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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5818/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1644/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N00988/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N00988/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N00988/2017 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 550/2018 del R.G.R. della CTP di Siracusa, Resistente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento n. TY7013N00988/2017, notificato il 21/09/2017, relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa rideterminava il reddito di partecipazione in euro 57.112,00 (quota
50%) sulla base del maggior reddito d'impresa accertato nei confronti della società Società_1 di Nominativo_2 & C. S.A.S. (accertamento presupposto n. TY7023N00872/2017), con conseguente recupero di IRPEF e addizionali oltre sanzioni e interessi (cfr. avviso e prospetti riepilogativi).
La contribuente deduceva, tra l'altro: (i) violazione dell'art. 39, DPR 600/1973 e degli artt. 51 e 54, DPR
633/1972, per carenza/illogicità della motivazione e inattendibilità delle ricostruzioni;
(ii) violazione dell'art. 109, co. 4, TUIR, in punto di riconoscimento dei costi e metodo di calcolo dei ricarichi;
(iii) erroneo riflesso del maggior imponibile in assenza di valida prova del presupposto.
Con sentenza n. 1644/03/22 depositata il 21/04/2022, la CTP di Siracusa – Sez. III accoglieva il ricorso, annullava l'atto e condannava l'Ufficio alle spese liquidate in euro 1.000,00. La CTP richiamava, per relationem, la decisione n. 2281/3/20 del 29/09/2020 (ricorso n. 548/2018) resa a favore della società sul medesimo presupposto accertativo, ritenendo che le identiche questioni in fatto e in diritto imponevano l'accoglimento anche in capo al socio, con rinvio per relationem alle articolate motivazioni già ivi espresse.
Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa deducendo, in sintesi:
- violazione di legge (art. 41-bis DPR 600/1973 ed error in iudicando): la CTP avrebbe erroneamente attribuito efficacia alla pronuncia resa nel giudizio della società, non ancora passata in giudicato, in tal modo fondando esclusivamente su quel precedente l'accoglimento del ricorso del socio;
Legittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 e criteri ricostruttivi (giacenze, ricarico, studio di settore), con insussistenza delle censure sul metodo e sul mancato riconoscimento dei costi, ribadendo la coerenza logica delle presunzioni utilizzate.
Nel presente grado, Resistente_1 non si è costituita. La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Ambito devolutivo e limiti del sindacato
L'appello dell'Ufficio censura in via principale il percorso motivazionale della CTP per avere questa ancorato l'accoglimento del ricorso del socio alla pregressa decisione favorevole alla società (n. 2281/3/20), a dire dell'Ufficio non definitiva, negandole pertanto qualsivoglia efficacia riflessa. In via sostanziale,
l'Amministrazione reitera le difese sulla legittimità dell'accertamento induttivo, insistendo per la riforma integrale della sentenza.
La contumacia dell'appellata non esonera il Collegio dal pieno esame nel merito dei motivi, alla luce degli atti e documenti versati in causa, dovendosi verificare se i rilievi dell'Ufficio siano idonei a superare la ratio decidendi adottata dal primo giudice.
2. Sul richiamo alla pronuncia resa nel giudizio della società
Il principio di efficacia riflessa del giudicato (art. 2909 c.c.; art. 1306, co. 2, c.c.) postula, normalmente, il passaggio in giudicato della decisione favorevole al coobbligato per poterne estendere gli effetti (cfr. orientamento costante della giurisprudenza di legittimità).
Ma nel caso specifico non vi è il giudicato e la sentenza della CTP applica meccanicamente tale estensione, facendo rinvio – “per economia processuale” – alle argomentazioni in fatto e in diritto ivi sviluppate, integralmente condividendole e assumendole come proprie ma non rendendole palesi in sentenza, violando il principio della autosufficienza della motivazione.
3. Sulla legittimità dell'accertamento e sul metodo ricostruttivo
Dagli atti (PVC e avviso) emerge che la determinazione dei maggiori ricavi è stata costruita a partire da:
stima delle giacenze al 26/05/2015 (€ 637,68) e ricostruzione “a ritroso” delle rimanenze al 01/01/2015; valorizzazione del “magazzino non riscontrato” in € 57.558,00, poi spalmato pro-quota nel triennio
01/01/2013–26/05/2015 (29 mesi), con imputazione per l'anno 2014 del costo merce in € 23.697,00; applicazione di un ricarico medio del 344% (desunto dai dati 2014), per giungere a corrispettivi non dichiarati in € 105.214,00.
Tale percorso presuntivo, è ammissibile in ipotesi di inattendibilità contabile (art. 39, DPR 600/1973),
Ciò ha legittimato l'Ufficio alla stima ex post su un'istantanea di maggio 2015 e retrodatate su tre annualità con un criterio pro-rata temporis;
Trattandosi di contabilità inattendibile è stato utilizzato il ricarico medio “semplice” (344%) ricavato dal
2014 ;
Trattandosi di induttivo puro, non possono riconoscersi costi neanche in via equitativa
La proposta di mediazione dell'Ufficio con maggiori ricavi abbassando il ricarico al 300% e rimodulando sanzioni è risibile e non inficia l'univocità e la sostanza del metodo seguito, qui fatta propria dal Collegio.
Ne consegue che l'accertamento supera il vaglio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni richiesto, sicché non difetta il necessario presupposto per imputare al socio (ex art. 5 TUIR) il maggior reddito di partecipazione.
Le spese si compensano in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, così provvede:
Accoglie l'appello. Compensa le spese.
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5818/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1644/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N00988/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N00988/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013N00988/2017 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 550/2018 del R.G.R. della CTP di Siracusa, Resistente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento n. TY7013N00988/2017, notificato il 21/09/2017, relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa rideterminava il reddito di partecipazione in euro 57.112,00 (quota
50%) sulla base del maggior reddito d'impresa accertato nei confronti della società Società_1 di Nominativo_2 & C. S.A.S. (accertamento presupposto n. TY7023N00872/2017), con conseguente recupero di IRPEF e addizionali oltre sanzioni e interessi (cfr. avviso e prospetti riepilogativi).
La contribuente deduceva, tra l'altro: (i) violazione dell'art. 39, DPR 600/1973 e degli artt. 51 e 54, DPR
633/1972, per carenza/illogicità della motivazione e inattendibilità delle ricostruzioni;
(ii) violazione dell'art. 109, co. 4, TUIR, in punto di riconoscimento dei costi e metodo di calcolo dei ricarichi;
(iii) erroneo riflesso del maggior imponibile in assenza di valida prova del presupposto.
Con sentenza n. 1644/03/22 depositata il 21/04/2022, la CTP di Siracusa – Sez. III accoglieva il ricorso, annullava l'atto e condannava l'Ufficio alle spese liquidate in euro 1.000,00. La CTP richiamava, per relationem, la decisione n. 2281/3/20 del 29/09/2020 (ricorso n. 548/2018) resa a favore della società sul medesimo presupposto accertativo, ritenendo che le identiche questioni in fatto e in diritto imponevano l'accoglimento anche in capo al socio, con rinvio per relationem alle articolate motivazioni già ivi espresse.
Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa deducendo, in sintesi:
- violazione di legge (art. 41-bis DPR 600/1973 ed error in iudicando): la CTP avrebbe erroneamente attribuito efficacia alla pronuncia resa nel giudizio della società, non ancora passata in giudicato, in tal modo fondando esclusivamente su quel precedente l'accoglimento del ricorso del socio;
Legittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 e criteri ricostruttivi (giacenze, ricarico, studio di settore), con insussistenza delle censure sul metodo e sul mancato riconoscimento dei costi, ribadendo la coerenza logica delle presunzioni utilizzate.
Nel presente grado, Resistente_1 non si è costituita. La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Ambito devolutivo e limiti del sindacato
L'appello dell'Ufficio censura in via principale il percorso motivazionale della CTP per avere questa ancorato l'accoglimento del ricorso del socio alla pregressa decisione favorevole alla società (n. 2281/3/20), a dire dell'Ufficio non definitiva, negandole pertanto qualsivoglia efficacia riflessa. In via sostanziale,
l'Amministrazione reitera le difese sulla legittimità dell'accertamento induttivo, insistendo per la riforma integrale della sentenza.
La contumacia dell'appellata non esonera il Collegio dal pieno esame nel merito dei motivi, alla luce degli atti e documenti versati in causa, dovendosi verificare se i rilievi dell'Ufficio siano idonei a superare la ratio decidendi adottata dal primo giudice.
2. Sul richiamo alla pronuncia resa nel giudizio della società
Il principio di efficacia riflessa del giudicato (art. 2909 c.c.; art. 1306, co. 2, c.c.) postula, normalmente, il passaggio in giudicato della decisione favorevole al coobbligato per poterne estendere gli effetti (cfr. orientamento costante della giurisprudenza di legittimità).
Ma nel caso specifico non vi è il giudicato e la sentenza della CTP applica meccanicamente tale estensione, facendo rinvio – “per economia processuale” – alle argomentazioni in fatto e in diritto ivi sviluppate, integralmente condividendole e assumendole come proprie ma non rendendole palesi in sentenza, violando il principio della autosufficienza della motivazione.
3. Sulla legittimità dell'accertamento e sul metodo ricostruttivo
Dagli atti (PVC e avviso) emerge che la determinazione dei maggiori ricavi è stata costruita a partire da:
stima delle giacenze al 26/05/2015 (€ 637,68) e ricostruzione “a ritroso” delle rimanenze al 01/01/2015; valorizzazione del “magazzino non riscontrato” in € 57.558,00, poi spalmato pro-quota nel triennio
01/01/2013–26/05/2015 (29 mesi), con imputazione per l'anno 2014 del costo merce in € 23.697,00; applicazione di un ricarico medio del 344% (desunto dai dati 2014), per giungere a corrispettivi non dichiarati in € 105.214,00.
Tale percorso presuntivo, è ammissibile in ipotesi di inattendibilità contabile (art. 39, DPR 600/1973),
Ciò ha legittimato l'Ufficio alla stima ex post su un'istantanea di maggio 2015 e retrodatate su tre annualità con un criterio pro-rata temporis;
Trattandosi di contabilità inattendibile è stato utilizzato il ricarico medio “semplice” (344%) ricavato dal
2014 ;
Trattandosi di induttivo puro, non possono riconoscersi costi neanche in via equitativa
La proposta di mediazione dell'Ufficio con maggiori ricavi abbassando il ricarico al 300% e rimodulando sanzioni è risibile e non inficia l'univocità e la sostanza del metodo seguito, qui fatta propria dal Collegio.
Ne consegue che l'accertamento supera il vaglio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni richiesto, sicché non difetta il necessario presupposto per imputare al socio (ex art. 5 TUIR) il maggior reddito di partecipazione.
Le spese si compensano in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, così provvede:
Accoglie l'appello. Compensa le spese.
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE