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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
ST Schinco, giusta delega in atti;
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
PP AT, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi e CP_1 Parte_1
vivranno da separati nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore nato a [...] il Persona_1
19.2.2014, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno una responsabilità genitoriale condivisa in tutte le decisioni di primaria importanza inerenti la vita del minore, mentre la esplicheranno anche in maniera disgiunta in relazione alle decisioni di natura meramente ordinaria. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) Il figlio minore verrà collocato in via prevalente con la madre presso Per_1
l'abitazione familiare sita in Roma, Via Alessandro VII n. 82 e il padre potrà vedere e tenere con sé
il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana, preferibilmente il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e le esigenze scolastiche e ricreative del figlio minore, prendendolo dalla casa familiare o dalla scuola e riportandolo alla madre dopo l'ora di cena. Quanto detto salva la possibilità, previo accordo tra i coniugi da raggiungere entro il sabato della settimana precedente, di modificare i due giorni di frequentazione di cui sopra. Il figlio trascorrerà altresì un fine settimana alternativamente Per_1
con la madre e con il padre, il quale lo potrà tenere con sé dal venerdì sera dalle ore 20.00 sino alla domenica dopo cena, riaccompagnandolo presso l'abitazione coniugale. In ogni caso i genitori daranno priorità ai desideri del proprio figlio, qualora manifesti la volontà di trascorrere più tempo con il genitore non collocatario, anche modificando gli accordi presi. Inoltre il padre terrà con se il figlio minore per n. 7 giorni durante le festività natalizie in modo da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno ovvero concordando altro periodo immediatamente successivo se impedito per ragioni di lavoro;
per n. 3 giorni durante le festività Pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; per n.15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno;
analogamente il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche coincidenti con i periodi delle feste religiose ed ogni altra vacanza scolastica, per la metà dei giorni, con ciascuno dei genitori da concordare tra essi;
nei week end in cui il Sig. prenderà con sé il figlio minore, prenderà CP_1
con sé anche i cani;
la frequentazione padre - figlio minore potrà essere modificata previo accordo tra le parti in relazione alle modifiche conseguenti al nuovo orario scolastico dal prossimo settembre
2025; 4) La casa coniugale sita in Roma, Via Alessandro VII n. 82, di proprietà esclusiva del Sig.
è assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto, la quale vi CP_1 Parte_1
abiterà con i figli nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora autonoma Persona_2
economicamente, e minore d'età, e il marito se ne è già allontanato in data 15 Persona_1 novembre 2024, asportando i propri effetti personali per risiedere nell'abitazione sita in Roma, via
RI CH n. 55; 5) La sig.ra ha già provveduto a volturare le utenze di luce, acqua e Parte_1
gas relative alla casa familiare;
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1
assegno mensile di euro 1.300,00 (milletrecento/00) a decorrere dal mese di febbraio 2025, di cui
Per_ 590,00 (cinquecentonovanta/00) per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei figli e e un assegno mensile di € 120,00 (centoventi/00) quale mantenimento della moglie, sino a Per_1
quando la sig.ra sottoscriverà un contratto di lavoro a tempo pieno, sul conto Parte_1
corrente della Sig.ra entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in modo Parte_1
automatico sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
7) La sottoscrizione del contratto lavorativo a tempo pieno da parte della sig.ra quale condizione risolutiva dovrà essere tempestivamente comunicata al sig. Parte_1
nonché recepita attraverso un accordo di negoziazione assistita entro 30 giorni dal verificarsi. CP_1
8) Le spese straordinarie necessarie per entrambi i figli ed espressamente quelle scolastiche,
ricreative, sportive, sanitarie oltre che per tutte le ulteriori qui non indicate ma per le quali si richiama integralmente ed unicamente, per le modalità ed i contenuti il vigente Protocollo del
Tribunale di Roma, saranno a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del
40%, previa esibizione della documentazione della spesa stessa;
9) Il sig. autorizza CP_1
espressamente la sig.ra a decorrere dal mese di febbraio 2025, a richiedere e ricevere Parte_1
integralmente dall'INPS la quota pari al 100% dell'Assegno Unico Universale per entrambi i figli
Per_
e rinunciando il padre alla sua quota pari al 50% ovvero a rimborsare alla moglie Per_1
unitamente al contributo al mantenimento quanto riceverà dall'INPS a titolo di assegni unici universali riferiti ai figli, qualora non sia possibile il pagamento diretto alla sig.ra 10) Il Parte_1
conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso Unicredit di Via Dei Romagnoli
[...], dovrà essere estinto e il saldo residuo riconosciuto integralmente alla sig.ra mentre il camper Ford Transit Targato DH672DF, sempre in Parte_1
comproprietà in ragione del regime di comunione dei beni tra i coniugi, rimarrà al sig. CP_1
così distribuendo in maniera paritaria il residuo del conto corrente alla moglie e il valore di
[...]
acquisto del camper al marito;
11) I coniugi convengono altresì che l'autovettura Nissan Micra, targata CX243PE resterà di proprietà della Sig.ra mentre l'autovettura Renault X -Mode targata EC321ZW e lo Parte_1
scooter Kymco dink 200 Targato DE91931 resteranno di proprietà del Sig. con i CP_1
rispettivi costi ed oneri gravanti sui relativi proprietari. 12) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
13) Le parti dichiarano di avere completamente regolarizzato e definito ogni e qualsivoglia altro loro pregresso rapporto patrimoniale comune, dedotto e deducibile e riferito all'intera durata del loro matrimonio, per cui si rilasciano ampia, reciproca e finale quietanza liberatoria;
14) le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 22.5.2004 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 , atto n. 00553, parte 2, serie A01);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Giudice La Presidente
NI ET RT EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
ST Schinco, giusta delega in atti;
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
PP AT, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi e CP_1 Parte_1
vivranno da separati nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore nato a [...] il Persona_1
19.2.2014, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno una responsabilità genitoriale condivisa in tutte le decisioni di primaria importanza inerenti la vita del minore, mentre la esplicheranno anche in maniera disgiunta in relazione alle decisioni di natura meramente ordinaria. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) Il figlio minore verrà collocato in via prevalente con la madre presso Per_1
l'abitazione familiare sita in Roma, Via Alessandro VII n. 82 e il padre potrà vedere e tenere con sé
il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana, preferibilmente il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e le esigenze scolastiche e ricreative del figlio minore, prendendolo dalla casa familiare o dalla scuola e riportandolo alla madre dopo l'ora di cena. Quanto detto salva la possibilità, previo accordo tra i coniugi da raggiungere entro il sabato della settimana precedente, di modificare i due giorni di frequentazione di cui sopra. Il figlio trascorrerà altresì un fine settimana alternativamente Per_1
con la madre e con il padre, il quale lo potrà tenere con sé dal venerdì sera dalle ore 20.00 sino alla domenica dopo cena, riaccompagnandolo presso l'abitazione coniugale. In ogni caso i genitori daranno priorità ai desideri del proprio figlio, qualora manifesti la volontà di trascorrere più tempo con il genitore non collocatario, anche modificando gli accordi presi. Inoltre il padre terrà con se il figlio minore per n. 7 giorni durante le festività natalizie in modo da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno ovvero concordando altro periodo immediatamente successivo se impedito per ragioni di lavoro;
per n. 3 giorni durante le festività Pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; per n.15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno;
analogamente il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche coincidenti con i periodi delle feste religiose ed ogni altra vacanza scolastica, per la metà dei giorni, con ciascuno dei genitori da concordare tra essi;
nei week end in cui il Sig. prenderà con sé il figlio minore, prenderà CP_1
con sé anche i cani;
la frequentazione padre - figlio minore potrà essere modificata previo accordo tra le parti in relazione alle modifiche conseguenti al nuovo orario scolastico dal prossimo settembre
2025; 4) La casa coniugale sita in Roma, Via Alessandro VII n. 82, di proprietà esclusiva del Sig.
è assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto, la quale vi CP_1 Parte_1
abiterà con i figli nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora autonoma Persona_2
economicamente, e minore d'età, e il marito se ne è già allontanato in data 15 Persona_1 novembre 2024, asportando i propri effetti personali per risiedere nell'abitazione sita in Roma, via
RI CH n. 55; 5) La sig.ra ha già provveduto a volturare le utenze di luce, acqua e Parte_1
gas relative alla casa familiare;
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1
assegno mensile di euro 1.300,00 (milletrecento/00) a decorrere dal mese di febbraio 2025, di cui
Per_ 590,00 (cinquecentonovanta/00) per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei figli e e un assegno mensile di € 120,00 (centoventi/00) quale mantenimento della moglie, sino a Per_1
quando la sig.ra sottoscriverà un contratto di lavoro a tempo pieno, sul conto Parte_1
corrente della Sig.ra entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in modo Parte_1
automatico sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
7) La sottoscrizione del contratto lavorativo a tempo pieno da parte della sig.ra quale condizione risolutiva dovrà essere tempestivamente comunicata al sig. Parte_1
nonché recepita attraverso un accordo di negoziazione assistita entro 30 giorni dal verificarsi. CP_1
8) Le spese straordinarie necessarie per entrambi i figli ed espressamente quelle scolastiche,
ricreative, sportive, sanitarie oltre che per tutte le ulteriori qui non indicate ma per le quali si richiama integralmente ed unicamente, per le modalità ed i contenuti il vigente Protocollo del
Tribunale di Roma, saranno a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del
40%, previa esibizione della documentazione della spesa stessa;
9) Il sig. autorizza CP_1
espressamente la sig.ra a decorrere dal mese di febbraio 2025, a richiedere e ricevere Parte_1
integralmente dall'INPS la quota pari al 100% dell'Assegno Unico Universale per entrambi i figli
Per_
e rinunciando il padre alla sua quota pari al 50% ovvero a rimborsare alla moglie Per_1
unitamente al contributo al mantenimento quanto riceverà dall'INPS a titolo di assegni unici universali riferiti ai figli, qualora non sia possibile il pagamento diretto alla sig.ra 10) Il Parte_1
conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso Unicredit di Via Dei Romagnoli
[...], dovrà essere estinto e il saldo residuo riconosciuto integralmente alla sig.ra mentre il camper Ford Transit Targato DH672DF, sempre in Parte_1
comproprietà in ragione del regime di comunione dei beni tra i coniugi, rimarrà al sig. CP_1
così distribuendo in maniera paritaria il residuo del conto corrente alla moglie e il valore di
[...]
acquisto del camper al marito;
11) I coniugi convengono altresì che l'autovettura Nissan Micra, targata CX243PE resterà di proprietà della Sig.ra mentre l'autovettura Renault X -Mode targata EC321ZW e lo Parte_1
scooter Kymco dink 200 Targato DE91931 resteranno di proprietà del Sig. con i CP_1
rispettivi costi ed oneri gravanti sui relativi proprietari. 12) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
13) Le parti dichiarano di avere completamente regolarizzato e definito ogni e qualsivoglia altro loro pregresso rapporto patrimoniale comune, dedotto e deducibile e riferito all'intera durata del loro matrimonio, per cui si rilasciano ampia, reciproca e finale quietanza liberatoria;
14) le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 22.5.2004 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 , atto n. 00553, parte 2, serie A01);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Giudice La Presidente
NI ET RT EN