Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01370/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2020, proposto da RT EL CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Zecca e Daniele Miccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
della nota 1232/20 protocollo n. 82035/20 del 15/07/2020, notificata in data 16/07/2020, con la quale il Comune di Lecce ha ingiunto all’odierno ricorrente il pagamento della somma di € 7.523,78 a titolo di rimborso spese sostenute dall’amministrazione comunale di Lecce per l’avvio dei lavori coattivi di demolizione del manufatto sito in località “Pampoli” riportato in catasto al fg. 154 p.lle 163 e 165, nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LE BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe il IG RT EL CO ha impugnato la nota del Comune di Lecce prot. 82035/20 del 15 luglio 2020 che gli ha ingiunto il pagamento della somma di 7.523,78 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione civica per l’avvio dei lavori di demolizione del manufatto abusivo di cui era titolare.
L’atto impugnato riepiloga le vicende pregresse e, in particolare:
- il provvedimento dirigenziale n.159 del 25 marzo 2002, recante ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato;
- l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione e la conseguente ordinanza n. 995 del 4 novembre 2008 che ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto, dell’area di sedime e del terreno di pertinenza;
- il provvedimento dirigenziale prot. n. 147590 datato novembre 2011, che ha disposto l’esecuzione d’ufficio della demolizione.
L’ingiunzione comunale precisa che i lavori di demolizione hanno avuto avvio il 5 dicembre 2011 e che lo stesso giorno sono stati sospesi in ragione del decreto presidenziale del TAR Lecce, che ha accolto l’istanza di sospensione proposta dal IG EL CO avverso l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione. Il TAR ha poi vietato l’esecuzione di ulteriori atti inerenti la demolizione.
Il ricorso è stato respinto nel merito in primo grado e in grado di appello (Sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4060); infine con sentenza 4348/2019 la Sez. IV del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione.
In ragione delle richiamate circostanze in fatto, il Comune ha chiesto all’odierno ricorrente il rimborso della somma anticipata dall’amministrazione alla ditta appaltatrice in relazione ai lavori eseguiti prima delle sospensioni disposte dal G.A.
Il deducente articola i seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità della pretesa impositiva. Prescrizione del credito vantato. Violazione di legge. Violazione dell’art. 2946 c.c . La pretesa creditoria del Comune origina dall’ordinanza 2 dicembre 2008, n. 995, che ha disposto l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale ed è pertanto certamente prescritta.
II. Nullità dell’atto amministrativo per violazione di legge art. 3 comma 4 L. 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche . L’atto è nullo per violazione della disposizione della legge 241/1990 che impone all’amministrazione di indicare in ogni atto notificato al destinatario il termine e l’autorità avanti alla quale è possibile ricorrere.
III. Eccesso di potere. Arbitrarietà dell’azione amministrativa. Irragionevolezza. Difetto assoluto di istruttoria. Violazione del diritto di buona amministrazione. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione . L’amministrazione non ha fornito alcun elemento che giustifichi e fornisca prova della spesa sostenuta. Inoltre, prima di procedere alla demolizione, il Comune avrebbe dovuto accertare: la definitiva non condonabilità dell’abitazione, la definitiva e riconosciuta offensività dell’abuso, il definitivo assetto urbanistico della relativa area (attesa la decadenza dei vincoli urbanistici), il definitivo accertamento in ordine alla possibile inclusione dell’immobile nel PIRT. Avrebbe inoltre dovuto attendere la definizione dei giudizi promossi avanti al giudice amministrativo per l’annullamento degli atti presupposti.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Lecce.
L’amministrazione ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adìto, rilevando che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ha replicato alle censure dedotte nel ricorso, documentando le spese sostenute ed evidenziando che la demolizione non è stata portata a compimento dal Comune unicamente in quanto l’interessato ha dichiarato l’intenzione di provvedervi direttamente.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Occorre in via preliminare scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa del Comune di Lecce.
Sulla questione si sono andati contrapponendo due diversi orientamenti interpretativi, richiamati da ultimo dalla recente pronuncia del TAR Sardegna, Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 109:
“- secondo un primo orientamento le controversie relative alla riscossione delle somme sostenute per l’esecuzione in danno rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in evidenza un’obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell’inerzia dell’obbligato all’esecuzione dell’ordine di demolizione e nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della pubblica Amministrazione (Cassazione civ., Sez. un. 25.9.2018 n. 22756; Consiglio di Stato, parere del 4.5.2021 n. 830; Cassazione civile, Sez. III, 25.5.2007 n. 12231);
- secondo un diverso indirizzo, invece, la questione rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., che devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche Amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, compresa la cognizione sulle pretese patrimoniali direttamente discendenti dal previo esercizio di un potere autoritativo (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 16 gennaio 2012 n. 195; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 29 ottobre 2009, n. 720). ”
Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, pur minoritario, in ragione della specificità del caso qui controverso.
Secondo i principi consolidati la giurisdizione va infatti individuata in base al petitum sostanziale, ovvero in ragione della natura della pretesa sostanziale azionata, se di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo. Pertanto ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo alla natura dei rapporti dedotti e alla disciplina ad essi relativa.
Nel caso di specie il ricorrente non si limita a contestare la pretesa creditoria avanzata dal Comune, ma altresì i presupposti per l’esercizio del potere di esecuzione dell’intervento di demolizione da parte dell’amministrazione comunale.
Egli sostiene infatti che prima dell’affidamento ad una ditta esterna dei lavori di ripristino il Comune di Lecce avrebbe dovuto verificare la definitiva abusività del fabbricato e, quindi, la sua insanabilità, considerata tra l’altro la pendenza di giudizi impugnatori.
Il petitum sostanziale non attiene quindi unicamente alla pretesa creditoria, ovvero alla contestazione del fatto che l’amministrazione abbia effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso, ma altresì all’accertamento della legittimità dell’esercizio, o meglio del mancato esercizio di poteri di imperio, in quanto il deducente sostiene (motivo III) che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare preliminarmente ulteriore attività istruttoria, perchè il manufatto avrebbe potuto essere sanato e che, quindi, non ricorrevano i presupposti né per la demolizione né per l’acquisizione d’ufficio.
Va affermata quindi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione controversa.
Il ricorso è peraltro infondato nel merito.
Va respinto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce che il credito del Comune sarebbe prescritto.
A termini dell’art. 2935 c.c. la prescrizione inizia infatti a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il Comune ha avviato i lavori nell’anno 2011, versando alla ditta incaricata il primo anticipo.
Solo da tale data, quindi, poteva essere fatto valere nei confronti del privato il diritto al rimborso della spesa sostenuta. Pertanto da tale data decorre il termine ordinario decennale di prescrizione della pretesa creditoria.
Parimenti infondato è il secondo motivo, secondo cui l’omissione, nell’atto impugnato, dell’indicazione dell’autorità e dei termini per proporre impugnativa renderebbe l’atto non solo illegittimo, ma nullo.
La censura non può trovare accoglimento.
Non può senza dubbio essere utilmente evocata un’ipotesi di radicale nullità dell’atto impugnato.
Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/1990, infatti, “ E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato o negli altri casi espressamente previsti dalla legge. ” La legge individua ipotesi tassative di nullità, di stretta interpretazione, che nel caso di specie non ricorrono.
La mancata indicazione della clausola che individua il regime contenzioso, prescritta dall’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 integra invero una mera irregolarità, che non configura alcuna illegittimità del provvedimento.
L’omissione di tale indicazione rileva infatti ai soli fini della tempestività del ricorso, consentendo il riconoscimento dell’errore scusabile in caso di eventuale ritardo nella proposizione del ricorso. (TAR Puglia, Bari, Sez. III, 20 ottobre 2023, n. 1236; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 885; TAR Lazio, Roma. Sez. V, 4 aprile 2022, n 3844).
Nel caso di specie, peraltro, detta omissione non ha creato alcun pregiudizio per il ricorrente, che ha prodotto rituale ricorso avanti al giudice competente.
Va ugualmente respinto il terzo motivo.
Con riferimento alla giustificazione della spesa di cui è chiesto il rimborso, va evidenziato che con delibera della Giunta comunale n. 873/2011 il Comune di Lecce, a seguito di indagine di mercato, ha approvato la valutazione economica per i lavori di demolizione per un importo di 42.935,54 euro, di cui 15.142,50 per l’esecuzione di lavori, 20.341,42 euro per smaltimento di rifiuti, 7.451,62 per IVA al 21%.
Il Comune ha inoltre comprovato il versamento effettuato depositando copia del certificato di pagamento alla ditta aggiudicataria della prima rata dei lavori di esecuzione della demolizione, che ammonta a 7.523,78 euro, ovvero alla cifra di cui è chiesto il rimborso ( doc. 16 ).
Per quanto concerne la legittimità dell’avvio dei lavori di demolizione da parte dell’amministrazione comunale, va evidenziato che il Comune ha assunto nei confronti del ricorrente sia l’ordine di demolizione sia, accertato l’inadempimento, l’atto di acquisizione del bene, del sedime e delle aree al patrimonio comunale. Tali provvedimenti, impugnati senza successo, si sono consolidati e sono inoppugnabili.
L’amministrazione non era quindi in alcun modo tenuta, come dedotto nel gravame, a verificare ulteriormente la possibilità di sanare il manufatto; né poteva assumere rilievo ostativo all’esecuzione dei lavori di demolizione la pendenza di un ulteriore giudizio (RG 668/2020, anch’esso chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026) avverso la nota comunale di rigetto dell’istanza di rimessione in termini per la presentazione della domanda di condono.
Infatti in assenza di provvedimenti sospensivi dell’autorità giudiziaria l’esercizio del potere repressivo e degli atti conseguenti costituisce attività vincolata e doverosa per l’amministrazione, che non ha quindi alcuna discrezionalità ed è tenuta ad assumere i provvedimenti sanzionatori previsti per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del caso controverso giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente
LE BA, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BA | NI PA |
IL SEGRETARIO