Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14673
CASS
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 416-bis e 378 cod. pen. e vizio di motivazione

    Il ricorso è dichiarato inammissibile poiché reiterativo e aspecifico, mancando la correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle del ricorso. La Corte d'Appello ha fornito motivazione immune da vizi, basata su un'approfondita valutazione del compendio probatorio. Le condotte del ricorrente sono state ritenute concretamente idonee a garantire la riservatezza e la tranquillità degli incontri tra associati mafiosi, fornendo un contributo effettivo al sodalizio.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    Il ricorso è dichiarato inammissibile poiché reiterativo e aspecifico. La Corte d'Appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che l'ammissione dei fatti fosse necessitata dalle prove e priva di reale resipiscenza. Lo stato di incensuratezza, di per sé, non è più sufficiente per la concessione del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14673
    Data del deposito : 22 aprile 2026

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