CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14673 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. WALTER MARINO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. LUIGI PIPITONE, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2025 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa il 19 settembre 2024 da Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con la quale l’imputato AT GI era stato dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, così diversamente qualificata l’originaria imputazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 14673 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 partecipazione ad associazione di tipo mafioso, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e riduceva la pena inflitta. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite dei propri difensori, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 416-bis e 378 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Rassegnava che la Corte territoriale, a pag. 33 della sentenza impugnata, aveva affermato il principio secondo il quale per la sussistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta doveva rivestire una concreta efficacia causale in relazione a una utilità apprezzabile collegata al mantenimento del contesto associativo. SU che la condotta del AT, consistita nell’avere accompagnato il ER agli incontri indicati nella sentenza impugnata, senza parteciparvi, era stata erroneamente ritenuta funzionale al raggiungimento degli scopi dell’associazione criminale. Deduceva che la motivazione del provvedimento impugnato era contraddittoria laddove da un lato si evidenziava il ruolo marginale di semplici incontri fra il ER e i suoi amici e, dall’altro, si ipotizzava che la condotta del AT fosse stata concretamente idonea a consentire il raggiungimento degli scopi del sodalizio. SU che il AT, non avendo mai partecipato ai menzionati incontri, non ne conosceva il contenuto, così che la sua condotta risultava del tutto irrilevante rispetto al raggiungimento dei fini dell’associazione. Deduceva, inoltre, che non era stata raggiunta la prova del fatto che i colloqui intervenuti, nel corso dei detti incontri (accertati solo come fatto storico), tra il ER RI IL e i suoi presunti sodali avessero un contenuto illecito, così che la motivazione della sentenza risultava insufficiente e illogica laddove si era ritenuto che nel corso di tali colloqui si fosse discusso di affari riguardanti l’associazione criminale denominata “cosa nostra”. La difesa, ancora, sottoponeva a critica l’assunto della Corte territoriale, illustrato a pag. 92 della sentenza impugnata, secondo il quale la natura illecita del contenuto dei colloqui doveva desumersi dallo spessore criminale degli interlocutori, evidenziando che le conversazioni avvenute fra i soggetti coinvolti 3 fuori dal luogo degli incontri, debitamente intercettate, avevano ad oggetto esclusivamente le vicende giudiziarie concernenti i medesimi. In relazione all’incontro fra il AT e l’imprenditore D’TI GI, valorizzato dalla Corte di merito per evidenziare il ruolo attivo dell’imputato in relazione a vicende di interesse dell’associazione mafiosa, la difesa assumeva che la Corte, contraddittoriamente, aveva omesso di considerare che lo stesso D’TI aveva dichiarato che nel corso di tale incontro si era discusso esclusivamente di una richiesta di posti di lavoro e mai di dazioni di denaro, e che al rifiuto dell’imprenditore, che non era in condizione di assumere alcuno, sia l’RI che il AT non avevano replicato in alcun modo. Riguardo alla conversazione, debitamente intercettata, intervenuta tra l’RI e il AT avente ad oggetto difficoltà insorte in relazione all’abitazione del detenuto ET LO e l’intercessione del AT, su richiesta del’RI, presso il mafioso UR UC (“parlare con UC … perché ci vogliono levare la casa”) per la soluzione del problema, la difesa assumeva che la Corte territoriale, incorrendo in vizio di motivazione, aveva amplificato il contenuto del colloquio omettendo di valorizzare il contenuto della conversazione, sottoposta a captazione, intercorsa fra il ricorrente e la di lui moglie, nel corso della quale il AT aveva manifestato il suo disappunto per dover continuare a riferire a terzi la volontà del ER;
evidenziava inoltre che l’incontro tra il AT e il mafioso UR UC non era mai avvenuto. In relazione alla vicenda relativa alla vendita all’asta fallimentare di un complesso immobiliare, pure evidenziata nel provvedimento impugnato, la difesa rassegnava che ancora una volta la Corte d’Appello aveva fatto ricorso a presunzioni per ricostruire il ruolo del AT nella vicenda, rassegnando che anche in tale occasione l’imputato aveva accompagnato il ER e raccolto le sue confidenze in merito alla partecipazione all’asta di alcuni soggetti, ma non era mai intervenuto, neppure indirettamente, nella vicenda, la quale, peraltro, non riguardava interessi dell’associazione mafiosa bensì liti personali fra gruppi contrapposti. Riguardo alla circostanza, evidenziata a pag. 105 della sentenza impugnata, che il AT, quale atto di deferenza nei confronti di un esponente del sodalizio, avrebbe consegnato un dono a TT IN, associato facente parte del mandamento mafioso di RA del Vallo, la difesa assumeva che la consegna del dono aveva in realtà una valenza neutra e che la Corte territoriale 4 aveva fatto ricorso a mere presunzioni per ipotizzare un atteggiamento di deferenza o sottomissione da parte del AT. Concludeva sul punto affermando che le condotte del AT trovavano naturale giustificazione nei rapporti parentali, e quindi di cortesia, con l’RI, e non nella sua volontà di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione mafiosa. SU che la motivazione della sentenza impugnata risultava insufficiente e contraddittoria anche nella parte in cui la Corte di merito aveva ritenuto, in maniera apodittica, che l’aiuto fosse stato prestato dal AT non al singolo associato bensì al sodalizio nel suo complesso, così che aveva ritenuto che la condotta del ricorrente non fosse sussumibile nel reato di favoreggiamento aggravato, invocato dalla difesa. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottoponendo a critica la valutazione della Corte d’Appello che aveva ritenuto irrilevante l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato in considerazione del fatto che la sua responsabilità emergeva da plurime risultanze investigative, nonché lo stato di incensuratezza del medesimo, avendo il AT manifestato nel processo una sicura volontà di resipiscenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è non deducibile poiché in massima parte reiterativo e aspecifico, avuto riguardo all’assenza di correlazione fra le ragioni argomentate dalla sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, e comunque risulta manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione a tutti gli aspetti di doglianza sollevati dal ricorrente. Va evidenziato in premessa come le doglianze reiterino, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello;
le stesse, inoltre, in più di una parte, palesano elementi di genericità (spesso in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede 5 - ha motivato le contestate statuizioni. D'altro canto, questa Suprema Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha ritenuto che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato e sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (“Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice”).Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, nella sostanziale reiterazione delle censure, finisce per riproporre – in chiave innocentista – la sua diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Dunque, come detto, il ricorso è inammissibile perché manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha – con dettagliata motivazione – rigettato tali motivi. In particolare, riguardo alla concreta efficacia causale delle condotte poste in essere dal ricorrente in relazione al raggiungimento degli scopi dell’associazione mafiosa, la Corte territoriale ha innanzitutto descritto la figura del ER del 6 ricorrente, RI IL, già condannato definitivamente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., soggetto che fino al decesso aveva avuto in ruolo di spicco all’interno della famiglia mafiosa di RA del Vallo, come dimostrato, oltre che dalla citata condanna definitiva, da una numerosa serie di emergenze investigative che la Corte territoriale ha puntualmente richiamato, descritto e valutato (v. le pagine da 38 a 88 della sentenza impugnata), ritenendo conclusivamente che l’RI aveva “continuato a condividere il programma associativo controllando direttamente e indirettamente le attività economiche, esercitando pienamente l’intimidazione mafiosa al fine di controllare il territorio, mantenendo il collegamento congli altri sodali, così garantendo la solidità del legame associativo, nonostante le pesanti condanne delle quali è stato già destinatario” (v. pag. 88 del provvedimento impugnato). Ha quindi considerato le condotte del AT, che si era reso disponibile a eseguire tutte le direttive impartitegli dal ER, in particolare curando le comunicazioni con gli altri associati mafiosi e gli spostamenti dell’RI per partecipare a incontri e riunioni, nella piena consapevolezza di partecipare concretamente alle attività del sodalizio mafioso mazarese, traendo in maniera logica tale conclusione da una serie numerosa di condotte tenute dal AT, fra le quali il comportamento adottato da quest’ultimo in occasione dell’incontro, avvenuto in data 23 settembre 2017 e monitorato dalle forze dell’ordine,fra il ER RI e i mafiosi SI RI e UR Pino: la Corte di merito, con riferimento ai rilievi difensivi con i quali si assumeva il ruolo marginale e inconsapevole del ricorrente in relazione agli incontri del ER con gli altri mafiosi della zona, ha congruamente osservato che il AT non si era limitato ad accompagnare il ER, ma aveva organizzato l’incontro contattando il giorno prima la cognata di SI RI e, durante l’incontro, restando a bordo della propria vettura in posizione di vedetta, e ancora alla fine dell’incontro prelevando separatamente prima il SI e poi l’RI, “condotta che denota come fosse ben consapevole che dovesse rimanere assolutamente riservato l’incontro fra i due … si tratta di una condotta senza ombra di dubbio concretamente idonea a garantire che gli associati mafiosi potessero in tutta tranquillità e riservatezza incontrarsi e discutere quanto era di interesse del sodalizio” (v. pagg. 90, 91 e 92 della sentenza impugnata). Nel medesimo contesto la Corte d’Appello ha fatto menzione anche degli incontri fra l’RI e MB AT, figlio del capomafia LV, incontri in relazione ai quali l’RI era sempre accompagnato dal AT. 7 Quanto alla rilevanza per l’associazione mafiosa di tali incontri la Corte territoriale ha evodenziato, oltre che lo spessore mafioso e il ruolo apicale nella consorteria rivestito dai partecipanti, anche il tenore di una conversazione – con la quale il ricorso omette di confrontarsi - intercettata in occasione dell’incontro avvenuto il 27 maggio 2018, nel corso della quale l’RI e il MB commentavano l’arresto di SI RI facendo esplicito riferimento al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, da loro evidentemente conosciuta, e il MB manifestava preoccupazione per la possibilità di essere anch’egli tratto in arresto e metteva in guardia anche l’RI (v. pagg. 92, 93 e 94 del provvedimento impugnato, che riporta ampi stralci della conversazione intercettata). In relazione all’incontro fra il AT e l’imprenditore D’TI GI, pure menzionato in ricorso, la Corte d’Appello ha evidenziato, dando risposta ai rilievi della difesa, che le conversazioni intercettate avevano dimostrato che la vicenda D’TI aveva ingenerato delle tensioni fra l’RI e il capomafia, nonché uomo di fiducia del latitante SI DE AT, PI CO, in relazione alla riscossione di somme di denaro da parte dell’RI senza l’autorizzazione dei vertici di cosa nostra;
la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che in tale occasione l’RI, oltre ad avere accompagnato il ER, aveva interloquito personalmente con il D’TI riferendo poi all’RI dell’esito del colloquio, e ha anche evidenziato che lo stesso d’TI aveva dichiarato di aver ricevuto pressanti richieste dall’RI e di aver compreso che si trattava di richieste aventi ad oggetto somme di denaro (v. pagg. 95 e 96 della sentenza impugnata). La Corte d’Appello ha anche considerato la vicenda relativa al detenuto ET, anch’essa menzionata in ricorso, evidenziando che il AT era stato reso partecipe dal ER della visita della moglie del ET, che aveva ricevuto un’ingiunzione di sfratto e chiedeva all’RI di essere aiutata, e che AT, per risolvere la situazione, si era offerto spontaneamente di parlare con il mafioso UR UC e, ben consapevole della natura dell’intervento, aveva manifestato alla propria moglie il timore di essere tratto in arresto. In relazione al rilievo difensivo con il quale si ipotizzava la qualificazione delle condotte dell’imputato nel delitto di favoreggiamento aggravato, per essere risultato l’aiuto fornito dal AT in favore di un singolo associato e non dell’associazione mafiosa nel suo complesso, la Corte d’Appello ha congruamente ritenuto che le condotte dell’RI non potessero essere 8 sussunte nel reato di cui all’art. 378 cod. pen. poiché “il AT non ha coadiuvato solo il ER, ma si è interfacciato anche con altri esponenti di vertice del mandamento di RA del Vallo, come SI RI (dall’appellante accompagnato all’esito di una riunione), e MB AT, figlio de capo mafia LV, con il quale il AT ha interloquito personalmente … avendo fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il quale h rivelato una effettiva incidenza causale sulla conservazione, sull’agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’associazione nella sua articolazione territoriale” (v. pqg. 108 del provvedimento impugnato). Come si vede la Corte di merito, nel valutare la condotta del ricorrente, ha tratto conclusioni improntate a logica da una serie di dati fattuali puntualmente e dettagliatamente illustrati, e per il vero neppure contestati nella loro oggettività dal ricorrente;
anche in questo caso il ricorso non si confronta con le argomentazioni rese dal giudice di appello in relazione al contributo di agevolazione fornito dall’imputato non al singolo associato bensì all’associazione nel suo complesso, nonché alla concreta efficienza causale, rispetto agli scopi del sodalizio criminale, delle condotte poste in essere dal AT. 2. Il secondo motivo è del pari reiterativo e aspecifico, poiché non si confronta con le argomentazioni rese dal giudice di secondo grado in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo la Corte territoriale ha del tutto congruamente osservato che “il AT si è limitato ad ammettere quanto emergente in maniera inconfutabile dalle prove acquisite nel contempo, tuttavia, cercando di ricondurre le sue condotte al suo rapporto di affinità con l’RI, ridimensionandone del tutto la valenza, con ciò dimostrando di non avere maturato alcun sintomo di resipiscenza per le gravi e reiterate condotte ascrittegli” (v. pag. 112 del provvedimento impugnato). La Corte d’Appello, dunque, ha dato conto con motivazione immune da vizi sia delle ragioni per le quali ha ritenuto irrilevanti, ai fini della concessione dell’invocato beneficio, le dichiarazioni confessorie del ricorrente, che di quelle per le quali haritenuto l’assenza di sintomi di resipiscenza da parte del medesimo. In tema è opportuno richiamare il principio espresso da questa Corte e al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione 9 negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (v. Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, UCioli, Rv. 271454, che tratta di una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a 23 scagionare taluni concorrenti). Quanto all’aspetto relativo all’incensuratezza, pure messo in evidenza dal ricorrente, deve osservarsi cheil mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (v., in tal senso, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Resta, pertanto, esclusa la violazione di legge denunciata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente CH LV UC AI
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. WALTER MARINO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. LUIGI PIPITONE, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2025 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa il 19 settembre 2024 da Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con la quale l’imputato AT GI era stato dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, così diversamente qualificata l’originaria imputazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 14673 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 partecipazione ad associazione di tipo mafioso, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e riduceva la pena inflitta. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite dei propri difensori, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 416-bis e 378 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Rassegnava che la Corte territoriale, a pag. 33 della sentenza impugnata, aveva affermato il principio secondo il quale per la sussistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta doveva rivestire una concreta efficacia causale in relazione a una utilità apprezzabile collegata al mantenimento del contesto associativo. SU che la condotta del AT, consistita nell’avere accompagnato il ER agli incontri indicati nella sentenza impugnata, senza parteciparvi, era stata erroneamente ritenuta funzionale al raggiungimento degli scopi dell’associazione criminale. Deduceva che la motivazione del provvedimento impugnato era contraddittoria laddove da un lato si evidenziava il ruolo marginale di semplici incontri fra il ER e i suoi amici e, dall’altro, si ipotizzava che la condotta del AT fosse stata concretamente idonea a consentire il raggiungimento degli scopi del sodalizio. SU che il AT, non avendo mai partecipato ai menzionati incontri, non ne conosceva il contenuto, così che la sua condotta risultava del tutto irrilevante rispetto al raggiungimento dei fini dell’associazione. Deduceva, inoltre, che non era stata raggiunta la prova del fatto che i colloqui intervenuti, nel corso dei detti incontri (accertati solo come fatto storico), tra il ER RI IL e i suoi presunti sodali avessero un contenuto illecito, così che la motivazione della sentenza risultava insufficiente e illogica laddove si era ritenuto che nel corso di tali colloqui si fosse discusso di affari riguardanti l’associazione criminale denominata “cosa nostra”. La difesa, ancora, sottoponeva a critica l’assunto della Corte territoriale, illustrato a pag. 92 della sentenza impugnata, secondo il quale la natura illecita del contenuto dei colloqui doveva desumersi dallo spessore criminale degli interlocutori, evidenziando che le conversazioni avvenute fra i soggetti coinvolti 3 fuori dal luogo degli incontri, debitamente intercettate, avevano ad oggetto esclusivamente le vicende giudiziarie concernenti i medesimi. In relazione all’incontro fra il AT e l’imprenditore D’TI GI, valorizzato dalla Corte di merito per evidenziare il ruolo attivo dell’imputato in relazione a vicende di interesse dell’associazione mafiosa, la difesa assumeva che la Corte, contraddittoriamente, aveva omesso di considerare che lo stesso D’TI aveva dichiarato che nel corso di tale incontro si era discusso esclusivamente di una richiesta di posti di lavoro e mai di dazioni di denaro, e che al rifiuto dell’imprenditore, che non era in condizione di assumere alcuno, sia l’RI che il AT non avevano replicato in alcun modo. Riguardo alla conversazione, debitamente intercettata, intervenuta tra l’RI e il AT avente ad oggetto difficoltà insorte in relazione all’abitazione del detenuto ET LO e l’intercessione del AT, su richiesta del’RI, presso il mafioso UR UC (“parlare con UC … perché ci vogliono levare la casa”) per la soluzione del problema, la difesa assumeva che la Corte territoriale, incorrendo in vizio di motivazione, aveva amplificato il contenuto del colloquio omettendo di valorizzare il contenuto della conversazione, sottoposta a captazione, intercorsa fra il ricorrente e la di lui moglie, nel corso della quale il AT aveva manifestato il suo disappunto per dover continuare a riferire a terzi la volontà del ER;
evidenziava inoltre che l’incontro tra il AT e il mafioso UR UC non era mai avvenuto. In relazione alla vicenda relativa alla vendita all’asta fallimentare di un complesso immobiliare, pure evidenziata nel provvedimento impugnato, la difesa rassegnava che ancora una volta la Corte d’Appello aveva fatto ricorso a presunzioni per ricostruire il ruolo del AT nella vicenda, rassegnando che anche in tale occasione l’imputato aveva accompagnato il ER e raccolto le sue confidenze in merito alla partecipazione all’asta di alcuni soggetti, ma non era mai intervenuto, neppure indirettamente, nella vicenda, la quale, peraltro, non riguardava interessi dell’associazione mafiosa bensì liti personali fra gruppi contrapposti. Riguardo alla circostanza, evidenziata a pag. 105 della sentenza impugnata, che il AT, quale atto di deferenza nei confronti di un esponente del sodalizio, avrebbe consegnato un dono a TT IN, associato facente parte del mandamento mafioso di RA del Vallo, la difesa assumeva che la consegna del dono aveva in realtà una valenza neutra e che la Corte territoriale 4 aveva fatto ricorso a mere presunzioni per ipotizzare un atteggiamento di deferenza o sottomissione da parte del AT. Concludeva sul punto affermando che le condotte del AT trovavano naturale giustificazione nei rapporti parentali, e quindi di cortesia, con l’RI, e non nella sua volontà di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione mafiosa. SU che la motivazione della sentenza impugnata risultava insufficiente e contraddittoria anche nella parte in cui la Corte di merito aveva ritenuto, in maniera apodittica, che l’aiuto fosse stato prestato dal AT non al singolo associato bensì al sodalizio nel suo complesso, così che aveva ritenuto che la condotta del ricorrente non fosse sussumibile nel reato di favoreggiamento aggravato, invocato dalla difesa. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottoponendo a critica la valutazione della Corte d’Appello che aveva ritenuto irrilevante l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato in considerazione del fatto che la sua responsabilità emergeva da plurime risultanze investigative, nonché lo stato di incensuratezza del medesimo, avendo il AT manifestato nel processo una sicura volontà di resipiscenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è non deducibile poiché in massima parte reiterativo e aspecifico, avuto riguardo all’assenza di correlazione fra le ragioni argomentate dalla sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, e comunque risulta manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione a tutti gli aspetti di doglianza sollevati dal ricorrente. Va evidenziato in premessa come le doglianze reiterino, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello;
