Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4314/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MORANDINI Parte_1 C.F._1
SUSANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SATTA Controparte_1 C.F._2
LAURA ROBERTA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio – contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti, avendo raggiunto un accordo in corso di causa, all'udienza del 18.02.2025 chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di seguito riportati:
“- affido condiviso;
- starà con il padre il lunedì ed il giovedì con pernotto e con la madre i martedì ed il Per_1 mercoledì con il pernotto, il genitore la dovrà recuperare all'uscita da scuola. I week end dal venerdì alla domenica sera con pernotto saranno alternati fra i genitori. I genitori, previo
prevedere un collocamento alternato settimanale, sempre paritetico;
- entro il 10.3.2025 daranno l'incarico ad almeno tre agenzie per la valutazione della casa familiare e, successivamente, la metteranno in vendita. Si impegnano ad accettare proposte di importo almeno pari al mutuo residuo oltre alle spese dell'agenzia;
- i genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore e si ripartiranno le spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, al 50%, Au percepito al 50%;
- la madre verserà al padre per il godimento della casa in comproprietà € 100 al mese ed € 200,00 da maggio 2025 fino alla vendita. Nel caso in cui il contratto di lavoro della madre non venga rinnovato, non sarà dovuta l'indennità fino a quando la madre non troverà un nuovo lavoro;
- la minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di AT;
- la minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 21 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- nel caso in cui manifesti una contrarietà a stare con uno dei genitori, i genitori si Per_1
impegnano a seguire le indicazioni della psicologa della minore, il cui percorso dovrà continuare fino a differente indicazione della dottoressa;
- spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 626 pubblicata in data 16.06.2020, questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione è nata la figlia il 24.08.2014, alle Per_1
seguenti condizioni (tra le altre): “[…] 2) la figlia minore sia affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare di Parabiago Via Cantù
n.15;
3) la casa familiare sarà assegnata con tutto ciò che l'arreda e correda alla madre quale genitore collocatario. Il padre ha già prelevato i propri effetti personali e lasciato la casa familiare;
4) il papà visiterà e terrà con sé a fine settimana alternati dal sabato alle ore 9.00 sino Per_1
alla domenica ore 22.00, nonché tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 19.00 alle 21.00. Per le vacanze natalizie la figlia trascorrerà il S. AT e S. FA ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Il periodo dal 27/12 al 31/12 col padre e quello dal 01/01 al 06/01 con la madre. Pasqua
Pag. 2 di 4 e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con uno o l'altro genitore. In estate trascorrerà 2 Per_1
settimane di vacanza anche non consecutive con ciascun genitore nel periodo da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. trascorrerà il compleanno di ciascun genitore con lo stesso. Tutto Per_1
salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
5) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo mensile al mantenimento di l'importo di 431,00, rivalutato annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, di cui 356,00 tramite pagamento diretto della quota di mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale alla naturale scadenza ed € 75,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il 10 di ogni mese. Il padre contribuirà inoltre al pagamento del 50% della retta d'asilo privato, nonché al 50% delle spese mediche non mutuabili, preventivamente concordate e documentate. Nel caso in cui la casa coniugale venisse venduta a terzi e/o ad uno dei compratori che ne faccia richiesta, il mantenimento di verrà Per_1 corrisposto nella misura complessiva i € 300,00 mensili mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come sopra specificate.
Qualora al compimento della maggiore età da parte di la casa coniugale non sia stata Per_1
alienata a terzi e/o ad uno dei compratori, il Signor e la Signora SI si impegnano a Pt_1
trasferirne la proprietà alla figlia […]”.
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, deducendo le forti difficoltà che manifestava nella frequentazione con la madre e Per_1
nel pernotto presso di lei dopo che, a seguito del trasferimento della madre in Svizzera, la bambina era stata per oltre un anno collocata prevalentemente presso la casa paterna.
Pertanto, chiedeva disporsi il collocamento prevalentemente di presso di sé, Per_1
l'assegnazione della casa coniugale con l'obbligo per la Sig.ra SI di contribuire al mantenimento indiretto di versando l'importo mensile di € 431,00, annualmente Per_1
rivalutabile, oltre al 50% delle spese, aggiungendo che nell'ipotesi di vendita della casa coniugale,
l'importo dovuto dalla SI sarebbe stato, invece, di € 250,00 mensili.
In data 23.01.2024 si costituiva la Sig.ra SI mediante comparsa di risposta con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni di divorzio.
All'udienza di prima comparizione del 18.02.2025 le parti si accordavano per la modifica delle condizioni di divorzio nei termini sopra interamente riportati.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi al superiore interesse di alle conclusioni della relazione dei Servizi Sociali e adeguate alle condizioni reddituali Per_1
delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 3 di 4 Dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 626, pubblicata in data
16.06.2020 dal Tribunale di Busto Arsizio, come da conclusioni delle parti ut supra integralmente ritrascritte, da intendersi qui recepite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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