Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 13/04/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3608 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ditta DO UR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B76F780E18, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Mastrandrea e Riccardo Satta Flores, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , anche per il Provveditorato Regionale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
Rag. IE IE - Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato AN Caputi Iambrenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
OL DI s.r.l., US Service s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento ex 116 c.p.a.
della comunicazione del 04/12/2025, prot. m_dg.DAPPR 18.04/12/2025.0067375.U, a mezzo della quale il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza di accesso agli atti proposta dalla Ditta DO UR s.r.l., diretta a prendere visione delle parti oscurate delle offerte tecniche degli altri concorrenti nella procedura aperta per l’affidamento dell’appalto « di fornitura del vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta secondo quanto previsto dalla Legge n. 354 del 1975 », di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea speciale n. 122/2025 del 30/06/2025, limitatamente al Lotto n. 49;
Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 01/12/2025, ivi compresi:
- le domande di partecipazione e gli atti amministrativi, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 d.lgs 36/2023 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei partecipanti (art. 35, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023);
- le offerte tecniche ed economiche, i verbali relativi alla valutazione delle stesse e gli atti, dati e informazioni a questa presupposti (art. 35, comma 2, lett. d) del d.lgs 36/2023);
- le offerte tecniche degli altri operatori economici partecipanti alla gara;
- la documentazione della verifica dell’anomalia delle offerte della prima, seconda e terza classificata e i verbali riferiti alla detta fase (art. 35, comma 2, lett. e) del d.lgs 36/2023), ivi inclusi tutti gli atti e documenti versati dai medesimi operatori economici nella procedura di anomalia;
- tutti i verbali della commissione di gara;
- tutti i provvedimenti del RUP emessi nel corso della procedura;
- tutti i documenti di gara anche se non specificamente riguardanti il lotto 49 ma per questo rilevanti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rag. IE IE - Figli s.r.l. e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il dott. NI AN LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 24/12/2025, la Ditta DO UR s.r.l. (di seguito anche “ UR s.r.l. ”) ha impugnato la determina del Ministero della Giustizia del 10/11/2025 n. 202, a mezzo del quale è stata disposta in favore della Rag. IE - Figli s.r.l. (di seguito anche “ IE s.r.l. ”) l’aggiudicazione definitiva della procedura d’appalto per la fornitura del vitto ai detenuti e internati della Casa Circondariale di Torino. Contestualmente alla domanda demolitoria, la ricorrente ha formulato una domanda ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’ostensione della documentazione di gara a norma dell’artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023 e il conseguente annullamento della comunicazione del 04/12/2025 con cui la Stazione appaltante avrebbe – infra §5 – respinto l’istanza di accesso documentale proposta dalla società ricorrente. La UR s.r.l. ha rivendicato il proprio diritto a prendere contezza di tutte le parti che compongono l’offerta degli operatori che la precedono in graduatoria, ivi incluse quelle oscurate dalla Stazione appaltante, al fine di meglio articolare le proprie difese in giudizio.
2. – Il Ministero della Giustizia e la IE s.r.l. si sono ritualmente costituite in giudizio, chiedendo l’integrale rigetto delle pretese avverse.
Per quanto di interesse in questa sede, la controinteressata ha eccepito l’irricevibilità della domanda proposta ex art. 116 c.p.a., in quanto il ricorso sarebbe stato notificato oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, decorrente dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione o quantomeno dalla data di accesso alla documentazione di gara. Essa ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata o comunque insufficiente esplicazione delle reali esigenze difensive sottese alla domanda di accesso agli atti.
Nel merito, le parti intimate hanno sostenuto la radicale infondatezza della pretesa ostensiva attorea, rivendicando la sussistenza di legittime ragioni di riservatezza commerciale e industriale, le quali impedirebbero di superare l’oscuramento operato dalla Stazione appaltante.
3. – All’esito dell’udienza camerale del 14/01/2026, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensiva proposta dalla società ricorrente, reputando che l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili profili di fondatezza (TAR Piemonte, Sez. I, ord. 15/01/2026 n. 11). La statuizione cautelare di prime cure è stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello ex art. 62 c.p.a. proposto dalla UR s.r.l. (Cons. Stato, Sez. V, ord. 20/02/2026 n. 614).
4. – Nelle memorie dimesse in vista della discussione orale, la IE s.r.l. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, limitatamente alla pretesa di accesso agli atti della procedura di gara, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. La causa è stata introitata per la discussione, ai soli fini della domanda ex art. 116 c.p.a., all’udienza camerale del 01/04/2026.
5. – Prima di entrare nel merito delle questioni controverse, alcune premesse in fatto sono imprescindibili.
Con avviso del 20/11/2025, il RUP ha comunicato a tutti gli operatori economici concorrenti la disponibilità della documentazione di gara, previo accesso mediate link web , e ha richiesto alle società interessate di trasmettere il loro indirizzo di posta elettronica ai fini dell’accreditamento sulla piattaforma on-line . L’avviso precisava che la Stazione appaltante aveva già accertato « la legittimità delle richieste di oscuramento di parte delle offerte tecniche delle ditte che hanno espresso tale facoltà tra quelle che hanno partecipato alla gara per ciascun lotto ».
Anche in risposta a tale avviso, la UR s.r.l. ha formalizzato in data 24/11/2025 un’istanza di accesso documentale ex art. 35 d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto: « • le domande di partecipazione e gli atti amministrativi, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 d.lgs 36/2023 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei partecipanti (art. 35, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023); • le offerte tecniche ed economiche, i verbali relativi alla valutazione delle stesse e gli atti, dati e informazioni a questa presupposti (art. 35, comma 2, lett. d) del d.lgs 36/2023); • la documentazione della verifica dell'anomalia delle offerte della prima, seconda e terza classificata e i verbali riferiti alla detta fase (art. 35, comma 2, lett. e) del d.lgs 36/2023), ivi inclusi tutti gli atti e documenti versati dai medesimi operatori economici nella procedura di anomalia; • tutti i verbali della commissione di gara; • tutti i provvedimenti del RUP emessi nel corso della procedura; • tutti i documenti di gara anche se non specificamente riguardanti il lotto 49 ma per questo rilevanti »: doc. 8 UR).
Con nota del 25/11/2025 n. 64779 (recante « Condivisione atti di gara ai sensi art. 36 c. 2 del D.lgs. 36/2023 »), il RUP ha trasmesso all’indirizzo PEC società il link per l’accesso alla piattaforma on-line contenente gli atti di gara relativi ai primi cinque classificati del Lotto 49, oltre ai verbali della Commissione giudicatrice (doc. 20 Ministero della Giustizia). Come precisato in atti dall’Amministrazione resistente, senza alcuna contestazione sul punto da parte della società ricorrente, la documentazione resa disponibile tramite cloud comprendeva:
« • Tutti i verbali della Commissione giudicatrice: - Verbali nn. 1, 2, 3, 5, 6 relativi alla valutazione delle offerte tecniche Verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 relativi all'apertura delle offerte economiche e alla verifica di anomalia - Verbali nn. 1, 2, 3 del Seggio di gara relativi alla documentazione amministrativa;
• Le offerte tecniche dei primi cinque classificati del Lotto 49 (Rag. IE, US, OL DI, DO UR, RI) nelle parti non oscurate;
• Le offerte economiche di tutti i concorrenti;
• Il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato prestazionale e relativi allegati • Il Decreto n. 146/2025 di nomina della Commissione giudicatrice;
• La Determina n. 202/2025 di aggiudicazione definitiva ».
Nei limiti insomma dell’intervenuto oscuramento ex art. 35, co. 4 lett a) d.lgs. 36/2023, la documentazione ostesa era comprensiva di tutti i documenti indicati nell’istanza di accesso del 24/11/2025.
Con nota del 01/12/2025, la ricorrente ha reiterato la propria istanza di accesso documentale, insistendo per l’ostensione della « documentazione della verifica dell’anomalia delle offerte della prima, seconda e terza classificata e i verbali riferiti alla detta fase (art. 35. comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023), ivi inclusi tutti gli atti e documenti versati dai medesimi operatori economici nella procedura di anomalia ». Il sollecito attoreo era evidentemente teso a superare l’intervenuto oscuramento delle offerte tecniche e dei rilievi di anomalia.
La Stazione appaltante ha riscontrato l’istanza attorea con nota del 04/12/2026 n. 67375, ribadendo di aver reso disponibile tutta la documentazione di gara e richiamando la decisione già assunta in ordine alle istanze di oscuramento presentate dalle concorrenti (« Resta esclusa da ogni condivisione l'offerta tecnica e la giustificazione dell'offerta anomale che ciascun O.E. concorrente ha chiesto di oscurare, come comunicato con nota n.° 63975 del 21.11.25 a firma del sottoscritto »).
