Articolo 6 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 aprile 1953
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Versione
15 settembre 2020
Art. 6.

L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e' sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera b) che le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia adecorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5 del predetto art. 62-bis.
Entrata in vigore il 15 settembre 2020