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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8663 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 43440 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione alla udienza del 5 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 2 aprile 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, piazza degli Parte_1 C.F._1
Strozzi n. 30 presso lo studio dell'avv. Francesca Oliosi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci n. 38 presso lo studio dell'avv. Fabio
Alberici, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Soave del Foro di Genova giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente conferita da procuratore speciale della società CP_2
per atto di , notaio in Milano in data 4 novembre 2021. Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione indennizzo per furto TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 2 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società
[...]
al fine di veder accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza in CP_1
relazione al furto subito del proprio veicolo e per l'effetto sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo complessivamente spettante ai sensi di polizza.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver stipulato, in via telematica per il tramite della società in qualità di proprietario del veicolo Nissan X-Trail Controparte_3
targato GF668BL, con la Assicurazione convenuta la polizza PRP216151044 avente ad oggetto la garanzia per il furto del veicolo stesso.
Aveva ricevuto il 20 aprile 2023 dalla la conferma della attivazione Controparte_3
della garanzia assicurativa, il contratto di assicurazione da sottoscrivere e restituire oltre al set informativo.
L'attore non ha sottoscritto il contratto di assicurazione né le condizioni generali di contratto non restituendo la copia firmata alla Assicurazione, e, malgrado ciò, era stata attivato l'addebito automatico mensile del canone della assicurazione.
Il 19 febbraio 2024 la propria vettura, che era stata parcheggiata nel cortile condominiale, è
stata rubata ed aveva presentato denunzia alla Stazione dei Carabinieri di San Lorenzo in
LU lo stesso giorno denunziando il sinistro alla Assicurazione.
Il 4 marzo 2024 aveva trasmesso alla Assicurazione la documentazione richiesta consistente nella perdita di possesso, nell'estratto cronologico e nella procura notarile a
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BE AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
vendere il veicolo unitamente alla fattura della agenzia dell'ACI, facendo riserva di trasmettere in seguito la documentazione in originale unitamente alle chiavi.
Ricevutas la comunicazione relativa al soggetto delegato per la istruzione della pratica,
aveva trasmesso gli originali a mezzo assicurata n. 931011327-5 ed aveva sollecitato il pagamento risultando che la documentazione trasmessa era stata ricevuta da
[...]
CP_3
aveva rifiutato il risarcimento in quanto, ai sensi dell'articolo 3.6 delle Controparte_3
condizioni di contratto non era stata trasmessa la dichiarazione di svincolo da parte del creditore privilegiato oltre alla comunicazione dell'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo che risultava iscritto sul veicolo al PRA.
Aveva contestato la necessita della cancellazione del fermo amministrativo in quanto lo stesso risultava iscritto sul veicolo dopo la comunicazione presentata per la perdita di possesso del veicolo a seguito del furto.
Aveva attivato la mediazione, senza esito, ed ha introdotto il presente giudizio per ottenere l'indennizzo ritenuto dovuto ribadendo che a lui non erano opponibili le clausole vessatorie contenute nel contratto di assicurazione né le condizioni generali non avendo mai sottoscritto il contratto trasmesso e non avendolo restituito formato alla Assicurazione che aveva lo stesso attivato la copertura assicurativa.
Ha dedotto, quindi, l'inadempimento della Assicurazione al contratto avendo egli adempiuto per consentire alla Assicurazione di corrispondere l'indennizzo previsto.
Ha ribadito che il furto non era stato oggetto di contestazione da parte della Assicurazione
che si era limitata a richiedere documentazione concernente la cancellazione del fermo amministrativo, che era stato trascritto dopo la avvenuta perdita di possesso, e che non era collegato con la vicenda dell'indennizzo per il furto essendo estranea alla garanzia di polizza.
RGAC 43440 ANNO 2024 Pag. 3 di 10 G.U. BE AR
BE AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha contestato il valore del veicolo indicato in polizza e la applicazione della franchigia del
15% per il furto non essendo state oggetto di negoziazione tali clausole determinate nel preventivo elaborato ed ha chiesto anche il rimborso della sospesa sostenuta per la produzione delle certificazioni richieste al PRA, chiedendo, altresì, interessi e rivalutazione monetaria del credito sull'importo dovuto a titolo di indennizzo di polizza, oltre alla condanna della convenuta ai sensi dell'articolo 96 cpc.
