Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02993/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2993 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AS AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agrorinasce - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio s.c. a r.l., non costituita in giudizio;
Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FA.PI. Costruzioni s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo) :
1) della determinazione della Società Agrorinasce n. 20 del 19.2.2024 con la quale è stato approvato il “ Progetto di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alla mafia – Nex Generation EU ” ed indetta la relativa gara di appalto;
2) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale del provvedimento sopra impugnato richiamato nella determinazione sopra indicata ed in particolare:
- della delibera di G.C. n. 6 del 10.2.2022 di approvazione del progetto esecutivo del suddetto intervento;
- del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 21.3.2022 della determinazione di Agrorinasce n. 23 del 5.4.2022;
- del Programma Triennale e del Programma Annuale degli interventi di opere pubbliche di Agrorinasce, in parte qua ;
- del provvedimento di aggiudicazione della relativa gara di appalto, per quanto di interesse;
nonché, ex art. 116, co. 2, c.p.a., del silenzio formatosi sulla istanza di accesso agli atti avanzata al Comune di Casapesenna ed alla Agrorinasce in data 28.3.2024;
(quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/6/2025) :
- per quanto di interesse, della determinazione n. 388 del 26.7.2024 del Comune di Casapesenna, depositata in giudizio in data 8.5.2025;
- di tutti gli atti ivi richiamati e concernenti variante al progetto già presentato, e precisamente della proposta di variante al progetto presentata da Agrorinasce in data 2/7/2025, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali a questi ultimi ivi compresa la nota con la quale si trasmettono i verbali relativi alle attività di verifica e validazione nonché i verbali di verifica e validazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto dell’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 28900 del 20/11/2013 veniva disposta l’acquisizione in via definitiva al patrimonio del Comune di Casapesenna dell’immobile confiscato, sito in località Monte della Taglia alla IV traversa Via Limitone.
Il Comune affidava l’incarico di riqualificazione del bene alla Agrorinasce, società consortile a capitale interamente pubblico, costituita tra la Regione Campania e i Comuni di Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, San Marcellino, S. Maria La Fossa, con lo scopo tra l’altro di promuovere la cultura della legalità e la lotta alla criminalità, anche mediante recupero ad uso sociale e pubblico di beni confiscati alla camorra.
La Agrorinasce ha elaborato, per l’immobile in questione, il progetto di “ Realizzazione di una struttura polifunzionale di rifugio per animali, mediante l’allestimento di strutture temporanee ”, approvato con la deliberazione del 19/2/2024 n. 20, impugnata con il ricorso introduttivo, unitamente agli atti presupposti e connessi (delibera di G.C. di approvazione del progetto esecutivo, verbale di verifica e validazione, Programma Triennale e Annuale degli interventi di opere pubbliche, aggiudicazione della gara di appalto).
Premette il ricorrente di essere proprietario di un’area sita in Casapesenna alla Via Limitone - V Traversa (in catasto al Foglio 6, p.lle 721,722 e 723), avente destinazione urbanistica “B1” Residenziale di completamento, parzialmente edificata, confinante con l’area oggetto dell’intervento, sita alla IV Traversa di Via Limitone.
Dopo aver formulato istanza di accesso agli atti (non esitata), ha proposto il ricorso introduttivo, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e articolando due motivi con i quali sono denunciati:
I. la violazione del D.P.R. n. 380/2001 e dello strumento urbanistico comunale approvato con delibera di C.C. n. 30 dell’1/10/2020, ricadendo l’area di intervento in zona residenziale B1 del P.U.C., normata dall’art. 24 delle Norme di Attuazione, che non consente di insediarvi “ i ricoveri per animali e tutte quelle destinazioni che risultano incompatibili per la tutela dell’igiene pubblica e delle norme sull’inquinamento in genere, ivi compreso l’inquinamento acustico ”;
II. la violazione della L.R. n. 3/2019 e del Regolamento di attuazione n. 1/2021, nonché dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, occorrendo acquisire il nullaosta tecnico sanitario preventivo dell’ASL, che non risulta rilasciato, nemmeno mostrandosi asseverato dal progettista il rispetto della normativa igienico-sanitaria, ai sensi del suindicato art. 22.
In ricorso è formulata l’istanza incidentale di accesso, ex art. 116 c.p.a.
Con atto depositato il 24/6/2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Si è costituito in giudizio il Comune di Casapesenna per resistere, esibendo documentazione e memoria difensiva.
Con atto depositato il 23/7/2024 il ricorrente ha rinunciato, altresì, alla trattazione dell’istanza ex art. 116 c.p.a., avendo ottenuto l’accesso agli atti.
Fissata l’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, il Collegio ha indicato a verbale i ravvisabili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in relazione alla vicinitas tra i fondi, onerando il ricorrente dell’obbligo di fornire adeguata prova al riguardo, ordinando inoltre di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione titolare dell’intervento finanziato con fondi del PNRR, ai sensi dell’art. 12- bis , co. 4, D.L. n. 68/2022.
Il ricorrente ha esibito una perizia tecnica e ha provveduto all’integrazione del contraddittorio.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La successiva udienza pubblica del 25 giugno 2025 è stata rinviata, per la proposizione di motivi aggiunti avverso l’approvazione del progetto di variante dell’intervento.
