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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/11/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 951/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 951 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
la (P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore dall'Avv.to Paola BELLOMO, del foro di Crotone - C.F. - ed Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Crotone Corso Mazzini, n. 56, giusta procura in calce al ricorso in atti – PEC Email_1
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona suo del Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate dalla sola parte ricorrente in data 10 novembre 2025 in previsione dell'udienza cartolare dell'11 novembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04/09/2025, la (P.IVA: Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. , rappresentata P.IVA_1 Parte_3
e difesa dall'Avv.to Paola BELLOMO, del foro di Crotone - C.F. - ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il relativo studio professionale, sito a Crotone, Corso Mazzini, n. 56, giusta procura in calce al ricorso introduttivo in atti, agendo nei riguardi del , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede Via Plebiscito, 15 PEC proponeva opposizione, Email_2 chiedendone la totale o parziale riforma, avverso il decreto emesso in data 30 giugno 2025 dal Tribunale
Penale di Lamezia Terme, in persona del Giudice Monocratico dott. Rosario ARACRI nel proc. n. 1564/2019
R.G.N.R. e n. 568/2020 R.G. Trib, successivamente comunicato a mezzo PEC in data 7 luglio 2025 (vedi in allegato), con il quale si era provveduto, in favore di detta società e nella sua qualità di custode giudiziario del
1 materiale pirotecnico costituito da n. 8 (otto) colli e per il periodo accertato 8 febbraio 2020/11 febbraio 2025, per una durata complessiva di n. 1830 giorni, alla liquidazione delle relative spese (di custodia), di fuochi pirotecnici, nella misura complessiva di € 5.490,00, oltre IVA in ragione di € 3,00 per ciascuna delle giornate di custodia (vedi decreto di liquidazione in allegato).
Tutto ciò premesso, la società ricorrente esponeva – in punto di fatto – di essere titolare di licenza alla vendita e deposito di materiale esplodente rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria, con un limite di quantitativo di materiale pari a 12.796 di prodotto attivo della IV cat e V cat gruppi C.D.E (vedi in allegato); che, al fine di mantenere la licenza, la detta società doveva annualmente sostenere una serie di spese quali: messa in sicurezza dei locali controlli antincendio, una polizza assicurativa, spese per antintrusione, in proporzione alla capienza massima;
- che, in data 8 febbraio 2020, gli Agenti di Polizia della Questura di Catanzaro depositavano presso il ricorrente materiale pirotecnico precedentemente sequestrato a , consistente in n. 7 imballaggi di Controparte_2 prodotti pirici cat. F2 e P1 cat V per un totale di circa 12,796 kg grammi di massa attiva NE (vedi documentazione allegata);
- che in data 10 febbraio 2020 aveva inoltrato via PEC alla Procura di comunicazione nella quale aveva Pt_4 parimenti indicato il costo della custodia, che doveva intendersi pattuito in € 7,00 al giorno (vedi in allegato);
- che il materiale sequestrato era rimasto in deposito dal 10 novembre 2020 all'11 febbraio 2025, ovvero per
1830 giorni (vedi in allegato).
- che, in data 25 febbraio 2025, aveva formulato al Tribunale di Lamezia Terme sez. Penale, richiesta di pagamento delle spese di custodia, quantificando l'importo in € 10,00+IVA al giorno, motivando la richiesta sulla base dell'indennità media giornaliera utilizzata dai Tribunali calabresi, con richiesta caricata sull'applicativo
(vedi in allegato); CP_3
- che, in data 30 giugno 2025, il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Giudice Monocratico Penale, dott. Rosario ARACRI, aveva – come premesso – liquidato le spese di custodia nella somma e misura complessiva di € 5490,00+IVA, utilizzando un presunto parametro di equità di € 3,00+IVA al giorno, sulla base della seguente motivazione: “in considerazione che si tratta di ditta specializzata nella custodia di materiale pirotecnico, ragione per cui i gravosi oneri per la sicurezza e la sorveglianza che la ditta afferma aver sostenuto, si ritiene essere relativi a tutti i beni ivi custoditi e non siano stati sostenuti esclusivamente per il materiale pirotecnico oggetto di sequestro nel presente procedimento;
considerato ancora che si è di fronte a soli 8 colli di materiale pirotecnico che, al di là del peso lordo degli stessi ed in assenza di altra e diversa allegazione sul punto, è ragionevole abbiano occupato uno spazio esiguo all'interno del locale preposto alla custodia” (vedi decreto impugnato;
in atti); ne derivava che, al fine di determinare il costo esatto e più congruo della custodia, suggeriva l'utilizzo una tariffa media giornaliera almeno pari ad € 10,00+IVA quotidiane, tenendo conto del fatto che si trattava di materiale pericoloso poiché esplosivo, oltre alla circostanza che un deposito di materiale esplosivo sostiene dei costi importanti per garantire la sicurezza sia contro il furto che contro possibili esplosioni non essendo per alcuna ragione obbligata ad accettare il deposito (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti.
A sostegno di ciò e della richiesta di determinazione di un compenso maggiorato rispetto a quello di cui al decreto di liquidazione impugnato, citava vari precedenti a sé favorevoli, come quello del Tribunale di Palmi
2 Sez. Gip, con il quale – per il tramite del decreto reso in data 11 settembre 2020 – era stata liquidata la somma di € 12,00 per i primi 90 giorni di custodia, e € 6,00 per i successivi (vedi precedenti in atti).
Aggiungeva che in due recenti decreti di liquidazione del Tribunale di Crotone era stato utilizzato come parametro quello monetario di € 15,00+IVA al giorno ed anche il Tribunale di Vibo Valentia aveva utilizzato parametri di liquidazione superiori a quello oggetto di impugnazione (ovvero 7 euro al giorno;
vedi precedente in allegato); il Tribunale di Castrovillari, nella sentenza n. 2173/2024 del 20 dicembre 2024, aveva liquidato la somma di € 10.00+iva al giorno (vedi precedenti in atti).
Dietro la scelta di una tariffa di importo superiore sussistevano – a suo modo di vedere - due ragioni;
la prima di natura economica, in quanto la custodia di materiale pirico è onerosa indipendentemente dal fatto che in deposito ci sia materiale proprio o solo quello oggetto di sequestro perché il deposito per mantenere alti livelli di sicurezza sostiene molti costi mensili;
la seconda di ordine pratico e che consisteva nel pericolo insito nella conservazione e custodia della merce custodita, che - a differenza di altro bene in sequestro, con il trascorrere del tempo, rischia di germogliare, con pericolo di autocombustione e conseguente distruzione;
sicché – sempre a suo modo di vedere – una liquidazione di 3,00 euro al giorno – come quella in concreto adottata - non teneva affatto conto del requisito del costo per la custodia, e dei conseguenti fattori di rischio (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
In punto di diritto, evidenziava – quanto alla qualità del materiale oggetto di custodia giudiziale – che si trattava di materiale speciale e pericoloso, perlopiù di categoria F e P1 e - quindi - di materiale professionale;
lo stesso materiale, in ultima analisi - prima di pervenire in un deposito - deve transitare attraverso una serie di controlli e permessi quali: la licenza di trasporto, e l'autorizzazione per l'accensione. Il materiale deve essere dotato di tracciabilità (ad esempio, se si acquista 20 kg di merce pirica, la ditta deve segnalarne il trasporto alla
Prefettura di competenza); pertanto era dunque possibile – sosteneva - per ogni prodotto pirotecnico, conoscerne la storia dal momento della fabbricazione, fino all'ultimo luogo di collocazione (vedi, in tal senso, il ricorso in atti).
Aggiungeva che il deposito era - per la ricorrente - un luogo altamente controllato, sorvegliato con alti sistemi di sicurezza per controllo fumi, al cui interno la merce sequestrata viene vigilata costantemente e - per farlo - il custode di materiale pirico deve supportare spese annuali per il mantenimento della merce, sia per la propria, sia per quella affidata in custodia giudiziale, quindi, anche se in un determinato momento non c'è merce propria da rivendere in deposito, le spese per la manutenzione del materiale posto sotto sequestro sono le stesse, il che implicava la complessità delle operazioni, anche di vigilanza e controllo, nella specie sempre esigibili (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso;
in atti).
In merito alla corretta quantificazione dell'indennità di custodia, l'importo maggiorato richiesto era stato suggerito tenendo in debita considerazione il peso del materiale - 12.796 kg di massa attiva di cat F2 e P2 – rectius 12,796 kg;
n.d.r.:
La parte si era inoltre avvalsa del servizio di custodia e doveva nella specie applicarsi – sempre a suo modo di vedere – il disposto di cui all'art. 2225 c.c., nella parte in cui si prevede che il corrispettivo della prestazione di lavoro autonomo - se non convenuto dalle parti e non determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi
- è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per realizzarlo.
3 Come la Suprema Corte ha già avuto modo di statuire, il giudice - indipendentemente da una specifica richiesta dell'attore, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum debeatur, in difetto di tariffe professionali e di usi - non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinarlo ai sensi dell'art. 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità
e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr. Cass. n. 7510/14;
Cass. n. 9829/95; Cass. n. 650/84; Cass. n. 143/74; Cass. n. 352/70, tutte citate a sostegno;
in atti).
Il Tribunale di Lamezia Terme - nel liquidare l'indennità di custodia, protrattasi per n. 1830 giorni – aveva invero utilizzato una tariffa di 3,00 euro al giorno, appunto secondo equità, applicando – allora – una tariffa irrisoria, necessariamente da rideterminare (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti); citava – inoltre – una serie di precedenti giurisprudenziali cui si riportava, allegando una tabella ed un prospetto riepilogativo (vedi in atti), aggiungendo che – in assenza di rideterminazione del compenso - si sarebbe determinato un indebito arricchimento del , stante il costo minimale per come applicato (vedi CP_1 giurisprudenza citata a sostegno;
in atti).
Concludeva – pertanto – nei termini di cui in premessa, chiedendo che – in riforma del decreto di liquidazione oggetto di impugnazione - l'indennità di custodia fosse rideterminata nella misura già indicata nella depositata istanza, ovvero secondo un importo di € 10+IVA al giorno, pari – in definitiva – ad € 18.300,00+IVA per il materiale rientrate nella categoria fuochi di artificio;
in via subordinata, chiedeva – altresì – una rideterminazione del compenso, sempre secondo equità, ma differente, comunque congruamente superiore a quello di € 3,00 quotidiane nella specie adottato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 10 novembre 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
DIRITTO
Osserva il Tribunale che il ricorso deve ritenersi infondato e va dunque rigettato.
Va intanto dato atto del fatto che il Giudice Monocratico ha così motivato: “Letta la richiesta di liquidazione depositata tramite PEC dall'avv. Paola BELLOMO nell'interesse del custode giudiziari;
Controparte_4
Rilevato che la ditta in questione è stata nominata custode giudiziario del materiale pirotecnico costituito da n. 8 colli nel periodo che va dall' 8.2.2020 al 11.2.2025 per 1830 giorni;
preso atto che nella istanza in esame il custode ha richiesto gli sia riconosciuto un compenso a titolo di indennità di custodia pari ad euro 10,00 al giorno tenuto conto dei costi sostenuti per la custodia;
Viste le tariffe di custodia di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 02/09/2006 n° 2;
4 Visto il DPR nr. 115/2002 del 30/05/2002, testo unico in materia di spese di giustizia;
considerato che
il bene custodito non rientra tra quelli individuati dalle tabelle legali regolamentari e che quindi il Giudice deve ricorrere all'equità sostitutiva;
considerato che
i costi di custodia così come indicati nel corpo della istanza appaiono eccessivi, in quanto si tratta di ditta specializzata nella custodia del materiale pirotecnico, ragione per cui i gravosi oneri per la sicurezza e la sorveglianza che la ditta afferma aver sostenuto, si ritiene siano relativi a tutti i beni ivi custoditi e non siano stati sostenuti esclusivamente per il materiale pirotecnico oggetto di sequestro nel presente procedimento;
considerato ancora che si è di fronte a soli 8 colli di materiale pirotecnico che, al di là del peso lordo degli stessi ed in assenza di altra e diversa allegazione sul punto, è ragionevole abbiano occupato uno spazio esiguo all'interno del locale preposto alla custodia;
ritenuto pertanto che il compenso per l'attività di custodia possa essere determinato in € 3,00 al giorno oltre
IVA per giorni ritenuto pertanto che il compenso per l'attività di custodia possa essere determinato in€ 3 al giorno oltre IVA per giorni 1830 giorni dall' 8.2.2020 all' 11.2.2025;
TOTALE SPESE DI CUSTODIA: 1830 X 3 = € 5.490,00”.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che siffatta motivazione appare congrua, adeguata e non censurabile.
Ed invero, una volta premesso che il Giudice - all'interno del decreto di liquidazione oggetto di impugnazione
– ha correttamente fatto cenno, ai fini della determinazione del compenso, a criteri di equità sostitutiva
(“considerato che il bene custodito non rientra tra quelli individuati dalle tabelle legali regolamentari e che quindi il Giudice deve ricorrere all'equità sostitutiva”), egli, nel procedere alla liquidazione ha correttamente fatto cenno, in concreto, al numero dei colli in custodia – appena otto – ed allo spazio, sempre in concreto, occupato all'interno dei locali preposti alla custodia, reputandolo – testualmente - esiguo, così procedendo alla liquidazione sulla base del concreto impegno dell'attività – pur sempre pericolosa e pur sempre espletata secondo indiscussi e mai censurati profili di professionalità – richiesta alla ditta;
a ciò si aggiunga che il peso stesso del materiale in sequestro – appena 12,00 kg circa – depone per una liquidazione che, sebbene minima e sebbene inferiore a quella contenuta nei precedenti giurisprudenziali allegati in atti, appare comunque assolutamente congrua ed ispirata ai criteri di equità sostitutiva invocati dal Giudice.
Incidenter tantum si osserva che detti precedenti non sono ovviamente vincolanti e che normalmente attengono a prestazioni custodiali di maggiore impegno, relativi a quantitativi assai superiori per diversi chilogrammi e che, in un caso, facevano riferimento alla vasta occupazione del deposito, in misura pari a circa la metà (vedi i precedenti rappresentati dalle sentenze del Tribunale di Catanzaro e di Castrovillari;
allegati nn. 10 ed 11 del ricorso;
in atti).
Al rigetto del ricorso consegue la conferma del decreto di liquidazione impugnato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte resistente vittoriosa
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato.
- NULLA sulle spese.
5 Si comunichi.
Lamezia Terme, 12/11/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 951 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
la (P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore dall'Avv.to Paola BELLOMO, del foro di Crotone - C.F. - ed Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Crotone Corso Mazzini, n. 56, giusta procura in calce al ricorso in atti – PEC Email_1
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona suo del Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate dalla sola parte ricorrente in data 10 novembre 2025 in previsione dell'udienza cartolare dell'11 novembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04/09/2025, la (P.IVA: Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. , rappresentata P.IVA_1 Parte_3
e difesa dall'Avv.to Paola BELLOMO, del foro di Crotone - C.F. - ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il relativo studio professionale, sito a Crotone, Corso Mazzini, n. 56, giusta procura in calce al ricorso introduttivo in atti, agendo nei riguardi del , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria con sede Via Plebiscito, 15 PEC proponeva opposizione, Email_2 chiedendone la totale o parziale riforma, avverso il decreto emesso in data 30 giugno 2025 dal Tribunale
Penale di Lamezia Terme, in persona del Giudice Monocratico dott. Rosario ARACRI nel proc. n. 1564/2019
R.G.N.R. e n. 568/2020 R.G. Trib, successivamente comunicato a mezzo PEC in data 7 luglio 2025 (vedi in allegato), con il quale si era provveduto, in favore di detta società e nella sua qualità di custode giudiziario del
1 materiale pirotecnico costituito da n. 8 (otto) colli e per il periodo accertato 8 febbraio 2020/11 febbraio 2025, per una durata complessiva di n. 1830 giorni, alla liquidazione delle relative spese (di custodia), di fuochi pirotecnici, nella misura complessiva di € 5.490,00, oltre IVA in ragione di € 3,00 per ciascuna delle giornate di custodia (vedi decreto di liquidazione in allegato).
Tutto ciò premesso, la società ricorrente esponeva – in punto di fatto – di essere titolare di licenza alla vendita e deposito di materiale esplodente rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria, con un limite di quantitativo di materiale pari a 12.796 di prodotto attivo della IV cat e V cat gruppi C.D.E (vedi in allegato); che, al fine di mantenere la licenza, la detta società doveva annualmente sostenere una serie di spese quali: messa in sicurezza dei locali controlli antincendio, una polizza assicurativa, spese per antintrusione, in proporzione alla capienza massima;
- che, in data 8 febbraio 2020, gli Agenti di Polizia della Questura di Catanzaro depositavano presso il ricorrente materiale pirotecnico precedentemente sequestrato a , consistente in n. 7 imballaggi di Controparte_2 prodotti pirici cat. F2 e P1 cat V per un totale di circa 12,796 kg grammi di massa attiva NE (vedi documentazione allegata);
- che in data 10 febbraio 2020 aveva inoltrato via PEC alla Procura di comunicazione nella quale aveva Pt_4 parimenti indicato il costo della custodia, che doveva intendersi pattuito in € 7,00 al giorno (vedi in allegato);
- che il materiale sequestrato era rimasto in deposito dal 10 novembre 2020 all'11 febbraio 2025, ovvero per
1830 giorni (vedi in allegato).
- che, in data 25 febbraio 2025, aveva formulato al Tribunale di Lamezia Terme sez. Penale, richiesta di pagamento delle spese di custodia, quantificando l'importo in € 10,00+IVA al giorno, motivando la richiesta sulla base dell'indennità media giornaliera utilizzata dai Tribunali calabresi, con richiesta caricata sull'applicativo
(vedi in allegato); CP_3
- che, in data 30 giugno 2025, il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Giudice Monocratico Penale, dott. Rosario ARACRI, aveva – come premesso – liquidato le spese di custodia nella somma e misura complessiva di € 5490,00+IVA, utilizzando un presunto parametro di equità di € 3,00+IVA al giorno, sulla base della seguente motivazione: “in considerazione che si tratta di ditta specializzata nella custodia di materiale pirotecnico, ragione per cui i gravosi oneri per la sicurezza e la sorveglianza che la ditta afferma aver sostenuto, si ritiene essere relativi a tutti i beni ivi custoditi e non siano stati sostenuti esclusivamente per il materiale pirotecnico oggetto di sequestro nel presente procedimento;
considerato ancora che si è di fronte a soli 8 colli di materiale pirotecnico che, al di là del peso lordo degli stessi ed in assenza di altra e diversa allegazione sul punto, è ragionevole abbiano occupato uno spazio esiguo all'interno del locale preposto alla custodia” (vedi decreto impugnato;
in atti); ne derivava che, al fine di determinare il costo esatto e più congruo della custodia, suggeriva l'utilizzo una tariffa media giornaliera almeno pari ad € 10,00+IVA quotidiane, tenendo conto del fatto che si trattava di materiale pericoloso poiché esplosivo, oltre alla circostanza che un deposito di materiale esplosivo sostiene dei costi importanti per garantire la sicurezza sia contro il furto che contro possibili esplosioni non essendo per alcuna ragione obbligata ad accettare il deposito (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti.
A sostegno di ciò e della richiesta di determinazione di un compenso maggiorato rispetto a quello di cui al decreto di liquidazione impugnato, citava vari precedenti a sé favorevoli, come quello del Tribunale di Palmi
2 Sez. Gip, con il quale – per il tramite del decreto reso in data 11 settembre 2020 – era stata liquidata la somma di € 12,00 per i primi 90 giorni di custodia, e € 6,00 per i successivi (vedi precedenti in atti).
Aggiungeva che in due recenti decreti di liquidazione del Tribunale di Crotone era stato utilizzato come parametro quello monetario di € 15,00+IVA al giorno ed anche il Tribunale di Vibo Valentia aveva utilizzato parametri di liquidazione superiori a quello oggetto di impugnazione (ovvero 7 euro al giorno;
vedi precedente in allegato); il Tribunale di Castrovillari, nella sentenza n. 2173/2024 del 20 dicembre 2024, aveva liquidato la somma di € 10.00+iva al giorno (vedi precedenti in atti).
Dietro la scelta di una tariffa di importo superiore sussistevano – a suo modo di vedere - due ragioni;
la prima di natura economica, in quanto la custodia di materiale pirico è onerosa indipendentemente dal fatto che in deposito ci sia materiale proprio o solo quello oggetto di sequestro perché il deposito per mantenere alti livelli di sicurezza sostiene molti costi mensili;
la seconda di ordine pratico e che consisteva nel pericolo insito nella conservazione e custodia della merce custodita, che - a differenza di altro bene in sequestro, con il trascorrere del tempo, rischia di germogliare, con pericolo di autocombustione e conseguente distruzione;
sicché – sempre a suo modo di vedere – una liquidazione di 3,00 euro al giorno – come quella in concreto adottata - non teneva affatto conto del requisito del costo per la custodia, e dei conseguenti fattori di rischio (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
In punto di diritto, evidenziava – quanto alla qualità del materiale oggetto di custodia giudiziale – che si trattava di materiale speciale e pericoloso, perlopiù di categoria F e P1 e - quindi - di materiale professionale;
lo stesso materiale, in ultima analisi - prima di pervenire in un deposito - deve transitare attraverso una serie di controlli e permessi quali: la licenza di trasporto, e l'autorizzazione per l'accensione. Il materiale deve essere dotato di tracciabilità (ad esempio, se si acquista 20 kg di merce pirica, la ditta deve segnalarne il trasporto alla
Prefettura di competenza); pertanto era dunque possibile – sosteneva - per ogni prodotto pirotecnico, conoscerne la storia dal momento della fabbricazione, fino all'ultimo luogo di collocazione (vedi, in tal senso, il ricorso in atti).
Aggiungeva che il deposito era - per la ricorrente - un luogo altamente controllato, sorvegliato con alti sistemi di sicurezza per controllo fumi, al cui interno la merce sequestrata viene vigilata costantemente e - per farlo - il custode di materiale pirico deve supportare spese annuali per il mantenimento della merce, sia per la propria, sia per quella affidata in custodia giudiziale, quindi, anche se in un determinato momento non c'è merce propria da rivendere in deposito, le spese per la manutenzione del materiale posto sotto sequestro sono le stesse, il che implicava la complessità delle operazioni, anche di vigilanza e controllo, nella specie sempre esigibili (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso;
in atti).
In merito alla corretta quantificazione dell'indennità di custodia, l'importo maggiorato richiesto era stato suggerito tenendo in debita considerazione il peso del materiale - 12.796 kg di massa attiva di cat F2 e P2 – rectius 12,796 kg;
n.d.r.:
La parte si era inoltre avvalsa del servizio di custodia e doveva nella specie applicarsi – sempre a suo modo di vedere – il disposto di cui all'art. 2225 c.c., nella parte in cui si prevede che il corrispettivo della prestazione di lavoro autonomo - se non convenuto dalle parti e non determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi
- è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per realizzarlo.
3 Come la Suprema Corte ha già avuto modo di statuire, il giudice - indipendentemente da una specifica richiesta dell'attore, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum debeatur, in difetto di tariffe professionali e di usi - non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinarlo ai sensi dell'art. 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità
e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr. Cass. n. 7510/14;
Cass. n. 9829/95; Cass. n. 650/84; Cass. n. 143/74; Cass. n. 352/70, tutte citate a sostegno;
in atti).
Il Tribunale di Lamezia Terme - nel liquidare l'indennità di custodia, protrattasi per n. 1830 giorni – aveva invero utilizzato una tariffa di 3,00 euro al giorno, appunto secondo equità, applicando – allora – una tariffa irrisoria, necessariamente da rideterminare (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti); citava – inoltre – una serie di precedenti giurisprudenziali cui si riportava, allegando una tabella ed un prospetto riepilogativo (vedi in atti), aggiungendo che – in assenza di rideterminazione del compenso - si sarebbe determinato un indebito arricchimento del , stante il costo minimale per come applicato (vedi CP_1 giurisprudenza citata a sostegno;
in atti).
Concludeva – pertanto – nei termini di cui in premessa, chiedendo che – in riforma del decreto di liquidazione oggetto di impugnazione - l'indennità di custodia fosse rideterminata nella misura già indicata nella depositata istanza, ovvero secondo un importo di € 10+IVA al giorno, pari – in definitiva – ad € 18.300,00+IVA per il materiale rientrate nella categoria fuochi di artificio;
in via subordinata, chiedeva – altresì – una rideterminazione del compenso, sempre secondo equità, ma differente, comunque congruamente superiore a quello di € 3,00 quotidiane nella specie adottato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 10 novembre 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
DIRITTO
Osserva il Tribunale che il ricorso deve ritenersi infondato e va dunque rigettato.
Va intanto dato atto del fatto che il Giudice Monocratico ha così motivato: “Letta la richiesta di liquidazione depositata tramite PEC dall'avv. Paola BELLOMO nell'interesse del custode giudiziari;
Controparte_4
Rilevato che la ditta in questione è stata nominata custode giudiziario del materiale pirotecnico costituito da n. 8 colli nel periodo che va dall' 8.2.2020 al 11.2.2025 per 1830 giorni;
preso atto che nella istanza in esame il custode ha richiesto gli sia riconosciuto un compenso a titolo di indennità di custodia pari ad euro 10,00 al giorno tenuto conto dei costi sostenuti per la custodia;
Viste le tariffe di custodia di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 02/09/2006 n° 2;
4 Visto il DPR nr. 115/2002 del 30/05/2002, testo unico in materia di spese di giustizia;
considerato che
il bene custodito non rientra tra quelli individuati dalle tabelle legali regolamentari e che quindi il Giudice deve ricorrere all'equità sostitutiva;
considerato che
i costi di custodia così come indicati nel corpo della istanza appaiono eccessivi, in quanto si tratta di ditta specializzata nella custodia del materiale pirotecnico, ragione per cui i gravosi oneri per la sicurezza e la sorveglianza che la ditta afferma aver sostenuto, si ritiene siano relativi a tutti i beni ivi custoditi e non siano stati sostenuti esclusivamente per il materiale pirotecnico oggetto di sequestro nel presente procedimento;
considerato ancora che si è di fronte a soli 8 colli di materiale pirotecnico che, al di là del peso lordo degli stessi ed in assenza di altra e diversa allegazione sul punto, è ragionevole abbiano occupato uno spazio esiguo all'interno del locale preposto alla custodia;
ritenuto pertanto che il compenso per l'attività di custodia possa essere determinato in € 3,00 al giorno oltre
IVA per giorni ritenuto pertanto che il compenso per l'attività di custodia possa essere determinato in€ 3 al giorno oltre IVA per giorni 1830 giorni dall' 8.2.2020 all' 11.2.2025;
TOTALE SPESE DI CUSTODIA: 1830 X 3 = € 5.490,00”.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che siffatta motivazione appare congrua, adeguata e non censurabile.
Ed invero, una volta premesso che il Giudice - all'interno del decreto di liquidazione oggetto di impugnazione
– ha correttamente fatto cenno, ai fini della determinazione del compenso, a criteri di equità sostitutiva
(“considerato che il bene custodito non rientra tra quelli individuati dalle tabelle legali regolamentari e che quindi il Giudice deve ricorrere all'equità sostitutiva”), egli, nel procedere alla liquidazione ha correttamente fatto cenno, in concreto, al numero dei colli in custodia – appena otto – ed allo spazio, sempre in concreto, occupato all'interno dei locali preposti alla custodia, reputandolo – testualmente - esiguo, così procedendo alla liquidazione sulla base del concreto impegno dell'attività – pur sempre pericolosa e pur sempre espletata secondo indiscussi e mai censurati profili di professionalità – richiesta alla ditta;
a ciò si aggiunga che il peso stesso del materiale in sequestro – appena 12,00 kg circa – depone per una liquidazione che, sebbene minima e sebbene inferiore a quella contenuta nei precedenti giurisprudenziali allegati in atti, appare comunque assolutamente congrua ed ispirata ai criteri di equità sostitutiva invocati dal Giudice.
Incidenter tantum si osserva che detti precedenti non sono ovviamente vincolanti e che normalmente attengono a prestazioni custodiali di maggiore impegno, relativi a quantitativi assai superiori per diversi chilogrammi e che, in un caso, facevano riferimento alla vasta occupazione del deposito, in misura pari a circa la metà (vedi i precedenti rappresentati dalle sentenze del Tribunale di Catanzaro e di Castrovillari;
allegati nn. 10 ed 11 del ricorso;
in atti).
Al rigetto del ricorso consegue la conferma del decreto di liquidazione impugnato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte resistente vittoriosa
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato.
- NULLA sulle spese.
5 Si comunichi.
Lamezia Terme, 12/11/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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