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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. GIOVANNETTI PATRICIA, elettivamente domiciliato in VIA FONTE DI VALLE 1 63824 ALTIDONA, presso il difensore nei confronti di
, P.I. Controparte_1 P.IVA_1
a mezzo mandataria , C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. ANDREANI ANDREA;
elettivamente domiciliato in Ancona, p.zza Kennedy n. 13, presso il difensore;
P.I. CP_3 P.IVA_3 a mezzo mandatario CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, P.I. P.IVA_4 assistita e difesa dall'avv. Andrea Perticarari e dall'avv. Renato Perticarari, elett.te dom.ta in Macerata, v. Carducci n. 63, presso i difensori;
, P.I. Controparte_4 P.IVA_5 a mezzo mandatario , GIÀ , P.I. spa CP_5 CP_6 P.IVA_6 assistito e difeso dall'avv. SARTI PIETRO DAVIDE, elett.te dom.to in indirizzo telematico del difensore;
, P.I. CP_7 non assistito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Inammissibile la opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 45/17 RG Es., intesa alla declaratoria di nullità
/ inammissibilità di tutti gli atti -e particolarmente quelli di intervento di successivi creditori e quelli di impulso della procedura- successivi alla sospensione della efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo n. 647/2016 (titolo fondante l'esecuzione 45/17 R.G. Es.) resa in data
13.3.17 dal G.I. della opposizione, rubricata al RG 2691/16: giudizio conclusosi con sentenza del
22.3.23 n. 252/23 con la quale è stata respinta l'opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo.
1.1 – In particolare questo giudizio segue il provvedimento del G.Es. del 16.1.24 con il quale veniva respinta -in seno alla opposizione all'esecuzione- la istanza di sospensione del giudizio.
2 – Espongono i ricorrenti che una loro prima opposizione all'esecuzione era stata dalla
Suprema Corte rimessa (ord. 2096/2022 del 22.12.22) a questo Tribunale -del quale aveva cassato la sentenza 292/2020 del 31.3.2020- con l'insegnamento (confermativo dell'orientamento) della efficacia esterna -anche nel procedimento di espropriazione- del provvedimento di sospensione del titolo esecutivo e dell'onere del giudice dell'esecuzione di rendere ricognitivamente la pronuncia della sospensione della esecuzione e con onere delle parti
-a mezzo opposizione ex art. 617 c.p.c.- di contestare la validità di eventuali atti esecutivi posti in essere dopo la sospensione ex art. 649 c.p.c.
3 – Sulla scorta di tale pronuncia, gli opponenti avevano proposto una istanza ex art. 486
c.p.c. che veniva respinta dal G.Es. con provvedimento del 10.2.23 (provvedimento confermato dal Tribunale del reclamo).
4 – Proponevano quindi i ricorrenti nuova istanza ex art. 486 c.p.c. che veniva parimenti respinta il 30.6.23 con la motivazione della già intervenuta disamina della questione risolta con il precedente provvedimento del 10.2.23; avverso tale ultimo provvedimento veniva proposta -il
20.7.23- opposizione agli atti esecutivi istando i ricorrenti per la sospensione della esecuzione;
pagina 2 di 3 istanza respinta con provvedimento del 16.1.24 (del quale il presente giudizio è la fase del merito), confermato il 7.5.24 dal Tribunale in sede di reclamo.
5 – Evidente la inammissibilità della istanza sol che si osservi la consecuzione degli atti e delle decisioni intervenute sulla questione.
5.1 – La sentenza della Suprema Corte che ha illustrato la questione risale al 22.12.22; sulla scorta di questa pronuncia veniva proposta istanza ex art. 486 c.p.c. respinta dal G.Es. con provvedimento del 10.2.23; invece di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, i ricorrenti proponevano nuova istanza ex art. 486 c.p.c. che veniva respinta il 30.7.23, avverso la quale infine proponevano la presente opposizione agli atti esecutivi.
5.2 – Il duplice profilo della già intervenuta consumazione della facoltà di opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del 10.2.23; e dell'abuso del diritto a mezzo proposizione di identica istanza ex art. 486 c.p.c. dopo il rigetto della prima (seconda istanza supportata, pur in mancanza di circostanze nuove, solo dalla asserita erroneità della precedente decisione del giudice della esecuzione), nel tentativo di surrettiziamente aggirare la intervenuta decadenza dalla opposizione agli atti esecutivi, non può che sortire nella pronuncia di inammissibilità, con la ulteriore -rispetto alle spese del giudizio- condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. nel medesimo importo dei compensi professionali, liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la opposizione proposta il 20.7.23 da e avverso il provvedimento Parte_1 Parte_2 del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 45/17 RG Es. reso il 30.6.23; condanna gli opponenti in solido a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di ciascuno dei creditori costituiti, e , ciascuna a Controparte_8 Controparte_9 mezzo di mandatario, la somma di euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, cap, iva e spese vive documentale;
condanna altresì gli opponenti in solido, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore di ciascuno dei creditori costituiti.
Macerata, 23 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1536/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. GIOVANNETTI PATRICIA, elettivamente domiciliato in VIA FONTE DI VALLE 1 63824 ALTIDONA, presso il difensore nei confronti di
, P.I. Controparte_1 P.IVA_1
a mezzo mandataria , C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. ANDREANI ANDREA;
elettivamente domiciliato in Ancona, p.zza Kennedy n. 13, presso il difensore;
P.I. CP_3 P.IVA_3 a mezzo mandatario CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, P.I. P.IVA_4 assistita e difesa dall'avv. Andrea Perticarari e dall'avv. Renato Perticarari, elett.te dom.ta in Macerata, v. Carducci n. 63, presso i difensori;
, P.I. Controparte_4 P.IVA_5 a mezzo mandatario , GIÀ , P.I. spa CP_5 CP_6 P.IVA_6 assistito e difeso dall'avv. SARTI PIETRO DAVIDE, elett.te dom.to in indirizzo telematico del difensore;
, P.I. CP_7 non assistito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Inammissibile la opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 45/17 RG Es., intesa alla declaratoria di nullità
/ inammissibilità di tutti gli atti -e particolarmente quelli di intervento di successivi creditori e quelli di impulso della procedura- successivi alla sospensione della efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo n. 647/2016 (titolo fondante l'esecuzione 45/17 R.G. Es.) resa in data
13.3.17 dal G.I. della opposizione, rubricata al RG 2691/16: giudizio conclusosi con sentenza del
22.3.23 n. 252/23 con la quale è stata respinta l'opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo.
1.1 – In particolare questo giudizio segue il provvedimento del G.Es. del 16.1.24 con il quale veniva respinta -in seno alla opposizione all'esecuzione- la istanza di sospensione del giudizio.
2 – Espongono i ricorrenti che una loro prima opposizione all'esecuzione era stata dalla
Suprema Corte rimessa (ord. 2096/2022 del 22.12.22) a questo Tribunale -del quale aveva cassato la sentenza 292/2020 del 31.3.2020- con l'insegnamento (confermativo dell'orientamento) della efficacia esterna -anche nel procedimento di espropriazione- del provvedimento di sospensione del titolo esecutivo e dell'onere del giudice dell'esecuzione di rendere ricognitivamente la pronuncia della sospensione della esecuzione e con onere delle parti
-a mezzo opposizione ex art. 617 c.p.c.- di contestare la validità di eventuali atti esecutivi posti in essere dopo la sospensione ex art. 649 c.p.c.
3 – Sulla scorta di tale pronuncia, gli opponenti avevano proposto una istanza ex art. 486
c.p.c. che veniva respinta dal G.Es. con provvedimento del 10.2.23 (provvedimento confermato dal Tribunale del reclamo).
4 – Proponevano quindi i ricorrenti nuova istanza ex art. 486 c.p.c. che veniva parimenti respinta il 30.6.23 con la motivazione della già intervenuta disamina della questione risolta con il precedente provvedimento del 10.2.23; avverso tale ultimo provvedimento veniva proposta -il
20.7.23- opposizione agli atti esecutivi istando i ricorrenti per la sospensione della esecuzione;
pagina 2 di 3 istanza respinta con provvedimento del 16.1.24 (del quale il presente giudizio è la fase del merito), confermato il 7.5.24 dal Tribunale in sede di reclamo.
5 – Evidente la inammissibilità della istanza sol che si osservi la consecuzione degli atti e delle decisioni intervenute sulla questione.
5.1 – La sentenza della Suprema Corte che ha illustrato la questione risale al 22.12.22; sulla scorta di questa pronuncia veniva proposta istanza ex art. 486 c.p.c. respinta dal G.Es. con provvedimento del 10.2.23; invece di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, i ricorrenti proponevano nuova istanza ex art. 486 c.p.c. che veniva respinta il 30.7.23, avverso la quale infine proponevano la presente opposizione agli atti esecutivi.
5.2 – Il duplice profilo della già intervenuta consumazione della facoltà di opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del 10.2.23; e dell'abuso del diritto a mezzo proposizione di identica istanza ex art. 486 c.p.c. dopo il rigetto della prima (seconda istanza supportata, pur in mancanza di circostanze nuove, solo dalla asserita erroneità della precedente decisione del giudice della esecuzione), nel tentativo di surrettiziamente aggirare la intervenuta decadenza dalla opposizione agli atti esecutivi, non può che sortire nella pronuncia di inammissibilità, con la ulteriore -rispetto alle spese del giudizio- condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. nel medesimo importo dei compensi professionali, liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la opposizione proposta il 20.7.23 da e avverso il provvedimento Parte_1 Parte_2 del Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 45/17 RG Es. reso il 30.6.23; condanna gli opponenti in solido a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di ciascuno dei creditori costituiti, e , ciascuna a Controparte_8 Controparte_9 mezzo di mandatario, la somma di euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, cap, iva e spese vive documentale;
condanna altresì gli opponenti in solido, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore di ciascuno dei creditori costituiti.
Macerata, 23 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3