CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20247 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20247 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la declaratoria di responsabilità di DA AP in ordine al reato di furto aggravato a lui ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.
7. cod. pen., insussistente stante la presenza nella merce sottratta di dispositivi antitaccheggio;
lamenta anche motivazione insufficiente rispetto al motivo con cui era stata chiesta l'esclusione della recidiva contestata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la verifica della procedibilità del reato. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il primo motivo di ricorso palesa la sua genericità e aspecificità laddove, pur deducendo vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione del bene a pubblica fede riconosciuta con riferimento al reato di furto, seppure i beni trafugati dal supermercato fossero dotati di apposito dispositivo antitaccheggio idoneo a consentire un'attività di sorveglianza continua, omette di offrire una critica argomentata al provvedimento impugnato, in cui il presupposto di fatto fondante la configurabilità della circostanza aggravante in oggetto non coincide con la presenza di dispositivi antitaccheggio applicati alle bottiglie trafugate (su cui la Corte territoriale non disquisisce), quanto con l'attivazione di un sistema di videosorveglianza. In tal senso, la decisione è in linea con la costante giurisprudenza che riconosce la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia 2 Il Presidente Il Consig•e estensore esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr. Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014 - dep. 2015, Rv. 262663 - 01), come riscontrato nel caso di specie. Del resto, il dato di fatto costituito dalla presenza degli strumenti di antitaccheggio, evocato dalla difesa del ricorrente, rende il motivo comunque manifestamente infondato in diritto, a fronte dell'orientamento di legittimità secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr. Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 2020, Rv. 278383 - 01). 5.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, stante l'assenza del denunciato vizio motivazionale riguardante l'applicazione dell'aggravante della recidiva, argomentata in relazione alla maggiore pericolosità del prevenuto desunta dalla natura dei reati, dalla qualità dei comportamenti e dall'omogeneità dell'offesa, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20247 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la declaratoria di responsabilità di DA AP in ordine al reato di furto aggravato a lui ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.
7. cod. pen., insussistente stante la presenza nella merce sottratta di dispositivi antitaccheggio;
lamenta anche motivazione insufficiente rispetto al motivo con cui era stata chiesta l'esclusione della recidiva contestata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la verifica della procedibilità del reato. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il primo motivo di ricorso palesa la sua genericità e aspecificità laddove, pur deducendo vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione del bene a pubblica fede riconosciuta con riferimento al reato di furto, seppure i beni trafugati dal supermercato fossero dotati di apposito dispositivo antitaccheggio idoneo a consentire un'attività di sorveglianza continua, omette di offrire una critica argomentata al provvedimento impugnato, in cui il presupposto di fatto fondante la configurabilità della circostanza aggravante in oggetto non coincide con la presenza di dispositivi antitaccheggio applicati alle bottiglie trafugate (su cui la Corte territoriale non disquisisce), quanto con l'attivazione di un sistema di videosorveglianza. In tal senso, la decisione è in linea con la costante giurisprudenza che riconosce la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia 2 Il Presidente Il Consig•e estensore esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (cfr. Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014 - dep. 2015, Rv. 262663 - 01), come riscontrato nel caso di specie. Del resto, il dato di fatto costituito dalla presenza degli strumenti di antitaccheggio, evocato dalla difesa del ricorrente, rende il motivo comunque manifestamente infondato in diritto, a fronte dell'orientamento di legittimità secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr. Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 2020, Rv. 278383 - 01). 5.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, stante l'assenza del denunciato vizio motivazionale riguardante l'applicazione dell'aggravante della recidiva, argomentata in relazione alla maggiore pericolosità del prevenuto desunta dalla natura dei reati, dalla qualità dei comportamenti e dall'omogeneità dell'offesa, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023