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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12479 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AT RE, nata a [...] il [...]; Avverso il decreto emesso il 10/09/2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12479 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Reggio Calabria il 20 novembre 2021, con cui era stata applicata a RE AT la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni e sei mesi. La conferma del provvedimento impugnato si riteneva giustificata dall'elevata pericolosità sociale di RE AT, rilevante ex art. 4, lett. b) e c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, desumibile dalla gravità dei fatti di reato commessi dalla prevenuta, anche in tempi recenti, che assumevano un elevato rilievo sintomatico, riguardando contesti di criminalità organizzata collegati al traffico di sostanze stupefacenti, in conseguenza dei quali, da ultimo, la ricorrente era stata condannata alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione con sentenza deliberata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 30 novembre 2020. Questi elementi di giudizio imponevano il respingimento dell'impugnazione proposta nell'interesse di RE AT. 2. Avverso questo decreto RE AT, a mezzo dell'avvocato Antonio Russo, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata della prevenuta, indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione personale censurata. Secondo la difesa della ricorrente, l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale della prevenuta derivava dal fatto che dalla condanna pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, sopra citata, non era possibile evincere il suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata reggina, atteso che gli elementi negativi richiamati nel decreto censurato, essendo privi di definitività, non assumevano connotazioni utili alla sua conferma. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RE AT è infondato. 2 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, cornma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ora dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, in fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), :od. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua 3 autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ireludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.), 3. Passando a considerare il merito delle censure sollevate nell'interesse di RE AT, deve rilevarsi che la Corte di appello di Reggio Calabria formulava un giudizio congruo sulla pericolosità sociale della prevenuta, compiendo una valutazione delle sue esperienze criminali pienamente rispettosa delle emergenze processuali, che imponevano di ritenere la ricorrente inserita nell'ambiente della criminalità organizzata reggina. Tali collegamenti con l'ambiente della criminalità organizzata reggina si ritenevano corroborati dal giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza deliberata il 30 novembre 2020, richiamata nel decreto impugnato, con cui RE AT era stata condannata alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Si evidenziava, in tale ambito, che l'esistenza dei collegamenti tra la prevenuta e l'ambiente della criminalità organizzata reggina, collegato al traffico di sostanze stupefacenti, imponeva di ritenere dimostrata la pericolosità sociale dell'odierna ricorrente. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 3 del decreto impugnato, in cui la Corte di appello di Reggio Calabria evidenziava che «gli elementi fattuali disponibili conseritCWiAT nella categoria di soggetto pericoloso [...], in quanto l'assidua attività di spaccio mette in pericolo la salute pubblica con riferimento ai numerosi assuntori individuati dai militari operanti e nel contempo assicura rilevanti proventi illeciti per il mantenimento della proposta e dei figli„ tutti dediti alla medesima attività delittuosa». 4 4. La Corte di appello di Reggio Calabria, dunque, formulava un vaglio ineccepibile sull'elevata pericolosità sociale di RE AT - cui si correlava la durata della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno controversa -, che imponeva di affermare il suo inserimento nell'ambiente della criminalità reggina, sul quale ci si è diffusamente riferiti nel paragrafo precedente. Ne discende che il Giudice di appello, sulla base delle risull:anze processuali richiamate, affermava la persistenza della pericolosità sociale di RE AT, tenuto conto dell'accertamento intervenuto in sede penale e della personalità della ricorrente, che imponevano la conferma della misura di prevenzione personale censurata. L'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale di RE AT, del resto, si imponeva alla luce del fatto che non è possibile affermare la pericolosità sociale qualificata della prevenuta sulla base di un accertamento penale, laddove risalente nel tempo, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazioni?. del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, Rv. 268215-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 3529 del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565-01; Sez. 1, n. 23641 dell'11/02/2014, Mondini, Rv. 206104-01). Queste conclusioni, da ultimo, venivano ribadite dalle Sezioni Unite, che - con una pronuncia precedente ma armonica alla decisione impugnata - chiarivano quale fosse la portata della nozione di attualità della pericolosità sociale qualificata dei soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata, evidenziando che, in questi casi, è «necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 257511-01). Il percorso argomentativo della Corte di appello di Reggio Calabria, pertanto, è ineccepibile, atteso che l'attualità della pericolosità sociale qualificata deve essere valutata sulla base di indici sintomatici concretamente riscontrati (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, cit.), che assumono una valenza altamente dimostrativa laddove la contiguità criminale del prevenuto 5 risulti consolidata - come nel caso di RE AT - e non sussistano elementi da cui desumere che la stessa sia venuta meno. 5. Ne discende conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, che il ricorso proposto da RE AT deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12479 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Reggio Calabria il 20 novembre 2021, con cui era stata applicata a RE AT la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni e sei mesi. La conferma del provvedimento impugnato si riteneva giustificata dall'elevata pericolosità sociale di RE AT, rilevante ex art. 4, lett. b) e c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, desumibile dalla gravità dei fatti di reato commessi dalla prevenuta, anche in tempi recenti, che assumevano un elevato rilievo sintomatico, riguardando contesti di criminalità organizzata collegati al traffico di sostanze stupefacenti, in conseguenza dei quali, da ultimo, la ricorrente era stata condannata alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione con sentenza deliberata dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 30 novembre 2020. Questi elementi di giudizio imponevano il respingimento dell'impugnazione proposta nell'interesse di RE AT. 2. Avverso questo decreto RE AT, a mezzo dell'avvocato Antonio Russo, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata della prevenuta, indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione personale censurata. Secondo la difesa della ricorrente, l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale della prevenuta derivava dal fatto che dalla condanna pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, sopra citata, non era possibile evincere il suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata reggina, atteso che gli elementi negativi richiamati nel decreto censurato, essendo privi di definitività, non assumevano connotazioni utili alla sua conferma. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RE AT è infondato. 2 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, cornma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ora dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, in fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), :od. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua 3 autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ireludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.), 3. Passando a considerare il merito delle censure sollevate nell'interesse di RE AT, deve rilevarsi che la Corte di appello di Reggio Calabria formulava un giudizio congruo sulla pericolosità sociale della prevenuta, compiendo una valutazione delle sue esperienze criminali pienamente rispettosa delle emergenze processuali, che imponevano di ritenere la ricorrente inserita nell'ambiente della criminalità organizzata reggina. Tali collegamenti con l'ambiente della criminalità organizzata reggina si ritenevano corroborati dal giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza deliberata il 30 novembre 2020, richiamata nel decreto impugnato, con cui RE AT era stata condannata alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Si evidenziava, in tale ambito, che l'esistenza dei collegamenti tra la prevenuta e l'ambiente della criminalità organizzata reggina, collegato al traffico di sostanze stupefacenti, imponeva di ritenere dimostrata la pericolosità sociale dell'odierna ricorrente. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 3 del decreto impugnato, in cui la Corte di appello di Reggio Calabria evidenziava che «gli elementi fattuali disponibili conseritCWiAT nella categoria di soggetto pericoloso [...], in quanto l'assidua attività di spaccio mette in pericolo la salute pubblica con riferimento ai numerosi assuntori individuati dai militari operanti e nel contempo assicura rilevanti proventi illeciti per il mantenimento della proposta e dei figli„ tutti dediti alla medesima attività delittuosa». 4 4. La Corte di appello di Reggio Calabria, dunque, formulava un vaglio ineccepibile sull'elevata pericolosità sociale di RE AT - cui si correlava la durata della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno controversa -, che imponeva di affermare il suo inserimento nell'ambiente della criminalità reggina, sul quale ci si è diffusamente riferiti nel paragrafo precedente. Ne discende che il Giudice di appello, sulla base delle risull:anze processuali richiamate, affermava la persistenza della pericolosità sociale di RE AT, tenuto conto dell'accertamento intervenuto in sede penale e della personalità della ricorrente, che imponevano la conferma della misura di prevenzione personale censurata. L'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale di RE AT, del resto, si imponeva alla luce del fatto che non è possibile affermare la pericolosità sociale qualificata della prevenuta sulla base di un accertamento penale, laddove risalente nel tempo, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazioni?. del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, Rv. 268215-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 3529 del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565-01; Sez. 1, n. 23641 dell'11/02/2014, Mondini, Rv. 206104-01). Queste conclusioni, da ultimo, venivano ribadite dalle Sezioni Unite, che - con una pronuncia precedente ma armonica alla decisione impugnata - chiarivano quale fosse la portata della nozione di attualità della pericolosità sociale qualificata dei soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata, evidenziando che, in questi casi, è «necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 257511-01). Il percorso argomentativo della Corte di appello di Reggio Calabria, pertanto, è ineccepibile, atteso che l'attualità della pericolosità sociale qualificata deve essere valutata sulla base di indici sintomatici concretamente riscontrati (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, cit.), che assumono una valenza altamente dimostrativa laddove la contiguità criminale del prevenuto 5 risulti consolidata - come nel caso di RE AT - e non sussistano elementi da cui desumere che la stessa sia venuta meno. 5. Ne discende conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, che il ricorso proposto da RE AT deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente