TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 531
TAR
Decreto cautelare 16 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell'art. 94, c. 6, d.lgs. n. 36/2023

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito la prova che lo sgravio fiscale fosse dovuto a una ragione diversa dall'avvenuto pagamento, né che smentisse quanto affermato dalla stazione appaltante. La stazione appaltante ha legittimamente escluso la ricorrente ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, non potendo attribuire rilievo al pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e di buona fede

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza, sviamento della causa tipica, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà interna

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Conseguenza dell'illegittimità del provvedimento di esclusione

    Poiché il provvedimento di esclusione è stato ritenuto legittimo, anche la domanda di annullamento dell'aggiudicazione è stata respinta.

  • Rigettato
    Danni derivanti dall'esclusione illegittima

    La domanda di risarcimento è stata respinta in quanto infondata, essendo stato rigettato il ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 531
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 531
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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