha, dunque, lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, d.l. n. 73 del 2021 come prorogato dall'art.
5-ter d.l. 228 del 2021 in combinato disposto con l'art. 97 Cost. e con la direttiva 2005/36/CE.
2.1. Si sono costituite in giudizio e resistendo Controparte_1 Controparte_2 al gravame e chiedendone il rige 2.2. Invitate le parti a chiarire i profili di fatto in ordine agli Stati presso i quali le abilitazioni sarebbero state conseguite, al completamento dell'iter di riconoscimento del titolo, alla posizione delle appellate (attuale e successiva alla pronuncia di prime cure) ed all'interesse attuale alla decisione, all'odierna udienza previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Prima di passare all'esame della questione di diritto posta dal gravame, va da subito osservato che nel ricorso introduttivo le insegnanti appellate non hanno indicato, come sarebbe stato loro onere, dove avrebbero conseguito il titolo abilitativo di cui si discute, circostanza precisata solo a seguito dell'ordinanza istruttoria emessa dal Collegio all'udienza del 30/5/2024 e del tutto tardivamente con deposito di note nella stessa giornata dell'udienza discussione, per poi non partecipare a quest'ultima nonostante fosse in presenza.
4.1. Comunque, mentre il ha dedotto, anch'esso tardivamente rispetto Parte_1 al termine concesso dal Collegio, che le appellate avrebbero conseguito il titolo a CI tramite l'agenzia UNIMORFE INTERNATIONAL UNIVERSITY (con tutti i noti profili problematici), le appellate hanno dedotto di averlo conseguito in Albania presso l'Università “Wisdom Kolegji Universitar” di Tirana, sebbene copia di detto titolo sia stata prodotta solo dalla e non anche dalla , CP_2 CP_1 nella cui domanda di inserimento inoltrata all'Amministrazione il 27/4/2023, quindi successivamente a quella in discussione e prodotta in questo grado, è indicato unitamente a quello albanese anche l'asserito titolo cipriota. Dall'istanza di inserimento qui prodotta, però, risulta che il titolo albanese sarebbe stato conseguito dalla l'11/4/2023, quindi successivamente CP_1 all'istanza di inserimento qui in discussione, presentata il 26/5/2022 e prodotta in primo grado, dove significativamente compare come titolo abilitante solo quello cipriota e non certo quello albanese come invece dedotto nelle note prodotte in questo grado.
4.2. Nessun puntuale chiarimento è stato invece fornito al Collegio, nonostante la richiesta, in ordine all'attuale posizione delle appellate alla luce delle modifiche nelle more intervenute in specie a opera del D.L. n. 44/2023 conv nella legge n. 74/2023. 4.3 Infine, in assenza di allegazioni contrarie, deve ritenersi che sia ancora in corso il procedimento di riconoscimento dei titoli in questione. 5. Fatte tali necessarie premesse in fatto ed evidenziato che la gravata sentenza non è stata impugnata laddove implicitamente il Tribunale ordinario ha ritenuto la propria giurisdizione, la questione di merito oggetto del giudizio è ormai risolta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (ex plurimis C.d.S. n.2177/2024, C.d.S. n.10824/2023, C.d.S. n. 11225/2023, TAR Lazio n. 14020/2022, v. TAR Lazio n.116/2023; TAR Lazio n. 210/2023) e anche nella giurisprudenza ordinaria di merito si registra da ultimo un univoco orientamento che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nega giuridico fondamento alle pretese delle appellate (ex plurimis C.d.A. Torino n. 146/2024 che conferma Trib Biella n. 143/2023, Trib Roma n.11361/2023).
5.1. Per l'accoglimento del gravame del , pertanto, è sufficiente Parte_1 riproporre le condivisibili ragioni espresse mati precedenti, ragioni idonee a disattendere non solo le scarne argomentazioni del Tribunale, che non si confronta con la disciplina normativa in materia né si preoccupa di indicare una disposizione di legge a supporto della soluzione adottata, ma anche le insistenti argomentazioni delle appellate che parimenti non tengono conto del quadro normativo rilevante in giudizio.
5.2. Innanzitutto, in ordine alla posizione della va osservato che il CP_1 titolo da questa indicato nella domanda in discus allegata e prodotta in primo grado del 31/5/2022, titolo per il quale si assume essere stata avanzata istanza di riconoscimento il 21/6/2021, è quello asseritamente conseguito il 19/6/2021 a CI dalla “Unimorfe International Ente Europeo”. Non è necessario approfondire in questa sede le vicende, anche giudiziarie, che hanno interessato detto titolo, essendo sufficiente a ritenere del tutto infondata la pretesa della predetta insegnante richiamare la giurisprudenza amministrativa, che più volte in sede cautelare, nel respingere identiche domande degli insegnanti, afferma che “non risulta un valido titolo accademico di specializzazione in quanto non è dimostrato che il titolo allegato provenga da un'istituzione di formazione superiore legittimata a rilasciare titoli ufficiali con valore legale a CI (ord. Tar Lazio n. 1970/2022, ord TAR Lazio n 5598/2023) e certamente nessuna diversa prova è stata fornita in questa sede.
