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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3998/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3998/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROIO ANDREA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO 152 PESCARA presso il difensore avv. ROIO ANDREA
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DIONIGI Controparte_1 P.IVA_2
DILETTA, elettivamente domiciliato in VIA G. PONTANI 14 PERUGIA presso il difensore avv. DIONIGI DILETTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
pagina 1 di 15 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.10.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di accertare la risoluzione per inadempimento del Controparte_2 contratto del 6.04.2022 (“term sheet”) con cui acquistava da Parte_1 [...]
, al prezzo di 2.928.000,00 iva inclusa, l' (autorizzazione Controparte_2 CP_3 all'immissione in commercio) n. 044106, relativa al farmaco denominato
“Produxen”, inadempimento imputabile alla mancata consegna ad Parte_1 dell'atto con firma autenticata necessario per il trasferimento di titolarità presso l' ) dell' ; domandava, Controparte_4 Controparte_5
conseguentemente, la restituzione del prezzo di acquisto, nonché il risarcimento dei danni, relativo al mancato guadagno determinato dall'utile che sarebbe derivato dalle vendite del Produxen, da calcolarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., comunque quantificato in € 599.616,96 annui, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. concludeva, d'altra parte, domandando il rigetto della Controparte_2
domanda attorea, sia in quanto non vi sarebbe stato alcun inadempimento, sia, in subordine, poiché, anche in caso di inadempimento imputabile, esso sarebbe stato giustificato dall'esercizio dell'eccezione di inadempimento connessa ad altre operazioni poste in essere dalle parti tra loro;
rinunciava in corso di causa alla domanda riconvenzionale di risoluzione per mutuo dissenso del contratto di compravendita oggetto del presente giudizio di cui al term sheet, nonché chiedeva la condanna al pagamento dei danni conseguenti al recesso, quantificati nella misura di
€ 100.000,00 in citazione ed € 386.361,40 negli atti successivi alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., salva in ogni caso la diversa somma ritenuta di giustizia.
Va precisato che la domanda risarcitoria concerneva: il danno emergente per il mancato pagamento della fattura n. 2022.1.12267 del
16.11.2022, emessa dalla nei confronti della Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 15 S.r.l. per € 42.937,44 (€ 39.034,04 + IVA 10%), descrizione: “PRODUXEN 90
CPS, qtà 8.380” (all. n°6 della CTU); il lucro cessante quantificato in circa € 50.000,00, per il mancato guadagno connesso alla impossibilità di vendita del prodotto;
successivamente al termine per la prima memoria, anche il danno emergente relativo alla fattura n. 2022.1.1714 del 02.09.2022 emessa dalla nei Controparte_2
confronti della per € 232.419,00 (€ 211.290,00 + IVA 10%), Parte_1 descrizione: “PRODUXEN, qtà 69.464; PRODUXEN 90 CPS, qtà 21.351” (all. n°5 della CTU).
In sede di note conclusionali, la domanda risarcitoria è stata dunque definita in €
386.361,40 complessivi, con la specificazione secondo cui la fattura n. 2022.1.1714 del 02.09.2022 era stata saldata con compensazione da parte di . Parte_1
Veniva disposta CTU da parte del precedente giudicante, al fine di ricostruire la situazione contrattuale tra le parti in relazione alle domande giudiziali controverse in questa sede, nonché di quantificare il profitto che l'attrice avrebbe conseguito dalle vendite del farmaco stesso, sulla base delle fatture in atti, nonché, infine, di quantificare le rispettive domande risarcitorie.
Con relazione del 21.5.2024 il c.t.u., dott. rispondeva ai quesiti Persona_1
sopra indicati, pervenendo ad un risultato in termini numerici condiviso da questo giudice, avendo il consulente redatto l'elaborato coerentemente ed eseguito i calcoli richiestigli sulla base della documentazione in atti.
Sulle risultanze della CTU si tornerà a più riprese nell'ambito dell'esame della vicenda complessiva. Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dal rapporto contrattuale principale, da cui scaturisce la domanda attorea, da valutarsi in relazione alla documentazione prodotta, nonché ai fatti non contestati;
solo in seguito sarà poi possibile procedere con la decisione sulla fondatezza della domanda attorea e sulle eccezioni e domande riconvenzionali proposte.
pagina 3 di 15 Come correttamente scandito nella C.T.U., pertanto, risulta non contestato che in data 6.4.2022, sia stato stipulato un "term sheet” (doc. n. 3 dell'atto di citazione) che prevedeva l'acquisizione da parte di di vari prodotti farmaceutici da Parte_1
Tra questi prodotti si annoverava il Produxen 30 e 90 cps, Controparte_2
per un corrispettivo di € 2.400.000,00 oltre IVA, a fronte della: “cessione della propria quota di proprietà pari al 100% dei diritti relativi alla autorizzazione Cont all'immissione in commercio ( ) della specialità medicinale del Produxen da 30 e
90 capsule”, così come descritto in fattura (all. n. 4 della CTU). Detta fattura risulta, peraltro, regolarmente emessa in data 30.05.2022 (cfr. doc. 4, citazione) e pagata mediante “compensazione delle poste attive e passive relative all'acquisto e vendita tra le parti di altre specialità farmaceutiche”, così come asserito dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo, confermato dalla convenuta in atti (cfr. pag. 12 della prima comparsa conclusionale della convenuta) e come, peraltro, si evince dalla lettura dello stesso term sheet.
Ciò premesso in punto di fatto, va in primo luogo esaminata la domanda di risoluzione dell'attrice, la quale lamenta la mancata comunicazione del trasferimento dell'ACI da parte della convenuta all'ente preposto al controllo della commercializzazione dei farmaci, ossia l' . CP_4
Per comprendere la sussistenza o meno della specifica obbligazione contrattuale in capo a nonché dell'eventuale inadempimento, è necessario Controparte_2
richiamare la disciplina normativa applicabile, alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti.
Dalla lettura del term sheet del 6.4.2022 emergono plurime operazioni in cui le parti assumono in alcune la veste di venditrice e in altre quella di acquirente, tra le quali vi è la cessione da parte di a della “specialità Controparte_2 Parte_1
farmaceutica Produxen”, oggetto della presente causa, con la specificazione, in calce alla scrittura privata, che il magazzino verrà ceduto a prezzo di costo, maggiorato di
€ 0,05 centesimi. pagina 4 di 15 Da quanto asserito in atti dalle parti concordemente, nonché da quanto è possibile intendere dalla richiamata scrittura, emerge come oggetto del contratto non sia la vendita di beni, ossia dei lotti di prodotto, quanto piuttosto la titolarità dell' CP_3
ossia della autorizzazione alla immissione in commercio del farmaco. A riprova di questa conclusione vi è proprio la previsione della cessione delle scorte di magazzino, che possono essere vendute dall'acquirente, nuovo titolare dell CP_3
dopo che l' sia venuta a conoscenza del passaggio della titolarità, cessione che CP_4
non viene regolata specificamente dal term sheet, il quale si limita a precisare il criterio per la determinazione del prezzo, senza indicare quale sia il costo di ciascun farmaco né le quantità che saranno disponibili all'esito della procedura.
Il contratto atipico posto in essere tra le parti, in altri termini, va a regolare soltanto il passaggio della licenza necessaria per vendere il farmaco equivalente:
l'obbligazione dell'acquirente è, pertanto, quella di corrispondere il prezzo pattuito, circostanza, come visto, accertata e non contestata, essendo stato questo versato mediante compensazione;
l'obbligazione del venditore, invece, appare essere di più difficile determinazione, dovendosi evincere dal contesto normativo e di prassi
(quest'ultima ricavabile dalle allegazioni delle parti, tenuto conto del tecnicismo della materia) quali fossero gli adempimenti a cui dovesse Controparte_2
ritenersi obbligata al fine di consentire a la corretta commercializzazione Parte_1
del farmaco.
Ebbene, l'art. 34, co. 5, D. Lgs. 219 del 2006 stabilisce che < dell'autorizzazione, il titolare informa l della data di effettiva CP_4
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate>>: da ciò deriva, e sul punto non vi è contestazione, l'obbligo del venditore dell' di comunicare all'AIFA l'inizio CP_3
della commercializzazione del prodotto, purché sia stato emesso in precedenza il
“rilascio”.
pagina 5 di 15 Su detto rilascio la normativa di riferimento appare essere quella richiamata dall'attrice, ossia l'art. 52 dello stesso D. Lgs. 219/2006, il quale definisce la
“persona qualificata” al controllo dei medicinali da commerciare;
essa in particolare:
< delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti alla
Comunità economica europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere a) e b);
d) è responsabile secondo quanto previsto dal capo II del presente titolo della tenuta della documentazione di cui alla lettera c), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;
e) comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio;
f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile>> (art. 52, co. 8, cit.).
La normativa dianzi richiamata va collegata alle Linee guida dell'UE per medicinali per buone pratiche di produzione per uso umano e veterinario del 12.10.2015, laddove si afferma, all'art. 4, che < la vendita o la fornitura sul mercato solo dopo la certificazione da parte di un QP pagina 6 di 15 come descritto sopra. Fino a quando un lotto non viene certificato, deve rimanere nel sito di produzione o essere spedito in quarantena in un altro sito approvato a tale scopo dall'autorità competente pertinente>> (cfr. doc. C.1 delle osservazioni allegate alla CTU, in atti).
La certificazione a cui fa riferimento la normativa europea coincide con il rilascio di cui all'art. 34 D. Lgs. 219/06 e nel caso di specie detta documentazione è pervenuta, per i vari lotti esaminati, da parte del “soggetto qualificato”, denominato CHEMO -
LABORATORIOS LEON FARMA S.A., il quale ha rilasciato i prodotti, nonché i relativi certificati di analisi dei lotti contenenti il farmaco “Produxen”, oggetto della contrattazione tra le parti (circostanza non contestata e risultante dagli atti ai docc. da 20 a 23 delle memorie n. 2 di parte attrice).
Alla luce di detta ricostruzione, occorre comprendere da quando la convenuta avesse l'obbligo di comunicare il trasferimento di titolarità dell all' , mediante CP_3 CP_4
il deposito presso quest'ultima di una scrittura che desse atto dell'avvenuta cessione, scrittura contenente le sottoscrizioni del cedente e del cessionario autenticate da un notaio.
Da quanto si evince dalla normativa esaminata, questa comunicazione avrebbe dovuto essere eseguita dopo il rilascio, non essendo possibile prima di questo l'effettiva commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale.
Ebbene, sul punto le parti non concordano e le posizioni delle stesse vanno ora riproposte, dipendendo dall'interpretazione del momento del rilascio l'esito della presente controversia.
Precisamente, le parti interpretano in maniera concorde la normativa in relazione alla necessità che dopo il rilascio dell'ultimo lotto di produzione debbano essere posti in essere gli adempimenti relativi alla comunicazione all' della CP_4
trasmissione dell' (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice a pag. 11 e la CP_3
comparsa di costituzione della convenuta a pag. 4).
pagina 7 di 15 Tuttavia, con riferimento al perfezionamento del rilascio, parte attrice sottolinea come il rilascio sia da collegare alla comunicazione del compiuto esame su tutti i lotti da parte del soggetto qualificato Chemo, nel caso di specie perfezionatosi in data 22.7.2022, data alla quale fanno riferimento tanto i documenti di consegna della maggior parte dei lotti di Produxen, quanto i relativi certificati di analisi (cfr. docc.
20-24 cit.).
invece, rilevando come uno dei lotti, ossia il n. LF27368A, sia Controparte_2
stato consegnato soltanto in data 16.11.2022 - cfr. consulenza tecnica, laddove afferma che < convenuta consegnava alla società attrice n°69.464 pz di prodotto “Produxen 30 cps” e n° 21.351 pz di prodotto “Produxen 90 cps” (all. n°9) ed in data 16.11.2022, con Documento di Trasporto n°7304, venivano consegnati altri n°8.380 pz di
“Produxen 90 cps” (all. n° 10) per un totale complessivo di n°69.464 pz di prodotto
“Produxen 30 cps” e n° 29.731 pz di prodotto “Produxen 90 cps”>> -, eccepisce, nella comparsa di risposta e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che il
“trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio
( di detta specialità non è stato possibile in quanto l'officina di produzione non CP_3
aveva (alla data della contestazione e della notifica dell'atto di citazione) ancora Contr rilasciato tutti i 6 (sei) lotti di produzione dei pezzi ordinati dalla in data
04.03.2022”, salvo poi eccepire, in via alternativa, come il proprio inadempimento fosse comunque connesso all'inadempimento della controparte in relazione ad altre situazioni sub judice dinanzi ad altro Tribunale;
argomentava, successivamente, riguardo ad un'incolpevole mancata conoscenza del rilascio avvenuto a luglio 2022, dovuta alla mancata notificazione dello stesso da parte di Chemo;
affermava, infine, in sede di comparsa conclusionale, che nel luglio 2022 vi sarebbe stata solo la comunicazione della certificazione di analisi da parte di Chemo, ma che il rilascio vi sarebbe stato solo da novembre, con la richiamata trasmissione dell'ultimo lotto.
pagina 8 di 15 Ebbene, preso atto della ricostruzione del contraddittorio tra le parti, può ora essere esaminata la domanda di risoluzione connessa all'inadempimento della convenuta dell'obbligazione di trasferire la proprietà dell' in capo all'attrice, la quale va CP_3
accolta per i motivi che seguono.
L'art. 1455 c.c. dispone che il contratto si può risolvere soltanto ove l'inadempimento di una delle parti non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra: occorre, pertanto, che l'inadempimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza ormai granitica, sia grave, ossia che la prestazione omessa dall'obbligato sia rilevante al fine dell'ottenimento da parte della parte adempiente dell'utilità derivante dal contratto;
soltanto se si trattasse di un inadempimento lieve, allora esso non potrebbe da sé comportare la risoluzione del contratto (cfr. ex multis,
Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021, secondo cui <Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento>>).
Nel caso di specie, tenuto conto sia del tenore delle difese delle parti, le quali riconoscono a più riprese, come visto, la necessità di comunicare all' il CP_4
cambiamento della titolarità dell' dopo il rilascio, quanto della stessa CP_3
normativa dianzi esaminata, che afferma questo medesimo principio, la mancata attivazione della parte convenuta costituisce inadempimento senz'altro grave, non avendo potuto l'attrice perfezionare l'acquisto della licenza ed immettere il farmaco sul mercato a proprio nome.
Osserva, in particolare, questo Giudice, che il certificato di analisi di cui al doc. 23 degli atti di parte attrice, richiamando la valutazione del lotto LF27368A, poi consegnato soltanto nel novembre successivo, consente di ritenere perfezionato il pagina 9 di 15 rilascio già alla data del 22.7.2022; né può obiettarsi che la consegna di tutti i lotti equivalga a rilascio, posto che ciò non emerge in alcun modo dalla normativa esaminata e, soprattutto, in quanto l'operazione cristallizzata nel term sheet, come già osservato, risulta sganciata dalla consegna dei beni, essendo finalizzata al solo trasferimento della licenza necessaria per immetterli sul mercato.
Entrambe le parti, peraltro, fanno riferimento ad un contratto di concessione di vendita, i cui effetti esulano dal presente giudizio, in base al quale, come risulta dalle fatture esaminate dalla CTU per calcolare l'ipotetico margine di profitto ricavato da quest'ultima ha comunque potuto vendere i farmaci Pt_1
equivalenti oggetto di causa, con la fondamentale precisazione, tuttavia, che lo ha fatto in qualità di mandataria da parte della verosimilmente Controparte_2
traendone una determinata provvigione.
Precisato quanto precede ed appurata la sussistenza dell'inadempimento, in ogni caso riconducibile ad una valutazione da parte di questo giudicante in ordine alla violazione della buona fede nell'ambito del sinallagma contrattuale, non avendo la convenuta adempiuto agli obblighi connessi alla realizzazione della prestazione promessa, ossia al trasferimento della titolarità dell' presso l' , va CP_3 CP_4
valutata la responsabilità della convenuta.
In questo senso l'inadempimento va ritenuto colpevole, in quanto era onere della convenuta informarsi dell'avvenuto rilascio presso Chemo e, in ogni caso, dello stesso risulta essere stata informata dalle numerose lettere dell'attrice che la sollecitavano ad adempiere (cfr. docc. 8 e 9, atto di citazione).
Quanto, invece, alla qualificazione della risoluzione, l'attrice domanda sia la dichiarazione della stessa ex art. 1454 c.c., stante la diffida ad adempiere esercitata, sia quella giudiziale, per violazione della buona fede contrattuale.
Proprio l'esame dei docc. 8 e 9 consente di ritenere sussistente la risoluzione ex art. 1454 c.c., in quanto nella missiva del 26 settembre si stabilisce il termine preciso per adempiere entro il 5 ottobre 2022 ed in essa si fa richiamo alla precedente del 14 pagina 10 di 15 settembre in cui si faceva espresso riferimento alla consequenziale risoluzione del contratto in caso di prosecuzione dell'inadempimento.
Alla luce di quanto precede, va dichiarata la risoluzione del contratto del 6.4.2022 a far data dal 6.10.2022 e per l'effetto va condannata alla Controparte_2
restituzione delle somme corrisposte in suo favore, quantificate in € 2.928.000,00,
IVA inclusa.
Non vanno corrisposti interessi legali, in assenza di specifica domanda (cfr. Cass.,
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 36659 del 25/11/2021, secondo cui <In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte>>).
L'eccezione d'inadempimento, sollevata dalla convenuta sia nella citazione che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., va rigettata - in disparte la contraddittorietà intrinseca della difesa laddove afferma, almeno fino ad un certo punto, di aver posto in essere un inadempimento incolpevole, salvo poi eccepire l'inadempimento volontario per il principio inadimplenti non est adimplendum -, tenuto conto sia della circostanza per cui, come si evince dalla documentazione prodotta, su eventuali inadempimenti dell'attrice sono già in corso altri giudizi, sia della genericità del riferimento a detti predetti inadempimenti nell'ambito della presente lite, sia, soprattutto, poiché l'eccezione connessa ad una serie di rapporti negoziali implica la sussistenza di un collegamento negoziale in questa sede non provato;
con riferimento a quest'ultimo punto, infatti, è vero che il term sheet richiama più cessioni reciproche di titolarità di autorizzazione per il commercio di diversi medicinali, ma la convenuta non ha dimostrato la sussistenza del collegamento negoziale tra di esse ed in ogni caso, anche volendosi evincerla dalla contestualità pagina 11 di 15 della scrittura privata, non ha comunque neppure allegato la riconducibilità della propria eccezione a quegli stessi rapporti oggetto del term sheet (cfr. analogamente
Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21070 del 27/07/2024, secondo cui <posto che
l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere - ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi>>).
Passando alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, essa va invece rigettata per le motivazioni che seguono.
Parte attrice domanda una somma in via prudenziale pari ad € 599.616,96, relativa al lucro cessante per le mancate vendite del farmaco Produxen, ipotizzando il margine di profitto perduto a causa dell'inadempimento della convenuta.
Su detta richiesta la CTU evidenzia come non vi sia documentazione comprovante l'esistenza del danno, salvo comunque il calcolo del margine, come da quesito del giudice, che quantifica in € 146.066,35 come margine netto.
Tuttavia, osserva questo Tribunale che in realtà la prova del lucro cessante non è stata sufficientemente fornita dalla parte attrice, in quanto in atti vi sono soltanto i dati dei costi sostenuti e, soprattutto, le fatture di vendita della dal Parte_1
09.09.2022 al 16.09.2023, vagliate dal c.t.u., le quali evidentemente costituiscono comunque un ricavo, con conseguente profitto, tratto dall'attrice nello stesso periodo in cui avrebbe dovuto vendere il medicinale in proprio in base al term sheet.
E' verosimile ritenere, infatti, che in virtù dell'accordo di concessione di vendita richiamato dalle parti, la abbia comunque proceduto alla vendita dei Parte_1 pagina 12 di 15 medicinali Produxen per conto della traendone un profitto Controparte_2
sostitutivo rispetto al lucro cessante non ottenuto dal contratto di cui è causa, non potendosi in questa sede quantificare l'eventuale differenza tra il profitto tratto dalla concessione di vendita su quegli stessi lotti consegnati contenenti il farmaco
Produxen ed il profitto che avrebbe conseguito in proprio a seguito della corretta esecuzione del term sheet.
Da quanto osservato deriva, in definitiva, il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale di essa va Controparte_2
parzialmente accolta.
Riguardo alla fattura n. 2022.1.12267 del 16.11.2022, emessa dalla
[...]
nei confronti della per € 42.937,44 non vi è Controparte_2 Parte_1 prova dell'avvenuto pagamento in atti ed essa non può essere ricondotta all'operazione collegata al term sheet del 6.4.2022, in quanto, come accertato, il contratto deve intendersi risolto in data 6.10.2022.
Ciò posto, verificato che l'avvenuta consegna dei beni non è contestata e che i relativi medicinali sono stati utilizzati o comunque avrebbero potuto esserlo per la vendita da parte di , la somma avrebbe dovuto essere corrisposta e Parte_1 Pt_1
va conseguentemente condannata al pagamento dell'ammontare richiesto
[...]
nella fattura nei confronti della convenuta che ha agito in via riconvenzionale.
Non spettano interessi legali né moratori, in assenza di specifica domanda nel termine di cui alla prima memoria istruttoria (cfr. Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n.
36659 del 25/11/2021 cit.).
Con riguardo alla fattura n. 2022.1.1714 del 02.09.2022, emessa dalla
[...] nei confronti della per € 232.419,00, si Controparte_2 Parte_1
ribadisce che la relativa richiesta risarcitoria non è ammissibile, fermo restando che nel merito non è stata contestata l'eccezione di compensazione dell'attrice da parte della convenuta che ha agito in via riconvenzionale. pagina 13 di 15 Con riguardo al lucro cessante, la domanda da esaminare non può che essere quella di cui all'atto di comparsa di costituzione e risposta (pari ad € 100.000,00 complessivi), le considerazioni economiche espresse soltanto in punto di motivazione della memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., ultimo termine utile per la modifica del petitum, risultando inammissibili.
In ogni caso, non vi è alcuna prova del lucro cessante non conseguito sia in relazione al term sheet ormai risolto, sia in forza della parziale mancata esecuzione del contratto di concessione di vendita a cui le parti fanno entrambe riferimento, ma di cui non allegano le relative condizioni né tantomeno alcuna documentazione a supporto: sul punto, pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Tutto quanto ciò osservato, in punto di spese, in considerazione della soccombenza reciproca, esse vanno parzialmente compensate nella misura di un quarto, ponendosi i restanti tre quarti a carico del convenuto maggiormente soccombente, ossia la
[...]
CP_2
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna, la stessa avendo riguardato anche la domanda risarcitoria, rigettata, della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di cui al term sheet del 6.4.2022 a far data dal
6.10.2022;
2) condanna alla restituzione della somma di € Controparte_2
2.928.000,00, all'attrice Parte_1
3) rigetta per il resto la domanda dell'attrice;
4) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1
al pagamento di € 42.937,44 nei confronti della convenuta
[...] [...]
Controparte_2
rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
pagina 14 di 15 compensa per un quarto le spese tra le parti;
condanna alla refusione di tre quarti delle spese Controparte_2
processuali in favore di liquidandole in € 1.285,00 per c.u. e in € Parte_1
32.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pone le spese di C.T.U. a carico delle parti per metà ciascuna.
Pescara, 20/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3998/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROIO ANDREA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO 152 PESCARA presso il difensore avv. ROIO ANDREA
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DIONIGI Controparte_1 P.IVA_2
DILETTA, elettivamente domiciliato in VIA G. PONTANI 14 PERUGIA presso il difensore avv. DIONIGI DILETTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
pagina 1 di 15 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.10.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di accertare la risoluzione per inadempimento del Controparte_2 contratto del 6.04.2022 (“term sheet”) con cui acquistava da Parte_1 [...]
, al prezzo di 2.928.000,00 iva inclusa, l' (autorizzazione Controparte_2 CP_3 all'immissione in commercio) n. 044106, relativa al farmaco denominato
“Produxen”, inadempimento imputabile alla mancata consegna ad Parte_1 dell'atto con firma autenticata necessario per il trasferimento di titolarità presso l' ) dell' ; domandava, Controparte_4 Controparte_5
conseguentemente, la restituzione del prezzo di acquisto, nonché il risarcimento dei danni, relativo al mancato guadagno determinato dall'utile che sarebbe derivato dalle vendite del Produxen, da calcolarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., comunque quantificato in € 599.616,96 annui, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. concludeva, d'altra parte, domandando il rigetto della Controparte_2
domanda attorea, sia in quanto non vi sarebbe stato alcun inadempimento, sia, in subordine, poiché, anche in caso di inadempimento imputabile, esso sarebbe stato giustificato dall'esercizio dell'eccezione di inadempimento connessa ad altre operazioni poste in essere dalle parti tra loro;
rinunciava in corso di causa alla domanda riconvenzionale di risoluzione per mutuo dissenso del contratto di compravendita oggetto del presente giudizio di cui al term sheet, nonché chiedeva la condanna al pagamento dei danni conseguenti al recesso, quantificati nella misura di
€ 100.000,00 in citazione ed € 386.361,40 negli atti successivi alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., salva in ogni caso la diversa somma ritenuta di giustizia.
Va precisato che la domanda risarcitoria concerneva: il danno emergente per il mancato pagamento della fattura n. 2022.1.12267 del
16.11.2022, emessa dalla nei confronti della Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 15 S.r.l. per € 42.937,44 (€ 39.034,04 + IVA 10%), descrizione: “PRODUXEN 90
CPS, qtà 8.380” (all. n°6 della CTU); il lucro cessante quantificato in circa € 50.000,00, per il mancato guadagno connesso alla impossibilità di vendita del prodotto;
successivamente al termine per la prima memoria, anche il danno emergente relativo alla fattura n. 2022.1.1714 del 02.09.2022 emessa dalla nei Controparte_2
confronti della per € 232.419,00 (€ 211.290,00 + IVA 10%), Parte_1 descrizione: “PRODUXEN, qtà 69.464; PRODUXEN 90 CPS, qtà 21.351” (all. n°5 della CTU).
In sede di note conclusionali, la domanda risarcitoria è stata dunque definita in €
386.361,40 complessivi, con la specificazione secondo cui la fattura n. 2022.1.1714 del 02.09.2022 era stata saldata con compensazione da parte di . Parte_1
Veniva disposta CTU da parte del precedente giudicante, al fine di ricostruire la situazione contrattuale tra le parti in relazione alle domande giudiziali controverse in questa sede, nonché di quantificare il profitto che l'attrice avrebbe conseguito dalle vendite del farmaco stesso, sulla base delle fatture in atti, nonché, infine, di quantificare le rispettive domande risarcitorie.
Con relazione del 21.5.2024 il c.t.u., dott. rispondeva ai quesiti Persona_1
sopra indicati, pervenendo ad un risultato in termini numerici condiviso da questo giudice, avendo il consulente redatto l'elaborato coerentemente ed eseguito i calcoli richiestigli sulla base della documentazione in atti.
Sulle risultanze della CTU si tornerà a più riprese nell'ambito dell'esame della vicenda complessiva. Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dal rapporto contrattuale principale, da cui scaturisce la domanda attorea, da valutarsi in relazione alla documentazione prodotta, nonché ai fatti non contestati;
solo in seguito sarà poi possibile procedere con la decisione sulla fondatezza della domanda attorea e sulle eccezioni e domande riconvenzionali proposte.
pagina 3 di 15 Come correttamente scandito nella C.T.U., pertanto, risulta non contestato che in data 6.4.2022, sia stato stipulato un "term sheet” (doc. n. 3 dell'atto di citazione) che prevedeva l'acquisizione da parte di di vari prodotti farmaceutici da Parte_1
Tra questi prodotti si annoverava il Produxen 30 e 90 cps, Controparte_2
per un corrispettivo di € 2.400.000,00 oltre IVA, a fronte della: “cessione della propria quota di proprietà pari al 100% dei diritti relativi alla autorizzazione Cont all'immissione in commercio ( ) della specialità medicinale del Produxen da 30 e
90 capsule”, così come descritto in fattura (all. n. 4 della CTU). Detta fattura risulta, peraltro, regolarmente emessa in data 30.05.2022 (cfr. doc. 4, citazione) e pagata mediante “compensazione delle poste attive e passive relative all'acquisto e vendita tra le parti di altre specialità farmaceutiche”, così come asserito dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo, confermato dalla convenuta in atti (cfr. pag. 12 della prima comparsa conclusionale della convenuta) e come, peraltro, si evince dalla lettura dello stesso term sheet.
Ciò premesso in punto di fatto, va in primo luogo esaminata la domanda di risoluzione dell'attrice, la quale lamenta la mancata comunicazione del trasferimento dell'ACI da parte della convenuta all'ente preposto al controllo della commercializzazione dei farmaci, ossia l' . CP_4
Per comprendere la sussistenza o meno della specifica obbligazione contrattuale in capo a nonché dell'eventuale inadempimento, è necessario Controparte_2
richiamare la disciplina normativa applicabile, alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti.
Dalla lettura del term sheet del 6.4.2022 emergono plurime operazioni in cui le parti assumono in alcune la veste di venditrice e in altre quella di acquirente, tra le quali vi è la cessione da parte di a della “specialità Controparte_2 Parte_1
farmaceutica Produxen”, oggetto della presente causa, con la specificazione, in calce alla scrittura privata, che il magazzino verrà ceduto a prezzo di costo, maggiorato di
€ 0,05 centesimi. pagina 4 di 15 Da quanto asserito in atti dalle parti concordemente, nonché da quanto è possibile intendere dalla richiamata scrittura, emerge come oggetto del contratto non sia la vendita di beni, ossia dei lotti di prodotto, quanto piuttosto la titolarità dell' CP_3
ossia della autorizzazione alla immissione in commercio del farmaco. A riprova di questa conclusione vi è proprio la previsione della cessione delle scorte di magazzino, che possono essere vendute dall'acquirente, nuovo titolare dell CP_3
dopo che l' sia venuta a conoscenza del passaggio della titolarità, cessione che CP_4
non viene regolata specificamente dal term sheet, il quale si limita a precisare il criterio per la determinazione del prezzo, senza indicare quale sia il costo di ciascun farmaco né le quantità che saranno disponibili all'esito della procedura.
Il contratto atipico posto in essere tra le parti, in altri termini, va a regolare soltanto il passaggio della licenza necessaria per vendere il farmaco equivalente:
l'obbligazione dell'acquirente è, pertanto, quella di corrispondere il prezzo pattuito, circostanza, come visto, accertata e non contestata, essendo stato questo versato mediante compensazione;
l'obbligazione del venditore, invece, appare essere di più difficile determinazione, dovendosi evincere dal contesto normativo e di prassi
(quest'ultima ricavabile dalle allegazioni delle parti, tenuto conto del tecnicismo della materia) quali fossero gli adempimenti a cui dovesse Controparte_2
ritenersi obbligata al fine di consentire a la corretta commercializzazione Parte_1
del farmaco.
Ebbene, l'art. 34, co. 5, D. Lgs. 219 del 2006 stabilisce che < dell'autorizzazione, il titolare informa l della data di effettiva CP_4
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate>>: da ciò deriva, e sul punto non vi è contestazione, l'obbligo del venditore dell' di comunicare all'AIFA l'inizio CP_3
della commercializzazione del prodotto, purché sia stato emesso in precedenza il
“rilascio”.
pagina 5 di 15 Su detto rilascio la normativa di riferimento appare essere quella richiamata dall'attrice, ossia l'art. 52 dello stesso D. Lgs. 219/2006, il quale definisce la
“persona qualificata” al controllo dei medicinali da commerciare;
essa in particolare:
< delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti alla
Comunità economica europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere a) e b);
d) è responsabile secondo quanto previsto dal capo II del presente titolo della tenuta della documentazione di cui alla lettera c), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;
e) comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio;
f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile>> (art. 52, co. 8, cit.).
La normativa dianzi richiamata va collegata alle Linee guida dell'UE per medicinali per buone pratiche di produzione per uso umano e veterinario del 12.10.2015, laddove si afferma, all'art. 4, che < la vendita o la fornitura sul mercato solo dopo la certificazione da parte di un QP pagina 6 di 15 come descritto sopra. Fino a quando un lotto non viene certificato, deve rimanere nel sito di produzione o essere spedito in quarantena in un altro sito approvato a tale scopo dall'autorità competente pertinente>> (cfr. doc. C.1 delle osservazioni allegate alla CTU, in atti).
La certificazione a cui fa riferimento la normativa europea coincide con il rilascio di cui all'art. 34 D. Lgs. 219/06 e nel caso di specie detta documentazione è pervenuta, per i vari lotti esaminati, da parte del “soggetto qualificato”, denominato CHEMO -
LABORATORIOS LEON FARMA S.A., il quale ha rilasciato i prodotti, nonché i relativi certificati di analisi dei lotti contenenti il farmaco “Produxen”, oggetto della contrattazione tra le parti (circostanza non contestata e risultante dagli atti ai docc. da 20 a 23 delle memorie n. 2 di parte attrice).
Alla luce di detta ricostruzione, occorre comprendere da quando la convenuta avesse l'obbligo di comunicare il trasferimento di titolarità dell all' , mediante CP_3 CP_4
il deposito presso quest'ultima di una scrittura che desse atto dell'avvenuta cessione, scrittura contenente le sottoscrizioni del cedente e del cessionario autenticate da un notaio.
Da quanto si evince dalla normativa esaminata, questa comunicazione avrebbe dovuto essere eseguita dopo il rilascio, non essendo possibile prima di questo l'effettiva commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale.
Ebbene, sul punto le parti non concordano e le posizioni delle stesse vanno ora riproposte, dipendendo dall'interpretazione del momento del rilascio l'esito della presente controversia.
Precisamente, le parti interpretano in maniera concorde la normativa in relazione alla necessità che dopo il rilascio dell'ultimo lotto di produzione debbano essere posti in essere gli adempimenti relativi alla comunicazione all' della CP_4
trasmissione dell' (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice a pag. 11 e la CP_3
comparsa di costituzione della convenuta a pag. 4).
pagina 7 di 15 Tuttavia, con riferimento al perfezionamento del rilascio, parte attrice sottolinea come il rilascio sia da collegare alla comunicazione del compiuto esame su tutti i lotti da parte del soggetto qualificato Chemo, nel caso di specie perfezionatosi in data 22.7.2022, data alla quale fanno riferimento tanto i documenti di consegna della maggior parte dei lotti di Produxen, quanto i relativi certificati di analisi (cfr. docc.
