Art. 11. (Modifiche all'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645)
La lettera f) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' cosi' modificata:
"f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione INA-Casa, gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, e le societa' cooperative di abitazione a proprieta' divisa o a proprieta' indivisa costituite fra soci non proprietari ne' assegnatari di altri alloggi, nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate allo articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modifiche, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ".
La lettera f) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' cosi' modificata:
"f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione INA-Casa, gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, e le societa' cooperative di abitazione a proprieta' divisa o a proprieta' indivisa costituite fra soci non proprietari ne' assegnatari di altri alloggi, nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate allo articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modifiche, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ".