Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di riti alternativi, è inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale in quanto la caratteristica di essi di essere funzionalmente orientati alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati ne rende incompatibile un'utilizzazione differenziata solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 11284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11284 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/12/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2236
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 20140/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN RA N. IL 17/12/1975;
2) UN EL TA N. IL 28/10/1971;
avverso la sentenza, n. 713/2007 Giudice udienza preliminare di Pinerolo, del 06/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE CRESCIENZO Ugo;
lette/sentite le conclusioni del PG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UN HI e UN El FA, tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 6.4.2011 con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è stata loro rispettivamente applicata: la pena di anni uno di reclusione e Euro 3.500,00 di multa e di anni uno e mesi cinque di reclusione e Euro 2.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 110 e 474 c.p. (capo A) e artt. 110 e 648 capo B).
I ricorrenti richiedono l'annullamento della decisione impugnata dolendosi del fatto che a fronte di una richiesta di definizione ex art. 444 c.p.p., per i restanti capi di imputazione, subordinata al proscioglimento per la imputazione per la violazione dell'art. 416 c.p., il giudice abbia operato una separazione dei procedimento,
definendo il giudizio solo parzialmente.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
L'esame degli atti dimostra la correttezza della ricostruzione processuale operata dai ricorrenti atteso che la richiesta di definizione e il consenso del Pubblico ministero sono stati formulati con la ipotesi di proscioglimento per il reato di cui all'art. 416 c.p.. La giurisprudenza, pur con qualche contrasto su aspetti che non rilevano in questa sede, è concorde nel riconoscere che il nostro sistema processuale non consente il c.d. "patteggiamento parziale", ammettendolo al più, laddove, per i reati non patteggiati sussistano cause di non punibilità immediatamente rilevanti ex art. 129 c.p.p. (v. Cass. Sez. 2, 8.7.2010 in Ced Cass. Rv 248209), posto che i benefici ricollegabili al rito si giustificano solo a seguito di un completo effetto deflativo da realizzarsi attraverso la definizione simultanea di tutti i reati contestati;
a ciò deve aggiungersi che la limitazione della pronuncia ad alcune soltanto delle ipotesi delittuose contestate darebbe luogo, in definitiva, ad una sorta di irrituale separazione di processi risolvendosi, anzi, in un espediente procedurale per eludere i limiti di applicabilità del rito.
Per le suddette ragioni, visto il parere scritto conforme con il quale si è espressa il Procuratore Generale di questa Corte, accoglie i ricorsi vanno accolti e va disposta limitatamente alla posizione dei soli ricorrenti, l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio, disponendosi - la trasmissione degli atti al Tribunale di Pinerolo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei riguardi dei ricorrenti e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pinerolo, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013