Si è costituita la convenuta deducendo che il fermo amministrativo dedotto CP_3
dalla Assicurazione era stato richiesto con provvedimento adottato il 16 febbraio 2024 da parte della e che si trattava di uno strumento di tutela Controparte_4
della garanzia patrimoniale in relazione al credito vantato dalla stessa, atto che CP_4
poteva essere adottati decorso il termine di trenta giorni dalla data di consegna del preavviso di fermo.
Ha dedotto, inoltre, che l'articolo 3.6 delle condizioni generali di contratto prevedevano espressamente che per il pagamento dovesse essere consegnato l'originale dello svincolo da parte del creditore privilegiato, in caso di vincolo, ipoteca o fermo amministrativo, oltre alle chiavi di avviamento del veicolo. oltre agli usuali documenti.
Ha ribadito la necessito del preventivo pagamento del credito posto a base del fermo amministrativo in quanto l'Agente della Riscossione avrebbe protuto pretendere dall'Assicuratore una somma pari al credito vantato in quanto ha ritenuto che il concessionario fosse titolare di un diritto di seguito sul bene e conseguentemente sull'indennizzo.
Inoltre, ove dopo il pagamento dell'indennizzo il veicolo venisse ritrovato, detto veicolo continuerebbe ad essere gravato dal fermo con la conseguenza che lo stesso produce sulla commerciabilità dello stesso.
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BE AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda la censura proposta in relazione alla applicabilità delle clausole vessatorie sul presupposto della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione che la Assicurazione aveva trasmesso all'attore affinché lo stesso lo ritrasmettesse sottoscritto sia in relazione al contratto sia in relazione alle clausole vessatorie in esso contenute, ha dedotto che l'attore aveva dato corso a tutte le attività conseguenti, dal pagamento del premio, in poi, senza evidenziare alcuna contestazione salvo contestare le richieste della
Assicurazione al momento della verificazione del sinistro.
Ha contestato, infine, la sussistenza dei presupposti per la sussistenza del diritto all'indennizzo.
In assenza di richiesta istruttorie la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 5
giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il furto l'attore ha depositato la denunzia querela presentata il 19
febbraio 2024 alle ore 8,41 nella quale aveva indicato che il suo veicolo Nissan Xtrail
targato GF668BL con indicazione del fatto di averla parcheggiata alle ore 22.30 nel parcheggio condominiale della stabile in via Siviglia n. 25, ove era residente, che nel veicolo erano presenti il certificato di proprietà, la carta di circolazione, il telecomando di apertura del cancello condominiale e che il veicolo era regolarmente chiuso.
Alle ore 6,18 della mattina successiva si era recato nel parcheggio e non aveva rinvenuto il veicolo sottratto da ignoti.
Il fatto era già stato segnalato telefonicamente ai Carabinieri che non erano intervenuti per constatare il fatto.
Al riguardo occorre ricordare che la denunzia di furto non costituisce prova del fatto denunziato dal momento che nella denunzia, senza lo svolgimento di accertamenti diretti
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BE AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
da parte della Autorità, la stessa si limita ad identificare il soggetto che rilascia la dichiarazione attestando che la dichiarazione stessa è stata rilasciata quel giorno dinanzi al pubblico ufficiale senza tuttavia attestare la veridicità dei fatti denunziati.
Di conseguenza per quanto riguarda il fatto denunziato la denunzia costituisce un indizio che deve trovare riscontro nel giudizio, riscontro necessario perché la società convenuta nel costituirsi comunque ha richiamato l'onere della prova gravante sull'attore.
Nel corso del giudizio parte attrice non ha chiesto di poter provare l'avveniuto furto anche mediante testimoni
Di conseguenza parte attrice non ha fornito alcun elemento diretto in relazione al furto dal momento che si è limitato ad indicare di aver denunciato il furto del veicolo senza aggiungere alcun elemento atto a suffragare tale elemento indiziario.
Infatti, la circostanza del parcheggio in quel punto del veicolo la sera prima è rimasta una informazione che è stata fornita dall'stesso attore, non avendo fornito la prova né del fatto che il veicolo era stato parcheggiato la sera precedente né la circostanza che la mattina successiva non era più presente il veicolo, non essendo neppure stata dedotta una effrazione del cancello di accesso al parcheggio condominiale.
