CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33612 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO UA AN nato il [...] in [...] nato il [...] ad [...] avverso la sentenza in data 21/10/2014 del TRIBUNALE DI AVELLINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. BI UA NA e UL UD, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 21/10/2014 del Tribunale di Avellino, che ha applicato la pena richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. Deducono: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la vicenda processuale si è svolta in un'epoca in cui non era ancora vigente il comma 2-bis dell'art. 448, cod.proc.pen., successivamente introdotto dall'art. 1, comma 50, della Legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017. Tale preliminare notazione vale a evidenziare che di tale disposizione non si 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33612 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/05/2023 terrà conto in applicazione del principio tempus regit actum che informa le norme processuali. 1.2. Ciò premesso, pur guardando alla disciplina all'epoca vigente, si perviene comunque alla declaratoria di inammissibilità. Le censure esposte nei ricorsi, invero, sono intese a rimettere in discussione, in via unilaterale, l'accordo raggiunto dagli imputati e dal pubblico ministero, così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha spiegato che in tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e, pertanto, né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 25102 del 03/06/2021, Rv. 281492 - 01), dimodoché una volta l'accordo è stato ratificato dal giudice rimane preclusa - salvi i casi di pena illegale o quello in cui, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - la proponibilità di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996, Rv. 206642; Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998 Rv, 212679, Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 27/01/2015 Cc. (dep. 19/02/2015 ) Rv. 263431 - 01). Alla luce di ciò, le impugnazioni si palesano inammissibili, in quanto predicano una rivisitazione del compendio probatorio e lamentano un vizio di omessa motivazione su di un trattamento sanzionatorio da essi stessi voluto, proposto e concordato con il pubblico ministero. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. oen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore La7dente )i
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. BI UA NA e UL UD, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 21/10/2014 del Tribunale di Avellino, che ha applicato la pena richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. Deducono: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la vicenda processuale si è svolta in un'epoca in cui non era ancora vigente il comma 2-bis dell'art. 448, cod.proc.pen., successivamente introdotto dall'art. 1, comma 50, della Legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017. Tale preliminare notazione vale a evidenziare che di tale disposizione non si 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33612 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/05/2023 terrà conto in applicazione del principio tempus regit actum che informa le norme processuali. 1.2. Ciò premesso, pur guardando alla disciplina all'epoca vigente, si perviene comunque alla declaratoria di inammissibilità. Le censure esposte nei ricorsi, invero, sono intese a rimettere in discussione, in via unilaterale, l'accordo raggiunto dagli imputati e dal pubblico ministero, così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha spiegato che in tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e, pertanto, né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 25102 del 03/06/2021, Rv. 281492 - 01), dimodoché una volta l'accordo è stato ratificato dal giudice rimane preclusa - salvi i casi di pena illegale o quello in cui, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - la proponibilità di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996, Rv. 206642; Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998 Rv, 212679, Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 27/01/2015 Cc. (dep. 19/02/2015 ) Rv. 263431 - 01). Alla luce di ciò, le impugnazioni si palesano inammissibili, in quanto predicano una rivisitazione del compendio probatorio e lamentano un vizio di omessa motivazione su di un trattamento sanzionatorio da essi stessi voluto, proposto e concordato con il pubblico ministero. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. oen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore La7dente )i