6. – Così inquadrati i fatti di causa, il ricorso si appalesa improcedibile.
La società ricorrente ha infatti violato il termine perentorio previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 per l’impugnazione delle decisioni della Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche e degli ulteriori documenti di gara.
6.1 - L’interesse ostensivo dedotto in giudizio è limitato alla visione integrale delle offerte tecniche e alle giustificazioni di anomalia proposte dalle concorrenti, giacché è pacifico che, nel resto, tutta la documentazione di gara sia stata trasmessa alla società ricorrente. L’impugnazione ex art. 116 c.p.a. proposta dal UR s.r.l. è dunque rivolta in via esclusiva alla decisione assunta dal RUP in ordine alle richieste di oscuramento avanzata dagli operatori economici partecipanti alla procedura di cui è causa.
6.2 - Tanto chiarito, il Tribunale ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, a tenore del quale, in ipotesi di pubblicazione non contestuale delle decisioni di oscuramento e dell’aggiudicazione di un appalto (come avvenuto nel caso di specie: supra §5), il rito c.d. “super accelerato” previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 trovi comunque applicazione e il termine di dieci giorni per l’impugnazione delle decisioni assunte dalla Stazione appaltante ex art. 35, co. 4 d.lgs. 36/2023 decorra dalla data della conoscenza della statuizione limitativa dell’accesso (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 28/03/2025 n. 2616; nonché Cons. Stato, Sez. V 01/12/2025, n. 9454, favorevole alla traslazione del termine di impugnazione, ma non perspicua quanto all’individuazione del termine impugnatorio; in senso conforme TAR Campania, Salerno, 09/03/2026 n. 483; TAR Lazio, Roma, Sez. V, 28/07/2025 n. 14856, 14859; Id. Sez. III, 11/02/2025 n. 3002; in senso parzialmente difforme cfr. TRGA Bolzano, 26/02/2026 nn. 51 e 52, favorevole – si badi – alla decorrenza del termine dalla comunicazione dell’aggiudicazione « anche laddove l’ostensione sia parziale o, addirittura, assente, posto che ciò equivale nella sostanza ad una decisione implicita di oscuramento totale »).
Il Consiglio di Stato, con argomentazioni che si richiamano anche ai fini di cui all’art. 74 c.p.a., ha chiarito in particolare che: « Occorre evidenziare, che, in base all’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, la Stazione appaltante è obbligata, al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura, oltre che i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, anche le offerte degli altri quattro concorrenti, salvo procedere all’oscuramento di queste nelle parti che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. L’impugnazione di tali determinazioni di oscuramento, a prescindere dai motivi per cui è formulata, è soggetta al rito speciale di cui all’art. 36, commi 4 e ss., d.lgs. n. 36 del 2023 (e, dunque, al termine di dieci giorni): rito che segue il modello di quello di cui all’art. 116 c.p.a., salvo alcune deroghe, tra cui quella del più breve termine di impugnazione (funzionale alle esigenze di celerità delle gare pubbliche, collegata al buon andamento della pubblica amministrazione). L’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 non distingue tra i motivi di impugnazione e fa riferimento alle decisioni di cui al precedente comma 3 e, cioè, alle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli operatori economici ai sensi del precedente art. 35. Sebbene nel modello legale, tali decisioni debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, il rito, per espressa previsione di legge (comma 4 dell’art. 36) è riferito a tutte le decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte. Il termine di dieci giorni viene collegato dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2024, alla comunicazione, identificata con quella dell’aggiudicazione, che, nel modello legale, contiene anche le determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento. Tuttavia, laddove ciò non NG (ovvero laddove la decisione sull’istanza di oscuramento non sia comunicata contestualmente all’aggiudicazione, ma sia comunicata solo successivamente, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato), la conseguenza non è quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato, ma attiene piuttosto alla individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni, fissato per l’impugnazione. In definitiva, laddove la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento non sia comunicata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ma successivamente, il termine di dieci giorni decorre da tale successiva comunicazione, visto che l’impugnazione de qua ha ad oggetto non l’aggiudicazione, ma la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento, che non si può desumere implicitamente dalla mera comunicazione dell’aggiudicazione, da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun elemento in tal senso. Una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantivo, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un’immediata reazione giudiziaria, di cui probabilmente non vi è neppure un’effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l’Amministrazione provveda all’ostensione della documentazione di gara richiesta.
Come già evidenziato, non può radicalmente escludersi l’applicabilità del termine di impugnazione di dieci giorni nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, in violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri, senza neppure dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento. Sebbene la disciplina processuale sia soggetta, in base alla previsione costituzionale di cui all’art. 111 Cost., alla riserva di legge, e sebbene le previsioni di inammissibilità/irricevibilità della domanda siano di stretta interpretazione, precludendo una decisione di merito, i commi 3 e 4 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 dettano una disciplina processuale riferita all’impugnazione delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento delle offerte che, in base ai commi precedenti, dovrebbero essere oggetto di ostensione. Tali decisioni, nel modello legale di una amministrazione virtuosa, devono essere comunicate unitamente alla aggiudicazione, ma la categoria di atti impugnabili (decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria), che è oggetto del rito di cui all’art. 36, commi 4ss., d.lgs. n. 36 del 2023, non muta se erroneamente la decisione viene assunta in un momento successivo. Del resto, il rito applicabile, rispondendo ad esigenze pubblicistiche e proprio in ragione della riserva di legge a cui è soggetta la materia processuale, non può dipendere dalle scelte delle parti (e, dunque, dal momento in cui la decisione sulla richiesta di oscuramento sia assunta e comunicata o dal tipo di contestazione formulata). A ciò si aggiunga che sarebbe del tutto irragionevole assoggettare l’impugnazione dello stesso atto ad una disciplina diversa in considerazione del momento in cui è adottato.
2.5. In definitiva, il rito super-accelerato di cui agli artt. 36, commi 4 e ss., d.lgs. n. 36 del 2023 si applica all’impugnazione di tutte le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte che, in base ai commi precedenti del medesimo articolo, dovrebbero essere oggetto di ostensione, ma il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso decorre dal momento della loro comunicazione, che può avvenire contestualmente all’aggiudicazione, come nel modello prefigurato dal legislatore, o successivamente » (Cons. Stato, Sez. V, 24/03/2025 n. 2384).
Tali considerazioni, che il Collegio condivide pienamente, mettono in luce l’applicabilità del rito “super accelerato” anche nell’ipotesi di pubblicazione non contestuale delle decisioni di oscuramento e dell’aggiudicazione, ferma la traslazione del dies a quo del termine impugnatorio al momento della conoscenza della statuizione limitativa dell’accesso.
6.3 - Il Tribunale non ignora che di recente è emerso un indirizzo giurisprudenziale di segno contrario che, sulla scorta di argomenti di carattere testuale, esclude l’applicazione del rito c.d. super-accelerato allorquando le decisioni di oscuramento non siano pubblicate contestualmente alla delibera di aggiudicazione (in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 21/01/2026 n. 508, nonché Id. 25/07/2025, n. 6620, a firma dello stesso relatore; in senso conforme, cfr. da ultimo TAR Calabria, 30/03/2026 n. 585).
Va tuttavia precisato che tali pronunce ammettono la traslazione del termine impugnatorio al momento della conoscenza della statuizione limitativa dell’accesso da parte dell’operatore economico interessato (« nel caso in esame il quadro informativo sulle decisioni di oscuramento è risultato estremamente anodino e laconico in assenza di consultazione dell’offerta, ancorché oscurata […] con l’effetto di ostacolare del tutto l’esercizio del diritto di difesa e costringere la seconda graduata al ricorso al buio, obiettivo da scongiurarsi a mente della chiara ratio legis che informa il rito “super accelerato”. Ne discende che il dies a quo deve essere correttamente individuato non prima del […] , data in cui sono state pubblicate sulla piattaforma le offerte oscurate anche in riscontro dell’autonoma istanza di accesso proposta dall’odierno appellante […]»: Cons. Stato, n. 508/2026 cit.). Il contrasto si riduce dunque unicamente all’individuazione del termine impugnatorio, se quello accelerato di dieci giorni ( ex art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023) o quello ordinario di trenta giorni ( ex art. 116 c.p.a.). Le pronunce sopramenzionate mostrano di preferire – sia pure in obiter – quest’ultima opzione.
