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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9205/2018 promossa da:
– (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Giudice, presso il cui studio in San Valentino Torio (SA), alla Via Cesina Pugliano, é elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
– (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Gallo, elettivamente CP_3
domiciliato presso la Casa Comunale, in , Piazza Vanvitelli n.69; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, La Controparte_1
ha convenuto in giudizio il per chiedere il
[...] Controparte_2
risarcimento dei danni subiti da un autocarrro di sua proprietà (Scania TG
BL 412 JM), per il sinistro, avvenuto in data 11/11/2013 alle ore 10:25 circa, in località , all'altezza del fabbricato denominato “Villa CP_2
Maria”, in cui tale veicolo sprofondava in un rappezzo del manto stradale, apertosi al suo passaggio. Alla luce di ciò ha chiesto di accertare e dichiarare che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva del per cattiva Controparte_2
manutenzione della strada ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
e, conseguentemente, di condannare il al risarcimento dei danni CP_2 subiti nella misura di € 7.741,60 o nella diversa misura accertata in corso di causa, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito tardivamente il sollevando le Controparte_2
seguenti eccezioni preliminari: carenza della propria legittimazione passiva, in quanto nel periodo in cui è avvenuto il sinistro la manutenzione della strada era affidata esclusivamente alla ditta CQM Global Strade
Scarl, della quale chiedeva la chiamata in causa;
nullità dell'atto di citazione per palese violazione degli artt. 318, 163 e 164 c.c. dovuta alla carenza degli elementi di fatto sui quali sarebbe fondata la pretesa risarcitoria.
Nel merito ha contestato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle
PP.AA., chiedendo il rigetto in toto della domanda attorea. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, ha chiesto di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2054 c.c., accertando il concorso di colpa del conducente del veicolo.
Nel corso del giudizio è stata espletata solo la prova testimoniale richiesta da parte attrice e la causa è stata assegnata alla scrivente in data
16.09.2024.
All'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è fondata nei termini che seguono.
1. In via preliminare appare infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sollevata in forza del fatto Controparte_2
che nel periodo in cui è avvenuto il sinistro la manutenzione della strada era affidata esclusivamente alla ditta CQM Global Strade Scarl. Difatti, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese non sottrae la sorveglianza e il controllo al per CP_2 assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'ente proprietario di far sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere (Cfr. ex plurimis, Cass. 29.3.1999 n. 2963; Cass. 25.9.1998 n. 9599; Cass.
16.4.1987 n. 3771).
Il convenuto, dunque, non può esonerarsi, quale ente CP_2
istituzionalmente deputato ad assicurare il buono stato di manutenzione del demanio stradale, dall'obbligo di impedire l'insorgere di pericoli, semplicemente richiamando il contratto d'appalto: di qui, la sussistenza della sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio.
Peraltro, non vi è stata alcuna contestazione del circa la CP_2
sussistenza della sua competenza sulla strada interessata dal sinistro, circostanza in ogni caso confermata, anche, dalla missiva della Provincia di Caserta prodotta in atti da parte attrice.
Resta, comunque, ferma la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, per lo stesso di rivalersi in altra Controparte_2
sede sulla società appaltatrice.
1.1 Priva di pregio è anche l'ulteriore eccezione preliminare relativa alla nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta.
In punto di diritto va osservato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto e postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2760 del 21/11/2008; Cass. Sez. n. 11751 del
15/05/2013). Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che la società attrice ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità e pertanto la relativa doglianza va rigettata.
2. Tanto premesso, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c..
2.1 Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante:
Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n.
15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la
S.C. con sentenza della sez. III del 13/05/2024, n. 12988: Per la Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del CP_2
fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua CP_2
frequentazione degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nella fattispecie in esame, poiché dalle allegazioni di parte attrice e dal verbale della Polizia
Municipale prodotto in atti da parte attrice si evince che la località interessata dal sinistro è rappresentata dal tronco di carreggiata della via
Appia Antica, ricompreso tra Viale Carlo III e Via E. Mattei, e pertanto in una zona non periferica o isolata, trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. 2.2 Ciò posto, quanto a quest'ultima, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche
Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004. Più di recente, si v. Cass., 27 aprile 2023, n.
11152).
Con specifico riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va evidenziato che il caso fortuito, può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (si v. Cass., 9 aprile 2014, n. 8282; Cass., 13.3.2013,
n. 6306; Cass., 5.2.2013, n. 2660; Cass., 18.10.2011, n. 2108; Cass.,
25.5.2010, n. 12695; Cass., 7.4.2010, n. 8229; Cass., 20.11.2009, n.
24529; Cass., 19.11.2009, n. 24419; Cass., 25.7.2008, n. 20247; v. anche Cass., 28.9.2012, n. 16542).
3. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono di ritenere la responsabilità del convenuto
[...]
a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla causazione del sinistro CP_4
occorso ai danni del veicolo di proprietà della Controparte_1
L'attrice, infatti, ha dimostrato in maniera esaustiva, grazie alla produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo e dei rilievi fotografici in esso contenuti, nonché attraverso la testimonianza del teste che i danni subiti dall'autocarro sono Testimone_1
eziologicamente legati a tale evento.
Innanzitutto, come rilevato dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo, il sinistro si è verificato su un tratto di carreggiata già interessata da un rappezzo del manto stradale, avente dimensione di 1 metro per nove circa, apertosi al passaggio dell'autocarro Scania TG BL 412 JM, determinando lo sprofondamento dello stesso.
