CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Massime • 1
In tema di frode nell'esercizio del commercio, non integra violazione di legge disattendere gli esiti di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste (nella specie, il procedimento del cd. "panel test", fondato su una doppia controanalisi dell'olio extravergine d'oliva ai sensi del reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568), che non introducono ipotesi di prove legali, non consentite in ragione dei principi del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto essere desunta da fonti eterogenee.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17839 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA nei confronti di: EL EP IO nato a [...] il [...] EL TR SPA avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha insistito per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, gli avvocati ENRICO DE MARTINO e LORENZO TIZI, nell'interesse di PE ON CO, che hanno rispettivamente insistito il primo per il rigetto del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica e il secondo, riportandosi alla memoria depositata, per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto;
nonché l'avvocato ROBERTO BORGOGNO, in sostituzione dell'avvocato David Brunelli, nell'interesse di TR RR SPA, che si è riportato alla memoria depositata e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17839 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Perugia, nell'ambito del procedimento nei confronti di PE ON EL nonché" PI /I Spa in relazione al d.lgs. 231/01, con l'ordinanza emessa il 19 luglio 2022, confermava il decreto del Gip dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo nei confronti della società PI EL s.p.a. della somma di euro 253.837,93, individuata quale profitto di una pluralità di condotte, tutte commesse in violazione degli artt. 515 e 48, 479, 61, comma 1, n. 2, cod. pen, essendo contestato a PE ON EL, quale rappresentante legale della predetta società, l'immissione in commercio di olio dichiarato extravergine di oliva, come indicato nella fattura di vendita e nella dichiarazione presentata dallo spedizioniere all'ufficio delle dogane di Perugia, e cosi etichettato pur non avendone i requisiti indicati all'allegato I punto 2 del Reg. CEE 2568/91, essendo in realtà olio di oliva vergine;
condotta ) questa) commessa mediante la presentazione di documenti commerciali e fiscali, nonché mediante l'etichettatura dei prodotti, inducendo in errore i funzionari della Dogana di Perugia che attestavano falsamente nella bolletta doganale la qualità dell'olio. 2. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, rilevava come il fumus commissi delicti dovesse, nel caso di specie, valutarsi anche in ragione della conclusione delle indagini, e dunque della impossibilità di ulteriori evoluzioni significative delle stesse. Essendo l'ipotesi accusatoria fondata sugli esiti del cd. panel test, il Tribunale perugino ne rilevava la sostanziale insufficienza, in ragione del margine di soggettività mediante assaggio delle qualità organolettiche dell'olio, pur a fronte della previsione del metodo da parte del regolamento Cee 1638/1998. D'altro canto, l'ordinanza impugnata non negava il valore potenzialmente probatorio del cd. panel test, pur richiedendo l'esistenza di ulteriori elementi che potessero integrarlo, nel caso di specie mancanti. Il Tribunale, inoltre, rilevava la contraddizione negli esiti dei vari test in relazione ai medesimi lotti, essendo giunti alcuni degli assaggiatori del panel a conclusioni diverse, ovvero essendo differenti gli esiti del test svolto prima e dopo le controanalisi. Da tale incertezza il Tribunale traeva il convincimento di un margine di fallibilità del 33% dell'accertamento. Lo stesso Tribunale del riesame richiamava, poi, ulteriori elementi depotenzianti l'ipotesi di accusa: la predisposizione, prima degli accertamenti penali, di un sistema di autocontrollo interno all'azienda produttrice ad opera di laboratori accreditati anche presso l'Agenzia delle Dogane, con notevoli costi sostenuti, ben maggiori del profitto ipotizzato;
la modestia del numero di contestazioni rispetto al totale del prodotto commercializzato;
l'acquisto della materia prima a costi conformi se non superiori a quelli di mercato. Ne conseguiva, per il Tribunale del riesame, l'assenza di fumus commissi delicti sia quanto al profilo oggettivo, sia anche in merito al profilo soggettivo, ben potendo aversi buona fede dell'indagato, tanto più che non era comprovato se il vizio contestato fosse conseguenza della qualità delle olive acquistate ovvero determinato dal processo di produzione e stoccaggio. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura presso il Tribunale di Perugia consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 19 e 53 digs. 231/2011, anche in riferimento al Reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568/1991 e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che gli esiti del cd. panel test non siano adeguati a comprovare il fumus del reato, come anche ritenuto di recente dalla Corte di legittimità, anche in sede civile, non potendo per altro farsi dipendere l'attendibilità maggiore o minore degli esiti dell'accertamento dalla richiesta (o meno) di controanalisi. Inoltre, sarebbe da censurare l'ordinanza perché si è parametrata sulla gravità indiziaria e non sul fumus del reato. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, non riscontrandosi illogicità manifesta o contraddittorietà nel provvedimento impugnato. 5. Le difese dell'indagato hanno depositato memorie con le quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificìtà, in quanto concentrato solo sulla attendibilità del panel test e non anche sulla circostanza che il Tribunale argomentava la necessità di una valutazione complessiva del materiale probatorio, che nella sua globalità non integrava un quadro indiziario sufficiente, anche tenendo in conto lo stato di avanzamento del procedimento e l'intervenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. 3 Inoltre, il ricorso sarebbe anche inammissibile in quanto non si confronterebbe con le valutazioni del Tribunale del riesame in ordine ai difetti rilevati nel campionamento e in merito al modello organizzativo. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti concludevano come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato in premessa come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Conf. Sez.U, 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). 3. In relazione al motivo di ricorso, rileva questa Corte come l'ordinanza del Tribunale del riesame non è certamente affetta da vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo mancante o del tutto privo di coerenza, così da non consentire la comprensione delle ragioni del provvedimento. A tal riguardo, quindi, deve da subito rilevarsi come il vizio di motivazione, come dedotto, sia assolutamente non consentito, essendo il motivo di ricorso diretto a censurare l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione. 4. Per altro il Tribunale del riesame non ha disatteso i principi in tema di sequestro, ponendosi anzi in linea con l'orientamento che il "fumus commissi 4 delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessiti comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep., Gheri, Rv. 278152 - 01), dovendosi verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01). Di questi principi di diritto ha fatto buon governo il Tribunale del riesame, per altro tenendo in conto che la valutazione da parte del giudice del "fumus commissi delicti" è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza (Sez. 2 , n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 - 01). In tal senso il Tribunale del riesame, sia in relazione allo sviluppo delle indagini, e dunque all'assenza di possibili ulteriori evoluzioni, parametrando l'affidabilità del panel test non in astratto, ma nel caso concreto, con un risultato probatorio giudicato fallibile nel 33% dei casi, lo ha ritenuto non suscettibile di ulteriori accertamenti, perché non più praticabili, e quindi insufficiente. Rilevanti sono stati ritenuti anche altri elementi valutati 'a discarico' dal Tribunale del Riesame — in ciò il ricorso risulta generico per non aver 'attaccato' il provvedimento impugnato su tali punti — quali l'esistenza di un sistema di autocontrollo e di controllo esterno già predisposto dall'azienda, come anche il riferimento al vuoto probatorio relativamente a quale sia stata la causa della alterazione dell'olio messo in commercio, se esterna, in quanto collegata alla qualità delle olive acquistate, o interna, perché connessa al processo di produzione o stoccaggio del prodotto, evidentemente l'uno e l'altro incidenti sia sul profilo oggettivo che su quello soggettivo dei reati in contestazione. È dunque non consentito, per difetto di specificità, il motivo perché che si è limitato alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01; conf. N. 30021 del 2011 Rv. 250972 - 01). 5. Pertanto la valutazione complessiva operata dal Tribunale del riesame risulta in linea con i principi di diritto fin qui richiamati, il che esclude la dedotta violazione dell'art. 321 cod. pen. 5 Né tantomeno può ritenersi intervenuta la violazione di legge in relazione alla normativa eurounitaria, che disciplinando il procedimento del cd. panel test, fondato su una doppia controanalisi, rispetto alla prima analisi che abbia riscontrato la difformità in ordine alla denominazione, in caso di conferma impone l'applicazione di sanzioni (artt. 2 e 3, Reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568). Da tale previsione non può farsi derivare un automatismo probatorio, che evidentemente, nella prospettiva del giudizio penale, andrebbe a ledere, quale prova legale, i principi del libero convincimento del giudice, sancito dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 cod. proc. pen.), e non conosce ipotesi di prova legale anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche di verifica, ben potendo il relativo accertamento essere dato con qualsiasi mezzo di prova (cfr. Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273096 - 01 in tema di patologie asbesto correlate, ha ritenuto che l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto possa essere dimostrata non solo attraverso quanto previsto dalle specifiche metodiche ma anche attraverso la prova testimoniale). D'altro canto, in casi di concreta applicazione degli esiti del panel test in relazione alla disciplina doganale, la natura di prova legale è stata esclusa anche da questa Corte in sede civile, e con essa si è affermata la impossibilità di configurare violazione di legge (Sez. 5 Civ., n. 18749 del 2020; Sez. 5 Civ., n. 18748 del 2020; Sez. 5 Civ., n. 13474 del 2020; Sez. 5, n. 33314 del 2019). Il che accade anche nel caso in esame. 6. Ne consegue che in tema di frode nell'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 515 cod. pen., l'esistenza di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste non introduce prove legali, non consentite nel nostro ordinamento dal principio del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto, essere liberamente tratta anche da fonti eterogenee. Pertanto, manifestamente infondato risulta il motivo quanto alla dedotta violazione di legge in riferimento al Regolamento comunitario. 7. Ne consegue l'inammissibilità complessiva del ricorso. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 11/01/2023 Il Consigliere estensore
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha insistito per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, gli avvocati ENRICO DE MARTINO e LORENZO TIZI, nell'interesse di PE ON CO, che hanno rispettivamente insistito il primo per il rigetto del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica e il secondo, riportandosi alla memoria depositata, per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto;
nonché l'avvocato ROBERTO BORGOGNO, in sostituzione dell'avvocato David Brunelli, nell'interesse di TR RR SPA, che si è riportato alla memoria depositata e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17839 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Perugia, nell'ambito del procedimento nei confronti di PE ON EL nonché" PI /I Spa in relazione al d.lgs. 231/01, con l'ordinanza emessa il 19 luglio 2022, confermava il decreto del Gip dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo nei confronti della società PI EL s.p.a. della somma di euro 253.837,93, individuata quale profitto di una pluralità di condotte, tutte commesse in violazione degli artt. 515 e 48, 479, 61, comma 1, n. 2, cod. pen, essendo contestato a PE ON EL, quale rappresentante legale della predetta società, l'immissione in commercio di olio dichiarato extravergine di oliva, come indicato nella fattura di vendita e nella dichiarazione presentata dallo spedizioniere all'ufficio delle dogane di Perugia, e cosi etichettato pur non avendone i requisiti indicati all'allegato I punto 2 del Reg. CEE 2568/91, essendo in realtà olio di oliva vergine;
condotta ) questa) commessa mediante la presentazione di documenti commerciali e fiscali, nonché mediante l'etichettatura dei prodotti, inducendo in errore i funzionari della Dogana di Perugia che attestavano falsamente nella bolletta doganale la qualità dell'olio. 2. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, rilevava come il fumus commissi delicti dovesse, nel caso di specie, valutarsi anche in ragione della conclusione delle indagini, e dunque della impossibilità di ulteriori evoluzioni significative delle stesse. Essendo l'ipotesi accusatoria fondata sugli esiti del cd. panel test, il Tribunale perugino ne rilevava la sostanziale insufficienza, in ragione del margine di soggettività mediante assaggio delle qualità organolettiche dell'olio, pur a fronte della previsione del metodo da parte del regolamento Cee 1638/1998. D'altro canto, l'ordinanza impugnata non negava il valore potenzialmente probatorio del cd. panel test, pur richiedendo l'esistenza di ulteriori elementi che potessero integrarlo, nel caso di specie mancanti. Il Tribunale, inoltre, rilevava la contraddizione negli esiti dei vari test in relazione ai medesimi lotti, essendo giunti alcuni degli assaggiatori del panel a conclusioni diverse, ovvero essendo differenti gli esiti del test svolto prima e dopo le controanalisi. Da tale incertezza il Tribunale traeva il convincimento di un margine di fallibilità del 33% dell'accertamento. Lo stesso Tribunale del riesame richiamava, poi, ulteriori elementi depotenzianti l'ipotesi di accusa: la predisposizione, prima degli accertamenti penali, di un sistema di autocontrollo interno all'azienda produttrice ad opera di laboratori accreditati anche presso l'Agenzia delle Dogane, con notevoli costi sostenuti, ben maggiori del profitto ipotizzato;
la modestia del numero di contestazioni rispetto al totale del prodotto commercializzato;
l'acquisto della materia prima a costi conformi se non superiori a quelli di mercato. Ne conseguiva, per il Tribunale del riesame, l'assenza di fumus commissi delicti sia quanto al profilo oggettivo, sia anche in merito al profilo soggettivo, ben potendo aversi buona fede dell'indagato, tanto più che non era comprovato se il vizio contestato fosse conseguenza della qualità delle olive acquistate ovvero determinato dal processo di produzione e stoccaggio. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura presso il Tribunale di Perugia consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 19 e 53 digs. 231/2011, anche in riferimento al Reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568/1991 e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che gli esiti del cd. panel test non siano adeguati a comprovare il fumus del reato, come anche ritenuto di recente dalla Corte di legittimità, anche in sede civile, non potendo per altro farsi dipendere l'attendibilità maggiore o minore degli esiti dell'accertamento dalla richiesta (o meno) di controanalisi. Inoltre, sarebbe da censurare l'ordinanza perché si è parametrata sulla gravità indiziaria e non sul fumus del reato. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, non riscontrandosi illogicità manifesta o contraddittorietà nel provvedimento impugnato. 5. Le difese dell'indagato hanno depositato memorie con le quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificìtà, in quanto concentrato solo sulla attendibilità del panel test e non anche sulla circostanza che il Tribunale argomentava la necessità di una valutazione complessiva del materiale probatorio, che nella sua globalità non integrava un quadro indiziario sufficiente, anche tenendo in conto lo stato di avanzamento del procedimento e l'intervenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. 3 Inoltre, il ricorso sarebbe anche inammissibile in quanto non si confronterebbe con le valutazioni del Tribunale del riesame in ordine ai difetti rilevati nel campionamento e in merito al modello organizzativo. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti concludevano come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato in premessa come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Conf. Sez.U, 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). 3. In relazione al motivo di ricorso, rileva questa Corte come l'ordinanza del Tribunale del riesame non è certamente affetta da vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo mancante o del tutto privo di coerenza, così da non consentire la comprensione delle ragioni del provvedimento. A tal riguardo, quindi, deve da subito rilevarsi come il vizio di motivazione, come dedotto, sia assolutamente non consentito, essendo il motivo di ricorso diretto a censurare l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione. 4. Per altro il Tribunale del riesame non ha disatteso i principi in tema di sequestro, ponendosi anzi in linea con l'orientamento che il "fumus commissi 4 delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessiti comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep., Gheri, Rv. 278152 - 01), dovendosi verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01). Di questi principi di diritto ha fatto buon governo il Tribunale del riesame, per altro tenendo in conto che la valutazione da parte del giudice del "fumus commissi delicti" è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza (Sez. 2 , n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283 - 01). In tal senso il Tribunale del riesame, sia in relazione allo sviluppo delle indagini, e dunque all'assenza di possibili ulteriori evoluzioni, parametrando l'affidabilità del panel test non in astratto, ma nel caso concreto, con un risultato probatorio giudicato fallibile nel 33% dei casi, lo ha ritenuto non suscettibile di ulteriori accertamenti, perché non più praticabili, e quindi insufficiente. Rilevanti sono stati ritenuti anche altri elementi valutati 'a discarico' dal Tribunale del Riesame — in ciò il ricorso risulta generico per non aver 'attaccato' il provvedimento impugnato su tali punti — quali l'esistenza di un sistema di autocontrollo e di controllo esterno già predisposto dall'azienda, come anche il riferimento al vuoto probatorio relativamente a quale sia stata la causa della alterazione dell'olio messo in commercio, se esterna, in quanto collegata alla qualità delle olive acquistate, o interna, perché connessa al processo di produzione o stoccaggio del prodotto, evidentemente l'uno e l'altro incidenti sia sul profilo oggettivo che su quello soggettivo dei reati in contestazione. È dunque non consentito, per difetto di specificità, il motivo perché che si è limitato alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01; conf. N. 30021 del 2011 Rv. 250972 - 01). 5. Pertanto la valutazione complessiva operata dal Tribunale del riesame risulta in linea con i principi di diritto fin qui richiamati, il che esclude la dedotta violazione dell'art. 321 cod. pen. 5 Né tantomeno può ritenersi intervenuta la violazione di legge in relazione alla normativa eurounitaria, che disciplinando il procedimento del cd. panel test, fondato su una doppia controanalisi, rispetto alla prima analisi che abbia riscontrato la difformità in ordine alla denominazione, in caso di conferma impone l'applicazione di sanzioni (artt. 2 e 3, Reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568). Da tale previsione non può farsi derivare un automatismo probatorio, che evidentemente, nella prospettiva del giudizio penale, andrebbe a ledere, quale prova legale, i principi del libero convincimento del giudice, sancito dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 cod. proc. pen.), e non conosce ipotesi di prova legale anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche di verifica, ben potendo il relativo accertamento essere dato con qualsiasi mezzo di prova (cfr. Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273096 - 01 in tema di patologie asbesto correlate, ha ritenuto che l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto possa essere dimostrata non solo attraverso quanto previsto dalle specifiche metodiche ma anche attraverso la prova testimoniale). D'altro canto, in casi di concreta applicazione degli esiti del panel test in relazione alla disciplina doganale, la natura di prova legale è stata esclusa anche da questa Corte in sede civile, e con essa si è affermata la impossibilità di configurare violazione di legge (Sez. 5 Civ., n. 18749 del 2020; Sez. 5 Civ., n. 18748 del 2020; Sez. 5 Civ., n. 13474 del 2020; Sez. 5, n. 33314 del 2019). Il che accade anche nel caso in esame. 6. Ne consegue che in tema di frode nell'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 515 cod. pen., l'esistenza di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste non introduce prove legali, non consentite nel nostro ordinamento dal principio del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto, essere liberamente tratta anche da fonti eterogenee. Pertanto, manifestamente infondato risulta il motivo quanto alla dedotta violazione di legge in riferimento al Regolamento comunitario. 7. Ne consegue l'inammissibilità complessiva del ricorso. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 11/01/2023 Il Consigliere estensore