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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21301/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21301/2020 promossa da:
, rapp.to e difeso dall' avv. Filomena Ambrosio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuseppe VE (NA) alla Via Caramagni II Cortile n. 17, come da procura in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
in persona del Dott. , Responsabile Atti Introduttivi
[...] Controparte_2 Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli del foro di Rieti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti al Viale T. Morroni
n.12;
CONVENUTA nonché
INVITALIA -
[...]
(già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari e
[...]
Procuratore Speciale Avv. Pasquale Ambrogio, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonio Grieco che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 21 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 3 r.d. 639/1910 avverso la cartella di pagamento n° 071 2019 00352671 14/000, notificata all'opponente a mezzo del servizio postale in data 10/03/2020 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la Provincia di Napoli, dell'importo complessivo di € 13.508,97, emessa su istanza della
[...]
Controparte_5
, e relativa a crediti derivanti da un contratto per la concessione delle
[...] agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 185 del 21.04.2000, stipulato tra il sig.
in data 06.09.2004. Parte_2 L'opponente eccepiva la nullità e l'inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita da tramite , lamentava Controparte_1 Controparte_6 altresì vizi formali, la violazione del d.l. n. 18/20, la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, il mancato computo analitico degli interessi maturati e la inesigibilità del credito di per intervenuta prescrizione del CP_5 diritto. Si costituivano ” ed ”, chiedendo il CP_5 Controparte_1 rigetto della domanda. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 21 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
Dall'esame degli atti di causa emerge che in data 20.07.2004 l'attore è stato ammesso da a beneficiare delle agevolazioni in favore Controparte_4 dell'autoimpiego, stabilite dal decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, per la realizzazione del suo progetto consistente nel “commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento e/o eventualmente anche a posteggio fisso” e che in data 6 settembre 2004 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento fra l'attore e Controparte_4
Sempre dagli atti ed assunti di causa si evince che in Controparte_4 esecuzione del suddetto contratto, ha erogato la somma di Euro 10.117,80 all'attore e che in data 06/02/2006 ha esercitato la facoltà, prevista nel contratto, di revocare le agevolazioni concesse per mancato adempimento da parte del sig.
all'obbligo di presentazione della documentazione necessaria Parte_1 all'erogazione del saldo investimenti (art. 19 lett. d) e g). Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da , in conformità ad un precedente di questa sezione (sent. CP_5
28/11/2022, n. 17547), si ritiene che l'opponente correttamente abbia adito questo Tribunale seguendo le indicazioni riportate a pag. 8 della cartella per cui “Si avverte che la presente ingiunzione di pagamento, che avvia il procedimento di coazione, è esecutiva di diritto e potrà essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Roma, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua notificazione all'intimato, ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 3 del R.D. n. 639/1910, anche ai fini della sospensione del procedimento coattivo”. Quanto all'eccezione formulata da parte attrice di nullità della notifica della cartella di pagamento poiché eseguita asseritamente da soggetto non autorizzato, ovverosia da , risulta invero dalla documentazione versata in atti da CP_6
(cfr.doc.2), che la notifica è stata eseguita dal Controparte_1 messo notificatore di cui all'art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, abilitato dall'agente della riscossione per la provincia di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, pertanto l'eccezione va disattesa.
Per le ulteriori eccezioni formulate da parte attrice in ordine ai vizi della notifica
(asserita mancanza del timbro postale riportante sia la data di arrivo che quella di spedizione, relata di notificazione carente degli elementi identificati e/o incompleta ed in particolare dei dati anagrafici del messo notificatore), stante l'avvenuta tempestiva proposizione dell'atto di opposizione avverso la cartella medesima, trova applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. Con riferimento alla eccezione di nullità della notifica della cartella per violazione del D.L. n.18/20 si rileva che l'art. 67 del decreto non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, pertanto anche questa eccezione non può essere accolta. Parte attrice eccepisce altresì che la cartella di pagamento sarebbe nulla in quanto non preceduta dalla notifica di atti prodromici o avvisi bonari, ma la stessa parte dà atto, producendola, dell'avvenuta ricezione della ingiunzione di pagamento n.786108500393 notificata da in data 23.01.2018, come risulta CP_5 dall'avviso di ricevimento in atti. Del pari infondata risulta l'eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione, poiché secondo la prospettazione di parte attrice la cartella recherebbe soltanto il tipo di contributo richiesto ed il suo ammontare, senza indicazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto all'adozione del provvedimento. Ed invero secondo giurisprudenza di legittimità “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo l'obbligo di motivazione rafforzato – con indicazione della base normativa degli interessi – solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo” (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281). Nel caso di specie la cartella fa espresso riferimento all'ingiunzione di pagamento n.786108500393 notificata da in data 23.01.2018, con indicazione delle CP_5 somme pretese. Quanto all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione del computo analitico degli interessi maturati si osserva che proprio in forza dei principi esposti dalla sentenza citata dalla parte attrice (Cassazione sent.
n. 4516 del 2012) il motivo deve ritenersi privo di pregio. Non sussistono, invero, quelle complessità indicate dal Supremo Collegio nella pronuncia citata, relativa peraltro ad una fattispecie in cui veniva riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti nell'arco di ben 23 anni, senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità.
Nel caso di specie, al contrario, la cartella di pagamento distingue gli interessi maturati su totale erogato a fondo perduto d.l.185/00 tit.II, dagli interessi di mora sulle rate di finanziamento agevolato d.l.185/00 tit.II per rate scadute e non pagate, consentendo la verifica del calcolo eseguito senza quelle “difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione”. In ogni caso, il contratto di finanziamento all'art. 13) prevede l'applicazione di
“interessi di mora da calcolare al “Tasso di riferimento” intero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea vigente al momento dell'inadempimento”, interessi che non possono certo considerarsi usurari. Parimenti infondata risulta l'eccezione di parte attrice relativa alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento. Ed invero per giurisprudenza costante di legittimità l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass.Civ.Sez.5, Sent. n. 25773 del 05/12/2014; Cass.Civ. Sent.n.
8081del 23/04/2020). Dev'essere invece accolta l'eccezione di prescrizione. Trattandosi di mutuo, trova applicazione nella fattispecie l'ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, o, come nel presente caso, dalla risoluzione anticipata del rapporto a seguito dell'inadempimento del mutuatario. Ebbene , pur avendo dichiarato di aver comunicato all'attore l'avvenuta CP_5 revoca delle agevolazioni e la successiva diffida alla restituzione delle somme concesse, non ha documentato l'avvenuta ricezione delle missive. Infatti, non è stata fornita prova della asserita comunicazione della revoca delle agevolazioni in data 7 febbraio 2006, mentre per quanto riguarda la successiva diffida ad adempiere, la raccomandata è stata restituita al mittente in quanto il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di Via Scopari, 3 in San Giuseppe
VE ed non ha provveduto a rinnovare la notifica nel domicilio CP_5 suppletivo presso il Comune di San Giuseppe VE, così come previsto nel contratto.
Pertanto, il primo atto interruttivo della prescrizione deve considerarsi la notifica dell'ingiunzione avvenuta in data 23.01.2018, oltre la scadenza del termine decennale. Tanto dedotto la domanda attrice deve essere accolta ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice da parte dell'
[...]
(già , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
che vengono Controparte_1 Controparte_1 liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) accoglie l'opposizione avverso la cartella di pagamento n° 071 2019 00352671 14/000;
b) condanna Controparte_5
– già e
[...] Controparte_7 Controparte_1 al pagamento in solido in favore del
[...] Controparte_1 Sig. delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €. Parte_1
2.600,00 oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 26/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21301/2020 promossa da:
, rapp.to e difeso dall' avv. Filomena Ambrosio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giuseppe VE (NA) alla Via Caramagni II Cortile n. 17, come da procura in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
in persona del Dott. , Responsabile Atti Introduttivi
[...] Controparte_2 Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli del foro di Rieti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti al Viale T. Morroni
n.12;
CONVENUTA nonché
INVITALIA -
[...]
(già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari e
[...]
Procuratore Speciale Avv. Pasquale Ambrogio, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonio Grieco che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 21 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 3 r.d. 639/1910 avverso la cartella di pagamento n° 071 2019 00352671 14/000, notificata all'opponente a mezzo del servizio postale in data 10/03/2020 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la Provincia di Napoli, dell'importo complessivo di € 13.508,97, emessa su istanza della
[...]
Controparte_5
, e relativa a crediti derivanti da un contratto per la concessione delle
[...] agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 185 del 21.04.2000, stipulato tra il sig.
in data 06.09.2004. Parte_2 L'opponente eccepiva la nullità e l'inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita da tramite , lamentava Controparte_1 Controparte_6 altresì vizi formali, la violazione del d.l. n. 18/20, la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, il mancato computo analitico degli interessi maturati e la inesigibilità del credito di per intervenuta prescrizione del CP_5 diritto. Si costituivano ” ed ”, chiedendo il CP_5 Controparte_1 rigetto della domanda. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 21 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
Dall'esame degli atti di causa emerge che in data 20.07.2004 l'attore è stato ammesso da a beneficiare delle agevolazioni in favore Controparte_4 dell'autoimpiego, stabilite dal decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, per la realizzazione del suo progetto consistente nel “commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento e/o eventualmente anche a posteggio fisso” e che in data 6 settembre 2004 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento fra l'attore e Controparte_4
Sempre dagli atti ed assunti di causa si evince che in Controparte_4 esecuzione del suddetto contratto, ha erogato la somma di Euro 10.117,80 all'attore e che in data 06/02/2006 ha esercitato la facoltà, prevista nel contratto, di revocare le agevolazioni concesse per mancato adempimento da parte del sig.
all'obbligo di presentazione della documentazione necessaria Parte_1 all'erogazione del saldo investimenti (art. 19 lett. d) e g). Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da , in conformità ad un precedente di questa sezione (sent. CP_5
28/11/2022, n. 17547), si ritiene che l'opponente correttamente abbia adito questo Tribunale seguendo le indicazioni riportate a pag. 8 della cartella per cui “Si avverte che la presente ingiunzione di pagamento, che avvia il procedimento di coazione, è esecutiva di diritto e potrà essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Roma, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua notificazione all'intimato, ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 3 del R.D. n. 639/1910, anche ai fini della sospensione del procedimento coattivo”. Quanto all'eccezione formulata da parte attrice di nullità della notifica della cartella di pagamento poiché eseguita asseritamente da soggetto non autorizzato, ovverosia da , risulta invero dalla documentazione versata in atti da CP_6
(cfr.doc.2), che la notifica è stata eseguita dal Controparte_1 messo notificatore di cui all'art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, abilitato dall'agente della riscossione per la provincia di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, pertanto l'eccezione va disattesa.
