Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L ) 3 L . E O Aula A N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 - O D I 1 Z 1 EPU LICA01828/01==== E - A 1 C R I 2 OG TTO: Compensi dei messi no- T . S D tiff ari comunali – Sentenza del gin I L U G I dice pace-Ricorribilità per cassa- 9 E 3 G R IN DE POPO TA MANO E A E 6 D N 4 E . . T T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N S T E I R S E A SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21935/99. Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore 3934 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Ud. 28.11.00 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SE N T ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto da: FEB. 2001 AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in IL CANCELLIERE persona del ministro in carica, elettivamente domi- ciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso CANCE SERIA l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresen ta e difende per legge;
ricorrente
contro
OR IG, SS NT ● DI IA FRANCE- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sco, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Ca- UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva vour, n. 109, presso l'avv. Massimo Angelini unita- dal Sig. G ali mente all'avv. Giorgio Polverino del foro di Saler- per diritti L. ༡༠.2.༠༨----- no, che li rappresenta e difende per procura a mar- IL CANCELLIERE 2232 2000 gine del controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 409, pubblicata il giorno 30 aprile 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Giorgio POLVERINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1998 LU OR, ON SS e CO Di Bia si, messi notificatori del Comune di Capaccio, con- venivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno l'Amministrazione delle Finanze dello Stato per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di £. 1.440.000, oltre interessi e riva lutazione a titolo di compenso a fronte di quattro- centottanta notifiche su un totale di novecento- trentasei, eseguite nell'anno 1991 nell'interesse dell'Ufficio del Registro di Agropoli, sulla base di un compenso unitario di £.
3.000 a notifica. La riduzione della domanda veniva giustificata con l'intento di contenere le loro richieste nei limiti dell'importo di £.
2.000.000. Costituitasi in giudizio l'Amministrazione ec- cepiva che per colpa degli attori non era stata in grado di svolgere i controlli necessari per provve- dere al pagamento dei compensi richiesti, ma che, in ogni caso, la pretesa dedotta in giudizio era de stituita di fondamento in quanto il compenso spet- tante ai messi comunali era di £. 500 a notifica. Con sentenza del 30 aprile 1999 il giudice di pace accoglieva la domanda in base alla conside- razione che la legge 12 luglio 1991, n. 202, andava interpretata nel senso che l'abrogazione della pre- cedente normativa che fissava misure differenziali per i vari compensi, aveva comportato l'estensione della nuova disciplina anche ai messi comunali noti ficatori, i quali potevano perciò pretendere il com penso unitario di £.
3.000 a notifica;
rigettava la richiesta di rivalutazione monetaria del credito de dotto in giudizio. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Am ministrazione delle Finanze dello Stato con un solo motivo. Resistono con controricorso LU OR, TO 3 IO SS e CO Di BI. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione denuncia la violazione e la falsa applicazione della legge 12 luglio 1991, n. e dei202, degli artt. 23, 81, 97, 129 e 130 Cost. principi fondamentali dell'ordinamento, nonché l'o- messa, insufficiente e contraddittoria motivazione e, premessosu punti decisivi della controversia che la legge n. 202 del 1991 non riguarderebbe i messi comunali, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle suindicate norme costituzionali avendo posto a carico dell'Am- ministrazione delle Finanze somme non previste dal- la legge (art. 81), avrebbe consentito ai messi co- munali di pretendere somme di danaro per lo svolgi- mento delle loro funzioni da un'amministrazione cui queste non competevano (art. 23) e avrebbe violato i principi regolatori dei rapporti fra Stato e Comu ni prevedendo che il primo possa esser tenuto a cor rispondere direttamente ai messi comunali il prete- so compenso per l'opera prestata (artt. 97, 120 e 130). Va preliminarmente considerato che non può es- sere dedotta la violazione e la falsa applicazione della legge n. 202 del 1991, né dei principi fonda- mentali dell'ordinamento, attesi i limiti che con- notano il ricorso per cassazione contro le sentenze di equità del giudice di pace (SS.UU. 15 ottobre 1999, n. 716), e neppure può essere denunziato il vizio di motivazione quando, come nella specie, es- so non integri gli estremi della motivazione inesi- stente o meramente apparente. Passando all'esame della violazione di norme di rango costituzionale, il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti arti- colazioni, così come prospettate dall'Amministrazio ne. Nessuna violazione dell'art. 81 Cost., innanzi tutto, può ravvisarsi nel fatto che la sentenza im- pugnata avrebbe posto a carico dell'Amministrazione Finanziaria spese assolutamente non previste dalla legge in quanto la norma costituzionale si rivolge al legislatore imponendo che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte e il suo dettato non può essere distor to al punto di estendere la copertura costituziona- le a tutte le leggi di spesa al solo fine di intro- durre surrettiziamente, sotto il pretesto della vio lazione della norma costituzionale, la inammissibi- le censura della violazione della legge ordinaria 5 che disciplina la materia dei compensi spettanti ai messi comunali per l'attività di notificazione. Parimenti infondata è la denuncia della viola- zione dell'art. 23 Cost. sotto il profilo che non sarebbe consentito a pubblici funzionari pretendere somme di danaro nei confronti di un'Amministrazione che non vi sia tenuta a norma di legge, poiché la norma costituzionale vieta unicamente l'imposizione ai cittadini di prestazioni patrimoniali che non siano dovute in base ad una legge, e preclude agli enti impositori la determinazione della prestazione imposta e del suo ammontare, ma non si estende alle sentenze di condanna al pagamento di somme spettan- ti per legge, ancorché venga in contestazione la le gittimazione passiva del soggetto convenuto in giu- dizio. Parimenti infondata è la denuncia della viola- zione degli artt. 97, 129 e 130 Cost. per aver la sentenza impugnata riconosciuto un rapporto diretto fra Stato e messi comunali, in quanto la sentenza di condanna al pagamento di somme asseritamente non dovute da parte dell'Amministrazione dello Stato non consuma alcuna violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dal l'art. 97 Cost., che riguarda l'organizzazione interna dei pubblici uffici e la disciplina del rap porto di pubblico impiego, né contrasta con la nor- mativa che regola il decentramento statale e il con trollo di legittimità affidato alla regione sugli enti locali minori, cui si riferiscono gli artt. 129 e 130 Cost. In conclusione, non potendo formare oggetto di esame in cassazione la dedotta violazione della nor mativa che regola i compensi spettanti ai messi co- munali per l'attività di notificazione, e dovendo e scludersi ogni violazione di norme costituzionali, il ricorso non può trovare accoglimento e deve esse re respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza. 4 ) 7
P.Q.M.
E O 3 . L C L N A O , P 1 B I 9 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ri- E 9 D E 1 - N E 1 O 1 C I - I Z 1 corrente al pagamento delle spese giudiziali che li D 2 A R . U I T L S I G 9 quida in complessive £.87000, oltre £.
1.000.000 G 3 E E E R N . 6 A T 4 D . S per onorario. I E T ( T T N R E A S E Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000. Mg, Vitrocer IL CONSIGLIÈRE EST. SIDENT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile AL CANCELLERE Depositato Concelleria Andrea Binekl 9 FEB. 2001 ANDELIERE