La dinamica del sinistro è stata descritta dal teste il quale nella sua deposizione ha affermato che: “Ricordo che era il mese di novembre, pioveva e mi trovavo alla guida di un camion e procedevo mi sembra su via Appia Antica;
mi precedeva una motrice, un camion, grigio, di vecchio modello. Appena fatta la rotonda, la motrice si è inclinata sulla sua destra
e poi si è fermata. Mi sono fermato e ho visto che la parte della pedaliera si trovava in una toppa, grande, la ruota era tutta dento la toppa. Il signore che guidava la motrice, che io non conoscevo, non aveva riportato lesioni e ha chiamato qualcuno per i soccorsi. Io poi me ne sono andato per non bloccare la circolazione, anche perché si erano fermati parecchi altri curiosi. Nella toppa era finita la ruota anteriore lato destro e un po' anche quella posteriore. Preciso che anche prima della toppa di cui ho detto la strada presentava altri rappezzi, come se fossero stati fatti dei lavori, ma si trattava di rappezzi più piccoli di quello in cui è sprofondata la motrice, tanto che ci siamo passati sopra e non era successo niente.”
Nel verbale di constatazione prodotto, viene confermato che:
“l'autocarro si presentava inclinato sul proprio fianco destro con tutte le ruote di destra sprofondate e con il serbatoio appoggiato al suolo”; quanto ai danni riportati dal veicolo si evidenzia: “serbatoio visibilmente ammaccato, pneumatici fiancata destra apparentemente non danneggiati, eventuali ulteriori danni (anche di natura meccanica) da periziare in sede tecnica.”
La società attrice ha poi precisato che l'autocarro a seguito del sinistro è risultato non marciante e che si è reso, pertanto, necessario l'intervento di un'autogru per lo spostamento dello stesso, circostanza provata con la produzione della fattura n. 71-1 del 11/11/2013 della
“Officine del Sole s.a.s.”.
4. Appurato che l'istante ha rispettato l'onore probatorio su di essa gravante in forza dell'art. 2051 c.c., occorre adesso valutare la responsabilità del e l'esistenza della prova liberatoria CP_5
del caso fortuito.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione concorda che anche la condotta medesima dell'utente della strada, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, può essere idonea ad interferire in varia misura con il rapporto causale tra l'evento e il danno, arrivando perfino ad interromperlo del tutto.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, infatti,
“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n.
25460/2020).
Ciononostante, con altra sentenza, la Suprema Corte al cospetto dell'art. 2051 c.c., ha osservato che “ove il danno consegua alla normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. n. 4035/2021).
Con specifico riferimento al caso fortuito in relazione alle buche stradali, è stato in coerenza affermato che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cassazione civile , sez. VI ,
14/06/2016 , n. 12174) e che “Se il danneggiato conosce la situazione del luogo in cui è avvenuto il sinistro e la condizione di dissesto della strada si ritiene ampiamente visibile, essendovi sul posto apposita segnaletica stradale, non sussiste alcuna responsabilità dell'Ente gestore” -
Cassazione civile , sez. VI , 16/10/2019 , n. 26244.
Tornando al caso di specie, non appaiono condivisibili le generiche difese del il quale aveva l'onere di dimostrare il caso Controparte_2
fortuito, sia in quanto la circostanza che la buca fosse sprovvista di qualsivoglia segnale di pericolo in prossimità della stessa è facilmente evincibile dai rilievi fotografici prodotti in giudizio, sia in quanto tale circostanza è stata confermata dal teste. Difatti nella sua deposizione ha affermato che: “La toppa non era segnalata, né vi erano segnalazioni degli altri rappezzi.”
Anche la presunta violazione delle regole di prudenza da parte del conducente dell'autocarro, in virtù della quale si invoca l'applicazione del principio di corresponsabilità sancito dall'art. 2054 c.c., non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, in quanto il teste ha affermato che:
“Sia io che il conducente della motrice andavamo piano;
inoltre la strada era trafficata;
io mi trovavo a circa 10 - 15 metri di distanza dalla motrice.” Inoltre, nessuna contestazione relativa al superamento dei limiti di velocità da parte della Polizia Municipale è stata mossa nei confronti del conducente dell'autocarro coinvolto nel sinistro.
In definitiva, i fatti così ricostruiti portano a ritenere che l'evento sia direttamente ed esclusivamente riconducibile alla cattiva manutenzione della strada in tenimento del Controparte_2
5. Quanto alla domanda risarcitoria, la società attrice nell'atto di citazione ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato, sulla scorta di un preventivo del “Centro Perizie Langella
S.a.s.”, in € 7.114,52, nonché della fattura n. 71-1 del 11/11/2013 di
“Officine del Sole s.a.s.”, per un totale di € 7.741,60. Alla luce degli scarni elementi a disposizione occorre fare ricorso ad una valutazione equitativa del danno (art. 2056 c.c. e 1226 c.c.).
Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827;
Cass. n. 20283/2004).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della data della prima immatricolazione (1988) in virtù di un criterio prudenziale e sulla base delle nozioni di comune esperienza si può dunque affermare che il costo delle riparazioni richiesto dall'attrice, sia leggermente superiore a quello effettivo e, in applicazione dei principi su riportati, nonché alla luce del materiale fotografico in atti dal quale non si desumono danni di particolare gravità, l'importo può essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di € 6.000,00 oltre € 627,08 di cui all'allegata fattura. Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e del valore dell'accolto rispetto allo scaglione di riferimento, circostanza che induce ad una liquidazione ai parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-. Accerta la responsabilità del sinistro dedotto in lite del CP_2
e per l'effetto:
[...]
- condanna il in persona del Sindaco pro CP_2
tempore, al pagamento di € 6.627,00 a favore della Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., oltre interessi legali dalla pronuncia al
[...]
soddisfo;
- condanna, altresì, il in persona del Controparte_2
pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente CP_3
giudizio, in favore della in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., liquidate nella somma di € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Laura Giudice, dichiaratasi antistatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, il 14.5.2025.
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano