Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 77
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18764 del 9 luglio 2024, ha affermato che le regole sul riparto dell'onere della prova non sono mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell'onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici. La norma non impone un onere probatorio aggravato per l'Amministrazione, né richiede un "quid pluris" rispetto agli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sui quali si fonda la presunzione. La sentenza di primo grado è conforme a tale linea interpretativa, avendo richiamato correttamente il consolidato orientamento secondo cui, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati o reinvestiti. La Corte di primo grado ha correttamente ribadito che la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica e che il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l'art. 7, comma 5-bis, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti ed è coerente con l'utilizzabilità delle presunzioni semplici. L'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione idonea a vincere la presunzione. La presunzione in esame soddisfa pienamente i criteri della gravità, precisione e concordanza: la ristretta base sociale, la definitività dell'accertamento nei confronti della società e l'assenza di prova contraria costituiscono un quadro coerente, che l'art. 7, comma 5-bis, non scalfisce in alcun modo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 77
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 77
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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