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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 948 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 948 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZUCCONI MATTEO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/05/2025 con il quale e CP_1 Controparte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 19.03.2005, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 26.09.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) I coniugi vivranno separati e il marito trasferirà la residenza in altro appartamento;
Controparte_2
3) l'abitazione coniugale sita in Rimini Via Zurigo n. 77 di esclusiva proprietà della Sig.ra CP_1 resta nella disponibilità della stessa;
[...]
4) i separandi, economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione;
5) il sig. entro la fine del corrente anno, e comunque non appena avrà reperito una nuova CP_2 sistemazione abitativa, asporterà dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali, la propria bicicletta elettrica e i propri attrezzi meccanici, attualmente ricoverati tutti nel garage, previo accordo telefonico con la moglie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle CP_1 Controparte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 35 Parte I Anno 2005 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 948 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZUCCONI MATTEO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/05/2025 con il quale e CP_1 Controparte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 19.03.2005, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 26.09.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) I coniugi vivranno separati e il marito trasferirà la residenza in altro appartamento;
Controparte_2
3) l'abitazione coniugale sita in Rimini Via Zurigo n. 77 di esclusiva proprietà della Sig.ra CP_1 resta nella disponibilità della stessa;
[...]
4) i separandi, economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione;
5) il sig. entro la fine del corrente anno, e comunque non appena avrà reperito una nuova CP_2 sistemazione abitativa, asporterà dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali, la propria bicicletta elettrica e i propri attrezzi meccanici, attualmente ricoverati tutti nel garage, previo accordo telefonico con la moglie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle CP_1 Controparte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 35 Parte I Anno 2005 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi