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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione della Crisi d'Impresa -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Marcello Buscema Presidente,
Giudice relatore ed estensore, dott.ssa Simona Di Nicola
dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2025 nell'ambito del procedimento di cui al n. 104/2025 del R.G. Proc. Un., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [...]
Controparte_1 CF P.IVA_1 in persona del Liquidatore, corrente in PA (FR), Via
Fontana dei Conti, n. 36, 03010
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri Controparte_2 e [...] ' Parte_2
, Parte_3 Parte_1 '
'premesso di essere creditori della CP_4 in qualità di CP_3 e Persona_1
er il complessivo importo di € 105.929,96 come da atti di società Controparte_1
precetto notificati alla debitrice su titoli giudiziali, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice, esponendo che essa è stata medio tempore posta in liquidazione. A fondamento delle loro domande, essi hanno allegato di aver inutilmente tentato di soddisfare forzosamente il loro credito tanto mediante pignoramenti mobiliari che sono risultati infruttuosi, quanto spiegando intervento in una procedura esecutiva immobiliare che era stata promossa contro la società debitrice e che era stata dichiarata estinta senza che i creditori istanti abbiano potuto soddisfarsi;
che la debitrice è a tutt'oggi inadempiente alle proprie obbligazioni e anche l'ultimo e più recente tentativo di pignoramento mobiliare eseguito il
03/09/2025 è risultato negativo, in quanto la sede legale della società è risultata chiusa e la società
inattiva, il che consente di ritenere che essa versa in stato d'insolvenza.
I. Contraddittorio
La società debitrice non si è costituita, ma è stata ritualmente convocata, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di convocazione è stata regolare, ai sensi dell'art. 40 CCII.
2. Competenza
Ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, competente per la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese diverse da quelle di cui al comma I del medesimo articolo è il
Tribunale nel cui circondario è ubicato il centro degli interessi principale (COMI) del debitore.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), CCII, per COMI deve intendersi "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi", per cui esso va individuato attraverso elementi oggettivi che siano idonei a localizzare la vita economica del debitore: quello di
COMI, infatti è un concetto c.d. "mobile", in quanto esso segue gli spostamenti del debitore. I criteri oggettivi utili per localizzare il COMI, inoltre, sono solamente quelli verificabili dai terzi (e in particolare dai creditori), per permettere loro di riconoscere in anticipo l'ordinamento che regolerà e gestirà l'insolvenza del debitore.
Di conseguenza, il comma 3 dell'art. 28, come affermato anche in sede euro-unitaria ed internazionale (si vedano il Regolamento CE n. 1346/2000, il Regolamento UE n. 2015/848, la legge modello sull'insolvenza transnazionale adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale nel 1997), dispone che il COMI si presume, fino a prova contraria, essere coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita (se questo non è in Italia,
la competenza è del Tribunale di Roma); c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b) che precede, con riguardo al legale rappresentante.
Ai sensi dell'art. 28 CCII, infine, il trasferimento del COMI non rileva ai fini della competenza quando sia intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
Nel caso che occupa, dall'esame della visura camerale in atti si evince che la sede legale della
è in PA in Via Fontana dei Conti, n. 36, ossiaControparte_1
in luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale, e che non risultano trasferimenti rilevanti della stessa;
inoltre, non vi è prova alcuna del fatto che il COMI della stessa sia ubicato altrove.
Conseguentemente, competente a decidere sul ricorso è questo Tribunale.
3. Legittimazione ad agire
Quanto alla legittimazione ad agire, anche dopo l'entrata in vigore del CCII deve ritenersi valido il noto principio secondo cui l'accertamento circa l'esistenza della legittimazione ad agire "non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante" (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1521/13).
Nel caso di specie, il credito vantato dai ricorrenti è consacrato in un titolo esecutivo giudiziale e segnatamente:
- quanto a Parte_1 il credito è portato dal decreto ingiuntivo n° 1091/2013 emesso dal
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 17/09/2013 confermato con sentenza n° 1030/2014 del
Tribunale di Frosinone;
quanto a Parte_2 il credito è portato da decreto Ingiuntivo n° 1090/2013 emesso dal
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 17/09/2013 confermato con sentenza n. 295/2016 del
Tribunale di Frosinone;
- quanto a Parte_3 il credito portato da decreto ingiuntivo n° 261/2014 emesso dal
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 26/02/2014 dichiarato esecutivo in data 16/07/2014;
il credito è portato dal decreto ingiuntivo n° 1351/2013 emesso dal- quanto a Controparte_2
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 05/12/2013 confermato con sentenza n° 1124/14 del
Tribunale di Frosinone del 6/11/2014;
- quanto a CP_3 e CP_4 Persona_1 il credito èin qualità di Eredi di portato da sentenza n. 9/2015 del Tribunale di Frosinone dell'08/01/2015; conseguentemente, si deve ritenere, in ragione di quanto detto, che gli istanti siano senza dubbio legittimati ad agire ex art. 37 CCII.
4. Imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale
4.1. Imprenditore commerciale privato
La resistente, siccome costituita in forma di società di capitali, è un imprenditore commerciale privato assoggettabile a liquidazione giudiziale. Peraltro, come risulta dalla visura camerale depositata in atti il suo oggetto sociale è costituito da "commercio all'ingrosso di legnami, materiali da costruzione;
segheria, produzione piallatura tavole con lavorazione legname grezzo, produzione cantinelle per l'edilizia e affini" sicchè trattasi di attività che vale a qualificare l'impresa come commerciale.
4.2. Requisiti di cui all'art. 2, comma I, lettera d), CCII
Ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma I, lettera d), CCII e che siano in stato di insolvenza: ne consegue che era onere della società
resistente dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma I, lettera d), citato.
Tale onere, tuttavia, non è stato adempiuto e anzi dagli atti del procedimento emerge la prova dell'esatto contrario, visto che dall'ultimo bilancio depositato, quello relativo all'esercizio 2022,
emerge il superamento del limite legale con riferimento al presupposto soggettivo dell' “attivo patrimoniale" che, per l'anno 2022, si attesta sull'importo di € 2.749.302 e dei debiti che si attesta su
€ 1.278.781 (si veda il bilancio allegato all'informativa dell'Ufficio del Parte_4 ).
5. Stato di insolvenza
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini della verifica della sussistenza dello stato di decozione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(ex plurimis, Cass. Civ., n. 21834/09; Cass. Civ., n. 1941/06; Cass. Civ., n. 6170/03). E' noto, poi, che "...Anche tale dimensione di equilibrio ed eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve, perciò, indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso..." (Cass. Civ.,
n. 25167/16).
In contrario non giova fare riferimento a Cass. Civ., n. 14183/22, atteso che in detta pronuncia la Corte afferma che solo allorché il debitore abbia depositato "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata", è onere del creditore fornire la prova dello stato di insolvenza della società in liquidazione, atteso che "il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole". Nel caso che occupa la debitrice non si è costituita e dunque non ha depositato alcuna situazione economico-patrimoniale aggiornata, nè ha depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, omettendo di ottemperare all'onere probatorio e di provare che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Vanno pure valorizzati ai fini della verifica circa la sussistenza dello stato di insolvenza gli elementi sintomatici offerti dai creditori istanti i quali da diverso tempo prima che la società venisse posta in liquidazione nell'anno 2024 avevano notificato i rispettivi titoli alla debitrice e hanno ottenuto l'esito negativo dei tentativi di pignoramento mobiliare in suo danno;
inoltre dalle informative ufficiosamente acquisite, emergono debiti ulteriori debiti verso l'Erario per €
305.884,76 e verso l'INPS per € 64.168,74, di guisa che lo stato di insolvenza, dunque, va ritenuto sussistente.
6. Requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è
superiore ad Euro 30.000,00.
7. Conclusioni
In conclusione, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, va aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 CF P.IVA 1 in '
persona del Liquidatore, corrente in PA (FR), Via Fontana dei Conti, n. 36, 03010.
P.Q.M.
visti gli artt. visti gli artt. I, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, DICHIARA
aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 P.IVA 1 in persona del Liquidatore, corrente in PA (FR), Via Fontana dei Conti, n. 36, CF
,
03010.
NOMINA
la dr.ssa Simona Di Nicola Giudice Delegato alla procedura;
NOMINA Curatore l'avv. Persona_2 la quale è iscritta all'Albo di cui all'art. 356 CCII e, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 ultimo comma CCII e 33, comma 5, 1. fall., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cod. proc. civ.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b)
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. e I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 01/04/2026, ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
SE ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che: a) tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
b) nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
comma 4, CCII.