le stesse, inoltre, in più di una parte, palesano elementi di genericità (spesso in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede 5 - ha motivato le contestate statuizioni. D'altro canto, questa Suprema Corte, con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha ritenuto che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato e sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (“Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice”).Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, nella sostanziale reiterazione delle censure, finisce per riproporre – in chiave innocentista – la sua diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Dunque, come detto, il ricorso è inammissibile perché manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha – con dettagliata motivazione – rigettato tali motivi. In particolare, riguardo alla concreta efficacia causale delle condotte poste in essere dal ricorrente in relazione al raggiungimento degli scopi dell’associazione mafiosa, la Corte territoriale ha innanzitutto descritto la figura del ER del 6 ricorrente, RI IL, già condannato definitivamente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., soggetto che fino al decesso aveva avuto in ruolo di spicco all’interno della famiglia mafiosa di RA del Vallo, come dimostrato, oltre che dalla citata condanna definitiva, da una numerosa serie di emergenze investigative che la Corte territoriale ha puntualmente richiamato, descritto e valutato (v. le pagine da 38 a 88 della sentenza impugnata), ritenendo conclusivamente che l’RI aveva “continuato a condividere il programma associativo controllando direttamente e indirettamente le attività economiche, esercitando pienamente l’intimidazione mafiosa al fine di controllare il territorio, mantenendo il collegamento congli altri sodali, così garantendo la solidità del legame associativo, nonostante le pesanti condanne delle quali è stato già destinatario” (v. pag. 88 del provvedimento impugnato). Ha quindi considerato le condotte del AT, che si era reso disponibile a eseguire tutte le direttive impartitegli dal ER, in particolare curando le comunicazioni con gli altri associati mafiosi e gli spostamenti dell’RI per partecipare a incontri e riunioni, nella piena consapevolezza di partecipare concretamente alle attività del sodalizio mafioso mazarese, traendo in maniera logica tale conclusione da una serie numerosa di condotte tenute dal AT, fra le quali il comportamento adottato da quest’ultimo in occasione dell’incontro, avvenuto in data 23 settembre 2017 e monitorato dalle forze dell’ordine,fra il ER RI e i mafiosi SI RI e UR Pino: la Corte di merito, con riferimento ai rilievi difensivi con i quali si assumeva il ruolo marginale e inconsapevole del ricorrente in relazione agli incontri del ER con gli altri mafiosi della zona, ha congruamente osservato che il AT non si era limitato ad accompagnare il ER, ma aveva organizzato l’incontro contattando il giorno prima la cognata di SI RI e, durante l’incontro, restando a bordo della propria vettura in posizione di vedetta, e ancora alla fine dell’incontro prelevando separatamente prima il SI e poi l’RI, “condotta che denota come fosse ben consapevole che dovesse rimanere assolutamente riservato l’incontro fra i due … si tratta di una condotta senza ombra di dubbio concretamente idonea a garantire che gli associati mafiosi potessero in tutta tranquillità e riservatezza incontrarsi e discutere quanto era di interesse del sodalizio” (v. pagg. 90, 91 e 92 della sentenza impugnata). Nel medesimo contesto la Corte d’Appello ha fatto menzione anche degli incontri fra l’RI e MB AT, figlio del capomafia LV, incontri in relazione ai quali l’RI era sempre accompagnato dal AT. 7 Quanto alla rilevanza per l’associazione mafiosa di tali incontri la Corte territoriale ha evodenziato, oltre che lo spessore mafioso e il ruolo apicale nella consorteria rivestito dai partecipanti, anche il tenore di una conversazione – con la quale il ricorso omette di confrontarsi - intercettata in occasione dell’incontro avvenuto il 27 maggio 2018, nel corso della quale l’RI e il MB commentavano l’arresto di SI RI facendo esplicito riferimento al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, da loro evidentemente conosciuta, e il MB manifestava preoccupazione per la possibilità di essere anch’egli tratto in arresto e metteva in guardia anche l’RI (v. pagg. 92, 93 e 94 del provvedimento impugnato, che riporta ampi stralci della conversazione intercettata). In relazione all’incontro fra il AT e l’imprenditore D’TI GI, pure menzionato in ricorso, la Corte d’Appello ha evidenziato, dando risposta ai rilievi della difesa, che le conversazioni intercettate avevano dimostrato che la vicenda D’TI aveva ingenerato delle tensioni fra l’RI e il capomafia, nonché uomo di fiducia del latitante SI DE AT, PI CO, in relazione alla riscossione di somme di denaro da parte dell’RI senza l’autorizzazione dei vertici di cosa nostra;