20-24 cit.).
invece, rilevando come uno dei lotti, ossia il n. LF27368A, sia Controparte_2
stato consegnato soltanto in data 16.11.2022 - cfr. consulenza tecnica, laddove afferma che < convenuta consegnava alla società attrice n°69.464 pz di prodotto “Produxen 30 cps” e n° 21.351 pz di prodotto “Produxen 90 cps” (all. n°9) ed in data 16.11.2022, con Documento di Trasporto n°7304, venivano consegnati altri n°8.380 pz di
“Produxen 90 cps” (all. n° 10) per un totale complessivo di n°69.464 pz di prodotto
“Produxen 30 cps” e n° 29.731 pz di prodotto “Produxen 90 cps”>> -, eccepisce, nella comparsa di risposta e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che il
“trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio
( di detta specialità non è stato possibile in quanto l'officina di produzione non CP_3
aveva (alla data della contestazione e della notifica dell'atto di citazione) ancora Contr rilasciato tutti i 6 (sei) lotti di produzione dei pezzi ordinati dalla in data
04.03.2022”, salvo poi eccepire, in via alternativa, come il proprio inadempimento fosse comunque connesso all'inadempimento della controparte in relazione ad altre situazioni sub judice dinanzi ad altro Tribunale;
argomentava, successivamente, riguardo ad un'incolpevole mancata conoscenza del rilascio avvenuto a luglio 2022, dovuta alla mancata notificazione dello stesso da parte di Chemo;
affermava, infine, in sede di comparsa conclusionale, che nel luglio 2022 vi sarebbe stata solo la comunicazione della certificazione di analisi da parte di Chemo, ma che il rilascio vi sarebbe stato solo da novembre, con la richiamata trasmissione dell'ultimo lotto.
pagina 8 di 15 Ebbene, preso atto della ricostruzione del contraddittorio tra le parti, può ora essere esaminata la domanda di risoluzione connessa all'inadempimento della convenuta dell'obbligazione di trasferire la proprietà dell' in capo all'attrice, la quale va CP_3
accolta per i motivi che seguono.
L'art. 1455 c.c. dispone che il contratto si può risolvere soltanto ove l'inadempimento di una delle parti non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra: occorre, pertanto, che l'inadempimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza ormai granitica, sia grave, ossia che la prestazione omessa dall'obbligato sia rilevante al fine dell'ottenimento da parte della parte adempiente dell'utilità derivante dal contratto;
soltanto se si trattasse di un inadempimento lieve, allora esso non potrebbe da sé comportare la risoluzione del contratto (cfr. ex multis,
Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021, secondo cui <Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento>>).
Nel caso di specie, tenuto conto sia del tenore delle difese delle parti, le quali riconoscono a più riprese, come visto, la necessità di comunicare all' il CP_4
cambiamento della titolarità dell' dopo il rilascio, quanto della stessa CP_3
normativa dianzi esaminata, che afferma questo medesimo principio, la mancata attivazione della parte convenuta costituisce inadempimento senz'altro grave, non avendo potuto l'attrice perfezionare l'acquisto della licenza ed immettere il farmaco sul mercato a proprio nome.
Osserva, in particolare, questo Giudice, che il certificato di analisi di cui al doc. 23 degli atti di parte attrice, richiamando la valutazione del lotto LF27368A, poi consegnato soltanto nel novembre successivo, consente di ritenere perfezionato il pagina 9 di 15 rilascio già alla data del 22.7.2022; né può obiettarsi che la consegna di tutti i lotti equivalga a rilascio, posto che ciò non emerge in alcun modo dalla normativa esaminata e, soprattutto, in quanto l'operazione cristallizzata nel term sheet, come già osservato, risulta sganciata dalla consegna dei beni, essendo finalizzata al solo trasferimento della licenza necessaria per immetterli sul mercato.
Entrambe le parti, peraltro, fanno riferimento ad un contratto di concessione di vendita, i cui effetti esulano dal presente giudizio, in base al quale, come risulta dalle fatture esaminate dalla CTU per calcolare l'ipotetico margine di profitto ricavato da quest'ultima ha comunque potuto vendere i farmaci Pt_1
equivalenti oggetto di causa, con la fondamentale precisazione, tuttavia, che lo ha fatto in qualità di mandataria da parte della verosimilmente Controparte_2
traendone una determinata provvigione.
Precisato quanto precede ed appurata la sussistenza dell'inadempimento, in ogni caso riconducibile ad una valutazione da parte di questo giudicante in ordine alla violazione della buona fede nell'ambito del sinallagma contrattuale, non avendo la convenuta adempiuto agli obblighi connessi alla realizzazione della prestazione promessa, ossia al trasferimento della titolarità dell' presso l' , va CP_3 CP_4
valutata la responsabilità della convenuta.
In questo senso l'inadempimento va ritenuto colpevole, in quanto era onere della convenuta informarsi dell'avvenuto rilascio presso Chemo e, in ogni caso, dello stesso risulta essere stata informata dalle numerose lettere dell'attrice che la sollecitavano ad adempiere (cfr. docc. 8 e 9, atto di citazione).
Quanto, invece, alla qualificazione della risoluzione, l'attrice domanda sia la dichiarazione della stessa ex art. 1454 c.c., stante la diffida ad adempiere esercitata, sia quella giudiziale, per violazione della buona fede contrattuale.
Proprio l'esame dei docc. 8 e 9 consente di ritenere sussistente la risoluzione ex art. 1454 c.c., in quanto nella missiva del 26 settembre si stabilisce il termine preciso per adempiere entro il 5 ottobre 2022 ed in essa si fa richiamo alla precedente del 14 pagina 10 di 15 settembre in cui si faceva espresso riferimento alla consequenziale risoluzione del contratto in caso di prosecuzione dell'inadempimento.
Alla luce di quanto precede, va dichiarata la risoluzione del contratto del 6.4.2022 a far data dal 6.10.2022 e per l'effetto va condannata alla Controparte_2
restituzione delle somme corrisposte in suo favore, quantificate in € 2.928.000,00,
IVA inclusa.
Non vanno corrisposti interessi legali, in assenza di specifica domanda (cfr. Cass.,
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 36659 del 25/11/2021, secondo cui <In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte>>).
L'eccezione d'inadempimento, sollevata dalla convenuta sia nella citazione che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., va rigettata - in disparte la contraddittorietà intrinseca della difesa laddove afferma, almeno fino ad un certo punto, di aver posto in essere un inadempimento incolpevole, salvo poi eccepire l'inadempimento volontario per il principio inadimplenti non est adimplendum -, tenuto conto sia della circostanza per cui, come si evince dalla documentazione prodotta, su eventuali inadempimenti dell'attrice sono già in corso altri giudizi, sia della genericità del riferimento a detti predetti inadempimenti nell'ambito della presente lite, sia, soprattutto, poiché l'eccezione connessa ad una serie di rapporti negoziali implica la sussistenza di un collegamento negoziale in questa sede non provato;
con riferimento a quest'ultimo punto, infatti, è vero che il term sheet richiama più cessioni reciproche di titolarità di autorizzazione per il commercio di diversi medicinali, ma la convenuta non ha dimostrato la sussistenza del collegamento negoziale tra di esse ed in ogni caso, anche volendosi evincerla dalla contestualità pagina 11 di 15 della scrittura privata, non ha comunque neppure allegato la riconducibilità della propria eccezione a quegli stessi rapporti oggetto del term sheet (cfr. analogamente
Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21070 del 27/07/2024, secondo cui <posto che
l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere - ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi>>).
Passando alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, essa va invece rigettata per le motivazioni che seguono.
Parte attrice domanda una somma in via prudenziale pari ad € 599.616,96, relativa al lucro cessante per le mancate vendite del farmaco Produxen, ipotizzando il margine di profitto perduto a causa dell'inadempimento della convenuta.
Su detta richiesta la CTU evidenzia come non vi sia documentazione comprovante l'esistenza del danno, salvo comunque il calcolo del margine, come da quesito del giudice, che quantifica in € 146.066,35 come margine netto.
Tuttavia, osserva questo Tribunale che in realtà la prova del lucro cessante non è stata sufficientemente fornita dalla parte attrice, in quanto in atti vi sono soltanto i dati dei costi sostenuti e, soprattutto, le fatture di vendita della dal Parte_1
09.09.2022 al 16.09.2023, vagliate dal c.t.u., le quali evidentemente costituiscono comunque un ricavo, con conseguente profitto, tratto dall'attrice nello stesso periodo in cui avrebbe dovuto vendere il medicinale in proprio in base al term sheet.
E' verosimile ritenere, infatti, che in virtù dell'accordo di concessione di vendita richiamato dalle parti, la abbia comunque proceduto alla vendita dei Parte_1 pagina 12 di 15 medicinali Produxen per conto della traendone un profitto Controparte_2
sostitutivo rispetto al lucro cessante non ottenuto dal contratto di cui è causa, non potendosi in questa sede quantificare l'eventuale differenza tra il profitto tratto dalla concessione di vendita su quegli stessi lotti consegnati contenenti il farmaco
Produxen ed il profitto che avrebbe conseguito in proprio a seguito della corretta esecuzione del term sheet.
Da quanto osservato deriva, in definitiva, il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale di essa va Controparte_2
parzialmente accolta.
Riguardo alla fattura n. 2022.1.12267 del 16.11.2022, emessa dalla
[...]
nei confronti della per € 42.937,44 non vi è Controparte_2 Parte_1 prova dell'avvenuto pagamento in atti ed essa non può essere ricondotta all'operazione collegata al term sheet del 6.4.2022, in quanto, come accertato, il contratto deve intendersi risolto in data 6.10.2022.
Ciò posto, verificato che l'avvenuta consegna dei beni non è contestata e che i relativi medicinali sono stati utilizzati o comunque avrebbero potuto esserlo per la vendita da parte di , la somma avrebbe dovuto essere corrisposta e Parte_1 Pt_1
va conseguentemente condannata al pagamento dell'ammontare richiesto
[...]
nella fattura nei confronti della convenuta che ha agito in via riconvenzionale.
Non spettano interessi legali né moratori, in assenza di specifica domanda nel termine di cui alla prima memoria istruttoria (cfr. Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n.
36659 del 25/11/2021 cit.).
Con riguardo alla fattura n. 2022.1.1714 del 02.09.2022, emessa dalla
[...] nei confronti della per € 232.419,00, si Controparte_2 Parte_1
ribadisce che la relativa richiesta risarcitoria non è ammissibile, fermo restando che nel merito non è stata contestata l'eccezione di compensazione dell'attrice da parte della convenuta che ha agito in via riconvenzionale. pagina 13 di 15 Con riguardo al lucro cessante, la domanda da esaminare non può che essere quella di cui all'atto di comparsa di costituzione e risposta (pari ad € 100.000,00 complessivi), le considerazioni economiche espresse soltanto in punto di motivazione della memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., ultimo termine utile per la modifica del petitum, risultando inammissibili.
In ogni caso, non vi è alcuna prova del lucro cessante non conseguito sia in relazione al term sheet ormai risolto, sia in forza della parziale mancata esecuzione del contratto di concessione di vendita a cui le parti fanno entrambe riferimento, ma di cui non allegano le relative condizioni né tantomeno alcuna documentazione a supporto: sul punto, pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Tutto quanto ciò osservato, in punto di spese, in considerazione della soccombenza reciproca, esse vanno parzialmente compensate nella misura di un quarto, ponendosi i restanti tre quarti a carico del convenuto maggiormente soccombente, ossia la
[...]
CP_2
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna, la stessa avendo riguardato anche la domanda risarcitoria, rigettata, della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di cui al term sheet del 6.4.2022 a far data dal
6.10.2022;
2) condanna alla restituzione della somma di € Controparte_2
2.928.000,00, all'attrice Parte_1
3) rigetta per il resto la domanda dell'attrice;
4) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1
al pagamento di € 42.937,44 nei confronti della convenuta
[...] [...]
Controparte_2
rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
pagina 14 di 15 compensa per un quarto le spese tra le parti;
condanna alla refusione di tre quarti delle spese Controparte_2
processuali in favore di liquidandole in € 1.285,00 per c.u. e in € Parte_1
32.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pone le spese di C.T.U. a carico delle parti per metà ciascuna.
Pescara, 20/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 15 di 15