Il Collegio non condivide tale opzione ermeneutica.
L’argomento testuale utilizzato non è insuperabile. La locuzione contenuta all’art. 36 co. 4 d.lgs. 36/2023 (« con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ») si giustifica e si spiega, sul piano logico e normativo, in base alle previsioni dei co. 1 e 3 della disposizione menzionata. Essa dunque assume, quale referente normativo, il modello legale tipico, nel quale la Stazione appaltante “virtuosa” pubblichi contestualmente l’aggiudicazione e le decisioni di oscuramento. Tale referente non può tuttavia limitare in modo aprioristico l’ambito di applicazione dello strumento processuale, giacché, in assenza di più chiari elementi testuali in tal senso (e in presenza di convincenti argomenti sistematici in senso contrario: cfr. infra ), non appare di per sé solo sufficiente ad escludere l’applicazione del rito accelerato alle ipotesi “non tipiche”. Né d’altronde la mancata espressa regolazione della “sorte processuale” delle impugnazioni delle decisioni di oscuramento tardive depone necessariamente a favore dell’applicazione del termine ordinario di cui all’art. 116 c.p.a.
Vi sono infatti convincenti ragioni di carattere sistematico per preferire la soluzione ermeneutica che, fermo il rispetto delle prerogative informative (e difensive) degli operatori economici, riporti ad unità l’ambito applicativo del rito di cui all’art. 36 d.lgs. 36/2023.
In particolare, non è ravvisabile alcuna ragione per cui il legislatore possa aver inteso abdicare integralmente alle esigenze di celerità, speditezza ed effettività della tutela che sottendono il rito c.d. “super accelerato” nell’ipotesi – del tutto casuale – in cui la Stazione appaltante non si dimostri “virtuosa” e non provveda alla pubblicazione contestuale dell’aggiudicazione e delle decisioni di oscuramento.
Se dunque è irragionevole prevedere la decorrenza del termine « dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione » anche allorquando le decisioni di oscuramento non fossero ancora state rese pubbliche (giacché in tal caso si darebbe la stura alla pratica dei ricorsi “al buio”), è tuttavia altrettanto irragionevole reputare che un operatore economico, pur avendo preso contezza della documentazione di gara nella sua integralità, ivi incluse le decisioni di oscuramento, possa beneficiare di un termine pari al triplo di quello previsto dall’art. 36 d.lgs. 36/2023 per il solo fatto che tali determinazioni siano state rese pubbliche in un momento successivo a quello dell’aggiudicazione, fosse anche di un solo giorno. Ne deriverebbe una frammentazione del rito c.d. “super accelerato” (e una sua possibile marginalizzazione), in danno dell’interesse pubblico (e di quello privato) ad esso sotteso.
6.4 - Tornando alla vicenda di cui è causa, è documentato per tabulas che UR s.r.l. abbia avuto accesso alla documentazione di gara, ivi inclusa la decisione della Stazione appaltante in ordine alle richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici concorrenti a norma dell’art. 35, co. 4 lett a) d.lgs. 36/2023, sin dal 25/11/2025. Ne consegue che, dovendo trovare applicazione il rito c.d. “super accelerato” ex art. 36 d.lgs. 36/2023, il termine impugnatorio di dieci giorni è spirato il 05/12/2025.
Ai fini della decorrenza del termine impugnatorio, non rileva l’istanza di accesso documentale del 01/12/2025, giacché – come visto in precedenza – essa è reiterativa dell’istanza proposta in precedenza, che la Stazione appaltante aveva riscontrato in precedenza. Parimenti irrilevante è la nota del 04/12/2025, a mezzo della quale il RUP si è limitato a ribadire la disponibilità della documentazione richiesta e ha richiamato la decisione precedentemente assunta sulle istanze di oscuramento. La nota è dunque atto meramente confermativo, privo di contenuto provvedimentale e di efficacia lesiva esterna, dunque insuscettibile di determinare uno slittamento (ulteriore) dei termini impugnatori.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che il ricorso è irricevibile, in quanto proposto oltre il termine impugnatorio previsto dalla legge.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti intimate, nonché naturalmente le questioni di merito proposte dalla ricorrente.
7. – La complessità e la novità delle questioni controverse legittima l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente ex art. 116 c.p.a.:
- dichiara irricevibile il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI AN LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AN LO | LE PR |
IL SEGRETARIO