CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2023, n. 48100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48100 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA BOLOGNA nei confronti di: CORTE DI APPELLO BOLOGNA con l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA Penale Sent. Sez. 1 Num. 48100 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/11/2021, il Tribunale di Bologna ha mandato assolto AL RE dalla contestazione ex art. 3:37 cod. pen., essendone emersa la incapacità di intendere e di volere, ma - rilevatane la pericolosità sociale - gli ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, accompagnandola con la prescrizione di frequentare periodicamente il Centro di salute mentale della città di residenza, o comunque di altro luogo limitrofo, nonché di assumere le terapie e i farmaci prescritti. 2. Adita in sede di gravame, inerente alla sola misura di sicurezza personale di cui sopra, la Corte di appello di Bologna ha declinato la propria competenza, in favore del Tribunale di sorveglianza della medesima città. 3. Con ordinanza del 04/04/2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, sollevando conflitto negativo di competenza. Tale provvedimento precisa come la competenza funzionale della Magistratura di sorveglianza, in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale del soggetto, si radichi allorquando il gravame sia rigidamente circoscritto alla sola questione attinente alle disposizioni riguardanti le misure di sicurezza personale nel caso in cui, al contrario, vi siano punti del gravame attinenti ad altri profili, rivive la regola generale, secondo la quale la competenza funzionale è attribuita al Giudice della cognizione nel merito. Nella concreta fattispecie, chiarisce il Tribunale di sorveglianza, la difesa ha proposto un motivo concernente l'accertamento della capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo a suo carico. Venendo in rilievo, quindi, una doglianza di tipo squisitamente processuale, si radica la competenza funzionale della Corte di appello. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza;
l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa 2 Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza funzionale della Corte di appello di Bologna. 2. Come correttamente sostenuto dal Tribunale di sorveglianza, l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza, in tema di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale, postula che l'impugnazione risulti strettamente limitata alle sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza. Nel caso in cui vi siano, al contrario, ulteriori profili di gravame, che direttamente involgano il merito della questione decisa - ovvero altri punti della decisione, comunque inerenti al medesimo capo - dovrà adoperarsi la regola generale attributiva della competenza e, dunque, dovrà ritenersi competente il Giudice della cognizione sul merito (Sez. 2, n. 29625 del 28/05/2019, A., Rv. 276450; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, Rv. 261891; Sez. 1, n. 2457 del 16/12/2008, dep. 2009, Pedone, Rv. 242812). 3. Nel caso in esame, è incontestato che vi sia stata la deduzione di profili di doglianza anche avulsi, rispetto agli aspetti strettamente inerenti alla applicata misura di sicurezza personale, nonché alla pericolosità sociale dell'imputato. È stata dedotta, infatti, anche la questione inerente alla mancata rilevazione dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio a suo carico, con eventuale applicazione degli artt. 70 e seguenti cod. pen. Trattasi di tematica che involge il diritto di difesa, anche avendo riguardo alle conseguenze pregiudizievoli collegate ad una pronuncia di proscioglimento per vizio totale di mente. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Bologna, alla quale vanno trasmessi gli atti. P•g!'•M• Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023 Il Consigliere este .'re Il Presidente
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA Penale Sent. Sez. 1 Num. 48100 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/11/2021, il Tribunale di Bologna ha mandato assolto AL RE dalla contestazione ex art. 3:37 cod. pen., essendone emersa la incapacità di intendere e di volere, ma - rilevatane la pericolosità sociale - gli ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, accompagnandola con la prescrizione di frequentare periodicamente il Centro di salute mentale della città di residenza, o comunque di altro luogo limitrofo, nonché di assumere le terapie e i farmaci prescritti. 2. Adita in sede di gravame, inerente alla sola misura di sicurezza personale di cui sopra, la Corte di appello di Bologna ha declinato la propria competenza, in favore del Tribunale di sorveglianza della medesima città. 3. Con ordinanza del 04/04/2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, sollevando conflitto negativo di competenza. Tale provvedimento precisa come la competenza funzionale della Magistratura di sorveglianza, in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale del soggetto, si radichi allorquando il gravame sia rigidamente circoscritto alla sola questione attinente alle disposizioni riguardanti le misure di sicurezza personale nel caso in cui, al contrario, vi siano punti del gravame attinenti ad altri profili, rivive la regola generale, secondo la quale la competenza funzionale è attribuita al Giudice della cognizione nel merito. Nella concreta fattispecie, chiarisce il Tribunale di sorveglianza, la difesa ha proposto un motivo concernente l'accertamento della capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo a suo carico. Venendo in rilievo, quindi, una doglianza di tipo squisitamente processuale, si radica la competenza funzionale della Corte di appello. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza;
l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa 2 Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza funzionale della Corte di appello di Bologna. 2. Come correttamente sostenuto dal Tribunale di sorveglianza, l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza, in tema di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale, postula che l'impugnazione risulti strettamente limitata alle sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza. Nel caso in cui vi siano, al contrario, ulteriori profili di gravame, che direttamente involgano il merito della questione decisa - ovvero altri punti della decisione, comunque inerenti al medesimo capo - dovrà adoperarsi la regola generale attributiva della competenza e, dunque, dovrà ritenersi competente il Giudice della cognizione sul merito (Sez. 2, n. 29625 del 28/05/2019, A., Rv. 276450; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, Rv. 261891; Sez. 1, n. 2457 del 16/12/2008, dep. 2009, Pedone, Rv. 242812). 3. Nel caso in esame, è incontestato che vi sia stata la deduzione di profili di doglianza anche avulsi, rispetto agli aspetti strettamente inerenti alla applicata misura di sicurezza personale, nonché alla pericolosità sociale dell'imputato. È stata dedotta, infatti, anche la questione inerente alla mancata rilevazione dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio a suo carico, con eventuale applicazione degli artt. 70 e seguenti cod. pen. Trattasi di tematica che involge il diritto di difesa, anche avendo riguardo alle conseguenze pregiudizievoli collegate ad una pronuncia di proscioglimento per vizio totale di mente. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Bologna, alla quale vanno trasmessi gli atti. P•g!'•M• Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023 Il Consigliere este .'re Il Presidente