Frosinone, 02/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dr.ssa Simona Di Nicola Dott. Marcello Buscema
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione della Crisi d'Impresa -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Marcello Buscema Presidente,
Giudice relatore ed estensore, dott.ssa Simona Di Nicola
dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2025 nell'ambito del procedimento di cui al n. 104/2025 del R.G. Proc. Un., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [...]
Controparte_1 CF P.IVA_1 in persona del Liquidatore, corrente in PA (FR), Via
Fontana dei Conti, n. 36, 03010
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri Controparte_2 e [...] ' Parte_2
, Parte_3 Parte_1 '
'premesso di essere creditori della CP_4 in qualità di CP_3 e Persona_1
er il complessivo importo di € 105.929,96 come da atti di società Controparte_1
precetto notificati alla debitrice su titoli giudiziali, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice, esponendo che essa è stata medio tempore posta in liquidazione. A fondamento delle loro domande, essi hanno allegato di aver inutilmente tentato di soddisfare forzosamente il loro credito tanto mediante pignoramenti mobiliari che sono risultati infruttuosi, quanto spiegando intervento in una procedura esecutiva immobiliare che era stata promossa contro la società debitrice e che era stata dichiarata estinta senza che i creditori istanti abbiano potuto soddisfarsi;
che la debitrice è a tutt'oggi inadempiente alle proprie obbligazioni e anche l'ultimo e più recente tentativo di pignoramento mobiliare eseguito il
03/09/2025 è risultato negativo, in quanto la sede legale della società è risultata chiusa e la società
inattiva, il che consente di ritenere che essa versa in stato d'insolvenza.
I. Contraddittorio
La società debitrice non si è costituita, ma è stata ritualmente convocata, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di convocazione è stata regolare, ai sensi dell'art. 40 CCII.
2. Competenza
Ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, competente per la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese diverse da quelle di cui al comma I del medesimo articolo è il
Tribunale nel cui circondario è ubicato il centro degli interessi principale (COMI) del debitore.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), CCII, per COMI deve intendersi "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi", per cui esso va individuato attraverso elementi oggettivi che siano idonei a localizzare la vita economica del debitore: quello di
COMI, infatti è un concetto c.d. "mobile", in quanto esso segue gli spostamenti del debitore. I criteri oggettivi utili per localizzare il COMI, inoltre, sono solamente quelli verificabili dai terzi (e in particolare dai creditori), per permettere loro di riconoscere in anticipo l'ordinamento che regolerà e gestirà l'insolvenza del debitore.
Di conseguenza, il comma 3 dell'art. 28, come affermato anche in sede euro-unitaria ed internazionale (si vedano il Regolamento CE n. 1346/2000, il Regolamento UE n. 2015/848, la legge modello sull'insolvenza transnazionale adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale nel 1997), dispone che il COMI si presume, fino a prova contraria, essere coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita (se questo non è in Italia,
la competenza è del Tribunale di Roma); c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b) che precede, con riguardo al legale rappresentante.
Ai sensi dell'art. 28 CCII, infine, il trasferimento del COMI non rileva ai fini della competenza quando sia intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
Nel caso che occupa, dall'esame della visura camerale in atti si evince che la sede legale della
è in PA in Via Fontana dei Conti, n. 36, ossiaControparte_1
in luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale, e che non risultano trasferimenti rilevanti della stessa;
inoltre, non vi è prova alcuna del fatto che il COMI della stessa sia ubicato altrove.
Conseguentemente, competente a decidere sul ricorso è questo Tribunale.
3. Legittimazione ad agire
Quanto alla legittimazione ad agire, anche dopo l'entrata in vigore del CCII deve ritenersi valido il noto principio secondo cui l'accertamento circa l'esistenza della legittimazione ad agire "non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante" (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1521/13).
Nel caso di specie, il credito vantato dai ricorrenti è consacrato in un titolo esecutivo giudiziale e segnatamente:
- quanto a Parte_1 il credito è portato dal decreto ingiuntivo n° 1091/2013 emesso dal
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 17/09/2013 confermato con sentenza n° 1030/2014 del
Tribunale di Frosinone;
quanto a Parte_2 il credito è portato da decreto Ingiuntivo n° 1090/2013 emesso dal
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 17/09/2013 confermato con sentenza n. 295/2016 del
Tribunale di Frosinone;
- quanto a Parte_3 il credito portato da decreto ingiuntivo n° 261/2014 emesso dal
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 26/02/2014 dichiarato esecutivo in data 16/07/2014;
il credito è portato dal decreto ingiuntivo n° 1351/2013 emesso dal- quanto a Controparte_2
Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro il 05/12/2013 confermato con sentenza n° 1124/14 del
Tribunale di Frosinone del 6/11/2014;
- quanto a CP_3 e CP_4 Persona_1 il credito èin qualità di Eredi di portato da sentenza n. 9/2015 del Tribunale di Frosinone dell'08/01/2015; conseguentemente, si deve ritenere, in ragione di quanto detto, che gli istanti siano senza dubbio legittimati ad agire ex art. 37 CCII.
4. Imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale
4.1. Imprenditore commerciale privato
La resistente, siccome costituita in forma di società di capitali, è un imprenditore commerciale privato assoggettabile a liquidazione giudiziale. Peraltro, come risulta dalla visura camerale depositata in atti il suo oggetto sociale è costituito da "commercio all'ingrosso di legnami, materiali da costruzione;
segheria, produzione piallatura tavole con lavorazione legname grezzo, produzione cantinelle per l'edilizia e affini" sicchè trattasi di attività che vale a qualificare l'impresa come commerciale.
4.2. Requisiti di cui all'art. 2, comma I, lettera d), CCII
Ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma I, lettera d), CCII e che siano in stato di insolvenza: ne consegue che era onere della società
resistente dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma I, lettera d), citato.
Tale onere, tuttavia, non è stato adempiuto e anzi dagli atti del procedimento emerge la prova dell'esatto contrario, visto che dall'ultimo bilancio depositato, quello relativo all'esercizio 2022,
emerge il superamento del limite legale con riferimento al presupposto soggettivo dell' “attivo patrimoniale" che, per l'anno 2022, si attesta sull'importo di € 2.749.302 e dei debiti che si attesta su
€ 1.278.781 (si veda il bilancio allegato all'informativa dell'Ufficio del Parte_4 ).
5. Stato di insolvenza
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini della verifica della sussistenza dello stato di decozione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(ex plurimis, Cass. Civ., n. 21834/09; Cass. Civ., n. 1941/06; Cass. Civ., n. 6170/03). E' noto, poi, che "...Anche tale dimensione di equilibrio ed eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve, perciò, indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso..." (Cass. Civ.,
n. 25167/16).
In contrario non giova fare riferimento a Cass. Civ., n. 14183/22, atteso che in detta pronuncia la Corte afferma che solo allorché il debitore abbia depositato "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata", è onere del creditore fornire la prova dello stato di insolvenza della società in liquidazione, atteso che "il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole". Nel caso che occupa la debitrice non si è costituita e dunque non ha depositato alcuna situazione economico-patrimoniale aggiornata, nè ha depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, omettendo di ottemperare all'onere probatorio e di provare che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Vanno pure valorizzati ai fini della verifica circa la sussistenza dello stato di insolvenza gli elementi sintomatici offerti dai creditori istanti i quali da diverso tempo prima che la società venisse posta in liquidazione nell'anno 2024 avevano notificato i rispettivi titoli alla debitrice e hanno ottenuto l'esito negativo dei tentativi di pignoramento mobiliare in suo danno;
inoltre dalle informative ufficiosamente acquisite, emergono debiti ulteriori debiti verso l'Erario per €
305.884,76 e verso l'INPS per € 64.168,74, di guisa che lo stato di insolvenza, dunque, va ritenuto sussistente.
6. Requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è
superiore ad Euro 30.000,00.
7. Conclusioni
In conclusione, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, va aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 CF P.IVA 1 in '
persona del Liquidatore, corrente in PA (FR), Via Fontana dei Conti, n. 36, 03010.
P.Q.M.
visti gli artt. visti gli artt. I, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, DICHIARA
aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 P.IVA 1 in persona del Liquidatore, corrente in PA (FR), Via Fontana dei Conti, n. 36, CF
,
03010.
NOMINA
la dr.ssa Simona Di Nicola Giudice Delegato alla procedura;
NOMINA Curatore l'avv. Persona_2 la quale è iscritta all'Albo di cui all'art. 356 CCII e, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 ultimo comma CCII e 33, comma 5, 1. fall., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cod. proc. civ.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b)
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. e I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 01/04/2026, ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
SE ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che: a) tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
b) nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
comma 4, CCII.
Frosinone, 02/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dr.ssa Simona Di Nicola Dott. Marcello Buscema