Per le ulteriori eccezioni formulate da parte attrice in ordine ai vizi della notifica
(asserita mancanza del timbro postale riportante sia la data di arrivo che quella di spedizione, relata di notificazione carente degli elementi identificati e/o incompleta ed in particolare dei dati anagrafici del messo notificatore), stante l'avvenuta tempestiva proposizione dell'atto di opposizione avverso la cartella medesima, trova applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. Con riferimento alla eccezione di nullità della notifica della cartella per violazione del D.L. n.18/20 si rileva che l'art. 67 del decreto non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, pertanto anche questa eccezione non può essere accolta. Parte attrice eccepisce altresì che la cartella di pagamento sarebbe nulla in quanto non preceduta dalla notifica di atti prodromici o avvisi bonari, ma la stessa parte dà atto, producendola, dell'avvenuta ricezione della ingiunzione di pagamento n.786108500393 notificata da in data 23.01.2018, come risulta CP_5 dall'avviso di ricevimento in atti. Del pari infondata risulta l'eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione, poiché secondo la prospettazione di parte attrice la cartella recherebbe soltanto il tipo di contributo richiesto ed il suo ammontare, senza indicazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto all'adozione del provvedimento. Ed invero secondo giurisprudenza di legittimità “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo l'obbligo di motivazione rafforzato – con indicazione della base normativa degli interessi – solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo” (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281). Nel caso di specie la cartella fa espresso riferimento all'ingiunzione di pagamento n.786108500393 notificata da in data 23.01.2018, con indicazione delle CP_5 somme pretese. Quanto all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione del computo analitico degli interessi maturati si osserva che proprio in forza dei principi esposti dalla sentenza citata dalla parte attrice (Cassazione sent.
n. 4516 del 2012) il motivo deve ritenersi privo di pregio. Non sussistono, invero, quelle complessità indicate dal Supremo Collegio nella pronuncia citata, relativa peraltro ad una fattispecie in cui veniva riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti nell'arco di ben 23 anni, senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità.
Nel caso di specie, al contrario, la cartella di pagamento distingue gli interessi maturati su totale erogato a fondo perduto d.l.185/00 tit.II, dagli interessi di mora sulle rate di finanziamento agevolato d.l.185/00 tit.II per rate scadute e non pagate, consentendo la verifica del calcolo eseguito senza quelle “difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione”. In ogni caso, il contratto di finanziamento all'art. 13) prevede l'applicazione di
“interessi di mora da calcolare al “Tasso di riferimento” intero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea vigente al momento dell'inadempimento”, interessi che non possono certo considerarsi usurari. Parimenti infondata risulta l'eccezione di parte attrice relativa alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento. Ed invero per giurisprudenza costante di legittimità l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass.Civ.Sez.5, Sent. n. 25773 del 05/12/2014; Cass.Civ. Sent.n.
8081del 23/04/2020). Dev'essere invece accolta l'eccezione di prescrizione. Trattandosi di mutuo, trova applicazione nella fattispecie l'ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, o, come nel presente caso, dalla risoluzione anticipata del rapporto a seguito dell'inadempimento del mutuatario. Ebbene , pur avendo dichiarato di aver comunicato all'attore l'avvenuta CP_5 revoca delle agevolazioni e la successiva diffida alla restituzione delle somme concesse, non ha documentato l'avvenuta ricezione delle missive. Infatti, non è stata fornita prova della asserita comunicazione della revoca delle agevolazioni in data 7 febbraio 2006, mentre per quanto riguarda la successiva diffida ad adempiere, la raccomandata è stata restituita al mittente in quanto il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di Via Scopari, 3 in San Giuseppe
VE ed non ha provveduto a rinnovare la notifica nel domicilio CP_5 suppletivo presso il Comune di San Giuseppe VE, così come previsto nel contratto.
Pertanto, il primo atto interruttivo della prescrizione deve considerarsi la notifica dell'ingiunzione avvenuta in data 23.01.2018, oltre la scadenza del termine decennale. Tanto dedotto la domanda attrice deve essere accolta ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice da parte dell'
[...]
(già , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
che vengono Controparte_1 Controparte_1 liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) accoglie l'opposizione avverso la cartella di pagamento n° 071 2019 00352671 14/000;
b) condanna Controparte_5
– già e
[...] Controparte_7 Controparte_1 al pagamento in solido in favore del
[...] Controparte_1 Sig. delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €. Parte_1
2.600,00 oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 26/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia