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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2023, n. 13536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13536 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, AVV. MONICA BATTAGLIA, sostituto processuale dell'AVV. ALEXIA CELLERINO, che si è riportata ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13536 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/12/2022 3 6 879/2 02 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. ES RT ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 13/05/2019 del Tribunale di Alessandria, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Tortona il 29/12/2014. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che, a fronte di un solo precedente, peraltro assai risalente nel tempo, la recidiva avrebbe potuto essere esclusa e comunque ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, ingiustamente neglette nonostante il risarcimento del danno in favore del fallimento della società, puntualmente liquidato nella misura di euro 10.000. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 464-quater comma terzo, cod. pen., e comunque la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento dovuta alla ritenuta recidiva e al mancato risarcimento del danno, previsto nel programma UEPE non preso in considerazione dal Tribunale. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 primo motivo deduce argomenti diversi da quelli devoluti in appello;
3.2.il Tribunale aveva ritenuto la recidiva specifica e reiterata in considerazione dei due precedenti penali, uno dei quali per omesso versamento delle ritenute previdenziali, che legittimavano una valutazione di accentuata pericolosità sociale dell'imputato del quale il nuovo reato costituiva rinnovata espressione;
3.3.per questo motivo erano state altresì negate le circostanze attenuanti generiche;
3.4.con l'atto di appello, senza contestare la base fattuale del giudizio, erano state espresse perplessità sul governo che ne aveva fatto il primo Giudice (burocratica presa d'atto del certificato penale;
precedenti per fatti lievi risalenti nel tempo); 3.5. la Corte di appello ha fornito ampia e adeguata risposta alle questioni devolute avendo, con motivazione priva di sbavature logiche e immune da travisamenti di sorta, valutato i pregressi giudiziari dell'imputato come espressione della sua persistente attitudine alla appropriazione di risorse collettive;
3.6.I'odiemo ricorso sollecita una rivalutazione dei fattì posti a base del giudizio di pericolosità dell'imputato che la Corte di cassazione dovrebbe peraltro effettuare sulla scorta dell'esame diretto del certificato penale e della sentenza ad esso allegata laddove, come detto, in appello ne era stata dedotta solo la loro scarsa significatività; 3.7.1a violazione dell'art. 99 cod. pen. oggi dedotta (estinzione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
estinzione del reato oggetto di decreto penale del 1999; data di effettiva consumazione del delitto di peculato) non era stata affatto devoluta in appello e di certo non nei termini oggi proposti che, come detto, sollecitano un'indagine di fatto sottratta al giudice di merito da un appello che non contestava le basi fattuali del giudizio di pericolosità dell'imputato ma si limitava, in poche righe, a lamentane il governo;
3.8.sí tratta, dunque, di questione inammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 3.9.a non diversi rilievi si sottrae la deduzione relativa all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche negate dai Giudici di merito per l'assenza di elementi positivi di meritevolezza: il dedotto risarcimento del danno in favore della curatela del fallimento non era stato devoluto in appello come argomento a sostegno dell'invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
3.10.I'inammissibilità del primo motivo riflette le sue conseguenze sul secondo perché postula l'insussistenza della recidiva e, dunque, del giudizio prognostico negativo ormai irrevocabilmente formulato dai Giudici dì merito. 4.Alla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento dì una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende 2 Così deciso in Roma, il 16/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, AVV. MONICA BATTAGLIA, sostituto processuale dell'AVV. ALEXIA CELLERINO, che si è riportata ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13536 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/12/2022 3 6 879/2 02 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. ES RT ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 13/05/2019 del Tribunale di Alessandria, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Tortona il 29/12/2014. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che, a fronte di un solo precedente, peraltro assai risalente nel tempo, la recidiva avrebbe potuto essere esclusa e comunque ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, ingiustamente neglette nonostante il risarcimento del danno in favore del fallimento della società, puntualmente liquidato nella misura di euro 10.000. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 464-quater comma terzo, cod. pen., e comunque la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento dovuta alla ritenuta recidiva e al mancato risarcimento del danno, previsto nel programma UEPE non preso in considerazione dal Tribunale. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 primo motivo deduce argomenti diversi da quelli devoluti in appello;
3.2.il Tribunale aveva ritenuto la recidiva specifica e reiterata in considerazione dei due precedenti penali, uno dei quali per omesso versamento delle ritenute previdenziali, che legittimavano una valutazione di accentuata pericolosità sociale dell'imputato del quale il nuovo reato costituiva rinnovata espressione;
3.3.per questo motivo erano state altresì negate le circostanze attenuanti generiche;
3.4.con l'atto di appello, senza contestare la base fattuale del giudizio, erano state espresse perplessità sul governo che ne aveva fatto il primo Giudice (burocratica presa d'atto del certificato penale;
precedenti per fatti lievi risalenti nel tempo); 3.5. la Corte di appello ha fornito ampia e adeguata risposta alle questioni devolute avendo, con motivazione priva di sbavature logiche e immune da travisamenti di sorta, valutato i pregressi giudiziari dell'imputato come espressione della sua persistente attitudine alla appropriazione di risorse collettive;
3.6.I'odiemo ricorso sollecita una rivalutazione dei fattì posti a base del giudizio di pericolosità dell'imputato che la Corte di cassazione dovrebbe peraltro effettuare sulla scorta dell'esame diretto del certificato penale e della sentenza ad esso allegata laddove, come detto, in appello ne era stata dedotta solo la loro scarsa significatività; 3.7.1a violazione dell'art. 99 cod. pen. oggi dedotta (estinzione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
estinzione del reato oggetto di decreto penale del 1999; data di effettiva consumazione del delitto di peculato) non era stata affatto devoluta in appello e di certo non nei termini oggi proposti che, come detto, sollecitano un'indagine di fatto sottratta al giudice di merito da un appello che non contestava le basi fattuali del giudizio di pericolosità dell'imputato ma si limitava, in poche righe, a lamentane il governo;
3.8.sí tratta, dunque, di questione inammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 3.9.a non diversi rilievi si sottrae la deduzione relativa all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche negate dai Giudici di merito per l'assenza di elementi positivi di meritevolezza: il dedotto risarcimento del danno in favore della curatela del fallimento non era stato devoluto in appello come argomento a sostegno dell'invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
3.10.I'inammissibilità del primo motivo riflette le sue conseguenze sul secondo perché postula l'insussistenza della recidiva e, dunque, del giudizio prognostico negativo ormai irrevocabilmente formulato dai Giudici dì merito. 4.Alla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento dì una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende 2 Così deciso in Roma, il 16/12/2022.