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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1253 /2024 R.G.
All'udienza del 15/01/2025 alle ore 10.09, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. SCIACCA in sostituzione dell'Avv. TRUGLIO FRANCESCO per parte ricorrente Parte_1
[...]
l'Avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Di Vincenzo di riporta alla memoria di costituzione evidenziando che la valutazione espressa dal nominato ctu conferma il provvedimento CP_1
È presente ai fini della pratica professionale la dott.ssa . Persona_1
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.33, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 /2024 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_2
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_1 CP_3
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. Persona_2
di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il 26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che le patologie indicate rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e che le stesse sono da considerarsi come infortunio CP_1
sul lavoro;
ritenere e dichiarare che il sig. ha subito un danno biologico temporaneo Parte_1
e permanente, da quantificarsi in termini percentuali all'esito dell'accertamento medico-legale e pari almeno al 6% comunque in misura superiore al 4%; per gli effetti condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 del D.Lgs.
n. 38/2000 nella misura massima di legge ovvero in quella spettante all'esito dell'accertamento medico legale e gli altri accessori di cui al DPR n.1124 /65; 4; manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
asserisce di aver riportato, a causa di un incidente sul lavoro occorso in data Parte_1
30.06.2023 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6% piuttosto che pari al 4%, per come riconosciutogli dall' . CP_1
Chiede pertanto, previo accertamento peritale, il riconoscimento di tale percentuale invalidante con conseguenziale liquidazione, a carico dell' , del relativo indennizzo. CP_1
L'ente costituendosi ha contestato la fondatezza degli assunti avversari, in relazione alla percentuale invalidante, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la consulenza volta ad accertare la percentuale invalidante residuata al ricorrente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Dagli accertamenti peritali eseguiti dal nominato ctu è infatti emersa la correttezza della valutazione espressa dalla commissione medica . CP_1
Il nominato ctu, dott. confermato il nesso causale tra l'evento sinistro occorso e la lesione Persona_3
riportata (peraltro non oggetto di contestazione), ha quantificato il danno biologico residuato nella percentuale del 4%, già riconosciuta al ricorrente in sede amministrativa.
Nulla può dunque ulteriormente pretendere il a fronte dell'infortunio sul lavoro occorsogli in Parte_1
data 30.06.2023. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1253 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso poiché infondato, dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_1
Così deciso in Marsala in data 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1253 /2024 R.G.
All'udienza del 15/01/2025 alle ore 10.09, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. SCIACCA in sostituzione dell'Avv. TRUGLIO FRANCESCO per parte ricorrente Parte_1
[...]
l'Avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Di Vincenzo di riporta alla memoria di costituzione evidenziando che la valutazione espressa dal nominato ctu conferma il provvedimento CP_1
È presente ai fini della pratica professionale la dott.ssa . Persona_1
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.33, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 /2024 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_2
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_1 CP_3
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. Persona_2
di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il 26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che le patologie indicate rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e che le stesse sono da considerarsi come infortunio CP_1
sul lavoro;
ritenere e dichiarare che il sig. ha subito un danno biologico temporaneo Parte_1
e permanente, da quantificarsi in termini percentuali all'esito dell'accertamento medico-legale e pari almeno al 6% comunque in misura superiore al 4%; per gli effetti condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 del D.Lgs.
n. 38/2000 nella misura massima di legge ovvero in quella spettante all'esito dell'accertamento medico legale e gli altri accessori di cui al DPR n.1124 /65; 4; manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
asserisce di aver riportato, a causa di un incidente sul lavoro occorso in data Parte_1
30.06.2023 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6% piuttosto che pari al 4%, per come riconosciutogli dall' . CP_1
Chiede pertanto, previo accertamento peritale, il riconoscimento di tale percentuale invalidante con conseguenziale liquidazione, a carico dell' , del relativo indennizzo. CP_1
L'ente costituendosi ha contestato la fondatezza degli assunti avversari, in relazione alla percentuale invalidante, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la consulenza volta ad accertare la percentuale invalidante residuata al ricorrente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Dagli accertamenti peritali eseguiti dal nominato ctu è infatti emersa la correttezza della valutazione espressa dalla commissione medica . CP_1
Il nominato ctu, dott. confermato il nesso causale tra l'evento sinistro occorso e la lesione Persona_3
riportata (peraltro non oggetto di contestazione), ha quantificato il danno biologico residuato nella percentuale del 4%, già riconosciuta al ricorrente in sede amministrativa.
Nulla può dunque ulteriormente pretendere il a fronte dell'infortunio sul lavoro occorsogli in Parte_1
data 30.06.2023. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1253 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso poiché infondato, dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_1
Così deciso in Marsala in data 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.