Art. 6.
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.