Analogamente la circostanza che il veicolo fosse stato chiuso allegata ma non provata ed
è rimasta unicamente una dichiarazione resa dall'attore.
In questo contesto l'attore non ha fornito la prova del furto del veicolo e quindi della verificazione del sinistro, presupposto per la insorgenza del diritto all'indennizzo di polizza.
Per completezza di esame occorre esaminare l'ulteriore aspetto della dedotta inesistenza della garanzia in quanto il veicolo era stato sottoposto a fermo ed era stato rubato mentre,
secondo quanto prospettato dalla attrice, era parcheggiato in un posto auto condominiale rispetto alla sua abitazione, posto, posto all'interno dello stabile condominiale situazione che n corrispondeva alle esigenze di custodia imposte dall'articolo 214 del codice della
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strada per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, ove tale provvedimento fosse stato iscritto prima del furto, essendo necessario che il titolare del bene sia a conoscenza della avvenuta iscrizione del fermo per essere oggetto delle disposizioni concernenti la custodia.
Secondo il primo comma dell'articolo 214 del codice della strada si prevede che in caso di verbale di accertamento che preveda il fermo amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Tale disposizione postula che il veicolo debba essere collocato in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio in quanto l'alternativa posta dalla norma e tra il custode che abbia a disposizione un luogo del quale abbia la disponibilità come un box, un garage condominiale , o lo custodisce a proprie spese in altro locale a sue spese a condizione che entrambi i luoghi non si trovino in un luogo sottoposto al pubblico transito.
Nel caso di specie via Palermi, come si vede dalle immagini di google maps costeggia l'edificio in cui si trova l'appartamento in locazione della attrice, ma collega due strade di transito.
Tale collocazione avrebbe soddisfatto la condizione di cui al primo comma dell'articolo 214
del codice della strada, disposizione, tuttavia, applicabile solo in parte nelle ipotesi di fermo amministrativo disposto per debiti tributari o per il mancato pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973, apparendo essere questa la situazione che ricorreva nel caso di specie, risultando che il provvedimento era stato iscritto al PRA
dalla . Controparte_4
Infatti tale disposizione comporta unicamente il divieto di circolazione del veicolo non anche gli obblighi di custodia di cui all'articolo 214 del codice della strada.
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Infatti ai sensi dell'articolo 86 si determina la indisponibilità del bene e la inopponibilità
della eventuale cessione dello stesso alla mentre Controparte_4
quanto riguarda la custodia l'articolo 5 del d. m. 7 settembre 1008, n. 593 prevede che qualora, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sia stata disposta la custodia del veicolo sottoposto a fermo,
l'organo procedente, entro dieci giorni dalla data in cui ha disposto la custodia stessa, ne dà comunicazione al concessionario della riscossione che ha provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, dà corso al pignoramento del mezzo.
Il terzo comma dell'articolo 91 bis del d.P.R. 602/1973, infatti non rinvia all'intero articolo
214 del codice della strada ma prevede che chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Di conseguenza il rinvio è operato alla sola sanzione da applicare nel caso che un veicolo sottoposta a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. 602/1973 in quanto ove non sia disposta la custodia l'unico obbligo riguarda il divieto di circolazione e la inefficacia degli atti di disposizione ma non gli specifici obblighi di custodia previsti dal primo comma dell'articolo 214 del codice della strada.
Inoltre, occorre considerare che il fermo amministrativo non è un messo di conservazione della garanzia patrimoniale ma unicamente un messo di coercizione apprestato al fine di indurre il contribuente a saldare i propri debiti tributari, limitandosi a rendere inopponibile alla la eventuale cessione del bene che rimane a disposizione in caso di azione CP_4
esecutiva sullo stesso.
Tuttavia, indirettamente, la presenza del fermo amministrativo interessa la Assicurazione in caso di furto dal momento che essendo prevista la cessione del bene ove ritrovato alla
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Assicurazione, è evidente che la presenza del fermo amministrativo che non consente la circolazione del veicolo, pena anche sanzioni importanti, ed impone la custodia particolare del bene, incide sul valore commerciale del veicolo ove ritrovato.
D'altra parte se è vero che il fermo risulta essere stato iscritto solo dopo la dichiarata perdita di possesso, tuttavia poiché la iscrizione segue il bene che resta di proprietà del proprietario fino al momento del pagamento dell'indennizzo nei rapporti con la
Assicurazione, dal momento che ove il veicolo fosse stato ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, la dichiarata perdita di possesso, non aveva fatto venir meno il diritto di proprietà e quindi il veicolo rientrava nel possesso del proprietario, avendo in quel caso diritto all'indennizzo per il solo cd furto parziale.
Di conseguenza la condizione prevista dall'articolo 3.6 rientra in un'ordinaria disciplina dei rapporti intercorrenti tra assicurato ed assicuratore in relazione alla disciplina dell'indennizzo in caso di furto e del subentro della assicurazione nella proprietà del veicolo ove ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo per effetto della cessione notarile operata dall'attore al fine di conseguire l'indennizzo stesso.
Infine occorre evidenziare che la eccezione dell'attore di non aver sottoscritto né il contratto né le clausole vessatorie, comporterebbe che ove non si ritenesse concluso il contratto per facta concludentia sulla base delle condizioni contenute nel preventivo formulato via internet dall'attore.
Infatti, ove si ritenesse che la mancata trasmissione del contratto, sottoscritto in tutte le sue parti, comportasse la inesistenza del contratto stesso, non avrebbe alcun fondamento la domanda indennitaria proposta dall'attore in quanto non sarebbe esistito tra le parti il contratto di assicurazione con il conseguente diritto dell'attore alla restituzione dei canoni corrisposti e la conseguente circolazione del veicolo in assenza di assicurazione obbligatoria, questioni non introdotte nel presente giudizio.
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In realtà non appare dubbio che l'attore ha inviato un preventivo contenente le clausole in questione, comprese anche quelle vessatorie, che la Assicurazione ha accettato inviando il certificato assicurativo che ha consentito la circolazione del veicolo che presupponeva un contratto perfezionato.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ei confronti della società Pt_1 Controparte_1
rigetta la domanda attrice;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, spese Parte_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice
(BE AR)
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BE AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione alla udienza del 5 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 2 aprile 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, piazza degli Parte_1 C.F._1
Strozzi n. 30 presso lo studio dell'avv. Francesca Oliosi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci n. 38 presso lo studio dell'avv. Fabio
Alberici, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Soave del Foro di Genova giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente conferita da procuratore speciale della società CP_2
per atto di , notaio in Milano in data 4 novembre 2021. Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione indennizzo per furto TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 2 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società
[...]
al fine di veder accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza in CP_1
relazione al furto subito del proprio veicolo e per l'effetto sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo complessivamente spettante ai sensi di polizza.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver stipulato, in via telematica per il tramite della società in qualità di proprietario del veicolo Nissan X-Trail Controparte_3
targato GF668BL, con la Assicurazione convenuta la polizza PRP216151044 avente ad oggetto la garanzia per il furto del veicolo stesso.
Aveva ricevuto il 20 aprile 2023 dalla la conferma della attivazione Controparte_3
della garanzia assicurativa, il contratto di assicurazione da sottoscrivere e restituire oltre al set informativo.
L'attore non ha sottoscritto il contratto di assicurazione né le condizioni generali di contratto non restituendo la copia firmata alla Assicurazione, e, malgrado ciò, era stata attivato l'addebito automatico mensile del canone della assicurazione.
Il 19 febbraio 2024 la propria vettura, che era stata parcheggiata nel cortile condominiale, è
stata rubata ed aveva presentato denunzia alla Stazione dei Carabinieri di San Lorenzo in
LU lo stesso giorno denunziando il sinistro alla Assicurazione.
Il 4 marzo 2024 aveva trasmesso alla Assicurazione la documentazione richiesta consistente nella perdita di possesso, nell'estratto cronologico e nella procura notarile a
RGAC 43440 ANNO 2024 Pag. 2 di 10 G.U. BE AR
BE AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
vendere il veicolo unitamente alla fattura della agenzia dell'ACI, facendo riserva di trasmettere in seguito la documentazione in originale unitamente alle chiavi.