5.3. Per il resto, comune alla posizione di entrambe le appellate, è il tema della legittimità o meno della previsione di cui all'art. 7, co. 4 lett. e) dell' o.m. 112/2022, in base alla quale, per quanto qui rileva, “…Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi Parte_1 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
5.4. La procedura disciplinata dall'O.M. 112/2022 trova la sua ratio normativa nell'art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 che ha dettato “Misure urgenti connesse con l'emergenza COVID”; il comma 4 dell'art. 59 ha previsto una procedura di reclutamento straordinaria ai sensi della quale l'immissione in ruolo è preceduta dalla stipula di un contratto a tempo determinato “nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
5.5. Sebbene siffatta procedura sia stata prevista solo per l'anno scolastico 2021/2022, in via eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost., il d.l. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art.
5-ter, comma 1) che “al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID- 19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
5.6. Dal tenore letterale delle norme (art. 59, comma 4 del d.l. n. 73/2021 e art.
5-ter, comma 1 d.l. 30.12.2021, n. 228) appare dunque chiaro che la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento aveva luogo con riserva di conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, fissando perentoriamente il dies a quo entro cui sciogliere positivamente detta riserva al 31.7.2021. 5.7. Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, l'art.
5-ter, d.l. n. 228 del 2021 proroga la procedura indetta con l'art. 59, comma 4, d.l. n. 73 del 2021 limitatamente: a) ai docenti di sostegno per le relative classi di concorso;
b) agli aspiranti che alla data della domanda di inserimento fossero già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ciò che rileva dunque non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento con: i) il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione; ii) il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, d.lgs. 9.11.2007, n. 206. 5.8. Nel caso in specie, come sopra accertato, le appellate hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero entro il 2021 (la in Albania CP_2
e la a CI, mentre quello in Albania è stato acquisit est'ultima CP_1 solo nel 2023) e sono in attesa del riconoscimento non ancora pervenuto nel termine di presentazione della domanda di inserimento nella GPS per il sostegno, non sono quindi titolari di titolo straniero sul sostegno debitamente riconosciuto, né se del caso risultano espletate eventuali misure compensative, il che impedisce che possano essere annoverate tra “i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, che ai sensi dell'art. 5 ter del d.l. 228/2021 inserito dalla legge di conversione n. 15/2022 le farebbe rientrare nella procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, “per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023” (art. 5 ter del d.l. n. 228/2021).
5.9. Non può seriamente essere messo in discussione come sia la norma primaria a stabilire quale requisito per l'assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso le appellate usufruiscono dell'inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di “individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell'assunzione, sempre fermo restando però che hanno diritto “all'inserimento in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”, come conclude la lett. e) del comma 4 dell'art. 7/OM n. 112/2022 impugnato”.
5.10 Il quadro normativo di riferimento è sufficientemente chiaro ed adeguato nel distinguere, rispetto al bene interesse finale rappresentato dalla stipula del contratto di supplenza, tra l'assunzione in ruolo e l'inserimento in graduatoria ai fini della individuazione dell'avente titolo alla detta stipula. Tale distinzione poggia sulla considerazione che il requisito soggettivo per stipulare il contratto presuppone l'inserimento in ruolo e, dunque, l'assunzione del docente in ruolo.
5.11. Quanto, poi, all'utilità pratica, negata in sostanza dal Tribunale in adesione alla tesi delle appellate, va invece evidenziato che: i) la regolamentazione dettata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha una applicazione limitata ai procedimenti di formazione delle graduatorie per il solo biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; ii) la contestata disciplina dell'art. 7 comma 4, lett. e) consente comunque, tramite l'inserimento in graduatoria con riserva, a coloro i quali abbiano conseguito un titolo all'estero ancora in attesa di riconoscimento ad opera del , di evitare il pregiudizio che scaturirebbe Parte_1 dalla loro esclusione dalla procedura, potendo concorrere per le supplenze disponibili una volta conseguito il chiesto atto formale di riconoscimento anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria;
iii) la previsione in discussione, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, principio invero nella specie neppure applicabile alla in possesso del titolo albanese;
iv) CP_2 tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
v) l'accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all'art. 5 septies D.Lgs. n.206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa, è subordinato ad una determinazione positiva dell'autorità competente e comunque va osservato che il D.Lgs. n. 206 del 2007, al combinato disposto dell'art.1 e dell'art.5 septies, nel disciplinare l'accesso parziale ad un'attività professionale sul territorio dello stato, lo consente a condizioni stringenti, le cui valutazioni sono rimesse all'autorità del corrispondente settore professionale;
il che significa che il mero possesso del titolo non rappresenta un requisito sufficiente per l'espletamento dell'attività professionale che invece può essere consentita solo all'esito della verifica delle competenze, culturali e tecniche, del candidato, sicché l'inserimento nelle graduatorie provinciali è solo un'opportuna misura organizzativa, idonea a fornire chiarezza ed intellegibilità alla platea degli aventi diritto sulle rispettive potenziali possibilità di chiamata, oltre a svolgere - per coloro i cui titoli sono in attesa di riconoscimento - una, altrettanto utile, funzione "prenotativa", ma è evidente che, di per sé, non è sufficiente a consentire lo svolgimento dell'attività professionale, perché questo sarà possibile solo dopo che l'amministrazione dello stato ad quem abbia verificato l'idoneità dell'aspirante; a voler diversamente opinare, il sistema consentirebbe un mutuo riconoscimento dei titoli, che sarebbe dis-funzionale da un punto di vista pratico - in considerazione dei diversi sistemi professionali degli stati membri che non sono in grado di dialogare automaticamente fra loro - e inammissibile da un punto di vista giuridico, soprattutto nei casi, come quello presente, in cui la professione che deve essere assentita va svolta a servizio della pubblica amministrazione;
la stessa Adunanza Plenaria n. 19 del 29 dicembre del 2022, pronunciandosi sui titoli conseguiti in Romania, ha precisato che "Il appellante deve …. esaminare le istanze Parte_1 di riconoscimento del titolo f conseguito…, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno", così ribadendo il ruolo centrale che la ricordata L. n. 206 del 2007 assegna alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, valutazione che, pertanto, deve necessariamente precedere, e non può seguire, l'inizio della specifica attività professionale;
così correttamente reinquadrata la funzione della clausola impugnata, è evidente che essa non solo non viola la L. n. 206 del 2007, ma si pone quale corretta attuazione dei principi ispiratori di essa e della normativa europea di cui è attuazione.
5.12 L'operato dell'Amministrazione passa indenne il vaglio di legittimità sotto tutti i profili censurati (legalità amministrativa, costituzionale ed europea), non essendo affatto illogica, né irragionevole, né implausibile, la scelta del Parte_1 di distinguere e assoggettare a regimi giuridici differenti le due fattispecie (l'iscrizione in graduatoria e la legittimazione alla stipula dei contratti di supplenza), in ciò essenzialmente sostanziandosi il principio di uguaglianza, ossia la possibilità (discrezionale) di trattare diversamente situazioni diverse. Mette inoltre conto di osservare che, rispetto ai principi ritraibili dal diritto europeo, ciò che rileva nella normativa interna non è tanto il conseguimento del titolo all'estero, che dunque non è fonte né ragione di discriminazione, quanto piuttosto l'essersi completato il procedimento di riconoscimento mediante il provvedimento espresso disposto dall'Amministrazione, ovvero il positivo espletamento delle misure compensative previste dall'art. 22, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. In definitiva, occorre concludere, la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. D'altro canto, il procedimento di riconoscimento del titolo acquisito in un Paese dell'Unione Europea ha proprio lo scopo di assicurare l'esercizio della professione corrispondente nel territorio italiano e dunque non si pone in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
5.13 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, non induce a ravvisare l'illegittimità della disposizione in contestazione la circostanza che la precedente O.M. 60/2020 non prevedesse la mancata individuazione dei docenti con il titolo estero in attesa di riconoscimento quali aventi titolo alla stipula di contratti: tale O.M. riguardava infatti il triennio precedente ed essa non vale quindi ad attribuire alcun diritto agli aspiranti all'iscrizione alle graduatorie per il triennio successivo né a ingenerare un legittimo affidamento in ordine all'applicabilità del medesimo regime in essa previsto agli anni scolastici successivi. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al DM n.51/2023 e alla OM n. 88/2024, che regolano aa.ss successivi a quelli in discussione, con l'ulteriore precisazione che si tratta di regolamentazioni estranee al giudizio, perché sopravvenute all'instaurazione della lite, rispetto alle quali nulla è stato in concreto dedotto in ordine alla posizione delle appellate, neppure all'esito di espressa richiesta del Collegio, e la seconda regolamentazione pure successiva alle modifiche legislative di cui al già citato d.l. n. 44/2023 conv nella legge n. 74/2023, quindi adottata in un quadro normativo diverso da quello applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.
6. Quanto esposto è sufficiente all'accoglimento dell'appello e alla riforma della gravata sentenza con l'integrale rigetto delle domande avanzate in primo grado dalle appellate, rimanendo assorbita ogni altra questione e argomentazione.
7. Le iniziali incertezze interpretative attestate dalle prime pronunce cautelari della magistratura ordinaria e amministrativa, superate solo successivamente e nel corso del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da e;
Controparte_1 Controparte_2 spese di entrambi i gradi compensate.
Roma 29/5/2025 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario