TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2470
TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del disciplinare, 1, 2, 3, 4, 5 e 101 d. lgs. n. 36/23, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ritiene che la fattispecie non sia sanabile tramite soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 d. lgs. n. 36/23. La consorziata ha trasmesso una domanda di partecipazione specificamente riferita al lotto 2, con relativo CIG e localizzazione, non potendo tale esplicita manifestazione di volontà essere ricondotta a una mera inesattezza o irregolarità. L'errore non è sanabile perché non si tratta di un elemento mancante o di un'omissione, inesattezza o irregolarità, ma di una dichiarazione di volontà diversa da quella intesa. Si evidenzia inoltre che il principio del risultato deve operare nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, e che il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di rispondere delle proprie dichiarazioni. La sentenza invocata del Consiglio di Stato non è applicabile in quanto relativa a disciplina diversa (art. 83 d. lgs. 50/16) e a fattispecie differente.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di inefficacia del contratto e subentro

    La domanda è respinta in quanto accessoria alla domanda principale di annullamento dell'esclusione, che è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2470
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2470
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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