Ricevutas la comunicazione relativa al soggetto delegato per la istruzione della pratica,
aveva trasmesso gli originali a mezzo assicurata n. 931011327-5 ed aveva sollecitato il pagamento risultando che la documentazione trasmessa era stata ricevuta da
[...]
CP_3
aveva rifiutato il risarcimento in quanto, ai sensi dell'articolo 3.6 delle Controparte_3
condizioni di contratto non era stata trasmessa la dichiarazione di svincolo da parte del creditore privilegiato oltre alla comunicazione dell'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo che risultava iscritto sul veicolo al PRA.
Aveva contestato la necessita della cancellazione del fermo amministrativo in quanto lo stesso risultava iscritto sul veicolo dopo la comunicazione presentata per la perdita di possesso del veicolo a seguito del furto.
Aveva attivato la mediazione, senza esito, ed ha introdotto il presente giudizio per ottenere l'indennizzo ritenuto dovuto ribadendo che a lui non erano opponibili le clausole vessatorie contenute nel contratto di assicurazione né le condizioni generali non avendo mai sottoscritto il contratto trasmesso e non avendolo restituito formato alla Assicurazione che aveva lo stesso attivato la copertura assicurativa.
Ha dedotto, quindi, l'inadempimento della Assicurazione al contratto avendo egli adempiuto per consentire alla Assicurazione di corrispondere l'indennizzo previsto.
Ha ribadito che il furto non era stato oggetto di contestazione da parte della Assicurazione
che si era limitata a richiedere documentazione concernente la cancellazione del fermo amministrativo, che era stato trascritto dopo la avvenuta perdita di possesso, e che non era collegato con la vicenda dell'indennizzo per il furto essendo estranea alla garanzia di polizza.
RGAC 43440 ANNO 2024 Pag. 3 di 10 G.U. BE AR
BE AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha contestato il valore del veicolo indicato in polizza e la applicazione della franchigia del
15% per il furto non essendo state oggetto di negoziazione tali clausole determinate nel preventivo elaborato ed ha chiesto anche il rimborso della sospesa sostenuta per la produzione delle certificazioni richieste al PRA, chiedendo, altresì, interessi e rivalutazione monetaria del credito sull'importo dovuto a titolo di indennizzo di polizza, oltre alla condanna della convenuta ai sensi dell'articolo 96 cpc.
Si è costituita la convenuta deducendo che il fermo amministrativo dedotto CP_3
dalla Assicurazione era stato richiesto con provvedimento adottato il 16 febbraio 2024 da parte della e che si trattava di uno strumento di tutela Controparte_4
della garanzia patrimoniale in relazione al credito vantato dalla stessa, atto che CP_4
poteva essere adottati decorso il termine di trenta giorni dalla data di consegna del preavviso di fermo.
Ha dedotto, inoltre, che l'articolo 3.6 delle condizioni generali di contratto prevedevano espressamente che per il pagamento dovesse essere consegnato l'originale dello svincolo da parte del creditore privilegiato, in caso di vincolo, ipoteca o fermo amministrativo, oltre alle chiavi di avviamento del veicolo. oltre agli usuali documenti.
Ha ribadito la necessito del preventivo pagamento del credito posto a base del fermo amministrativo in quanto l'Agente della Riscossione avrebbe protuto pretendere dall'Assicuratore una somma pari al credito vantato in quanto ha ritenuto che il concessionario fosse titolare di un diritto di seguito sul bene e conseguentemente sull'indennizzo.
Inoltre, ove dopo il pagamento dell'indennizzo il veicolo venisse ritrovato, detto veicolo continuerebbe ad essere gravato dal fermo con la conseguenza che lo stesso produce sulla commerciabilità dello stesso.
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Per quanto riguarda la censura proposta in relazione alla applicabilità delle clausole vessatorie sul presupposto della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione che la Assicurazione aveva trasmesso all'attore affinché lo stesso lo ritrasmettesse sottoscritto sia in relazione al contratto sia in relazione alle clausole vessatorie in esso contenute, ha dedotto che l'attore aveva dato corso a tutte le attività conseguenti, dal pagamento del premio, in poi, senza evidenziare alcuna contestazione salvo contestare le richieste della
Assicurazione al momento della verificazione del sinistro.
Ha contestato, infine, la sussistenza dei presupposti per la sussistenza del diritto all'indennizzo.
In assenza di richiesta istruttorie la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 5
giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il furto l'attore ha depositato la denunzia querela presentata il 19
febbraio 2024 alle ore 8,41 nella quale aveva indicato che il suo veicolo Nissan Xtrail
targato GF668BL con indicazione del fatto di averla parcheggiata alle ore 22.30 nel parcheggio condominiale della stabile in via Siviglia n. 25, ove era residente, che nel veicolo erano presenti il certificato di proprietà, la carta di circolazione, il telecomando di apertura del cancello condominiale e che il veicolo era regolarmente chiuso.
Alle ore 6,18 della mattina successiva si era recato nel parcheggio e non aveva rinvenuto il veicolo sottratto da ignoti.
Il fatto era già stato segnalato telefonicamente ai Carabinieri che non erano intervenuti per constatare il fatto.
Al riguardo occorre ricordare che la denunzia di furto non costituisce prova del fatto denunziato dal momento che nella denunzia, senza lo svolgimento di accertamenti diretti
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da parte della Autorità, la stessa si limita ad identificare il soggetto che rilascia la dichiarazione attestando che la dichiarazione stessa è stata rilasciata quel giorno dinanzi al pubblico ufficiale senza tuttavia attestare la veridicità dei fatti denunziati.
Di conseguenza per quanto riguarda il fatto denunziato la denunzia costituisce un indizio che deve trovare riscontro nel giudizio, riscontro necessario perché la società convenuta nel costituirsi comunque ha richiamato l'onere della prova gravante sull'attore.
Nel corso del giudizio parte attrice non ha chiesto di poter provare l'avveniuto furto anche mediante testimoni
Di conseguenza parte attrice non ha fornito alcun elemento diretto in relazione al furto dal momento che si è limitato ad indicare di aver denunciato il furto del veicolo senza aggiungere alcun elemento atto a suffragare tale elemento indiziario.
Infatti, la circostanza del parcheggio in quel punto del veicolo la sera prima è rimasta una informazione che è stata fornita dall'stesso attore, non avendo fornito la prova né del fatto che il veicolo era stato parcheggiato la sera precedente né la circostanza che la mattina successiva non era più presente il veicolo, non essendo neppure stata dedotta una effrazione del cancello di accesso al parcheggio condominiale.
Analogamente la circostanza che il veicolo fosse stato chiuso allegata ma non provata ed
è rimasta unicamente una dichiarazione resa dall'attore.
In questo contesto l'attore non ha fornito la prova del furto del veicolo e quindi della verificazione del sinistro, presupposto per la insorgenza del diritto all'indennizzo di polizza.
Per completezza di esame occorre esaminare l'ulteriore aspetto della dedotta inesistenza della garanzia in quanto il veicolo era stato sottoposto a fermo ed era stato rubato mentre,
secondo quanto prospettato dalla attrice, era parcheggiato in un posto auto condominiale rispetto alla sua abitazione, posto, posto all'interno dello stabile condominiale situazione che n corrispondeva alle esigenze di custodia imposte dall'articolo 214 del codice della
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strada per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, ove tale provvedimento fosse stato iscritto prima del furto, essendo necessario che il titolare del bene sia a conoscenza della avvenuta iscrizione del fermo per essere oggetto delle disposizioni concernenti la custodia.
Secondo il primo comma dell'articolo 214 del codice della strada si prevede che in caso di verbale di accertamento che preveda il fermo amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Tale disposizione postula che il veicolo debba essere collocato in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio in quanto l'alternativa posta dalla norma e tra il custode che abbia a disposizione un luogo del quale abbia la disponibilità come un box, un garage condominiale , o lo custodisce a proprie spese in altro locale a sue spese a condizione che entrambi i luoghi non si trovino in un luogo sottoposto al pubblico transito.
Nel caso di specie via Palermi, come si vede dalle immagini di google maps costeggia l'edificio in cui si trova l'appartamento in locazione della attrice, ma collega due strade di transito.
Tale collocazione avrebbe soddisfatto la condizione di cui al primo comma dell'articolo 214
del codice della strada, disposizione, tuttavia, applicabile solo in parte nelle ipotesi di fermo amministrativo disposto per debiti tributari o per il mancato pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973, apparendo essere questa la situazione che ricorreva nel caso di specie, risultando che il provvedimento era stato iscritto al PRA
dalla . Controparte_4
Infatti tale disposizione comporta unicamente il divieto di circolazione del veicolo non anche gli obblighi di custodia di cui all'articolo 214 del codice della strada.