Quest’ultima, unitamente agli atti connessi, è stata impugnata con i motivi aggiunti, con la reiterazione delle censure contenute nel ricorso introduttivo, deducendo che i nuovi atti sono afflitti dagli stessi vizi denunciati, aggiungendo che la variante comporta la realizzazione di cubature nuove, in contrasto con le norme di Piano.
In data 17/10/2025 il ricorrente si è costituito in giudizio con il patrocinio del nuovo difensore, che ha depositato memoria.
Il Comune ha esibito documentazione e prodotto scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti siano inammissibili.
Il Comune resistente ha eccepito che il ricorrente è proprietario di fondi che, siti al foglio 6 p.lla 721, 722 e 723, non sono confinanti con l’immobile oggetto di intervento (foglio 12 p.lla 844), cosicché non è stata data dimostrazione del rapporto di vicinitas , a fini della legittimazione ad agire, né adeguatamente provato l’interesse al ricorso, ossia che il progetto arrechi una lesione alla sua sfera giuridica, in termini di deprezzamento del valore del bene oppure di concreta compromissione del diritto alla salute e al godimento dell’immobile.
La prospettazione va condivisa.
Con l’esibito atto notarile del 23/2/2024 il ricorrente ha acquistato, da distinti soggetti, la piena proprietà delle zone di terreno site alla Via Limitone - VI Traversa, censite in catasto al foglio 6:
- particelle 722 e 723, “ confinante nell'insieme con strada privata di accesso e con gli immobili p.lle 275, 843, 721, 5521 e 725 del foglio 6 ”;
- particella 721, “ confinante con strada privata di accesso e con gli immobili p.lle 844, 720, 726 e 722 ”.
L’immobile confiscato sul quale è stato programmato l’intervento “ è costituito da un terreno sito nel comune di Casapesenna (CE), in Via Limitone, IV trav., località Monte della Taglia. Detto terreno censito al Catasto NCT al foglio 12, particella 844 ha una forma regolare pressoché pianeggiante, con una superficie pari a circa 750mq. Il lotto, perimetrato da un muro alto circa 3,00 ml in tufo, risulta servito dalla suddetta strada comunale, presentando accesso diretto dalla stessa, ed è occupato da manufatti abusivi, per lo più tettoie ed un piccolo ufficio, che verranno demoliti. Il terreno non è soggetto a vincoli e ricade in zona territoriale omogenea E -Verde agricolo semplice, secondo il Piano Urbanistico Comunale vigente” (relazione tecnica di variante: doc. 8.2 della produzione del Comune del 19/7/2024).
Differiscono quindi le strade interessate (VI e IV Traversa della Via Limitone), nonché i dati catastali (fogli 6 e 12).
Per superare l’obiezione e rispondere al rilievo d’ufficio il ricorrente ha depositato in data 13/5/2025 una perizia di parte, non asseverata, nella quale il tecnico afferma che “ le aree di cui alle p.lle 5796 e 5803 - di proprietà AS AL - [originate dalle particelle a seguito del tipo di frazionamento del 17/2/2025] sono adiacenti e conflnanti all'area corrispondente alla p.lla 844 di proprieta' del Comune di Casapesenna ”.
Sono allegati alla perizia l’estratto di mappa (il quale, tuttavia, non sembra indicare le particelle in questione, che non sono evidenziate) e le visure catastali (da cui risulta che le p.lle 5796 e 5803 di proprietà della ricorrente hanno destinazione a frutteto).
Ciò posto, si osserva che la contestazione dell’intervento di trasformazione urbanistica reputato illegittimo deve poggiare sulla ricorrenza del criterio della c.d. vicinitas , che presuppone un collegamento stabile tra gli immobili, così da fondare la legittimazione ad agire, unitamente all’individuazione del concreto pregiudizio che l’attività edilizia arrecherebbe alla propria sfera giuridica, mancando il quale è insussistente l’interesse al ricorso.
Tali principi sono stati a più riprese espressi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato - sez. V, 30/10/2025 n. 8412, p. 11: “ In linea generale, in materia di c.d. vicinitas assumono valore generale i principi resi dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 22 del 2021), secondo cui, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l’interesse al ricorso. Quindi, se è necessario che sussista lo specifico pregiudizio derivante dall’intervento di trasformazione territoriale che si assume illegittimo, lo stesso può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti ”).
In base a quanto dispone l’art. 64, co. 1, c.p.a, incombe sulla parte che agisce in giudizio l’onere di fornire elementi di prova a sostegno della propria domanda, il quale non risulta adeguatamente assolto, sotto il duplice concorrente profilo sopra individuato, per ciò che concerne la vicinanza tra i fondi che non risulta sufficientemente comprovata, e inoltre per quanto attiene al pregiudizio che si assume subito (incidentalmente osservando, al riguardo, che tale pregiudizio parrebbe inesistente, avuto riguardo alla classificazione a frutteto del bene di proprietà del ricorrente, per cui la realizzanda opera non sembra arrecare una significativa e notevole lesione alla sua fruizione).
Per le considerazioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque dichiarati inammissibili.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni, attesa la peculiarità della controversia, per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SI, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI SI |
IL SEGRETARIO