la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che in tale occasione l’RI, oltre ad avere accompagnato il ER, aveva interloquito personalmente con il D’TI riferendo poi all’RI dell’esito del colloquio, e ha anche evidenziato che lo stesso d’TI aveva dichiarato di aver ricevuto pressanti richieste dall’RI e di aver compreso che si trattava di richieste aventi ad oggetto somme di denaro (v. pagg. 95 e 96 della sentenza impugnata). La Corte d’Appello ha anche considerato la vicenda relativa al detenuto ET, anch’essa menzionata in ricorso, evidenziando che il AT era stato reso partecipe dal ER della visita della moglie del ET, che aveva ricevuto un’ingiunzione di sfratto e chiedeva all’RI di essere aiutata, e che AT, per risolvere la situazione, si era offerto spontaneamente di parlare con il mafioso UR UC e, ben consapevole della natura dell’intervento, aveva manifestato alla propria moglie il timore di essere tratto in arresto. In relazione al rilievo difensivo con il quale si ipotizzava la qualificazione delle condotte dell’imputato nel delitto di favoreggiamento aggravato, per essere risultato l’aiuto fornito dal AT in favore di un singolo associato e non dell’associazione mafiosa nel suo complesso, la Corte d’Appello ha congruamente ritenuto che le condotte dell’RI non potessero essere 8 sussunte nel reato di cui all’art. 378 cod. pen. poiché “il AT non ha coadiuvato solo il ER, ma si è interfacciato anche con altri esponenti di vertice del mandamento di RA del Vallo, come SI RI (dall’appellante accompagnato all’esito di una riunione), e MB AT, figlio de capo mafia LV, con il quale il AT ha interloquito personalmente … avendo fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il quale h rivelato una effettiva incidenza causale sulla conservazione, sull’agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’associazione nella sua articolazione territoriale” (v. pqg. 108 del provvedimento impugnato). Come si vede la Corte di merito, nel valutare la condotta del ricorrente, ha tratto conclusioni improntate a logica da una serie di dati fattuali puntualmente e dettagliatamente illustrati, e per il vero neppure contestati nella loro oggettività dal ricorrente;
anche in questo caso il ricorso non si confronta con le argomentazioni rese dal giudice di appello in relazione al contributo di agevolazione fornito dall’imputato non al singolo associato bensì all’associazione nel suo complesso, nonché alla concreta efficienza causale, rispetto agli scopi del sodalizio criminale, delle condotte poste in essere dal AT. 2. Il secondo motivo è del pari reiterativo e aspecifico, poiché non si confronta con le argomentazioni rese dal giudice di secondo grado in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo la Corte territoriale ha del tutto congruamente osservato che “il AT si è limitato ad ammettere quanto emergente in maniera inconfutabile dalle prove acquisite nel contempo, tuttavia, cercando di ricondurre le sue condotte al suo rapporto di affinità con l’RI, ridimensionandone del tutto la valenza, con ciò dimostrando di non avere maturato alcun sintomo di resipiscenza per le gravi e reiterate condotte ascrittegli” (v. pag. 112 del provvedimento impugnato). La Corte d’Appello, dunque, ha dato conto con motivazione immune da vizi sia delle ragioni per le quali ha ritenuto irrilevanti, ai fini della concessione dell’invocato beneficio, le dichiarazioni confessorie del ricorrente, che di quelle per le quali haritenuto l’assenza di sintomi di resipiscenza da parte del medesimo. In tema è opportuno richiamare il principio espresso da questa Corte e al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione 9 negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (v. Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, UCioli, Rv. 271454, che tratta di una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a 23 scagionare taluni concorrenti). Quanto all’aspetto relativo all’incensuratezza, pure messo in evidenza dal ricorrente, deve osservarsi cheil mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (v., in tal senso, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Resta, pertanto, esclusa la violazione di legge denunciata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente CH LV UC AI