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Infatti ai sensi dell'articolo 86 si determina la indisponibilità del bene e la inopponibilità
della eventuale cessione dello stesso alla mentre Controparte_4
quanto riguarda la custodia l'articolo 5 del d. m. 7 settembre 1008, n. 593 prevede che qualora, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sia stata disposta la custodia del veicolo sottoposto a fermo,
l'organo procedente, entro dieci giorni dalla data in cui ha disposto la custodia stessa, ne dà comunicazione al concessionario della riscossione che ha provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, dà corso al pignoramento del mezzo.
Il terzo comma dell'articolo 91 bis del d.P.R. 602/1973, infatti non rinvia all'intero articolo
214 del codice della strada ma prevede che chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Di conseguenza il rinvio è operato alla sola sanzione da applicare nel caso che un veicolo sottoposta a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. 602/1973 in quanto ove non sia disposta la custodia l'unico obbligo riguarda il divieto di circolazione e la inefficacia degli atti di disposizione ma non gli specifici obblighi di custodia previsti dal primo comma dell'articolo 214 del codice della strada.
Inoltre, occorre considerare che il fermo amministrativo non è un messo di conservazione della garanzia patrimoniale ma unicamente un messo di coercizione apprestato al fine di indurre il contribuente a saldare i propri debiti tributari, limitandosi a rendere inopponibile alla la eventuale cessione del bene che rimane a disposizione in caso di azione CP_4
esecutiva sullo stesso.
Tuttavia, indirettamente, la presenza del fermo amministrativo interessa la Assicurazione in caso di furto dal momento che essendo prevista la cessione del bene ove ritrovato alla
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Assicurazione, è evidente che la presenza del fermo amministrativo che non consente la circolazione del veicolo, pena anche sanzioni importanti, ed impone la custodia particolare del bene, incide sul valore commerciale del veicolo ove ritrovato.
D'altra parte se è vero che il fermo risulta essere stato iscritto solo dopo la dichiarata perdita di possesso, tuttavia poiché la iscrizione segue il bene che resta di proprietà del proprietario fino al momento del pagamento dell'indennizzo nei rapporti con la
Assicurazione, dal momento che ove il veicolo fosse stato ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, la dichiarata perdita di possesso, non aveva fatto venir meno il diritto di proprietà e quindi il veicolo rientrava nel possesso del proprietario, avendo in quel caso diritto all'indennizzo per il solo cd furto parziale.
Di conseguenza la condizione prevista dall'articolo 3.6 rientra in un'ordinaria disciplina dei rapporti intercorrenti tra assicurato ed assicuratore in relazione alla disciplina dell'indennizzo in caso di furto e del subentro della assicurazione nella proprietà del veicolo ove ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo per effetto della cessione notarile operata dall'attore al fine di conseguire l'indennizzo stesso.
Infine occorre evidenziare che la eccezione dell'attore di non aver sottoscritto né il contratto né le clausole vessatorie, comporterebbe che ove non si ritenesse concluso il contratto per facta concludentia sulla base delle condizioni contenute nel preventivo formulato via internet dall'attore.
Infatti, ove si ritenesse che la mancata trasmissione del contratto, sottoscritto in tutte le sue parti, comportasse la inesistenza del contratto stesso, non avrebbe alcun fondamento la domanda indennitaria proposta dall'attore in quanto non sarebbe esistito tra le parti il contratto di assicurazione con il conseguente diritto dell'attore alla restituzione dei canoni corrisposti e la conseguente circolazione del veicolo in assenza di assicurazione obbligatoria, questioni non introdotte nel presente giudizio.
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In realtà non appare dubbio che l'attore ha inviato un preventivo contenente le clausole in questione, comprese anche quelle vessatorie, che la Assicurazione ha accettato inviando il certificato assicurativo che ha consentito la circolazione del veicolo che presupponeva un contratto perfezionato.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ei confronti della società Pt_1 Controparte_1
rigetta la domanda attrice;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, spese Parte_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice
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