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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1234/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: Divorzio congiunto TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
03.09.1956 (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Torre C.F._2 del Greco alla Corso Vittorio Emanuele n. 105 presso lo studio dell'Avv. Paola Borrelli che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.06.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio dagli stessi contratto in data 30.08.1980 nel Comune di Torre del Greco (anno 1980, N. 472).
Dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi adivano questo Tribunale per omologare la loro separazione consensuale alle condizioni stabilite nel ricorso;
pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emesso decreto di omologazione n. cronologico 9613/2020 pubblicato il 29.12.2020 R.G.N. 4906/2020.
Lo stato di separazione, da quel momento, era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
avevano, dunque, raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi integralmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 16.09.2025, sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., nonostante la comunicazione del ricorso, non rendeva il parere richiesto.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Inoltre, stante la mancanza di figli non ancora economicamente indipendenti e di accordi di natura economico-patrimoniale, nessuna statuizione accessoria deve essere prevista.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
, e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in Torre del Greco in data Parte_1 Parte_2
30.08.1980;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (anno 1980, N. 472)
3. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 07-10-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano.