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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17347 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4728 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 30.12.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Santini, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Bartoletti, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo Parte_1
“assegnazione della casa familiare sita in Roma alla via Odone Belluzzi al sig.
in quanto la sig.ra non vi abiterebbe più essendosene Parte_1 CP_1 allontanata;
− disporre l'inversione del collocamento del figlio minorenne Persona_1 fermo restando la volontà del figlio maggiorenne di vivere presso il padre Per_2 insieme al fratello e per l'effetto stabilire che la madre versi a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma che verrà ritenuta di giustizia in considerazione della sua situazione economica e delle esigenze del minore;
− confermare nel resto le disposizioni vigenti
− disporre l'ascolto dei figli in ordine all'attuale collocamento e alla loro volontà in ordine al collocamento futuro”.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto, CP_1 prodotto ed eccepito dal ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda. All'esito della udienza del 25.11.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Le condizioni di separazione concordate dalle parti, recepite con decreto di omologazione n. cronol. 7556/2021 del 02/04/2021, che prevedevano l'affido condiviso dei figli minori e il loro collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare di proprietà del padre, non sono più corrispondenti alla situazione fattuale, come emerso dalla istruttoria svolta e dalle stesse dichiarazioni delle parti.
Invero il figlio più piccolo, che diventerà maggiorenne tra tre mesi, vive a casa Per_2 del padre. Il presupposto del suo trasferimento è stato variamente giustificato dai due genitori: per il padre risponde ad una scelta del figlio, per la madre ad una comodità logistica essendo la casa paterna più vicina alla scuola e al campo di rugby ove il figlio si allena tutti i giorni. Quale che sia la motivazione, indubbio è il trasferimento di Per_2
a casa del padre, con conseguente superfluità del suo ascolto.
La circostanza che talvolta il ragazzo vada a mangiare nella casa familiare, dopo scuola, non giustifica una localizzazione prevalente di in quel luogo. Va altresì Per_2 evidenziato che il ragazzo a breve diventerà maggiorenne e pertanto il tribunale non può che prendere atto delle sue scelte, non essendo praticabile una diversa imposizione.
Il figlio più grande, , continua a vivere nella casa familiare sita in Roma via Odone Per_1
Belluzzi n. 22, di proprietà del sig. sostanzialmente da solo in quanto la Parte_1 madre vive prevalentemente a casa della propria madre, per assisterla, pur recandosi nella casa familiare quotidianamente per coadiuvare il figlio , e anche che Per_1 Per_2 talvolta dopo scuola si reca nella ex casa familiare per pranzare e cambiarsi di abito.
ha terminato gli studi superiori e ha iniziato a inserirsi nel mondo del lavoro, Per_1 avendo ottenuto uno stage a tempo determinato, con un introito di circa € 800 mensili.
La età del ragazzo (21 anni) ancora giovane, la modestia degli introiti, la imminente scadenza del contratto (nel mese di marzo) non consentono ancora di ritenere che Per_1 sia completamene autonomo dal punto di vista economico.
Così ricostruita la situazione fattuale vigente, va esaminata la domanda del sig.
tutta incentrata sulla assegnazione della casa familiare sita in Roma via Parte_1
Odone Belluzzi n. 22, al punto da dimenticare di chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli, a cui questo Tribunale ritiene tuttavia si debba provvedere d'ufficio. Si ritiene sussistano i presupposti non già per l'assegnazione della casa al padre (il quale peraltro ne è proprietario) ma per la revoca dell'assegnazione alla signora CP_1 essendo emerso incontestabilmente non solo che la signora non vive più in quella casa ma che la stessa non assolve più alla funzione di habitat domestico per i figli e di salvaguardia del nucleo familiare madre figli.
Nella specie, si osserva che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli minori o maggiorenni non autonomi nell'immobile, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza e dove hanno diritto di rimanere con il genitore di riferimento. Per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole (con il genitore di riferimento)
Conseguentemente, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda (sul tema,
Cass. civ. Sez. I, sent. n. 6979 del 22.03.2007).
Per le ragioni sopra esposte il Tribunale, tenuto conto del fatto che il figlio minorenne vive a casa del padre, che il figlio maggiorenne, avviato ad una attività lavorativa anche se non ancora del tutto economicamente autonomo, vive nella casa familiare da solo, ritiene esistano i presupposti per revocare l'assegnazione della casa a in Controparte_1 quanto non più genitore convivente con entrambi i figli.
Quanto al mantenimento dei figli, si ritiene di dover provvedere d'ufficio alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre a far data dal mese di gennaio 2026.
Dalle ricostruzioni delle parti è emerso che negli anni la situazione di entrambi i figli è notevolmente mutata. Invero, inizialmente i figli e di erano entrambi Per_1 Per_2 collocati, in regime di affido condiviso, presso l'abitazione familiare sita in Roma via
Odone Belluzzi n. 22 di proprietà del sig. assegnata alla moglie. In Parte_1 seguito, - come peraltro riferito all'udienza di comparizione – la signora ha CP_1 iniziato ad accudire l'anziana madre, trasferendosi presso la stessa e lasciando la casa familiare nella piena disponibilità del figlio . Per_1
Con riguardo al figlio il ragazzo ha deciso di trasferirsi presso il padre. Per_2
I genitori provvederanno al mantenimento in via diretta del figlio minorenne nei periodi di rispettiva permanenza. Le spese straordinarie di devono essere poste Per_2 interamente a carico del sig. mentre precedentemente la loro ripartizione Parte_1 era 70% a carico del padre e 30% a carico della madre)
Quanto al figlio , maggiorenne, che vive da solo, in assenza della legittimazione Per_1 passiva al mantenimento della madre non più convivente, il figlio dovrà valutare se rivolgere una domanda di mantenimento/spese ai genitori in proporzione alle rispettive possibilità
Le spese di lite avuto riguardo all'oggetto del giudizio devono dichiararsi compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4728/2024 R.G.A.C., con l'intervento del , in modifica del decreto di Parte_2 omologazione n. cronol. 7556/2021 del 02/04/2021 del Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- revoca, a far data dal mese di gennaio 2026, l'assegnazione a della casa Controparte_1 familiare (sita in Roma, via Odone Belluzzi n. 22);
- revoca l'assegno di mantenimento paterno per i figli da corrispondere a Controparte_1 dal mese di gennaio 2026;
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio nei periodi Per_2 di rispettiva permanenza e che il sig. provveda alle intere spese Parte_1 straordinarie per il figlio;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, in data 03.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi