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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325 / 2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 325/2025 promossa da:
(CF ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15/07/1996 e con domicilio in Revine Lago (TV) Via Santa Maria n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Martorana
ricorrente
contro
(C.F ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] – Pordenone, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Pagura
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 28/10/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 28/7/25, e pertanto 1 “1) rigettarsi la domanda di addebito perché errata, infondata e temeraria;
2) dichiarare la separazione personale tra i coniugi sigg.ri e Parte_1 CP_1
come in atti generalizzati, dal matrimonio celebrato in data 19/10/2024 a Pordenone, atto
[...]
n. 24 Parte II Serie A – anno 2024;
3) nulla doversi vicendevolmente a titolo di contributo di mantenimento, essendo i coniugi autosufficienti dal punto di vista patrimoniale;
4) stabilirsi l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicare ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza, autorizzandosi sin da ora vicendevolmente all'espatrio;
5) condannarsi il sig. al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. o in subordine a quella di cui al co. 3 c.p.c;
6) spese di causa rifuse;
in via istruttoria: come da memoria ex art. 473 bis n. 17 dd 23/4/2025 quanto a prove non ammesse
e/o testi non escussi.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 28/07/25, e pertanto
“- pronunciare ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito di responsabilità in capo a , avuto
[...] CP_1 Parte_1 altresì riguardo all'esistenza di pendente procedimento penale iscritto in Codice rosso relativamente ad entrambe le denunce presentate, giusta certificato ex art. 335 c.p. rilasciato il 19-
06-2025;
- respingere la domanda ex art. 96 co. 1 o 3 c.p.c. in quanto palesemente infondata.
Spese di lite rifuse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/2/25, ha chiesto la separazione dal Parte_1 marito con il quale aveva contratto matrimonio solo pochi mesi prima, in data CP_1
19/10/2024, allegando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa delle condotte superficiali e immature del resistente. La ricorrente, rappresentando l'assenza di figli e la reciproca autosufficienza economica dei coniugi, non ha proposto ulteriori domande, non essendo state confermate in sede di precisazione delle conclusioni ed essendo quindi state rinunciate alcune pretese restitutorie aventi a oggetto alcuni beni personali, peraltro estranee al rito.
2 Si è costituita la parte resistente, aderendo alla domanda di separazione ma proponendo una diversa ricostruzione dei rapporti familiari, alla luce della quale ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, per il tradimento con un amico della coppia e per le condotte persecutorie tenute ai suoi danni successivamente alla cessazione della convivenza, avvenuta il giorno 15/11/2024.
Dopo lo scambio delle memorie integrative, nell'udienza di comparizione è stata esplorata la possibilità di una conciliazione, essendo stato disposto un rinvio interlocutorio a tal fine. Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, all'esito della successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, sono state ritenute inammissibili e/o irrilevanti le richieste istruttorie ed è stata fissata, con i temini per gli scritti conclusivi, l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
2. Essendo chiaramente emersa, dagli atti e anche dalla condotta processuale ed extraprocessuale delle parti, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda congiunta di separazione deve essere accolta. Alla separazione consegue la cessazione del regime della comunione legale dei beni.
Resta da stabilire se la separazione possa essere addebitata alla moglie, così come richiesto dal resistente.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
I presupposti della dichiarazione di addebito sono, da un lato, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, d'altro lato, l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. 16691/2020).
Su tale premessa, nel caso in esame rileva la sola violazione dell'obbligo di fedeltà dedotto dal resistente, perché i comportamenti persecutori di rilievo penale sarebbero avvenuti dopo la
3 cessazione della convivenza e dunque non possono avere avuto alcuna incidenza causale sulla sua prosecuzione, già precedentemente interrotta.
Nella tesi della parte richiedente l'addebito, il tradimento sarebbe stato rivelato la mattina del
15/11/24, solo 27 giorni dopo il matrimonio, allorquando la moglie avrebbe confessato al marito di aver trascorso la notte con l'amico, per poi lasciare quello stesso giorno la casa familiare. Non essendo state capitolate prove orali, l'accertamento del fatto, secondo parte resistente, risulterebbe dai messaggi WhatsApp prodotti in giudizio (doc.2).
Controparte, pur ammettendo di aver trascorso la notte fuori casa con un altro uomo (peraltro affermando fosse amico della coppia e non solo suo) ha negato di aver tradito il marito. La ricorrente nemmeno ha contestato di essersene andata di casa lo stesso 15/11/24, non però per frequentare liberamente l'amante, come sostenuto dal marito, ma per la “perenne immaturità del compagno”.
Riassunte le tesi delle parti, si deve trarre la conclusione che è stata raggiunta la duplice prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della ricorrente e del nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in forza del complesso dei seguenti elementi presuntivi, che possono ritenersi accertati perché pacifici o perché provati dalle produzioni documentali:
- la moglie ha trascorso la notte con l'amico, al quale, per quanto riferito al marito qualche giorno prima, voleva “tanto bene”, escludendo di voler rinunciare a lui nonostante il marito non lo volesse più vedere (doc. 3 e 14);
- dopo aver trascorso la notte con l'amico, rispondendo al marito, che le aveva chiesto dove fosse stata, ha scritto tra l'altro: “... mi spiace tanto, sono una merda ...” (doc.2);
- l'indomani se n'è andata definitivamente di casa;
- qualche giorno dopo, rispondendo al marito che le aveva chiesto da quando non lo amasse più,
ha scritto, tra l'altro: “... io te l'ho detto, è successo una volta sola e subito il Parte_1 giorno dopo sono venuta a dirtelo ...” (doc.33);
- ancora in un altro messaggio del giorno seguente indirizzato al marito, la moglie ha ammesso di aver “... sbagliato ...” (doc.34);
4 - non è verosimile che la convivenza sia improvvisamente cessata per l'immaturità del marito, come sostenuto dalla moglie, perché sino a due giorni prima dell'allontanamento da casa lei gli aveva ripetutamente confermato di amarlo (doc. da 3 a 9);
- d'altro canto, alla luce dei messaggi citati, essendosi sposati i coniugi nemmeno un mese prima, dopo una relazione durata diversi anni, non solo non risulta, ma nemmeno è verosimile che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse preesistente o avesse altra causa.
3. Alla luce dell'accoglimento della domanda di addebito, deve essere conseguentemente rigettata la richiesta di parte ricorrente, di condanna del resistente ai sensi dell'art.96 c.p.c..
4. Preso atto che le parti non hanno formulato domande di natura economica, nemmeno si deve provvedere sulle ulteriori domande accessorie di parte ricorrente, perché, per effetto della separazione, in assenza di figli minorenni e di reciproci obblighi economici, i coniugi sono liberi di fissare la residenza e di espatriare.
5. Sulla separazione il resistente ha aderito alla domanda, mentre il ricorrente è soccombente sulla domanda di addebito. Da ciò deriva la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna della parte ricorrente alla rifusione dell'altra metà.
La liquidazione delle spese va fatta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Pordenone in data 19.10.2024;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pordenone, perché provveda alle annotazioni e
5 agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale (registri atti di matrimonio, n.24 P. 2 S. A anno 2024);
- dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
- dichiarata compensata la metà delle spese di lite, condanna la parte ricorrente Parte_1 alla rifusione in favore della parte resistente della residua metà delle
[...] CP_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.356,50 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge
Così deciso in Pordenone, in data 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
6
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 325/2025 promossa da:
(CF ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15/07/1996 e con domicilio in Revine Lago (TV) Via Santa Maria n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Martorana
ricorrente
contro
(C.F ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] – Pordenone, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Pagura
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 28/10/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 28/7/25, e pertanto 1 “1) rigettarsi la domanda di addebito perché errata, infondata e temeraria;
2) dichiarare la separazione personale tra i coniugi sigg.ri e Parte_1 CP_1
come in atti generalizzati, dal matrimonio celebrato in data 19/10/2024 a Pordenone, atto
[...]
n. 24 Parte II Serie A – anno 2024;
3) nulla doversi vicendevolmente a titolo di contributo di mantenimento, essendo i coniugi autosufficienti dal punto di vista patrimoniale;
4) stabilirsi l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicare ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza, autorizzandosi sin da ora vicendevolmente all'espatrio;
5) condannarsi il sig. al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. o in subordine a quella di cui al co. 3 c.p.c;
6) spese di causa rifuse;
in via istruttoria: come da memoria ex art. 473 bis n. 17 dd 23/4/2025 quanto a prove non ammesse
e/o testi non escussi.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 28/07/25, e pertanto
“- pronunciare ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito di responsabilità in capo a , avuto
[...] CP_1 Parte_1 altresì riguardo all'esistenza di pendente procedimento penale iscritto in Codice rosso relativamente ad entrambe le denunce presentate, giusta certificato ex art. 335 c.p. rilasciato il 19-
06-2025;
- respingere la domanda ex art. 96 co. 1 o 3 c.p.c. in quanto palesemente infondata.
Spese di lite rifuse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/2/25, ha chiesto la separazione dal Parte_1 marito con il quale aveva contratto matrimonio solo pochi mesi prima, in data CP_1
19/10/2024, allegando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa delle condotte superficiali e immature del resistente. La ricorrente, rappresentando l'assenza di figli e la reciproca autosufficienza economica dei coniugi, non ha proposto ulteriori domande, non essendo state confermate in sede di precisazione delle conclusioni ed essendo quindi state rinunciate alcune pretese restitutorie aventi a oggetto alcuni beni personali, peraltro estranee al rito.
2 Si è costituita la parte resistente, aderendo alla domanda di separazione ma proponendo una diversa ricostruzione dei rapporti familiari, alla luce della quale ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, per il tradimento con un amico della coppia e per le condotte persecutorie tenute ai suoi danni successivamente alla cessazione della convivenza, avvenuta il giorno 15/11/2024.
Dopo lo scambio delle memorie integrative, nell'udienza di comparizione è stata esplorata la possibilità di una conciliazione, essendo stato disposto un rinvio interlocutorio a tal fine. Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, all'esito della successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, sono state ritenute inammissibili e/o irrilevanti le richieste istruttorie ed è stata fissata, con i temini per gli scritti conclusivi, l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
2. Essendo chiaramente emersa, dagli atti e anche dalla condotta processuale ed extraprocessuale delle parti, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda congiunta di separazione deve essere accolta. Alla separazione consegue la cessazione del regime della comunione legale dei beni.
Resta da stabilire se la separazione possa essere addebitata alla moglie, così come richiesto dal resistente.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
I presupposti della dichiarazione di addebito sono, da un lato, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, d'altro lato, l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. 16691/2020).
Su tale premessa, nel caso in esame rileva la sola violazione dell'obbligo di fedeltà dedotto dal resistente, perché i comportamenti persecutori di rilievo penale sarebbero avvenuti dopo la
3 cessazione della convivenza e dunque non possono avere avuto alcuna incidenza causale sulla sua prosecuzione, già precedentemente interrotta.
Nella tesi della parte richiedente l'addebito, il tradimento sarebbe stato rivelato la mattina del
15/11/24, solo 27 giorni dopo il matrimonio, allorquando la moglie avrebbe confessato al marito di aver trascorso la notte con l'amico, per poi lasciare quello stesso giorno la casa familiare. Non essendo state capitolate prove orali, l'accertamento del fatto, secondo parte resistente, risulterebbe dai messaggi WhatsApp prodotti in giudizio (doc.2).
Controparte, pur ammettendo di aver trascorso la notte fuori casa con un altro uomo (peraltro affermando fosse amico della coppia e non solo suo) ha negato di aver tradito il marito. La ricorrente nemmeno ha contestato di essersene andata di casa lo stesso 15/11/24, non però per frequentare liberamente l'amante, come sostenuto dal marito, ma per la “perenne immaturità del compagno”.
Riassunte le tesi delle parti, si deve trarre la conclusione che è stata raggiunta la duplice prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della ricorrente e del nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in forza del complesso dei seguenti elementi presuntivi, che possono ritenersi accertati perché pacifici o perché provati dalle produzioni documentali:
- la moglie ha trascorso la notte con l'amico, al quale, per quanto riferito al marito qualche giorno prima, voleva “tanto bene”, escludendo di voler rinunciare a lui nonostante il marito non lo volesse più vedere (doc. 3 e 14);
- dopo aver trascorso la notte con l'amico, rispondendo al marito, che le aveva chiesto dove fosse stata, ha scritto tra l'altro: “... mi spiace tanto, sono una merda ...” (doc.2);
- l'indomani se n'è andata definitivamente di casa;
- qualche giorno dopo, rispondendo al marito che le aveva chiesto da quando non lo amasse più,
ha scritto, tra l'altro: “... io te l'ho detto, è successo una volta sola e subito il Parte_1 giorno dopo sono venuta a dirtelo ...” (doc.33);
- ancora in un altro messaggio del giorno seguente indirizzato al marito, la moglie ha ammesso di aver “... sbagliato ...” (doc.34);
4 - non è verosimile che la convivenza sia improvvisamente cessata per l'immaturità del marito, come sostenuto dalla moglie, perché sino a due giorni prima dell'allontanamento da casa lei gli aveva ripetutamente confermato di amarlo (doc. da 3 a 9);
- d'altro canto, alla luce dei messaggi citati, essendosi sposati i coniugi nemmeno un mese prima, dopo una relazione durata diversi anni, non solo non risulta, ma nemmeno è verosimile che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse preesistente o avesse altra causa.
3. Alla luce dell'accoglimento della domanda di addebito, deve essere conseguentemente rigettata la richiesta di parte ricorrente, di condanna del resistente ai sensi dell'art.96 c.p.c..
4. Preso atto che le parti non hanno formulato domande di natura economica, nemmeno si deve provvedere sulle ulteriori domande accessorie di parte ricorrente, perché, per effetto della separazione, in assenza di figli minorenni e di reciproci obblighi economici, i coniugi sono liberi di fissare la residenza e di espatriare.
5. Sulla separazione il resistente ha aderito alla domanda, mentre il ricorrente è soccombente sulla domanda di addebito. Da ciò deriva la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna della parte ricorrente alla rifusione dell'altra metà.
La liquidazione delle spese va fatta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Pordenone in data 19.10.2024;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pordenone, perché provveda alle annotazioni e
5 agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale (registri atti di matrimonio, n.24 P. 2 S. A anno 2024);
- dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
- dichiarata compensata la metà delle spese di lite, condanna la parte ricorrente Parte_1 alla rifusione in favore della parte resistente della residua metà delle
[...] CP_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.356,50 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge
Così deciso in Pordenone, in data 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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