Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 964/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. COPPOLELLA CATERINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
“1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roverchiara (VR) in Via Minello n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , che vi abiterà con i figli Parte_1
minorenni e . Il IG. lascerà la casa Persona_1 Persona_2 Persona_3 Pt_2
coniugale entro e non oltre il 01.03.2025, asportando i suoi effetti personali.
3. I figli e , tutti minorenni, vengono affidatati alla Persona_1 Persona_2 Persona_3
madre, che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, che saranno adottate da entrambi i genitori.
4. Il padre vedrà i figli il martedì ed il giovedì dalle 17.30 alle 20.00 ed il fine settimana alternati dalle ore 14 del sabato, o dalle 17.30 se lavora, alle ore 18 della domenica nei mesi invernali e alle ore 22
nei mesi estivi;
il padre trascorrerà con gli stessi una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante le vacanze di Pasqua e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive,
curando l'alternanza in modo da trascorrere nello stesso anno il Natale con un genitore e la Pasqua
con l'altro.
5. Il IG. verserà alla IG.ra , tramite bonifico bancario Parte_2 Parte_1
continuativo, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, un contributo al mantenimento pari ad €
450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), contributo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio.
pagina 2 di 7 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Verona, di seguito trascritto:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatti, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche;
nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne,
nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: pagina 3 di 7 costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
attività sportive o artistiche comprensive di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
- Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi,
nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
- Siano indicate le modalità del pagamento fra i genitori e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7. L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla IG.ra così come le detrazioni per i Parte_1
figli spetteranno alla stessa IG.ra . Parte_1
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Spese legali al 50% con vincolo di solidarietà passiva.
pagina 4 di 7 10. Le parti dichiarano fin d'ora di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza in caso di conferma delle condizioni sopra riportate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 27/02/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_1
nata a [...] il [...]; nato a [...] il [...];
[...] Persona_3 [...]
nato a [...] il [...] - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa Persona_2
relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San pagina 5 di 7 PI di RU (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui alla nota di deposito del 27/02/2025 e richiamate all'udienza del 04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in il 09/08/2008 tra e Parte_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Parte_2
San PI di RU (VR) ( Anno 2008, Parte I^, Numero 1), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 27/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza , all'ufficiale dello stato civile del Comune di San PI di
RU (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00; pagina 6 di 7 3) Spese compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/03/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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