Art. 2.
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, e' elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 7) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue".
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, e' elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 7) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue".